Acquisto di azioni di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Deposito documento informativo presso CONSOB

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE, TRA CUI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE.

PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO ALLA PROCEDURA PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 108, COMMA 2, DEL D.LGS. 58/1998, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO PROMOSSA DA ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. SU AZIONI ORDINARIE DI SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A.

Trieste - Con riferimento alla procedura per l'assolvimento dell'obbligo di acquisto (l'"Obbligo di Acquisto") ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.lgs. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), da parte di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Assicurazioni Generali") su azioni ordinarie di Società Cattolica S.p.A. ("Cattolica" - ISIN: IT0000784154) conseguente al superamento da parte di Assicurazioni Generali della soglia del 90% di cui all'art. 108, comma 2, del TUF annunciato in data 24 maggio 2022, si rende noto quanto segue.

In data odierna, Assicurazioni Generali ha provveduto a presentare alla Consob il documento informativo (il "Documento Informativo"), predisposto ai sensi dell'articolo 50-quinquies, comma 4, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti"), relativo alla procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto (la "Procedura") e che sarà pubblicato una volta approvato dalla Consob.

Si informa altresì che, in data 25 maggio 2022, Assicurazioni Generali ha provveduto a presentare alla Consob istanza per la determinazione del corrispettivo per l'adempimento dell'obbligo di acquisto delle azioni Cattolica ai sensi dell'art. 108, commi 2 e 4, del TUF e dell'art. 50, comma 10 e dell'articolo 50-quinquies, comma 4, del Regolamento Emittenti, relativo alla Procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto.

La Procedura è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di azioni ordinarie di Cattolica ed è esclusivamente promossa in Italia.

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IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE, TRA CUI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE.

Con riferimento alla procedura per l'adempimento dell'obbligo di acquisto (la "Procedura") ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 58/1998 come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), avente ad oggetto azioni ordinarie di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. ("Cattolica"), promossa da Assicurazioni Generali S.p.A. ("Assicurazioni Generali"), si precisa quanto segue. La Procedura di cui al presente comunicato sarà promossa da Assicurazioni Generali sulle azioni ordinarie di Cattolica.

Prima dell'inizio del periodo per la presentazione delle richieste di vendita connesse alla Procedura, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, Assicurazioni Generali pubblicherà un documento informativo che gli azionisti di Cattolica sono chiamati ad esaminare con attenzione.

La pubblicazione dei documenti concernenti la Procedura (ivi incluso il documento informativo) ha esclusivamente fini informativi e non costituisce in alcun modo una sollecitazione ad aderire alla Procedura.

La Procedura è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di Cattolica. La Procedura è promossa in Italia, in quanto le azioni di Cattolica sono quotate sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, la stessa è soggetta agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

La Procedura non è e non sarà promossa né diffusa in Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Procedura non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte di Assicurazioni Generali (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che Assicurazioni Generali emetterà in relazione alla Procedura non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.

Non saranno accettate eventuali richieste di vendita conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il presente comunicato, così come qualsiasi altro documento emesso da Assicurazioni Generali in relazione alla Procedura, non costituisce né fa parte di alcuna offerta di acquisto, né di alcuna sollecitazione di offerte per vendere, strumenti finanziari in nessuno degli Altri Paesi. Assicurazioni Generali e i soggetti che agiscono di concerto con esso potranno, in ogni caso, acquistare azioni al di fuori della Procedura nel rispetto delle disposizioni applicabili. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

Questo comunicato è accessibile nel o dal Regno Unito esclusivamente: (i) da persone che hanno esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell'Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (l'"Order") o (ii) da società con patrimonio netto elevato e da altre persone alle quali il Comunicato può essere legittimamente trasmesso, in quanto rientranti nell'Articolo 49(2), commi da (a) a (d), dell'Order (tutti questi soggetti sono definiti congiuntamente come "Soggetti Rilevanti"). Gli strumenti finanziari di cui al presente comunicato sono disponibili solamente ai Soggetti Rilevanti (e qualsiasi invito, offerta, accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari sarà rivolta solo a questi ultimi). Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non dovrà agire o fare affidamento su questo documento o sui suoi contenuti.

L'adesione alla Procedura da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari della Procedura conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire alla Procedura, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. Assicurazioni Generali non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.

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Informativa

PRIMA DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI E AI DOCUMENTI CONTENUTI IN QUESTA SEZIONE DEL PRESENTE SITO INTERNET, SI PREGA DI LEGGERE E ACCETTARE L'INFORMATIVA DI SEGUITO RIPORTATA.

LA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA PRESENTE SEZIONE NON DEVE ESSERE DIVULGATA, PUBBLICATA O DISTRIBUITA, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE, TRA CUI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE.

Con riferimento alla procedura di obbligo di acquisto (la "Procedura") ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), avente ad oggetto azioni ordinarie di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. ("Cattolica"), promossa da Assicurazioni Generali S.p.A. (l'"Offerente" o "Generali"), si precisa quanto segue.

La Procedura è promossa da Generali sulla totalità delle azioni ordinarie di Cattolica esclusivamente in Italia, in quanto le azioni di Cattolica sono quotate sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

La Procedura non è e non sarà promossa né diffusa in Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Procedura non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Questa sezione del presente sito internet nonché i documenti e/o le informazioni ivi contenute non costituiscono né fanno parte di alcuna offerta di acquisto, né di alcuna sollecitazione di offerte per vendere, strumenti finanziari in nessuno degli Altri Paesi.

Prima dell'inizio del periodo per la presentazione delle richieste di vendita connesse alla Procedura, l'Offerente pubblicherà un documento informativo relativo alla Procedura,previa approvazione di Consob. Prima di presentare le richieste di vendita relative alla Procedura si raccomanda agli azionisti di Cattolica di leggere attentamente la documentazione sulla Procedura pubblicata ai sensi di legge.

Le informazioni e i documenti contenuti in questa sezione del presente sito internet sono messi a disposizione a soli fini informativi e sono accessibili soltanto a soggetti che non sono domiciliati né comunque si trovano attualmente ubicati negli Altri Paesi.

Le informazioni e i documenti contenuti in questa sezione del presente sito internet sono accessibili nel o dal Regno Unito esclusivamente: (i) da persone che hanno esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (l'"Order") o (ii) da società con patrimonio netto elevato e da altre persone alle quali i documenti possono essere legittimamente trasmessi, in quanto rientranti nell'articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell'Order (congiuntamente, i "Soggetti Rilevanti").Le informazioni e i documenti presenti in questa sezione del presente sito internet non possono essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi o a soggetti residenti, domiciliati o attualmente ubicati nel Regno Unito diversi dai Soggetti Rilevanti.

Chiunque riceva i suddetti documenti e/o informazioni non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli negli Altri Paesi a soggetti residenti, domiciliati o attualmente ubicati nel Regno Unito diversi dai Soggetti Rilevanti.

Accetto
Non accetto

*Dichiaro sotto la mia piena responsabilità di (i) non essere residente, domiciliato o attualmente ubicato negli Altri Paesi (come in precedenza definiti); e (ii) non essere un soggetto diverso dai Soggetti Rilevanti (come in precedenza definiti), residente, domiciliato né attualmente ubicato nei territori del Regno Unito.

Confermo
Non confermo

Attenzione: le dichiarazioni prodotte costituiscono autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.

Non accetto

Accetto

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Assicurazioni Generali S.p.A. published this content on 07 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 June 2022 10:21:01 UTC.