TERZO PILASTRO DI BASILEA 3 INFORMATIVA AL PUBBLICO AL 31 DICEMBRE 2020

BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI

Sede Legale: Via Gramsci, 7 - 10121 Torino Capitale sociale Euro 54.517.012 int. vers.

Codice Azienda Bancaria n. 3043.7 - Albo Banche n. 5319

Registro Imprese di Torino n. 02751170016

C.C.I.A.A. di Torino n. REA 600548 - Cod. Fisc./ Partita IVA 02751170016

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5319

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO

BANCA INTERMOBILIARE

(Iscritto all'Albo dei gruppi bancari in data 3 novembre 2017 cod n. 3043)

PILLAR 3 - INFORMATIVA AL PUBBLICO AL 31 DICEMBRE 2020

INDICE

INTRODUZIONE

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SEZIONE 1 - OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO (Art. 435 CRR)

3

SEZIONE 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE (Art. 436 CRR)

40

SEZIONE 3 - FONDI PROPRI (Art. 437 e 492 CRR)

42

SEZIONE 4 - REQUISITI DI CAPITALE (Art. 438 CRR)

50

SEZIONE 5 - RISCHIO DI CREDITO: INFORMAZIONI GENERALI E RETTIFICHE (ART. 442 CRR)

54

SEZIONE 6 - INFORMATIVA SULLE ESPOSIZIONI DETERIORATE E OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE (EBA GL/2018/10)

64

SEZIONE 7 - INFORMATIVA SULLE ESPOSIZIONI SOGGETTE ALLE MISURE APPLICATE IN RISPOSTA ALLA CRISI DI COVID-19 (EBA

GL/2020/07)

67

SEZIONE 8 - RISCHIO DI CREDITO: USO DELLE ECAI (Art. 444 CRR)

70

SEZIONE 9 - RISCHIO DI CREDITO: TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (ART. 453 CRR)

73

SEZIONE 10 - RISCHIO DI CONTROPARTE (Art. 439 CRR)

76

SEZIONE 11 - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE (Art. 449 CRR)

82

SEZIONE 12 - RISCHI DI MERCATO (Art. 445 CRR)

83

SEZIONE 13 - RISCHIO OPERATIVO (Art. 446 CRR)

84

SEZIONE 14 - ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (Art. 447 CRR)

86

SEZIONE 15 - RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SU POSIZIONI NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (Art. 448 CRR)

88

SEZIONE 16 - ATTIVITÀ VINCOLATE E NON VINCOLATE (Art. 443)

91

SEZIONE 17- LEVA FINANZIARIA (Art. 451 - 499 CRR)

92

SEZIONE 18 - SISTEMI E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE (Art. 450)

96

Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

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PILLAR 3 - INFORMATIVA AL PUBBLICO AL 31 DICEMBRE 2020

INTRODUZIONE

A partire dal 1° gennaio 2014 sono operative le disposizioni di Vigilanza Prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari, finalizzate ad adeguare la normativa nazionale alle novità intervenute nel quadro regolamentare internazionale, con particolare riguardo al nuovo assetto normativo e istituzionale della Vigilanza Bancaria dell'Unione Europea.

Il nuovo assetto normativo comunemente noto come "framework Basilea 3" è disciplinato mediante:

  • CRR - Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relative ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012;
  • CRD IV - Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE ed abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

Il quadro normativo si completa con le misure di esecuzione, contenute in norme tecniche di regolamentazione o di attuazione (Regulatory Technical Standard - RTS e Implementing Technical Standard - ITS) adottate dalla Commissione Europea su proposta delle Autorità europee di vigilanza. Alla normativa dell'Unione Europea si aggiungono le disposizioni emesse dalla Banca d'Italia con la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, che raccoglie le disposizioni di Vigilanza Prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari italiani, riviste e aggiornate per adeguare la normativa interna alle novità intervenute nel quadro regolamentare internazionale, con particolare riguardo al nuovo assetto normativo e istituzionale della Vigilanza Bancaria dell'Unione Europea, nonché per tener conto delle esigenze emerse nell'esercizio della vigilanza sulle banche e sugli altri intermediari. La suddetta Circolare non detta - come in passato - specifiche regole per la predisposizione e pubblicazione del Pillar 3, ma si limita a riportare l'elenco delle disposizioni allo scopo previste dalla CRR.

