KARLSRUHE (dpa-AFX) - I dati di una ricerca di celle radio ordinata ingiustamente non possono essere utilizzati come prova in un procedimento giudiziario. Lo ha stabilito la Corte federale di giustizia (BGH) in una decisione pubblicata mercoledì (caso n. 2 StR 171/23). Per un ladro condannato dell'Assia, questo aumenta le possibilità di una sentenza più clemente, in quanto il Tribunale regionale di Francoforte sul Meno aveva essenzialmente basato la sua sentenza in un caso sulla posizione dell'imputato all'interno della cella radio vicino alla scena del crimine.

Secondo i giudici della Corte Suprema di Karlsruhe, la perquisizione di una cella radio ai sensi della Sezione 100g del Codice di Procedura Penale può essere ordinata solo se vi è il sospetto di un reato particolarmente grave. Esiste un catalogo di reati specificamente indicati, come il furto aggravato di gruppo, l'omicidio o l'alto tradimento. Nel caso in questione, tuttavia, gli investigatori non avevano preso in considerazione nessuna delle accuse elencate, il che significa che i dati di localizzazione non avrebbero dovuto essere raccolti, secondo la Corte federale di giustizia. Il verdetto di colpevolezza deve quindi essere annullato per il caso per il quale il ricorrente era stato condannato principalmente sulla base dei risultati dell'analisi dei dati.

Nel giugno 2022, il tribunale regionale aveva condannato l'imputato a due anni e tre mesi di reclusione per furto con armi, tra le altre cose. Secondo la Corte federale di giustizia, oltre ai dati sul traffico raccolti, sono state utilizzate altre prove, come un versamento sul suo conto bancario per un totale di 297,11 euro, che corrispondeva quasi all'importo di monete e contanti rubati durante un furto il giorno precedente. Tuttavia, la decisione della Corte Suprema Federale continua: "A prescindere da queste prove indiziarie, il Senato non può escludere che il Tribunale Regionale avrebbe raggiunto un risultato probatorio più favorevole per l'imputato senza l'uso dei dati delle celle radio."/kre/DP/men