INFORMATIVA AL PUBBLICO DEL GRUPPO FINECOBANK -PILLAR III


AL 30 GIUGNO 2025 Introduzione 3 Metriche principali 9 Fondi Propri 13 Requisiti di fondi propri ed esposizioni ponderate per il rischio 23 Riserve di capitale anticicliche 27 Esposizioni al rischio di credito e di diluizione 31 Informativa sull'uso del metodo standardizzato 37 Informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio 41 Esposizioni al rischio di controparte 43 Rischio di mercato 49 Esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione 51 Requisiti in materia di liquidità 53 Leva finanziaria 63 Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance 69 Glossario 93 Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 99 Dichiarazione di conformità alla politica formale e ai processi, sistemi e controlli interni 101

"FinecoBank Banca Fineco S.p.A."

o in forma abbreviata "FinecoBank S.p.A.", ovvero "Banca Fineco S.p.A." ovvero "Fineco Banca S.p.A.".

Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario FinecoBank, Albo dei Gruppi Bancari n. 3015, Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale e n° iscr. R.I. Milano-Monza-Brianza-Lodi 01392970404 - R.E.A. n° 1598155, P.IVA 12962340159

L'Informativa al pubblico del Gruppo FinecoBank - Pillar III - (di seguito "Informativa") è redatta in conformità alla disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento, entrata in vigore il 1° gennaio 2014 e contenuta nella Direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive, c.d. CRD IV) e nel Regolamento n. 575/2013/UE (Capital Requirements Regulation, c.d. CRR) e successive Direttive e Regolamenti che ne modificano il contenuto. Nel prosieguo del documento con il termine "CRR" si fa riferimento al Regolamento n. 575/2013/UE come successivamente modificato, mentre con il termine "Direttiva" si fa riferimento alla Capital Requirements Directive come successivamente modificata.

Con riferimento alle modifiche a CRR e CRD si precisa che, in accordo ai principi e linee guida formalizzati dal Comitato di Basilea, la Commissione Europea nel 2021 ha promosso una proposta legislativa (i.e. pacchetto CRR III/CRD VI) per dare attuazione agli ultimi standard previsti dal framework di Basilea III. Il nuovo pacchetto bancario, che comprende il Regolamento (UE) 2024/1623 e la Direttiva (UE) 2024/1619, attua le riforme regolamentari post-crisi del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, considerando gli aspetti specifici del settore bancario dell'Unione Europea, e ha comportato una profonda revisione del framework prudenziale, entrato in vigore il 1° gennaio 2025 con la prima segnalazione di vigilanza riferita alla data del 31 marzo 2025. La proposta ha inteso irrobustire il livello di fiducia nella rappresentatività dei coefficienti patrimoniali e nella solidità del settore bancario, anche mediante provvedimenti finalizzati al contenimento della volatilità dei risultati dei modelli interni utilizzati dalle istituzioni, contribuendo anche alla transizione verso la neutralità climatica. Inoltre, il nuovo pacchetto bancario prevede un'ulteriore armonizzazione dei poteri e degli strumenti di vigilanza e un aumento della trasparenza e della proporzionalità dei requisiti di informativa del terzo pilastro.

La formulazione del testo conclusivo è stata promulgata il 6 dicembre 2023, a esito del perfezionamento del processo di negoziazione nell'ambito del trilogo tra Commissione, Parlamento Europeo e Consiglio Europeo, con successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 19 giugno 2024 del Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR III), che ha apportato modifiche al Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda i requisiti di informativa sul rischio di credito, rischio di aggiustamento della valutazione del credito, rischio operativo, rischio di mercato e output floor e della Direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI), che ha apportato modifiche alla Direttiva (UE) 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance. Il CRR III ha introdotto, inoltre, nuovi obblighi di informativa sul sistema bancario ombra, sulle attività in criptovalute e un'estensione a tutti gli istituti degli obblighi di informativa sulle esposizioni in sofferenza e sui rischi di forbearance e ESG, nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale regolamento ha incaricato l'EBA (European Banking Authority) di sviluppare soluzioni informatiche, tra cui modelli e istruzioni, per i requisiti di informativa previsti dalla normativa bancaria.

