MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO

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Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione

in data 21 novembre 2005

Primo aggiornamento: Marzo 2007 Secondo aggiornamento: Luglio 2008 Terzo aggiornamento: Dicembre 2009 Quarto aggiornamento: Luglio 2012 Quinto aggiornamento: Gennaio 2018

Sesto aggiornamento: Maggio 2019

Settimo aggiornamento: Dicembre 2020

(Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2020)

INDICE MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

1

PARTE GENERALE

Pagine da 1 a 31

2

PARTE SPECIALE - LA STRUTTURA AZIENDALE

Pagine da 32 a 50

3

PARTE SPECIALE - I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA

Pagine da 51 a 69

AMMINISTRAZIONE

4

PARTE SPECIALE - REATI SOCIETARI

Pagine da 70 a 78

PARTE SPECIALE - REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE

5

NORME ANTINFORTUNISTICHE SULLA TUTELA DELLA SALUTE

Pagine da 79 a 96

E SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

6

PARTE SPECIALE - I REATI AMBIENTALI

Pagine da 97 a 114

7

PARTE SPECIALE - REATI CON L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Pagine da 115 a 120

8

PARTE SPECIALE - DELITTI INFORMATICI

Pagine da 121 a 127

9

PARTE SPECIALE - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL

Pagine da 128 a 134

DIRITTO D'AUTORE

10

PARTE SPECIALE - REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI

Pagine da 135 a 142

DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

PARTE SPECIALE - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED

11

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA

Pagine da 143 a 154

ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

PARTE SPECIALE - FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI

12

PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O

Pagine da 155 a 160

SEGNI DI RICONOSCIMENTO

12

PARTE SPECIALE - REATI TRANSNAZIONALI

Pagine da 161 a 170

13

PARTE SPECIALE - REATI DI MARKET ABUSE

Pagine da 171 a 185

14

PARTE SPECIALE - REATI TRIBUTARI

Pagine da 186 a 200

2

SOMMARIO PARTE GENERALE

1

Definizioni

Pagina 4

2

Riferimento normativo

Pagina 7

3

Le Linee Guida di Confindustria

Pagina 11

4

Il Modello Organizzativo di Guala

Pagina 12

Closures S.p.A.

5

Regole Generali

Pagina 18

6

Il sistema Sanzionatorio

Pagina 20

7

L'Organismo di Vigilanza

Pagina 23

8

L'Informativa all'OdV

Pagina 29

3

1. Definizioni

Appaltatori

Convenzionalmente si intendono tutti gli appaltatori di opere o di servizi ai sensi del codice civile, nonché i subappaltatori, i somministranti, i lavoratori autonomi che abbiano stipulato un contratto d'opera con la Società e di cui questa si avvale nelle attività sensibili.

Area di attività

Area omogenea di attività, attribuibile alla responsabilità di un soggetto, dipendente della società, dotato di sufficiente autonomia operativa in base a deleghe funzionali, formalizzate da mansioni riferite alla funzione ricoperta ed evidenziate dall'organigramma aziendale.

Attività (area) sensibile

L'attività o l'area aziendale nel cui ambito sussiste il rischio potenziale di commissione dei reati.

CCNL

Contratti di lavoro vigenti ed applicabili per il personale della Società, ovvero CCNL "Addetti all'industria della gomma, cavi elettrici ed affini ed all'industria delle materie plastiche.

Codice Etico (Codice di comportamento - Codice di condotta)

Il codice contenente i principi etico-comportamentali per la definizione della "carta dei valori" dei quali la Società si fregia ed i canoni di comportamento strumentali alla loro attuazione, in diretta derivazione dal "Codice di comportamento" del Gruppo e funzionali alla prevenzione dei reati di cui al Decreto.

Collaboratori

I soggetti che operano all'interno della Società, sulla base di un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa o sulla base di un rapporto di lavoro autonomo non esercitato abitualmente.

Comitati e strutture aziendali dedicate

I Comitati e le strutture, istituiti ad integrazione del sistema di Corporate Governance, che si identificano nei seguenti:

  • Comitato Esecutivo (COMEX)
  • Staff Meeting
  • Organismo di Vigilanza (OdV)
  • Comitato per il Controllo interno

Consulenti

I soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.

