Per falso ideologico si intende la menzogna contenuta in un documento. La falsità è ideologica, in quanto cade sulle attestazioni dell'autore, ossia sul contenuto di un documento che, non risultando né contraffatto, né alterato, reca dichiarazioni menzognere. Il falso ideologico si distingue dal falso materiale per il fatto che quest'ultimo si risolve nella creazione di un documento da parte di colui che non ne è l'autore, oppure nella modifica del documento originale redatto da chi appare autore. Affinché sia perseguibile, la falsità ideologica, oltre alla rilevanza giuridica, richiede anche che l'autore del falso sia venuto meno all'obbligo giuridico di attestare o fare risultare il vero. Il codice penale, se da un lato punisce il falso ideologico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio realizzato in un atto pubblico, dall'altro sanziona anche il privato che realizza la falsità in atto pubblico. Nell'ambito del falso ideologico è opportuno distinguere tra falso innocuo, falso grossolano e falso inutile. Il falso innocuo si ha quando la falsità appare inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, poiché inidonea a conseguire uno scopo antigiuridico, nel senso che l'infedele attestazione o la compiuta alterazione sono completamente irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio. 'Può parlarsi di falso innocuo in senso stretto, ove si voglia considerare la sua inoffensività non con riferimento al bene 'fede pubblica', bensì in relazione ad un interesse ulteriore e connesso, tutelato dalla singola fattispecie incriminatrice ove alla stessa si riconosca natura plurioffensiva: l'innocuità del falso, cioè, può risultare anche al di fuori delle ipotesi di falso grossolano, nel caso in cui risulti esclusa - in forza di una valutazione giudiziale in punto di diritto, questa volta, e non di fatto - l'effettiva e concreta esposizione a pericolo di quei beni ulteriori rispetto alla fede pubblica, che, per i sostenitori della tesi della plurioffensività, si assumono oggetto di tutela da parte delle fattispecie de quibus' (Cass. Pen., Sez. Unite, n. 46982/2007). Per falso grossolano si intende invece il falso inidoneo a trarre in inganno alcuno e che si rivela inoffensivo rispetto al bene della fede pubblica proprio per l'inidoneità a trarre in inganno la collettività. Secondo la giurisprudenza, in tema di falso 'la valutazione dell'inidoneità assoluta dell'azione, che dà luogo al reato impossibile, dev'essere fatta ex ante, vale a dire sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l'azione viene posta in essere, indipendentemente dai risultati, e non ex post; tale principio riguarda, peraltro, i casi in cui il falso sia stato scoperto e si discuta se lo stesso fosse così grossolano da dover essere riconoscibile ictu oculi per la generalità delle persone, ovvero sia stato scoperto per effetto di particolari cognizioni o per la diligenza di determinati soggetti, non anche quelli in cui il falso non sia stato scoperto ed abbia prodotto l'effetto di trarre in inganno, nei quali, quindi, la realizzazione dell'evento giuridico esclude in radice l'impossibilità dell'evento dannoso o pericoloso di cui all'art. 49 c.p.' (Cass. Pen., Sez. II, n. 36631/2013). Infine, il falso inutile è il falso che cade su un atto del tutto privo di valenza probatoria o di effetti giuridici e, dunque, si rivela non incidente, in modo assoluto, né sull'esistenza né sull'efficacia di un determinato atto.

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