Il Gruppo ha recepito l'aggiornamento delle previsioni regolamentari mediante una progettualità dedicata, nella quale sono state sviluppate le implementazioni procedurali necessarie per la gestione delle nuove o modificate informazioni richieste, definendo impostazioni metodologiche e adeguando conseguentemente la relativa normativa interna.

L'EBA ha deciso di adottare un approccio sequenziale in due fasi per modificare l'informativa di terzo pilastro, dando priorità ai mandati e alle modifiche necessarie per applicare e monitorare gli standard di Basilea III nell'Unione Europea. Gli altri requisiti di informativa non direttamente legati all'attuazione di Basilea III, tra cui l'informativa sul sistema bancario ombra, i rischi ESG e le esposizioni non performing saranno sviluppati nella seconda fase.

In virtù del mandato ricevuto e in applicazione della prima fase, l'EBA ha pubblicato le norme tecniche di attuazione (EBA/ITS/2024/05) sviluppate per abrogare il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione, con l'obiettivo di rendere gli standard tecnici più facili da utilizzare per gli istituti. A norma dell'articolo 434 bis, paragrafo 1, modificato dal CRR III, i modelli uniformi per gli obblighi di informativa di cui ai titoli II e III della parte otto del CRR continueranno a essere specificati negli ITS, ma saranno resi disponibili, comprese le istruzioni, sotto forma di soluzioni informatiche sul sito web dell'EBA. Le norme tecniche dell'EBA sono state recepite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 della Commissione del 29 novembre 2024 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, di tale regolamento, e che abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione1. Tale regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Con l'obiettivo di migliorare trasparenza e comparabilità delle informazioni comunicate al pubblico, tramite il ricorso a soluzioni IT specifiche, formati di scambio dati strutturati e modalità di validazione automatizzate in grado di garantire anche una maggiore efficienza nella gestione e pubblicazione delle informative al pubblico, è in corso di finalizzazione un'iniziativa avviata da EBA su diretto mandato dell'art. 434bis del CRR3, il c.d. Pillar 3 Data Hub (P3DH), volta a centralizzare e rendere disponibili le informative di terzo pilastro attraverso un unico punto di accesso elettronico sul sito web dell'EBA stessa. In base alla timeline riportata nel Final Draft ITS (EBA/ITS/2025/01), è prevista una transizione graduale verso questo nuovo sistema che ne prevede l'adozione da parte dei grandi enti (tra cui Fineco) a partire dal 30 giugno 2025, prima data di riferimento per l'implementazione del P3DH.

Il CRR prevede che gli enti pubblichino, congiuntamente ai documenti di bilancio, le informazioni richieste alla Parte otto, titoli II e III. Tale obbligo di informativa al pubblico ha l'obiettivo di integrare i requisiti patrimoniali minimi (Primo Pilastro) e il processo di controllo prudenziale (Secondo Pilastro), attraverso l'individuazione di un insieme di requisiti di trasparenza informativa che consentano agli operatori del mercato di disporre di informazioni rilevanti, complete e affidabili circa l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi, le caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, misurazione e gestione di tali rischi.

FinecoBank S.p.A. (di seguito anche FinecoBank o Fineco o Banca) rientra nella definizione di "Grande ente" ai sensi della Parte otto del CRR e, pertanto, nella presente Informativa al pubblico al 30 giugno 2025 sono state pubblicate tutte le informazioni a essi richieste con frequenza semestrale.

‌1 Il Regolamento (UE) 2021/637 continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore del "Fundamental Review of the Trading Book" (FRTB), per quanto riguarda l'articolo 15 e gli allegati XXIX e XXX, ai sensi dell'articolo 16 del

Regolamento (UE) 2024/3172, con riferimento all'informativa sul rischio di mercato.

In linea con il CRR, FinecoBank S.p.A., in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario FinecoBank (di seguito "Gruppo"), pubblica la propria Informativa

al pubblico a livello consolidato.

