AVVISO - Pubblicato in osservanza di quanto previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile con Ordinanza del Capo Dipartimento del 1 settembre 2021, n.789 - pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, relativa a incendi boschivi nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - - Sospensione dei Mutui

In osservanza di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021, è stato dichiarato, per 6 mesi dalla data deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia, a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021

In particolare, l'art. 10 ("Sospensione dei mutui"), comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento, costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Al riguardo, è altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere "agli istituti di credito e bancari", fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, compatibilmente all'operatività dei medesimi istituti.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate avviene previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Si segnala altresì che, i Commissari delegati (che ai sensi dell'art.1 comma 1 sono i Presidenti delle

Regioni interessate dal provvedimento) "dispongono con propri provvedimenti, l'individuazione dei comuni nei cui ambiti territoriali vengono attuate le misure oggetto della presente ordinanza".

La suddetta facoltà di richiedere la sospensione delle rate del mutuo dovrà essere esercitata dal cliente entro il termine tassativo di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione, nell'ambito di ciascuna Regione, dei provvedimenti di individuazione dei comuni interessati dalla misura da parte dei rispettivi Presidenti.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria. Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

Modalità di applicazione

L'importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Nel caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno calcolati interessi sul capitale residuo al momento della sospensione secondo le modalità previste dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

Costi ed effetti della sospensione

La misura del tasso di interesse applicato non potrà essere superiore a quella del tasso di interesse contrattuale. Gli interessi così calcolati saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo e per un periodo di tempo non inferiore ad un anno (a meno che la durata residua del finanziamento non sia inferiore ad un anno). In caso di sospensione della sola quota capitale, alla ripresa dell'ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione.

Esempio con gli effetti della sospensione della sola quota capitale delle rate per un mutuo/finanziamento a tasso fisso sospeso per 6 mesi a partire dalla data del 10/10/2021 (data assunta a titolo esemplificativo)

Mutuo erogato il 28/06/2017 Importo mutuo: 100.000,00 Euro Tasso nominale annuo fisso: 1,30 % Durata: 10 anni - scadenza 10/06/2027 Numero rate di rimborso: 120 Periodicità: rata mensile

Importo rata comprensiva di interessi, capitale ed oneri incasso: 892,94 Euro

Scadenza prima rata sospesa: 10/10/2021

Durata sospensione: 6 mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 59.102,40 Euro

Importo rata periodo di sospensione: 67,52 Euro

Importo rata post sospensione (scadenza 10/04/2022): 892,94 Euro

Scadenza finale mutuo: 10/12/2027

Data di pubblicazione: 21 settembre 2021

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Banco di Desio e della Brianza S.p.A. published this content on 20 September 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 September 2021 21:21:11 UTC.