Decreto

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Destinatari

Sono denominati "destinatari" i soggetti tenuti all'osservanza del Modello e del Codice etico, e precisamente:

  • gli Amministratori, i Direttori, i Dirigenti e tutti gli altri Dipendenti, i consulenti e gli altri soggetti operanti quali rappresentanti o mandatari, a vario titolo, della Società e/o del Gruppo, i quali sono tenuti all'osservanza del Codice etico e del Modello ("destinatari istituzionali");
  • i Sindaci, il Revisore e l'Organismo di Vigilanza per quanto attiene ai principi etici ed ai comportamenti raccomandati, che devono essere osservati (e fatti osservare) in Azienda;

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  • i partners, quali i fornitori e gli altri soggetti con i quali la Società intrattiene rapporti economico- finanziari, tenuti prevalentemente all'osservanza del Codice Etico nei rapporti con la Società.

Dipendenti

I Soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ivi compresi i Dirigenti.

Disposizioni

Con tale termine si identificano i principi di comportamento ed i protocolli contenuti nel Decreto o richiamati dallo stesso Decreto.

Gruppo

Guala Closures S.p.A. e tutte le Società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Guala o l'Ente o la Società

Guala Closures SpA, con sede legale in Alessandria, Via Rana n. 12 - Zona industriale D6 - Frazione Spinetta Marengo.

Linee guida

Linee guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex art. 6, comma 3, del Decreto, aggiornate a marzo 2014.

Modello

Complesso di principi di comportamento e di Protocolli al fine di prevenire i reati così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto, ad integrazione degli strumenti Organizzativi e di Controllo vigenti nell'Ente (Codice Etico, Ordini di Servizio, Organigrammi, Procure, Deleghe, Regolamenti, Procedure). Il modello prevede, inoltre, l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza e di Controllo e la definizione del sistema sanzionatorio.

Operazione sensibile

Operazione o atto che si colloca nell'ambito dei processi inerenti le attività sensibili di cui sopra.

Organi sociali

Sia il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Collegio Sindacale di Guala, sia i loro membri ed il Revisore Contabile.

Organo Dirigente

L'organo Dirigente si identifica nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente, il quale delega normalmente all'Amministratore Delegato le attività operative inerenti l'attuazione e l'aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione.

Organismo di Vigilanza o OdV

Organo interno di controllo, previsto dall'art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

P.A.

La pubblica amministrazione e, con riferimento alla pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

Partner

Le controparti contrattuali della Società, quali ad esempio fornitori, finanziatori, prestatori di servizi, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzi, collaborazioni in genere), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle Attività sensibili.

Procedure interne

Procedure approvate dagli organi preposti (Direttore Generale, Responsabile di Struttura, Sistema Qualità) e fatte osservare nei rispettivi ambiti di competenza.

Processi sensibili

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I processi aziendale nel cui ambito sussiste il rischio potenziale di commissione dei reati.

Process owner

Soggetto che per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte è maggiormente coinvolto nell'attività sensibile di riferimento o ne ha maggiore visibilità.

Protocolli operativi

Sistema strutturato di procedure e di controlli, giudicato idoneo a valere in particolare come misura di prevenzione dei reati e di controllo sui processi sensibili, in relazione alle finalità perseguite dal Decreto.

Reati

Le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni e integrazioni.

Regole di condotta

Per regole di condotta, nell'ambito del presente Modello di organizzazione e gestione, si intendono:

  • le prescrizioni del Codice Etico;
  • le procedure interne richiamate dal Modello di organizzazione e gestione;
  • i principi di comportamento indicati al successivo paragrafo "Principi generali di comportamento";
  • le norme del Codice penale, del Codice civile e delle leggi e decreti, richiamate dal Decreto riportanti le "Tipologie di reato";
  • il rispetto delle deleghe e dei poteri interni;
  • gli obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza degli eventi o fatti indicati al successivo capitolo n. 7;
  • ogni altra prescrizione o raccomandazione contenuta nel presente Modello.

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2. Il riferimento normativo

2.1 Il Decreto

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (da ora: il Decreto) dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" pubblicato originariamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 (successivamente soggetto a numerose integrazioni e modifiche) introduce e disciplina nel nostro ordinamento la responsabilità degli "enti" conseguente alla commissione di specifici reati che si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto.

Gli enti a cui si applica il Decreto (articolo 1) sono tutte le società, le associazioni con o senza personalità giuridica, gli Enti pubblici economici e gli Enti privati concessionari di un servizio pubblico.