Alla normativa dell'Unione Europea, precedentemente citata, si affiancano le disposizioni emesse dalla Banca d'Italia, in particolare la Circolare n. 285 "Disposizioni di vigilanza per le banche" del 17 dicembre 2013 (e successivi aggiornamenti), che nel capitolo 13 della Parte Seconda (informativa al pubblico) disciplina la materia. La citata circolare non detta specifiche regole per la predisposizione e pubblicazione del Pillar III, ma rimanda alle disposizioni allo scopo previste dal Regolamento UE n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, c.d. CRR), ai Regolamenti della Commissione Europea la cui preparazione può essere demandata all'EBA (European Banking Authority) e alle Guidelines dell'EBA.

La tematica è dunque direttamente regolata:

  • dal CRR, Parte otto "Informativa da parte degli enti" (art. 431 - 455);

  • dai Regolamenti della Commissione Europea la cui preparazione può essere demandata all'EBA, recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per disciplinare i modelli uniformi per la pubblicazione delle diverse tipologie di informazioni. In particolare, si fa riferimento ai seguenti orientamenti e regolamenti:

    • Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 della Commissione del 29 novembre 2024 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, di tale regolamento, e che abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione (EBA/ITS/2024/05 recepito dal Regolamento di esecuzione 2024/3172);

    • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 della Commissione del 23 aprile 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD) per quanto riguarda la segnalazione a fini di vigilanza e l'informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL);

    • orientamenti sulla rilevanza, esclusività e riservatezza e sulla frequenza dell'informativa ai sensi degli articoli 432, paragrafi 1 e 2, e 433 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2014/14).

      Si precisa che, a partire dal 9 luglio 2024, il CRR III ha introdotto un trattamento temporaneo, applicabile fino al 31 dicembre 2025, volto a attenuare l'impatto dei profitti e perdite non realizzati accumulati a partire dal 31 dicembre 2019 sulle esposizioni verso amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali misurate al valore equo rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo. Al 30 giugno 2025 il Gruppo non si è avvalso della facoltà di applicare tale trattamento temporaneo.

      Si precisa, inoltre, che l'Informativa del Gruppo è predisposta in coerenza con una procedura adottata in applicazione dell'articolo 431 (3) della CRR che ne delinea i controlli interni e il processo.

      Gli elementi chiave di tale procedura sono:

  • identificazione di ruoli e responsabilità degli organi sociali, delle funzioni aziendali, e delle società del gruppo coinvolte nel processo di

    produzione dell'Informativa;

  • identificazione delle informazioni da pubblicare (in coerenza con le Linee Guida EBA 2014/14 e con gli articoli 432 e 433 del in riferimento ai requisiti applicabili al 30 giugno 2025);

  • approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;

  • pubblicazione sul sito internet di FinecoBank.

Il presente documento è stato redatto seguendo le indicazioni dei documenti dell'EBA nel rispetto del principio di proporzionalità e pubblicando solo le informazioni che sono rilevanti e che non siano esclusive della stessa o riservate, ai sensi dell'art. 432 della suddetta CRR. A tal proposito, si precisa che per le modalità di pubblicazione delle informazioni di natura qualitativa e quantitativa, FinecoBank ha adottato in primo luogo i modelli previsti nei Regolamenti dell'UE o nelle Guidelines EBA applicabili precedentemente citate, in secondo luogo modelli liberi. Le tabelle che seguono riportano il riferimento alla collocazione, nel presente documento, delle informazioni richieste.

L'eventuale mancata quadratura tra i dati esposti nel presente documento dipende dagli arrotondamenti. Tutti gli importi, se non diversamente indicato, sono da intendere in migliaia di euro.

Riferimento ai requisiti regolamentari di informativa con frequenza semestrale: Regolamento di esecuzione (UE) 3172/2024

La tabella di seguito riporta la collocazione nel presente documento dell'informativa al 30 giugno 2025, applicabile al Gruppo FinecoBank. Sono esclusi i seguenti modelli/tabelle:

  • EU CMS1; EU CMS2; EU CR6; EU CR7; EU CR7a; EU CR8; EU CCR4; EU CCR7; EU MR2-A; EU MR2-B; EU MR3; EU MR4 in quanto

    il Gruppo non utilizza i modelli interni per il calcolo dei RWA, né nell'ambito della determinazione del rischio di credito e controparte né nell'ambito della determinazione dei rischi di mercato;

