PILLAR 3

Informativa da parte degli Enti ai

sensi del Regolamento (UE)

n.575/2013 e successive

modifiche

Dati riferiti al 30/06/2021

INTRODUZIONE ....................................................................................................................

3

1.

OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO - ART.435 CRR ..................

8

2.

INFORMATIVA SULLE METRICHE PRINCIPALI - ART.447 CRR..............................

9

3. LINEE GUIDA EBA SU FONDI PROPRI E REGIME TRANSITORIO IFRS 9

(EBA/GL/2020/12) ..............................................................................................................

15

4.

LINEE GUIDA EBA SU MORATORIA COVID-19 (EBA/GL/2020/07) ..................

18

5. ELEMENTI FONDAMENTALI DELLE POLITICHE E DEI PROCESSI DI CONTROLLO

DEI DATI OGGETTO DI INFORMATIVA PILLAR 3 .............................................................

22

Attestazione sulle politiche e gli obblighi di informativa ai sensi della Parte otto, art.

431 comma 3 del Regolamento Europeo n. 575/2013 del 26 giugno 2013 e successive

modifiche e integrazioni) ..................................................................................................

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GLOSSARIO..........................................................................................................................

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INTRODUZIONE

QUADRO NORMATIVO

Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la disciplina di vigilanza armonizzata per le banche e le imprese di investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (Capital Requirements Regulation ‐ di seguito anche "CRR") e successivi aggiornamenti e nella Direttiva (UE) 2013/36 del 26 giugno 2013 (Capital Requirements Directive ‐ di seguito anche "CRD IV") e successivi aggiornamenti, che hanno trasposto nell'Unione Europea le riforme degli accordi del Comitato di Basilea ("Basilea 3").

Alla suddetta normativa si aggiungono le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia con la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, che raccolgono le disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari italiani ‐ riviste e aggiornate per adeguare la normativa interna alle novità intervenute nel quadro regolamentare internazionale, con particolare riguardo al nuovo assetto normativo e istituzionale della vigilanza bancaria dell'UE, nonché per tenere conto delle esigenze emerse nell'esercizio della Vigilanza sulle banche e sugli intermediari ‐ e riporta l'elenco delle disposizioni allo scopo previste dal CRR.

Obiettivo del framework regolamentare di Basilea 3 è rafforzare la resilienza e la capacità delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, a migliorare la gestione del rischio e la governance nonché a rafforzare la trasparenza e l'informativa delle stesse banche.

La struttura della regolamentazione prudenziale prevista da Basilea 3 è articolata su tre Pilastri:

  • il Primo prevede un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria, introducendo l'utilizzo di metodologie alternative per il calcolo dei requisiti patrimoniali;
  • il Secondo richiede alle banche di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica;
  • il Terzo, integrando i requisiti del Primo e Secondo Pilastro, stabilisce obblighi d'informativa al pubblico volta a consentire agli operatori di mercato una più accurata valutazione in merito all'adeguatezza patrimoniale, all'esposizione ai rischi e alle caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, misurazione e gestione degli stessi, favorendo la trasparenza verso il mercato.

Il 14 dicembre 2016, l'EBA ha pubblicato le linee guida sui requisiti normativi di informativa con l'obiettivo di garantirne l'attuazione armonizzata e tempestiva a livello europeo. Dette linee guida si sono applicate dal 31 dicembre 2017 alle istituzioni a rilevanza sistemica, fermo restando che le competenti autorità nazionali potranno richiedere l'applicazione parziale o totale delle stesse anche da parte di altre istituzioni secondo il principio di proporzionalità.

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Il 20 maggio 2019, il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno avviato una significativa revisione attraverso i Regolamenti (UE) n. 876/2019 (di seguito anche "CRR II") e n. 877/2019 (di seguito anche "SRMR II") e le Direttive (UE) n. 878/2019 (di seguito anche "CRD V") e n. 879/2019 (di seguito anche "BRRD II"). In particolare, la modifica del CRR ha l'obiettivo di integrare la disciplina relativa al coefficiente di leva finanziaria, al coefficiente netto di finanziamento stabile, ai requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, al rischio di mercato ed al trattamento delle esposizioni verso controparti, delle esposizioni verso OICR, delle grandi esposizioni e gli obblighi di segnalazione e informativa.