Il Decreto non si applica, invece, allo Stato, agli Enti pubblici territoriali, agli Enti pubblici non economici e agli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. partiti politici e sindacati).

Gli enti rispondono per la commissione o la tentata commissione di taluni reati da parte di soggetti ad essi funzionalmente legati (articolo 5). L'inosservanza della disciplina contenuta nel Decreto può comportare per l'ente sanzioni che possono incidere fortemente anche sull'esercizio della propria attività.

La responsabilità dell'ente non sostituisce, ma si aggiunge, alla responsabilità personale dell'individuo che ha commesso il reato.

  • istituita dal Decreto un'anagrafe nazionale nella quale sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti divenuti definitivi in merito all'applicazione agli enti di sanzioni amministrative dipendenti da reato.

Con riferimento alla responsabilità dell'Ente l'articolo 5 del Decreto prevede che"l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

  1. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
  2. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

La responsabilità dell'Ente sorge per connessione con la realizzazione di uno dei reati specificamente previsti dal Decreto, da parte di una persona fisica legata da un rapporto funzionale con l'Ente stesso.

L'Ente può essere ritenuto responsabile qualora il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, mentre viene meno nel caso in cui l'autore dello stesso abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il tipo di rapporto funzionale che lega all'Ente colui che commette l'illecito penale può essere di rappresentanza o di subordinazione.

Nel primo caso, e cioè quando l'autore del reato è una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, il Legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'Ente,

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in considerazione del fatto che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso.

Nel secondo caso, quando l'autore del reato è un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'Ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

L'Ente non va esente da responsabilità quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e anche nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

2.2 I Reati presupposto

L'ente può essere chiamato a rispondere solo in relazione a determinati reati (c.d. reati presupposto), individuati dal Decreto, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto (si veda Allegato - Catalogo dei Reati Presupposto aggiornamento 1 gennaio 2018).

Per una descrizione analitica delle fattispecie dei reati su indicati, dei quali la Società è soggetta a potenziale rischio, si rinvia alle singole Parti Speciali del Modello (le singole parti speciali sono gestite come specifici allegati della Parte Generale).

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nella disciplina dettata dal Decreto.

2.3 Natura della responsabilità

La normativa in argomento è frutto di una tecnica legislativa che, mutuando principi propri dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo, ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema punitivo degli illeciti d'impresa (Enti e Società forniti di personalità giuridica e Società e Associazioni anche prive di personalità giuridica) che va ad aggiungersi ed integrarsi con gli apparati sanzionatori esistenti.

Il Giudice penale competente a giudicare l'autore del fatto è, altresì, chiamato a giudicare, nello stesso procedimento, la responsabilità amministrativa dell'Ente e ad applicare la sanzione conseguente secondo una tempistica e una disciplina tipiche del processo penale.

La responsabilità dell'Ente sorge per connessione specificamente previsti dal Decreto, da parte di una funzionale con l'Ente stesso.

con la realizzazione di uno dei reati persona fisica legata da un rapporto

L'Ente può essere ritenuto responsabile qualora il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, mentre la responsabilità viene menonel caso in cui l'autore dello stesso abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L'articolo 5 del Decreto distingue la posizione dei soggetti, destinatari della normativa, in cui si immedesima l'ente (soggetti apicali) da quella dei subordinati, quindi:

  1. persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (soggetti apicali). In tal caso il Legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso
  2. persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso. In questo secondo caso, quando l'autore del reato è un soggetto sottoposto all'altrui direzione o

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vigilanza, si avrà la responsabilità dell'Ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 7 del Decreto).

Si ricorda infine che la responsabilità dell'Ente sussiste anche quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile e anche nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (art. 8 del Decreto).

2.4 Esonero dalla responsabilità

L'articolo 6 del Decretostabilisce che, qualora il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale (vedasi punto a) del precedente paragrafo, l'Ente non risponde se prova che:

  1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
  3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
  4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Il successivo articolo 7stabilisce che qualora il reato sia stato commesso da soggetti "sottoposti all'altrui direzione e vigilanza" (vedasi punto b) del precedente paragrafo, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (quindi l'Ente non risponde del reato commesso) se l'ente stesso, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controlloidoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il modello dovrà prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonchè al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Infatti l'articolo 6 comma 2 del decreto prevede che "in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

  1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
  2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
  3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
  4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
  5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

L'efficace attuazione del Modello richiede:

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  • una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
  • un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

A tale fine, l'Ente deve creare al proprio interno un Organismo di Vigilanza e di Controllo articolo 6, comma 1 lettera b)), dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo, che verifichi il funzionamento, l'attuazione e l'attualità del Modello.

