Venezia-Mestre, 11 aprile 2024

TORINO 18.04.2024

ASSEMBLEA IFIS

Richiesta di :

  1. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'emailideeconomiche@pec.it.

R: La Banca ritiene di non fornire il dato.

In risposta a : Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre che l'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui all'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario: comunicazione che non accompagna suddetta richiesta. Tale richiesta

e' rispettata dal certificato di ammissione all'assemblea.

Inoltre si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. Il files non ha costi per dati gia' disponibili.

Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all'arco temporale di riferimento. Ovviamente per gli ultimi disponibili.

  1. RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA E DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

  1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.
    Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
  2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad

applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

Presentazione di proposte di delibera da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto (ex art. 126 -bis,comma 1, terzo periodo, del TUF) In ragione delle modalità di intervento in Assemblea in precedenza indicate - con riferimento a quanto stabilito dall'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF - colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea sui punti all'Ordine del Giorno.

Certificazione Unicredito n:

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RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEL CDA in quanto nel 2023 ha utilizzato , fuori dell'emergenza sanitaria COVID, una normativa autocratica ed anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione

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Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, i cui effetti sono stati, da ultimo, prorogati dalla L. n. 14 del 24 febbraio 2023, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998.

VISTO CHE nel 23 avete vietato la partecipazione alle assemblee via internet, NONOSTANTE FOSSE TERMINATA L'EMERGENZA SANITARIA chiedo che venga messa al voto l'azione di responsabilita' nei confronti del cda. Questa richiesta, ovviamente, non e' ai sensi dell'art.126 bis del Tuf ma dell'art.2393 cc eper non aver adottato modalità in materia di intervento in assemblea ed espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione per limitare la democrazia assembleare in palese ed oggettiva violazione degli art.3,47 e 21 della Costituzione.

L'art. 2370 c.c., in materia di S.p.A., nella sua stesura all'indomani della modifica apportata dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27, al quarto comma stabiliva: "Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea".

La norma ammetteva quindi l'intervento e l'espressione del voto con mezzi di telecomunicazione solo nel caso in cui tale possibilità fosse espressamente prevista dallo statuto sociale, al quale si demandava una regolamentazione che garantisse il pieno rispetto dei principi di collegialità, di parità di trattamento dei soci e di buona fede.

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Lo statuto aveva il compito di dettare delle regole che assicurassero che tutti gli aventi diritto fossero posti in grado di intervenire e di partecipare attivamente alla discussione.

Il voto a distanza poteva e puo' essere espresso o per corrispondenza o in via elettronica e lo statuto era chiamato a disciplinare aspetti quali le modalità di comunicazione del testo in votazione, i termini massimi per votare, le modalità di verifica in assemblea del voto e della sua provenienza, nonché la possibilità di farsi rappresentare.

Anche nel caso di impiego di modalità di partecipazione e votazione a distanza, si riteneva imprescindibile la compresenza nello stesso luogo di presidente, segretario o notaio.

In considerazione delle mutate esigenze dettate dall'emergenza pandemica, l'art. 106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con la Legge 24 aprile 2020 n. 27, ha statuito quanto segue: "Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio".

Le novità introdotte dalla normativa emergenziale sono quindi:

1. la possibilità per gli aventi diritto, prevista per tutte le società di capitali, le cooperative e le mutue assicuratrici, di intervenire ed esprimere il voto in assemblea con mezzi di telecomunicazione, anche in deroga o in assenza di previsioni statutarie in merito, purché ciò sia previsto nell'avviso di convocazione;

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  1. la possibilità che l'assemblea si svolga in via esclusiva mediante mezzi di telecomunicazione, quindi senza previsione della possibilità di intervento fisico dell'avente diritto nel luogo di suo svolgimento;
  2. la non necessaria compresenza nel luogo di convocazione del presidente, del segretario o del notaio.

La massima H.B.39 del Triveneto afferma che nelle società per azioni "chiuse" è possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, purché siano rispettati i principi del metodo collegiale e sia sempre e comunque consentito il diritto di intervenire fisicamente in assemblea.

Viene quindi esclusa la necessità di un'espressa previsione sul punto nello statuto.

Alcuni autori evidenziano in particolare che nelle assemblee totalitarie dovrebbe essere sempre possibile lo svolgimento delle riunioni con mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di previsione statutaria: non avrebbe infatti senso, da un lato, consentire in linea generale all'assemblea totalitaria di derogare una tantum allo statuto, cosa dai più ammessa, e dall'altro imporre la preventiva introduzione di una clausola statutaria su questo specifico punto.

La massima 187 del Consiglio Notarile di Milano afferma che l'intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione può riguardare anche tutti i partecipanti, ivi compreso il presidente, e che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione devono trovarsi soltanto il segretario o il notaio.

Non occorre insomma la compresenza di presidente, segretario o notaio; ciò che conta è che il presidente, pur intervenendo da distanza, possa svolgere i suoi compiti di accertamento dell'identità degli intervenuti e di regolamentazione dei lavori assembleari.

