ROMA (MF-DJ)--La Corte di Giustizia dell'Ue annulla le due sentenze del Tribunale europeo che hanno respinto i ricorsi di Volotea e easyJet contro la decisione della Commissione sugli aiuti di Stato concessi dall'Italia agli aeroporti sardi.

All'esito di un procedimento d'indagine formale riguardante una legge regionale italiana e i suoi atti di esecuzione, in forza dei quali alle società di gestione degli aeroporti della Sardegna poteva essere concesso un finanziamento per lo sviluppo di rotte aeree di collegamento con l'isola, la Commissione Ue ha deciso che tali diverse misure costituivano aiuti di Stato illegali e incompatibili con il mercato interno.

Volotea e easyJet, oltre ad altre compagnie aeree, sono state ritenute beneficiarie degli aiuti in riferimento alle loro attività relative agli aeroporti di Cagliari-Elmas e di Olbia. Le compagnie hanno presentato ricorsi diretti all'annullamento della decisione controversa, ma con sentenze del 13 maggio 2020, il Tribunale Ue li ha respinti. Sia Volotea sia easyJet hanno poi proposto l'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia diretta all'annullamento delle sentenze del Tribunale e oggi hanno avuto ragione.

Nella sua sentenza pronunciata in data odierna nelle cause riunite, la Corte annulla le sentenze del Tribunale perchè "è incorso in errori di diritto" nel ritenere che Volotea e easyJet dovessero essere considerate beneficiarie di un «vantaggio», per il motivo che la remunerazione che era stata versata loro in applicazione dei contratti stipulati con le società di gestione degli aeroporti di Cagliari-Elmas e di Olbia non costituiva il corrispettivo di servizi che soddisfacevano effettive necessità per la regione e che detti contratti erano stati inoltre stipulati senza la previa attuazione di una procedura di gara o di una procedura equivalente.

Per quanto riguarda la decisione controversa, la Corte constata che "anche la Commissione è incorsa in errori di diritto" non applicando il principio dell'operatore privato in economia di mercato nel caso di specie nonché ravvisando l'esistenza di un vantaggio sulla base di considerazioni giuridiche e fattuali inidonee a fondare una siffatta valutazione.

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November 17, 2022 06:27 ET (11:27 GMT)