Si informa la clientela che con ordinanza del Capo della Protezione civile del 3 Marzo 2021 n. 749, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 15 marzo 2021 , in esecuzione a quanto disposto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 12 Febbraio 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 Febbraio 2021, è stata prevista, in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi metereologici di cui sopra, la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione delle attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici.

I clienti, sia Privati che Aziende, potranno richiedere alle banche la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il 12 Febbraio 2022. La richiesta di sospensione del pagamento deve essere accompagnata dall'autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati sono invitati a recarsi, entro e non oltre il 20 Aprile 2021, presso la propria filiale al fine di sottoscrivere la richiesta.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

L'importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Nel caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno calcolati interessi sul capitale residuo al momento della sospensione. La misura del tasso di interesse applicato non potrà essere superiore a quella del tasso di interesse contrattuale. Gli interessi così calcolati saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo e per un periodo di tempo non inferiore ad un anno (a meno che la durata residua del finanziamento non sia inferiore ad un anno).
In caso di sospensione della sola quota capitale, alla ripresa dell'ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione.

Siena, 30 Marzo 2021

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