ROMA (MF-DJ)--Il Garante per la protezione dati personali ha inflitto a

Enel Energia una sanzione di oltre 26 milioni e 500 mila euro per il

trattamento illecito dei dati personali degli utenti a fini di

telemarketing. Oltre al pagamento della multa, la societá dovrá adottare

una serie di misure dettate dall'Autoritá per conformarsi alla normativa

nazionale ed europea sulla tutela dei dati.

Il provvedimento, si legge in una nota, arriva al termine di una

complessa attivitá avviata dall'Autoritá a seguito di centinaia di

segnalazioni e reclami di utenti che lamentavano la ricezione, in nome e

per conto di Enel Energia, di telefonate promozionali indesiderate, anche

su disco pre-registrato, la difficoltá di esercitare i propri diritti in

tema di protezioni dati personali e, piú in generale, problemi derivanti

dalla gestione dei dati nell'ambito dei servizi di fornitura energetica,

ivi compresi i trattamenti svolti tramite l'area riservata del sito della

societá e la app di gestione dei consumi (cd. Profilo unico).

L'ufficio del Garante ha verificato come il fenomeno del telemarketing

nel settore energetico, con l'approssimarsi della scadenza per il

passaggio dal mercato tutelato dell'energia elettrica e del gas al mercato libero, abbia registrato un netto e preoccupante incremento. Nel corso dell'istruttoria è emerso un cronico, intenso e sempre piú invasivo

fenomeno di telefonate promozionali indesiderate, in assenza del

necessario consenso, verso utenze riservate o iscritte al Registro delle

opposizioni, oltre al tardivo o mancato riscontro a istanze di esercizio

dei diritti di accesso ai dati personali o di opposizione al trattamento

per finalitá di marketing.

Alla luce delle violazioni riscontrate, il Garante Privacy ha applicato

una sanzione di 26,5 mln di euro. L'Autoritá ha inoltre ingiunto a Enel

Energia di adeguare ogni trattamento di dati svolto dalla rete di vendita

a modalitá e misure idonee a comprovare che l'attivazione di offerte e

servizi e l'attivazione di contratti avvenga solo a seguito di contatti

promozionali su numerazioni telefoniche censite e iscritte al Registro

degli operatori della comunicazione (ROC).

Enel Energia dovrá anche implementare ulteriori misure tecniche e

organizzative per gestire le istanze di esercizio dei diritti degli

interessati, in particolare il diritto di opposizione alle finalitá

promozionali, in modo da dare riscontro agli interessati non oltre 30

giorni dalla richiesta. Enel Energia infine dovrá comunicare

all'Autoritá Garante per la protezione dei dati personali le iniziative

intraprese per adeguarsi a quanto prescritto dal provvedimento.

Per l'Unione Nazionale Consumatori si tratta di un'"ottima notizia. Fioccano finalmente sanzioni significative per le attivitá illecite di telemarketing e di teleselling, anche se ne servirebbero molte ma molte di piú. E' vergognoso, comunque, che il problema del marketing selvaggio sia ancora irrisolto e che dopo 4 anni esatti dall'entrata in vigore della legge che avrebbe dovuto salvarci dalle telefonate moleste nulla sia nella sostanza cambiato. Per non parlare del fatto che ancora non c'è il nuovo Registro delle Opposizioni".

liv


(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2022 12:02 ET (17:02 GMT)