La presenza del notaio o del segretario nel luogo fisico di convocazione sarebbe invece necessaria per consentire la verbalizzazione dell'assemblea: il soggetto verbalizzante non

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deve solo dare atto delle presenze, ma anche di quanto accade nel luogo di svolgimento dell'assemblea, nel quale quindi deve essere presente.

La massima stabilisce ancora che, in caso di assemblea totalitaria, è possibile che manchi proprio un luogo fisico della riunione: in assenza di una formale convocazione in un luogo predeterminato, infatti, tutti gli intervenuti acconsentono di fatto all'uso dei mezzi di telecomunicazione ritenuti idonei da chi presiede la riunione.

In questa ipotesi, naturalmente, il notaio rogante dovrà trovarsi in un luogo all'interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile e assisterà alla riunione, come tutti gli altri partecipanti, mediante il mezzo di telecomunicazione prescelto, dando atto dell'intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite lo stesso.

Ciò che conta, in definitiva, è che il notaio o il segretario collegati da remoto possano seguire l'assemblea per poterne redigere il relativo verbale.

La massima 200 del Consiglio Notarile di Milano si spinge tuttavia ancora oltre e ammette che, quantomeno in presenza di una clausola statutaria che consenta genericamente l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, l'avviso di convocazione possa stabilire che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza quindi indicare un luogo fisico di svolgimento della riunione.

Il luogo della riunione sarà virtuale è sarà la piattaforma informatica prescelta per l'intervento in assemblea.

La materia in esame è ancora discussa e resta in ogni caso impregiudicata per le società la possibilità di regolamentarla in modo restrittivo nello statuto, prevedendo ad esempio espressamente che presidente e notaio debbano trovarsi nello stesso luogo fisico, o precludendo la possibilità di riunioni esclusivamente virtuali.

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Quindi voi avete limitato ulteriormente il diritto di partecipazione alle assemblee utilizzando una normativa autocratica ed anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione, prorogata dal parlamentare illegittimamente , perché fuori emergenza, , con motivazione emergenziale, che oggi non c'e' più.

Inoltre si aggiungano le Direttive "Shareholder Rights".

Nel 2007

VIENE

adottata,

la direttiva 2007/36/CE- cd. Shareholder Rights Directive

1 ("SHRD

1") -

è stata

modificata nel 2017 dalla direttiva (UE) 2017/828- c.d.

Shareholder Rights Directive 2 ("SHRD 2") - al fine, tra l'altro, di migliorare le interazioni lungo la catena d'investimento e aumentare la trasparenza dei consulenti in materia di voto, c.d. proxy advisors.

Uno studio, commissionato dalla Commissione europea a CSES, EY, Oxford Researchand Tetra Tech, e' volto a valutare l'attuazione e l'applicazione di talune disposizioni delle direttive SHRD 1 e 2, per stabilire gli eventuali ostacoli all'impegno degli azionisti nell'UE (come previsto dall'azione 12 del Piano d'azionesull'Unione dei mercati dei capitali adottato dalla Commissione il 24 settembre 2020). Lo studio, inoltre, dovrebbe verificare se il quadro normativo sia al passo con le nuove tecnologie in particolare sugli articoli relativi all'assemblea degli azionisti (artt. Da 4 a 14); all'identificazione degli azionisti (art. 3 bis); alla trasmissione delle informazioni (art. 3 ter); all'agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista (art. 3 quater); alla non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi (art. 3 quinquies); agli intermediari dei paesi terzi (art. 3 sexies); alla trasparenza dei consulenti in materia di voto (art. 3 undecies) e alle sanzioni.

  • Nella sua risposta EuropeanIssuers ha evidenziato le principali sfide all'implementazione della SHRD 1 e 2, che riguardano l'esercizio dei diritti degli azionisti: EuropeanIssuers ritiene che l'agevolazione all'esercizio dei diritti degli

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azionisti ma non era ancora stato introdotto l'art.11 che peggiora solo in particolare

in Italia;

PQM

RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEL CDA in quanto nel 2023 ha utilizzato , fuori dell'emergenza sanitaria COVID una normativa autocratica anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione. Il fatto che continui ad utilizzare una forzatura giuridica pandemica dopo anni dalla dichiarazione della pandemia da parte dell'OMS, e' la prova che l'obiettivo vero autocratico e' l'annullamento del diritto degli azionisti a partecipare all'assemblea come e' comprovato anche oggi dall'art.11 del disegno di legge sulla competitività dei capitali (674-B),approvato definitivamente dal Senato il 28 febbraio 2024, che stabilisce la proroga delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea dall'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024 (cfr. articolo 11, comma 2).

R: Non ci sono i presupposti per un'azione di responsabilità.

