Si informa la Clientela che, a seguito della seconda ondata della pandemia da Covid-19, la Banca ha aderito all'Accordo siglato tra ABI e le Associazioni dei Consumatori in data 16 dicembre 2020 teso a continuare la misura di sospensione dei finanziamenti alle famiglie per supportarne la sostenibilità finanziaria riaprendo i termini per le nuove richieste di sospensione fino al 31 marzo 2021.

Possono richiedere la sospensione i consumatori, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, a seguito del verificarsi dei seguenti eventi:

  • cessazione, sospensione del rapporto di lavoro o riduzione di orario di lavoro;
  • morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
  • per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

Può essere richiesta la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale per un periodo non superiore a 9 mesi (comprensivi anche di precedenti sospensioni beneficiate per periodi inferiori) dei prestiti chirografari e dei mutui garantiti da ipoteca (con esclusione di quelli che fruiscono di agevolazioni pubbliche) erogati prima del 16 dicembre 2020.

Gli interessati possono recarsi, entro e non oltre il 31/03/2021, presso la propria filiale al fine di consegnare il modello di richiesta, scaricabile dal sito internet ABI, debitamente sottoscritto, per avviare le normali valutazioni creditizie.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria. Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.
L'importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione.

Nel caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale + quota interessi) saranno calcolati interessi sul capitale residuo al momento della sospensione. La misura del tasso di interesse applicato sarà pari a quella del tasso di interesse contrattuale. Gli interessi così calcolati saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo e per un periodo di tempo non inferiore ad un anno (a meno che la durata residua del finanziamento non sia inferiore ad un anno).
In caso di sospensione della sola quota capitale gli interessi sul capitale sospeso, calcolati nella misura contrattualmente prevista, saranno corrisposti alle scadenze originarie; alla ripresa dell'ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione.

Il presente avviso, nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito internet della Banca all'indirizzo www.mps.it

Siena, 5 gennaio 2021

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Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. published this content on 07 January 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 January 2021 00:11:05 UTC