La materia, quindi, è direttamente regolata:

  • dalla CRR stessa, Parte 8 "Informativa da parte degli enti" (art. 431-455);
  • dai Regolamenti della Commissione Europea la cui preparazione è demandata all'EBA
    (European Banking Autority) recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per disciplinare i modelli uniformi per la pubblicazione delle diverse tipologie di informazioni.

Indicazioni ulteriori sono state fornite dall'EBA (European Banking Autority) con specifici documenti riguardanti le tematiche della materialità, confidenzialità e frequenza delle informazioni da fornire nel Terzo Pilastro (Guidelines on materiality, proprietary and confidentiality and on disclosures frequency under Articles 432(1), 432(2) and 433 of Regulation N. (EU) 575/2013) e in materia di informativa sulle attività vincolate e su quelle non vincolate (Guidelines on disclosure of encumbered and unencumbered assets).

Il tema dell'informativa al pubblico Pillar 3 è stato anche oggetto di analisi da parte del Comitato di Basilea con il suo documento "Revised Pillar 3 disclosure requirements". Tale documento dà indicazioni agli organismi di vigilanza, che dovrebbero farle recepire nella normativa nazionale (nel nostro caso UE) affinché entrino in vigore. In tale ambito l'EBA ha pubblicato a dicembre la versione finale delle "Guidelines on disclosure requirements under part Eight of Regulation No (EU) 575/2013" fornendo orientamenti finalizzati ad accrescere e migliorare la coerenza e la comparabilità delle informazioni da fornire nel terzo Pilastro. Tali orientamenti sono stati, altresì, recepiti nella proposta di modifica alla CRR 575 pubblicata a novembre 2016.

Tale revisione mira a promuovere ulteriormente la disciplina di mercato attraverso il consolidamento di tutti i requisiti già introdotti e la previsione di una selezione degli indicatori più rappresentativi delle principali dimensioni di natura prudenziale per supportare il mercato nell'analisi dei dati, rendendoli tra loro più comparabili.

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PILLAR 3 - INFORMATIVA AL PUBBLICO AL 31 DICEMBRE 2020

L'EBA ha, inoltre, integrato quanto previsto dai suddetti orientamenti, emanando nel giugno 2017 le "Guidelines on LCR disclosure to complement the disclosure of liquidity risk management under Article 435 of Regulation (EU) No 575/2013" (EBA/GL/2017/01) con ulteriori requisiti informativi sul rischio di liquidità misurato attraverso il liquidity coverage ratio.

***

Il presente documento è redatto, in base alle suddette disposizioni, su base consolidata con riferimento ad un'area di consolidamento "prudenziale" che coincide con la definizione di Vigilanza di gruppo bancario (come descritto alla Sezione 2 - Ambito di applicazione - Informativa qualitativa).

Sulla base dell'art. 433 della CRR, le banche pubblicano le informazioni al pubblico previste dalla normativa comunitaria almeno su base annua, congiuntamente ai documenti di bilancio. La società deve inoltre valutare la necessità di pubblicare alcune o tutte le informazioni più frequentemente, alla luce delle caratteristiche rilevanti dell'attività in essere, in particolare, l'eventuale necessità di pubblicare con maggiore frequenza le informazioni relative ai "Fondi propri" (art. 437) e ai "Requisiti di capitale" (art. 438), nonché le informazioni sull'esposizione al rischio o su altri elementi suscettibili di rapidi cambiamenti.

Il documento è dunque soggetto, ai sensi dell'art. 154-bis del D.lgs. 58/98 (Testo Unico sulla Finanza, "TUF") alla relativa attestazione. Si precisa inoltre che in ottemperanza al disposto di cui all'art. 432 CRR, Banca Intermobiliare non ha omesso informazioni ritenute "esclusive" o "riservate".

Al fine di una migliore informativa sull'area di consolidamento del Gruppo Banca Intermobiliare e sull'andamento della gestione si prega di far riferimento al fascicolo di Bilancio annuale la 31.12.2020.

Nella "Relazione su Governo Societario e gli Assetti Proprietari" e nella "Relazione sulle Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Gruppo" consultabili sul sito internet dalla banca all'indirizzo: www.bancaintermobiliare.comsono invece riportate tutte le informazioni sulla Governance e sulle politiche di remunerazione in essere.