DOMANDE

  1. I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale ?
    R: NO. I Compensi ed incarichi della società incaricata della revisione del bilancio sono indicati a pagina 573 del Bilancio d'esercizio incluso nel documento "Bilanci 2023" pubblicato sul sito aziendale il 27 marzo 2024.
  1. Lapo Elkann è stato perdonato come raramente accade dai suoi principali creditori, e potrà ricordare a lungo il 2023 come l'anno della misericordia. La sua principale creatura- Italia Independent- era a un passo dal fallimento, ma è riuscita a restare in piedi grazie a un accordo transattivo che ha cancellato in un colpo 23.980.000 euro di debiti. Al grosso hanno rinunciato le grandi banche, ma ha pesato pure

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Cristiano Ronaldo che non ha perdonato la Juventus, condonando invece all'amico Lapo 2,8 milioni di euro. Gli accordi transattivi hanno riguardato la capogruppo Italia Independent Group (IIG) con banche e fornitori che hanno rinunciato al 90% dei loro crediti e con la società operativa quotata in borsa Italia Independent (II) dove l'accordo è stato un pizzico meno generoso, cancellando solo l'80% dei crediti vantati.

  1. È in questo elenco che figura Cristiano Ronaldo, che incassava per un contratto valido fino al 31 dicembre 2024 un minimo garantito di royalties per cui vantava un credito di 3,5 milioni di euro nei confronti di Lapo. Con l'accordo firmato CR7 incassa 718.863 euro e rinuncia per sempre ai restanti 2.875.453,8 euro. Davvero un atto di amicizia.

    […] come quello con la Banca Ifis che alla fine ha rinunciato a 4,8 milioni di euro di crediti vantati. I rapporti con Lapo sono stati valutati come parti carrellate? Con quali modalità e criteri ?

    R: La domanda non è conferente in quanto l'adesione della Banca alla proposta di risanamento presentata dal Gruppo Italia Independent risale al mese di ottobre 2022. I relativi riflessi economici sono stati integralmente recepiti nel bilancio d'esercizio 2022 e sono del tutto ininfluenti sul bilancio d'esercizio 2023 sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

  2. Nuovo socio in arrivo per l'istituto Treccani. Banca Ifis, controllata dalla famiglia Furstenberg, si appresta a entrare nel capitale dell'Istituto della Enciclopedia italiana che annovera nel proprio azionariato, oltre all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, la Cdp, Banca d'Italia e le principali banche e fondazioni di origine bancaria ma anche grandi aziende come Tim e Leonardo. L'ingresso avverrà su richiesta della stessa Ifis e attraverso un aumento di capitale riservato: una volta completato l'iter dovrebbe essere il presidente di Banca Ifis, Ernesto Furstenberg Fassio, a rappresentare la banca nel cda dell'istituto ? Quanto ci e' costato ?
    R: Nell'ottobre 2023, nell'ambito delle proprie iniziative in materia di sostenibilità, Banca Ifis ha sottoscritto un aumento di capitale riservato che le ha consentito di entrare nell'azionariato dell'Istituto Treccani con una quota del 2,4%. L'investimento totale è stato di 2.122 mila euro. L'operazione ha una valenza strategica di primario

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livello se si considera che il capitale della Treccani è detenuto, tra le altre, da Cdp, dalla Banca d'Italia, dalle principali banche nazionali e da aziende come Tim e Leonardo.

  1. Banca Ifis entra nel mondo della mobilità sostenibile con il lancio di una soluzione di noleggio e leasing dedicata alle biciclette elettriche. Mobilità sostenibile sta a indicare un modo di muoversi legato al concetto di sostenibilità territoriale e orientato, quindi, verso la riduzione dei rischi di inquinamento, la salvaguardia della salute e dello spazio pubblico come bene comune, il risparmio energetico. Muoversi in modo sostenibile comprende il concetto di mobilità integrata: l'utente deve poter usufruire di vari mezzi di trasporto (servizi pubblici, in sharing, privati) senza soluzione di continuità, per completare il percorso quotidiano agevolmente e in modo conveniente. È con questi obiettivi che Banca Ifis,challenger bankcon sede a Venezia, attiva principalmente nei servizi e soluzioni di credito alle imprese e nell'acquisizione e gestione di portafogli di crediti deteriorati, ha deciso di promuovere la mobilità sostenibile e il turismo attivo in Italia con una nuova soluzione dedicata al mondo della bicicletta elettrica. In questo modo l'offerta commerciale della Banca si rafforza con un innovativo strumento di noleggio costruito su misura per rispondere alle necessità di tutte le piccole e medie imprese dell'industria turistico-ricettivainteressate a dotarsi di una flotta e-bike.Il nuovo prodotto è disponibile sia in modalità noleggio che di leasing finanziario. In questo modo, i clienti hanno la possibilità di dilazionare l'impegno economico attraverso piani di durata compresa tra i 12 e i 48 mesi, al termine dei quali possono scegliere se riscattare il prodotto o se attivare un nuovo contratto. La soluzione e consente inoltre di rateizzare l'Iva, così da poter ridurre al minimo i costi iniziali e massimizzare i ricavi fin dalle prime fasi del progetto. La soluzione di leasing e noleggio di e-bikeè stata sviluppata da Banca Ifis nell'ambito della collaborazione con ANCMA - Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori di cui la Banca è associata. Quanto ci sta rendendo ?

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Banca Ifis S.p.A. published this content on 10 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 April 2024 07:46:01 UTC.