Il sistema sanzionatorio previsto dal Modello (articolo 6, comma 2 lettera e)) dovrà introdurre sanzioni specifiche, comunque conformi al contratto di lavoro vigente, verso i destinatari del Modello, graduate in relazione alla qualifica dei destinatari, alla gravità della violazione, alla reiterazione dei comportamenti nel tempo, al pericolo al quale la Società è stata esposta e comunque in relazione al contratto di lavoro vigente o al mandato ricevuto.

2.5 Sanzioni per la Società

La stessa Società è soggetta a sanzioni (Sezione II del decreto).

L'articolo 9 (sanzioni amministrative) del decreto prevede che "le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

  1. la sanzione pecuniaria;
  2. le sanzioni interdittive;
  3. la confisca;
  4. la pubblicazione della sentenza.
    2. Le sanzioni interdittive sono:
  1. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
  2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  3. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
  5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi".

L'articolo 10 prevede che per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria, commisurata per quote.

Il Giudice determina il numero delle quote in relazione alla gravità dell'illecito ed assegna ad ogni singola quota un valore economico.

L'articolo 13 prevede che le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  1. l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
  2. in caso di reiterazione degli illeciti.

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Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto si completa con l'applicazione della confisca del profitto del reato e, laddove venga applicata una sanzione interdittiva, con la pubblicazione della sentenza.

2.6 Reati commessi all'estero

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, nell'interesse o a vantaggio della Società, dalle persone indicate dall'art. 5 del Decreto ("persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità produttiva dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra"), a condizione che nei loro confronti non proceda lo Stato nel luogo in cui è stato commesso il fatto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

  • il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001 (soggetti apicali e soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza);
  • l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
  • l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso).

Il rinvio agli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-nonies del d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2001

  • - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;

  • sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non procedalo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

3. Le linee guida di Confindustria

Nella predisposizione del presente Modello, la Società si è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria (linee guida aggiornate a marzo 2014), salvo che per i necessari adattamenti dovuti alla particolare struttura organizzativa della Società.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli (riferimento articolo 6 comma 2 del decreto) possono essere così sintetizzati e schematizzati:

  1. realizzazione di un sistema di gestione del rischio, volto a rilevare e a gestire le attività aziendali che comportano un rischio di reato, composto dalle seguenti attività:
    • individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quale area o settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
    • analisi dei rischi potenziali, volta a individuare le possibili modalità attuative dei reati nelle aree aziendali già individuate;
    • valutazione, costruzione o adeguamento del sistema dei controlli preventivi, in modo tale da garantire che i rischi di commissione dei reati siano ridotti ad un "livello accettabile".

La soglia di accettabilità del rischio, nel caso di reati dolosi, è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere raggirato se non fraudolentemente.

Diversamente, nei casi di reati colposi, commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, agli effetti esimenti del Decreto non è accettabile alcuna soglia di accettabilità , in quanto è sanzionabile la sola possibilità di realizzazione di una condotta

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in violazione del modello organizzativo di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme di prevenzione), nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dall'apposito Organismo.

In altre parole non esiste soglia di accettabilità quando è comunque possibile (o solo ipotizzabile) realizzare condotte in violazione delle norme e delle regole statuite al fine di prevenire i rischi, ciò in quanto nel caso di reati colposi non è concepibile poter ricorrere al concetto di elusione fraudolenta dei modelli organizzativi.

Diventa quindi evidente che nell'ipotesi di reati colposi è sufficiente che gli stessi siano voluti dall'agente solo come condottae non anche come evento; quest'ultimo può infatti verificarsi anche al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti (ad esempio derivanti da condotte "abnormi", ossia strane ed imprevedibili, da parte del lavoratore).