Le informazioni quantitative, se non diversamente indicato, sono rappresentate in migliaia di Euro. Attesa la rilevanza pubblica della presente informativa, il documento è sottoposto dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari agli Organi Societari competenti per l'approvazione. L'informativa al pubblico Terzo Pilastro di Basilea 3 di Banca Intermobiliare è corredata dell'attestazione del Dirigente Preposto, ai sensi del comma 2 del già citato art. 154-bis del TUF. Si precisa inoltre che il documento non è stato sottoposto a revisione contabile su base volontaria. Il Consiglio di Amministrazione di Banca Intermobiliare, nella riunione del 1 aprile 2021, ha approvato il prospetto informativo Pillar 3 e ha autorizzato la pubblica nei termini di legge sul proprio sito internet all'indirizzo ww.bancaintermobiliare.com.

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PILLAR 3 - INFORMATIVA AL PUBBLICO AL 31 DICEMBRE 2020

SEZIONE 1 - OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO (Art. 435 CRR)

Banca Intermobiliare, nel ruolo di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Intermobiliare, definisce l'indirizzo, la gestione e il controllo complessivo dei rischi.

Il modello di gestione del rischio è basato sui principi di seguito descritti:

  • alla Capogruppo spettano compiti di indirizzo, gestione e controllo complessivo;
  • le singole società controllate generatrici di rischio - nelle tipologie connesse alla natura della loro specifica attività -operano entro i limiti di autonomia loro assegnati.

La Funzione Risk Management della Capogruppo mira ad un governo dei rischi accentrato, con viste puntuali e precise dei rischi a cui il Gruppo è soggetto, attraverso l'interazione e l'interlocuzione con i senior manager, il Collegio Sindacale, il Comitato Controllo e Rischi ed il Consiglio di Amministrazione, ai quali viene presentato, esplicitato e discusso, il "Tableau de Bord dei Rischi".

In concomitanza con il recepimento della nuova regolamentazione di vigilanza, introdotta nel dicembre 2013 con la circolare di Banca d'Italia n. 285 e successivi aggiornamenti e la conseguente implementazione del Processo Interno di Autovalutazione Patrimoniale (c.d. ICAAP), è stato implementato un sistematico processo di analisi, misurazione, monitoraggio e presidio dei rischi identificati come rilevanti per il Gruppo.

Per il governo dei rischi ritenuti rilevanti per il Gruppo sono state adottate opportune Policy, nell'ambito delle quali sono state stabilite le modalità di sorveglianza e presidio organizzativo mediante la definizione di limiti operativi e/o di processi gestionali e di controllo. Si è altresì proceduto, quando la natura e le caratteristiche del singolo rischio lo consentano, a definire le metodologie utilizzate per il calcolo dell'esposizione patrimoniale del Gruppo in termini di massima perdita inattesa.

1.1 - OBIETTIVI E POLITICHE NELLA GESTIONE E CONTROLLO DEI RISCHI

L'Organo con Funzione di Gestione si esprime, ai sensi delle lettere e) ed f) dell'art. 435 del Regolamento UE 575/2013 del 26/03/2013:

  • in merito all'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi della Capogruppo, che i sistemi di gestione dei rischi posti in essere e descritti nel presente documento sono in linea con il profilo e la strategia dell'ente;
  • descrivendo, nelle sezioni 1, 3, 4 e 5 del presente documento, il profilo di rischio complessivo del Gruppo, associato alla strategia aziendale.

I principali obiettivi che il Gruppo si propone di perseguire tramite un'attenta politica e gestione dei complessivi rischi aziendali sono, in sintesi, riconducili ai seguenti punti:

  • costante crescita del valore aziendale;
  • creazione di valore per i Soci in misura adeguata rispetto a finanziamenti alternativi ma comparabili sotto il profilo del rischio-rendimento;
  • riduzione del Rischio di Credito;
  • assunzione di rischi di mercato in misura limitata, coerentemente alla vocazione commerciale del Gruppo;
  • esposizione al rischio di tasso d'interesse strutturale ad un livello contenuto;
  • trasparenza nei confronti del mercato sull'esposizione al rischio.

A tal fine il Gruppo si è dotato di strutture organizzative, di processi, di risorse - umane e tecnologiche

  • e di competenze in grado di assicurare l'individuazione, il controllo e la gestione dei rischi correlati alla sua operatività tipica.

L'intero processo di gestione dei rischi è presieduto e coordinato dalla Funzione Risk Management della Capogruppo, dove risiedono le risorse e le strutture preposte a monitorare e gestire i diversi rischi. In tale processo, che si snoda tra diversi livelli della struttura organizzativa, il ruolo fondamentale è svolto, tuttavia, dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, al quale spetta la definizione

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BIM - Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. published this content on 20 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 April 2021 07:37:02 UTC.