AVVISO - Pubblicato in osservanza di quanto previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile con Ordinanza del Capo Dipartimento n. 722 del 9 dicembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro" - Sospensione dei Mutui

In osservanza di quanto previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile con Ordinanza del Capo Dipartimento n. 722 del 9 dicembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro", è stato dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi.

Informiamo la Clientela interessata che l'art. 2 ("Sospensione dei Mutui") della citata Ordinanza, ha disposto che, in ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall'evento in premessa citato, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del Codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. La suddetta facoltà di richiedere la sospensione delle rate del mutuo dovrà essere esercitata dal cliente entro il termine tassativo di 30 (trenta) giorni dalla data odierna, previa produzione di apposita certificazione come sopra descritto

La richiesta di sospensione del pagamento deve essere accompagnata dall'autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

Modalità di applicazione

L'importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Nel caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno calcolati interessi sul capitale residuo al momento della sospensione secondo le modalità previste dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

Costi ed effetti della sospensione

La misura del tasso di interesse applicato non potrà essere superiore a quella del tasso di interesse contrattuale. Gli interessi così calcolati saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo e per un periodo di tempo non inferiore ad un anno (a meno che la durata residua del finanziamento non sia inferiore ad un anno). In caso di sospensione della sola quota capitale, alla ripresa dell'ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione.

Esempio con gli effetti della sospensione della sola quota capitale delle rate per un mutuo/finanziamento a tasso fisso sospeso per 12 mesi a partire dalla data del 10/02/2021 (data assunta a titolo esemplificativo)

Mutuo erogato il 28/06/2017 Importo mutuo: 100.000,00 Euro Tasso nominale annuo fisso: 1,30 % Durata: 10 anni - scadenza 10/06/2027 Numero rate di rimborso: 120 Periodicità: rata mensile

Importo rata comprensiva di interessi e di capitale: 892,94 Euro

Scadenza prima rata sospesa: 10/02/2021

Durata sospensione: 12 mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 65.673,65 Euro

Importo rata periodo di sospensione: 71,14 Euro

Importo rata post sospensione ( scadenza 10/02/2022 ) ; 892,94 Euro Scadenza finale mutuo: 10/06/2028

Data di pubblicazione 18 gennaio 2021

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Banco di Desio e della Brianza S.p.A. published this content on 18 January 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 January 2021 11:35:04 UTC