  • EU CR10; EU CCR6; EU CQ7; EU SEC1; EU SEC2; EU SEC3; EU SEC4; EU SEC5; EU SB1; Modello 3 ESG; Modello 4 ESG in quanto

    il Gruppo non presenta esposizioni che rientrano nelle tipologie indicate;

  • EU CR2a; EU CQ2; EU CQ6; EU CQ8 in quanto il Gruppo non presenta un rapporto tra il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni deteriorate e il valore contabile lordo totale dei prestiti e delle anticipazioni pari o superiore al 5%;

  • EU CVA4 in quanto il Gruppo non utilizza il metodo standardizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di

aggiustamento della valutazione del credito.

Si precisa che nel presente documento non sono inoltre pubblicati i Modelli ESG relativi al Green Asset Ratio (GAR) e alla Taxonomy Regulation (Modelli da 6 a 10 e colonna c dei Modelli 1 e 4) per i quali gli obblighi di disclosure sono sospesi fino a quando le modifiche alle norme tecniche di attuazione (ITS) dell'EBA in materia di informativa saranno adottate ed entreranno in vigore, in coerenza con il documento di consultazione dell'EBA (EBA/CP/2025/07) pubblicato il 22 maggio 2025 e la "no-action letter" dell'EBA pubblicata il 6 agosto 2025 che ha formalizzato la guidance fornita nel documento di consultazione.

TABELLA

ARGOMENTO

CAPITOLO

EU OV1

Quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio

Requisiti di fondi propri ed esposizioni ponderate per il rischio

EU KM1

Metriche principali

Metriche principali

EU CC1

Composizione dei Fondi Propri regolamentari

Fondi Propri

EU CC2

Riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile

Fondi Propri

EU CCyB1

Distribuzione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica

Riserve di capitale anticicliche

EU CCyB2

Importo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

Riserve di capitale anticicliche

EU LR1 - LR Sum

Riepilogo della riconciliazione tra attività contabili e esposizioni del coefficiente di leva finanziaria

Leva finanziaria

EU LR2 - LR Com

Informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria

Leva finanziaria

EU LR3 - LR Spl

Disaggregazione delle esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e esposizioni esentate)

Leva finanziaria

EU LIQ1

Informazioni quantitative dell'LCR

Requisiti in materia di liquidità

EU LIQB

Informazioni qualitative sull'LCR, ad integrazione del modello EU LIQ1

Requisiti in materia di liquidità

EU LIQ2

Coefficiente netto di finanziamento stabile

Requisiti in materia di liquidità

EU CR1-A

Durata delle esposizioni

Esposizioni al rischio di credito e di diluizione

EU CR2

Variazioni dello stock di prestiti e anticipazioni deteriorati

Esposizioni al rischio di credito e di diluizione

EU CR1

Esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate e relativi accantonamenti

Esposizioni al rischio di credito e di diluizione

EU CQ1

Qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione

Esposizioni al rischio di credito e di diluizione

EU CQ4

Qualità delle esposizioni deteriorate per zona geografica

Esposizioni al rischio di credito e di diluizione

EU CQ5

Qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni a società non finanziarie per settore economico

Esposizioni al rischio di credito e di diluizione

EU CR3

Tecniche di CRM - Quadro d'insieme: informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

Informativa sull'uso di tecniche di attenuazione

del rischio

EU CR4

Metodo standardizzato: esposizione al rischio di credito ed effetti della CRM

Informativa sull'uso del metodo standardizzato

EU CR5

Metodo standardizzato

Informativa sull'uso del metodo standardizzato

EU CCR1

Analisi dell'esposizione al CCR per metodo

Esposizioni al rischio di controparte

EU CCR3

Metodo standardizzato: esposizioni soggette al CCR per classe di esposizioni regolamentare e ponderazione del rischio

Esposizioni al rischio di controparte

EU CCR5

Composizione delle garanzie reali per le esposizioni soggette al CCR

Esposizioni al rischio di controparte

segue Riferimento ai requisiti regolamentari di informativa con frequenza semestrale: Regolamento di esecuzione (UE) 3172/2024