La citata revisione include diversi cambiamenti anche nell'ambito della disclosure Pillar 3, a partire dal 28 giugno 2021, introdotti al fine di:

  • ottimizzare il framework del terzo pilastro, fornendo un package unico e migliorando la chiarezza delle informazioni fornite;
  • rafforzare la proporzionalità (tipologia e frequenza delle informazioni da fornire al mercato) a seconda delle dimensioni e complessità degli enti;
  • migliorare la qualità dei dati riportati nel Pillar 3 attraverso la definizione di un processo organizzativo atto a verificare la produzione delle informazioni rilevanti e la conformità ai requisiti normativi;
  • aumentare la completezza, coerenza e la comparabilità delle informazioni divulgate mediante l'introduzione di nuovi formati unici di disclosure (complessivamente, a valere sul 31 dicembre, n. 21 tavole qualitative a struttura flessibile e n. 67 template quantitativi a struttura standard);
  • aumentare l'efficienza della disclosure riducendone l'onere per gli enti mediante l'utilizzo di dati quantitativi divulgati nelle segnalazioni di vigilanza in vigore (i.e. FINREP, COREP);
  • promuovere la consapevolezza degli stakeholder esterni della rilevanza del ruolo degli enti nella transizione verso la green economy.

Complessivamente, la materia sulla base della quale viene redatta l'informativa di Pillar 3 è direttamente regolata da:

  • CRR, Parte Otto "Informativa da parte degli enti" (art. 431 ‐ 455) e Parte dieci, Titolo I, Capo 3 "Disposizioni transitorie in materia di informativa sui fondi propri" (art. 492), come modificata dalla CRR II;
  • Regolamenti della Commissione Europea recanti le norme tecniche di regolamentazione (Regulatory Technical Standard ‐ "RTS") o di attuazione (Implementing Technical Standard ‐ "ITS") per disciplinare modelli uniformi di pubblicazione delle diverse tipologie di informazioni, adottate dalla Commissione Europea su proposta delle Autorità Europee di Vigilanza;
  • Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti emanata da Banca d'Italia, contenente le disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari italiani;

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  • Orientamenti (Guidelines) emanati dall'EBA (European Banking Autority) con lo scopo di disciplinare i modelli uniformi per la pubblicazione di ulteriori ambiti di informativa.

PERIMETRO DI APPLICAZIONE

La disciplina in materia di informativa al pubblico si applica:

  • su base individuale a tutti i destinatari della CRR, definiti "Enti" (Banche ed Imprese di Investimento) (art. 6 della CRR);
  • su base consolidata l'applicazione è disciplinata dall'art. 13 della CRR (Applicazione degli obblighi in materia di informativa su base consolidata).

Ciò premesso, per il Gruppo Banca Carige ("Gruppo Carige" o "Gruppo") l'obbligo d'Informativa al pubblico (di seguito anche "Pillar 3") viene assolto dalla Capogruppo Banca Carige S.p.A. ("Carige" o "Banca") che redige il documento in base alle citate disposizioni, su base consolidata con riferimento ad un'area di consolidamento "prudenziale" che coincide sostanzialmente con la definizione di Vigilanza di Gruppo Bancario.

Il presente documento riflette le novità, applicabili a partire dal 28 giugno 2021, introdotte dal CRR II che, a differenza dell'informativa dei periodi precedenti, prevedono obblighi informativi con contenuti e frequenza differenziati commisurati alla complessità e alle dimensioni dell'ente.

FREQUENZA E MODALITA' DELL' INFORMATIVA AL PUBBLICO

Il documento è pubblicato conformemente a quanto previsto dagli artt. 433 e seguenti del CRR aggiornato. Oltre ai citati articoli del CRR, il Gruppo fa riferimento anche agli orientamenti emanati dall'EBA in materia di rilevanza, esclusività, riservatezza e frequenza dell'informativa. In sintesi, tali orientamenti introducono requisiti di informativa trimestrale per le istituzioni identificate come G‐SIIs (Global Systemically Important Institutions) e O‐SIIs (Other Systemically Important Institutions) e semestrali sulla base di determinati requisiti dimensionali.

Le modifiche pubblicate lo scorso giugno 2020 al Regolamento (UE) n. 876/2019 (CRR II), che modifica a sua volta il Regolamento (UE) n.575/2013 (CRR), prevedono che a partire dal 28 giugno 2021 gli altri enti, non complessi e quotati (ossia non classificati come grande ente in quanto individuati come G‐SII, O‐SII, o tra i primi tre enti del paese dello Stato membro per valore totale delle attività o che abbiano un valore del totale delle attività a livello consolidato pari o superiore a 30 miliardi di euro) debbano pubblicare su base semestrale l'informativa al pubblico.

Il Gruppo Banca Carige rientra in questo obbligo di pubblicazione dell'informativa su base semestrale in quanto classificato come altro ente quotato e pertanto è tenuto alla redazione dell'informativa con riferimento ai dati al 30 giugno 2021.

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Banca Carige S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia published this content on 15 September 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 September 2021 16:01:05 UTC.