Ordinanza n. 3947/2021 a cui è stata riunita la causa R.G. n. 4367/2021
13 May 2021

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE QUATTORDICESIMA CIVILE - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -

SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA A

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Anna Bellesi (Presidente)

dott. Federico Rolfi (Giudice)

dott.ssa Elisa Fazzini (Giudice Relatore)

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 3947/2021, a cui è stato riunito il procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 4367/2021

promosso da:

VIAGGIARE SRL (C.F. 04403760962) e LMNEXT CH S.A. (C.F. CHE206761498), con il patrocinio dell'avvocato MARCO CONSONNI e dell'avvocato LUDOVICO ANSELMI,

RECLAMANTI (R.G. 3947/2021) e RECLAMATI (R.G. 4367/2021)

contro

RYANAIR DAC (C.F. 08060470963), con il patrocinio dell'avvocato MATTEO CASTIONI, dell'avvocato MARINO MARINELLI, dell'avvocato IRENE DE BENI e dell'avvocato ALESSANDRO DI CARLO,

RECLAMATA

***

P.T.M.

Il Tribunale ha emesso la seguente ordinanza:

  1. rigetta il reclamo proposto da Ryanair;
  2. accoglie parzialmente il reclamo proposto da Viaggiare Srl e LMnext CH S.A. e, per l'effetto, a integrazione della ordinanza emessa dal giudice della prima fase in data 4.11.2020:
  3. inibisce a Ryanair DAC l'ulteriore visibilità al pubblico sul territorio nazionale in qualsiasi lingua del comunicato pubblicato su facebook all'URL https://www.facebook.com/watch/?v=366980347753625;
  4. inibisce a Ryanair DAC ogni altra comunicazione al pubblico avente il medesimo tenore di quelle oggetto di ricorso, ossia laddove venga affermato che l'attività svolta da LMnext e/o Viaggiare è illecita in quanto non autorizzata, che LMnext e/o Viaggiare ingannano e/o truffano i consumatori applicando costi aggiuntivi nascosti e, infine, che LMnext e/o Viaggiare ostacolano e/o impediscono ai consumatori di ottenere il rimborso del prezzo pagato per i biglietti relativi a voli Ryanair;
  5. ordina la pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza a cura della reclamata sul sito istituzionale di Ryanair www.ryanair.com accessibile dal territorio italiano, per la durata di trenta giorni a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione di tale ordinanza;
  6. rigetta ogni altro motivo di impugnazione svolto da Viaggiare Srl e LMnext CH S.A., compresa la domanda ex art. 96 c.p.c..
  7. condanna Ryanair al pagamento in favore di Viaggiare Srl e LMnext CH S.A. delle spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge.
  8. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante soccombente Ryanair DAC del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.

Si comunichi.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25.02.2021

Il Presidente

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