TABELLA

ARGOMENTO

CAPITOLO

EU CCR8

Esposizioni verso CCP

Esposizioni al rischio di controparte

EU MR1

Rischio di mercato in base al metodo standardizzato

Rischio di mercato

EU IRRBB1

Rischi di tasso di interesse delle attività esterne al portafoglio di negoziazione

Esposizione al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione

Tabella 1

Informazioni qualitative sul rischio ambientale

Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance

Tabella 2

Informazioni qualitative sul rischio sociale

Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance

Tabella 3

Informazioni qualitative sul rischio di governance

Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance

Modello 1

Portafoglio bancario - Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: qualità creditizia delle esposizioni per settore, emissioni e durata residua

Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance

Modello 2

Portafoglio bancario - Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: prestiti garantiti da beni immobili - Efficienza energetica delle garanzie reali

Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance

Modello 5

Portafoglio bancario - Indicatori del potenziale rischio fisico connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni soggette al rischio fisico

Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance

Riferimento ai requisiti regolamentari di informativa con frequenza semestrale: Regolamento di esecuzione (UE) 763/2021 e successive modifiche

Nel presente documento è oggetto di pubblicazione la tabella EU KM2 "Metriche principali - MREL", la cui frequenza di pubblicazione è semestrale, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) 763/2021 con riferimento agli Enti identificati come entità soggette a risoluzione che non sono istituzioni finanziarie a rilevanza sistemica globale (Global Systemically Important Institution, G-SII), né fanno parte di una G-SII. Si ricorda che il suddetto Regolamento ha introdotto l'informativa al pubblico in materia di Requisiti Minimi di Fondi Propri e Passività Ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2024.

La seguente tabella riporta la collocazione nel presente documento dell'informativa al 30 giugno 2025, applicabile al Gruppo FinecoBank.

TABELLA

ARGOMENTO

CAPITOLO

EU KM2

Metriche principali - MREL

Fondi propri

Riferimento alle informazioni richieste dalla Parte Otto del CRR

La seguente tabella riporta le informazioni richieste, con frequenza semestrale, dal CRR.

ARTICOLO

CONTENUTO

CAPITOLO

437

Informativa sui fondi propri

Fondi Propri

438

Informativa sui requisiti di fondi propri e sugli importi delle esposizioni ponderate per il rischio

Requisiti di fondi propri ed esposizioni ponderate per il rischio; Metriche principali

439

Informativa sulle esposizioni al rischio di controparte

Esposizioni al rischio di controparte

440

Informativa sulle riserve di capitale anticicliche

Riserve di capitale anticicliche

442

Informativa sulle esposizioni al rischio di credito e al rischio di diluizione

Esposizioni al rischio di credito e di diluizione

444

Informativa sull'uso del metodo standardizzato

Informativa sull'uso del metodo standardizzato

445

Informativa sull'esposizione al rischio di mercato

Rischio di mercato

447

Informativa sulle metriche principali

Metriche principali

448

Informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione

Esposizione al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione

449

Informativa sulle esposizioni in posizioni verso la cartolarizzazione

Non applicabile

449bis

Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance

Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance

segue Riferimento alle informazioni richieste dalla Parte Otto del CRR

ARTICOLO

CONTENUTO

CAPITOLO

449ter

Informativa sull'esposizione aggregata verso soggetti del sistema

bancario ombra

Non applicabile

451

Informativa sul coefficiente di leva finanziaria

Leva finanziaria

451bis

Informativa completa sui requisiti in materia di liquidità

Requisiti in materia di liquidità

452

Informativa sull'uso del metodo IRB per il rischio di credito

Non applicabile

453

Informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

Informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio; Informativa sull'uso del metodo standardizzato

455

Uso di modelli interni per il rischio di mercato

Non applicabile

Si precisa che sono oggetto di pubblicazione nel presente documento le informazioni di cui alle sezioni degli articoli sopra elencati per le quali è richiesta frequenza semestrale ai "Grandi enti", categoria a cui appartiene Fineco, come puntualmente disciplinato all'433 bis del CRR.

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FinecoBank Banca Fineco S.p.A. published this content on August 08, 2025, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on August 08, 2025 at 11:30 UTC.