Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

16.04.2021

Sommario

1.

Parte generale .................................................................................................................

4

1.1.

Premessa.......................................................................................................................................................

4

1.2. La natura giuridica della responsabilità degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001................................................

5

1.3. Ambito di applicazione (art. 1) .....................................................................................................................

6

1.4. Il principio di legalità (art. 2) .........................................................................................................................

7

1.5. Apparato sanzionatorio (artt. 10-23) ...........................................................................................................

9

1.6. Principio di irretroattività (art. 3) ................................................................................................................

11

1.7. Principio di territorialità (art. 4) ..................................................................................................................

11

1.8. Criteri di imputazione oggettiva della responsabilità (art.5) ....................................................................

12

Soggetti subordinati o apicali .........................................................................................................

12

Interesse o vantaggio ......................................................................................................................

15

Interesse esclusivo dell'agente.......................................................................................................

16

1.9. Criteri di imputazione soggettiva della responsabilità (artt. 6 e 7) ..........................................................

17

Soggetti apicali (art. 6) ....................................................................................................................

17

Soggetti subordinati ........................................................................................................................

19

1.10. Adozione del modello di organizzazione ed efficacia esimente della responsabilità amministrativa

(artt.6 e 7)................................................................................................................................................................

20

1.11.

Il modello di governance di Ifis Rental Services s.r.l. ............................................................................

24

Assemblea dei Soci .........................................................................................................................

24

Consiglio di Amministrazione .........................................................................................................

24

Consigliere Delegato........................................................................................................................

25

Collegio Sindacale ...........................................................................................................................

26

Organismo di Vigilanza....................................................................................................................

26

1.12. Finalità dell'adozione del Modello di Organizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 da parte della Società 27

I Destinatari del Modello..................................................................................................................

27

Metodologia per la definizione ed attuazione del Modello della Società.....................................

28

1.13.

Organismo di Vigilanza ...........................................................................................................................

29

Riunioni. ............................................................................................................................................

31

Composizione e requisiti dei componenti l'Organismo di Vigilanza della Società......................

31

Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza della Società...........................................................

32

Obblighi di riservatezza ...................................................................................................................

33

2

Rendicontazione e flussi informativi ..............................................................................................

33

Flussi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.................................................

34

Segnalazione delle violazioni e whistleblowing .............................................................................

34

1.14.

Il sistema disciplinare .............................................................................................................................

37

Principi generali ...............................................................................................................................

38

Personale dipendente......................................................................................................................

39

Lavoratori autonomi; Collaboratori esterni, Soggetti aventi rapporti contrattuali commerciali con

la Società ..........................................................................................................................................................

41

Misure nei confronti dei soggetti in posizione Apicale, degli Amministratori e dei Sindaci .......

42

Divieto di fumo, Legge 3/2003........................................................................................................

43

1.15.

Comunicazione e formazione dei Destinatari del Modello Organizzativo ...........................................

43

1.16.

Aggiornamento e miglioramento del Modello di Organizzazione ........................................................

44

**** (omissis) ****

3

1. Parte generale

1.1. Premessa

Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231 ha introdotto in Italia una forma di responsabilità penale, autonoma e diretta degli enti, derivante dalla commissione di determinati reati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi da soggetti inseriti nella loro struttura organizzativa, con ruoli o funzioni apicali o con ruoli o funzioni subordinate, dunque sottoposti all'altrui vigilanza e direzione.

Siffatta scelta del nostro Legislatore ha costituito un evento per molti versi rivoluzionario nel contesto giuridico nazionale perché ha rappresentato il superamento della convinzione dogmatica fino a quel momento in vigore, secondo la quale non sarebbe possibile attribuire la responsabilità penale ad un'entità giuridica diversa da una persona fisica, stante l'impossibilità di attribuire ad un soggetto sprovvisto di coscienza e volontà la commissione di un qualsivoglia crimine.

Con l'evoluzione dei rapporti economici e giuridici e la sempre maggior complessità e articolazione del sistema economico inteso nel suo insieme, tale rigido approccio dottrinale, riassunto dall'espressione societas delinquere non potest1 con un addentellato nelle stesse previsioni costituzionali2, si è palesato come un ostacolo alla strutturazione di un apparato normativo e repressivo adeguato a forme di delinquenza tipiche di realtà societarie o aziendali, forse non nuove ma certamente sempre più rilevanti.

Moderni studi criminologici hanno mostrato come vi siano forme di illegalità che prescindono dal singolo individuo agente e che sono, piuttosto, da ricondursi ad un'autonoma politica di impresa: di conseguenza il riconoscimento di una cultura aziendale propria dell'ente dovrebbe portare con sé il doveroso riconoscimento della responsabilità della persona giuridica. Ad esempio, la stessa costante tensione al risultato, essenziale fattore di sviluppo di qualunque realtà produttiva, ove non disciplinata o adeguatamente calibrata su traguardi realisticamente (e lecitamente) raggiungibili può rappresentare il meccanismo attraverso il quale il singolo è indotto dalle politiche dell'impresa a delinquere nell'interesse di quest'ultima.

In tale contesto, l'ingresso nel nostro sistema giuridico della responsabilità penale degli enti è stato comunque l'effetto dell'adempimento a specifici obblighi pattizi assunti dall'Italia in ambito internazionale ed in particolare nel consesso comunitario.

