AVVISO - Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2022 - pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2022 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio della Provincia Autonoma di Trento ".

Informiamo la clientela che la Delibera in oggetto, in considerazione del fatto che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa ha dichiarato, per 12 mesi, la proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fiavè, di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Malè, di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Vallelaghi, di Vermiglio, di Porte di Rendena, di Riva del Garda, di San Lorenzo Dorsino, di Sella Giudicarie, di Spiazzo e di Stenico della Provincia autonoma di Trento.

In particolare, l'Art. 8 ("Sospensione dei mutui"), comma 1, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 25 marzo 2021, n. 757 disponeva che il predetto evento costituisse causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile.

Al riguardo, era altresì previsto: "I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale."

I clienti, sia Privati che Aziende, potranno richiedere al Banco la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile, presentando la relativa richiesta non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. La richiesta di sospensione del pagamento deve essere accompagnata dall'autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati sono invitati a prendere contatto con la propria filiale al fine di sottoscrivere la richiesta.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

Modalità di applicazione

L'importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Nel caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno calcolati interessi sul capitale residuo al momento della sospensione secondo le modalità previste dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

Costi ed effetti della sospensione

La misura del tasso di interesse applicato non potrà essere superiore a quella del tasso di interesse contrattuale. In caso di sospensione totale, gli interessi calcolati sul residuo debito in conto capitale nel periodo di sospensione saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo e per un periodo di tempo non inferiore ad un anno (a meno che la durata residua del finanziamento non sia inferiore ad un anno). In caso di sospensione della sola quota capitale, alla ripresa dell'ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione.

Esempio con gli effetti della sospensione della sola quota capitale delle rate per un mutuo/finanziamento a tasso fisso sospeso per 12 mesi a partire dalla data del 10/05/2022 (data assunta a titolo esemplificativo)

Mutuo erogato il 28/06/2017

Importo mutuo: 100.000,00 Euro Tasso nominale annuo fisso: 1,30 %

Durata: 10 anni - scadenza 10/06/2027

Numero rate di rimborso: 120 Periodicità: rata mensile

Importo rata comprensiva di interessi, capitale ed oneri incasso: €892,94

Scadenza prima rata sospesa: 10/05/2022

Durata sospensione: 12 mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: €53.305,67

Importo rata periodo di sospensione: € 61,24

Importo rata post sospensione (scadenza 10/11/2022): €892,94

Scadenza finale mutuo: 10/06/2028

Data pubblicazione 26/04/2022

UCR 538

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Banco di Desio e della Brianza S.p.A. published this content on 22 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 April 2022 22:09:09 UTC.