L'introduzione di una forma di responsabilità delle persone giuridiche è stato, infatti, un atto imposto in ambito europeo dalla Convenzione di Bruxelles, siglata il 26 luglio 1995 con i protocolli siglati il

1 Nel nostro ordinamento le radici di tale concezione sembravano addirittura innestate nella Carta costituzionale: l'art. 27 della Costituzione, nel consacrare il principio di personalità della responsabilità penale e la finalità rieducativa della pena, è stato da sempre considerato un ostacolo dogmatico insormontabile alla previsione di forme di responsabilità penale delle persone giuridiche.

  • Art. 27 comma 1 della Costituzione della Repubblica Italiana: "La responsabilità penale è personale". Sul tema si osserva che "in forza del rapporto di immedesimazione organica con il suo dirigente apicale, l'ente risponde per fatto proprio, senza coinvolgere il principio costituzionale del divieto di responsabilità penale per fatto altrui (art. 27 Cost). Né il decreto legislativo n. 231 delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva, prevedendo, al contrario, la necessità che sussista la c.d. "colpa di organizzazione" dell'ente, il non avere cioè predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; il riscontro di un tale deficit organizzativo consente una piena e agevole imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo" (Cass. n. 27735 del 16 luglio 2010).

4

27 settembre ed il 29 novembre 1996 e dal Secondo Protocollo sulla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee firmato il 27 giugno 1997 e, in ambito extracomunitario, dalla Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, siglata a Parigi il 17 dicembre 19973.

1.2. La natura giuridica della responsabilità degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001

La responsabilità introdotta dal D. Lgs. n. 231/2001 presenta caratteristiche proprie sia della disciplina amministrativa sia di quella penale.

Sono da ricondurre alla sfera del diritto amministrativo, oltre al nomen iuris che definisce la responsabilità dell'ente come amministrativa, anche il regime prescrizionale dell'illecito contestato all'ente che non segue le regole della prescrizione penale, bensì prevede un autonomo termine quinquennale che si sospende per tutta la durata del processo e che, per tale caratteristica, è da ricondurre al modello proprio degli illeciti amministrativi, contenuto nella L. n. 689/81.

Allo stesso modo la disciplina delle vicende modificative dell'ente prevede il trasferimento della responsabilità dall'ente originario a quello risultante in seguito alle vicende di trasformazione, fusione e scissione. Ciò in quanto la responsabilità patrimoniale della società nel cui ambito sono stati commessi gli illeciti è del tutto autonoma e separata rispetto alle vicende societarie successive alla consumazione del reato. Anche la mancata previsione nell'ambito del D. Lgs. n. 231/2001 di un regime di sospensione condizionale della pena, caratteristica propria del sistema sanzionatorio penale, è stata interpretata quale indicatore ulteriore della natura amministrativa della responsabilità introdotta dalla norma in parola.

Alcune previsioni del D. Lgs. n. 231/2001 hanno invece natura prettamente penale4. Rileva innanzitutto l'identità fattuale tra l'illecito penale e l'illecito da cui dipende il reato, la cui struttura è ricondotta dalla dottrina più autorevole all'istituto del concorso di persone nel reato, nel quale si inseriscono sia la condotta della persona fisica che materialmente ha commesso il reato, sia quella della persona giuridica tra loro collegate attraverso i criteri dell'interesse e del vantaggio. Inoltre la giurisdizione per gli illeciti "231"e quella penale, cioè è lo stesso Pubblico Ministero naturalmente competente per il reato presupposto a svolgere le indagini relative alla responsabilità dell'ente il cui "nome" è iscritto in un apposito registro di persone (giuridiche) sottoposte ad indagini tenuto e aggiornato a cura degli uffici della Procura della Repubblica; nel caso in cui il procedimento superi la fase delle indagini preliminari, la responsabilità dell'ente è accertata dal Giudice penale la cui giurisdizione permane anche ove venga disposta pronuncia di non doversi procedere nei confronti della persona fisica o nel caso in cui l'autore del reato non venga individuato5.

  • Le fonti internazionali non hanno, però, fornito indicazioni in ordine alle forme di accertamento della responsabilità delle persone giuridiche ma si sono limitate a richiedere l'introduzione di previsioni incriminatrici per i reati commessi per conto delle imprese all'interno degli ordinamenti coinvolti; ciò al fine di evitare possibili distorsioni delle regole di concorrenza proprie del mercato unico.
    4 Fanno propendere per la natura penale della responsabilità ex D. Lgs. 231/01 anche: i) il regime di punibilità del tentativo (art. 26), ii) il principio di successione delle leggi nel tempo e la previsione della retroattività della norma più favorevole (art. 3), iii) la rilevanza extraterritoriale attribuita all'illecito dell'ente (art. 4).
    5 In ordine alla scelta della sede penale la Relazione Ministeriale al D. Lgs. 231/01 chiarisce che la ragione di questo intervento è duplice e deriva dalla necessità di coniugare le esigenze di effettività e di garanzia dell'intero sistema. Per un verso, infatti, si è preso atto dell'insufficienza dei poteri istruttori riconosciuti alla pubblica amministrazione nel modello procedimentale delineato nella L. n. 689/1981 rispetto alle esigenze di accertamento che si pongono all'interno del sistema di responsabilità degli enti. Poiché l'illecito penale è uno dei

5

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Attachments

  • Original document
  • Permalink

Disclaimer

Banca Ifis S.p.A. published this content on 04 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 May 2021 15:44:03 UTC.