  1. individuazione e costruzione dei componenti di un sistema di controllo preventivo (i protocolli) costituito:
    • dal Codice Etico, con riferimento ai reati considerati;
    • dal sistema organizzativo, sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione delle responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti;
    • dalle procedure manuali ed informatiche, tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo opportuni punti di controllo;
    • dai poteri autorizzativi e di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
    • dal sistema di controllo di gestione, in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità;
    • dalla comunicazione al personale e sua formazione;
  2. introduzione di un sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori.
  3. individuazione dell'Organismo di Vigilanza attraverso la definizione di:
    • requisiti, quali autonomia ed indipendenza, professionalità, continuità di azione;
    • composizione;
    • compiti e poteri;
    • obblighi di informazione all'OdV.

4. Il Modello Organizzativo di Guala Closures

4.1 Adozione e struttura del Modello

La Società, con l'adozione del Modello, si pone l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi di comportamento e di Protocolli che, ad integrazione del sistema di attribuzione di funzioni e di delega dei poteri, nonché degli altri strumenti organizzativi e di controllo interni, risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal Decreto, sia in fase di prevenzione dei reati, che di controllo dell'attuazione del Modello e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.

Nella fattispecie, la Società intende comunicare ai Destinatari il complesso dei doveri e dei comportamenti a cui gli stessi sono tenuti nell'esercizio delle loro funzioni e/o incarichi nell'ambito dei processi esposti a rischio, così come individuati nelle successive Parti Speciali.

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Il Modello integra gli strumenti organizzativi e di controllo nel seguito indicati:

  • Codice Etico: elenca i principi rappresentativi della filosofia aziendale ispiratrice delle scelte e delle condotte di tutti coloro che, a vario titolo e livello, agiscono per conto e nell'interesse della Società, ai quali questi devono attenersi, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui il Gruppo opera, e garantisce il regolare svolgimento delle attività, l'affidabilità della gestione e assicura un'elevata immagine;
  • Analisi e valutazione dei rischi aziendali delle attività ritenute a rischio di commissione di reati, svolta mediante colloqui con i Responsabili di Area (Direzione/Servizi);
  • Sistema dei Poteri che dal C.d.A. consente di attribuire al Presidente, all'Amministratore
    Delegato/Direttore Generale e ai Direttori, i poteri necessari al funzionamento aziendale. Il Sistema consente, inoltre, di realizzare la coincidenza tra organizzazione formale e organizzazione sostanziale;
  • Regolamento generale, contenente l'Organigramma aziendale, gli Organi di staff, nonché le principali funzioni, le responsabilità ed i compiti attribuiti;
  • Disposizioni Operative: regolamentano i processi aziendali. Ogni Disposizione Operativa, datata ed a firma dell'Amministratore Delegato o da persona dallo stesso delegata, indica le
    Aree aziendali di applicazione, individua le varie macro fasi del Processo, impartisce le opportune disposizioni ai diversi Responsabili, richiama tutti al sostanziale rispetto delle norme ivi contenute;
  • Manuali Operativi: prodotti per soddisfare le esigenze degli Utenti di sistemi informatici complessi, rappresentano uno strumento organizzativo di notevole portata. Gli Utenti sono in grado di gestire consapevolmente i propri dati, di ottenere e/o fornire ad altre Unità Aziendali informazioni, nel rigoroso rispetto delle condizioni di sicurezza e riservatezza.

Il Modello si compone di:

  • una Parte Generale, introduttiva dei principi e delle regole generali di comportamento, delle finalità che la Società si prefigge con la sua adozione e dell'organizzazione adottata ai fini della prevenzione dei Reati (i principi di comportamento, il sistema sanzionatorio, l'Organismo di Vigilanza, l'informativa interna);
  • più Parti Speciali, contenenti gli elementi specifici e le caratteristiche organizzative e strutturali della Società, la mappatura dei rischi esistenti, rilevati al momento della stesura del Modello ed aggiornate con continuità, al fine di mantenere, nell'ambito del Modello, una rappresentazione veritiera e fedele dell'Ente, utile per l'organizzazione dell'attività di verifica da parte dell'OdV;
  • Allegati, ai quali il Modello fa rinvio di volta in volta.

Le Parti Speciali riportano, suddivise per tipologia di Reato, le altre caratteristiche fondamentali del Modello, quali l'analisi dei rischi, l'individuazione delle attività sensibili e le regole, generali e specifiche, istituite al fine di prevenire la commissione dei reati. Le Parti Speciali sono gestite come allegati della Parte Generale.

PARTE SPECIALE: struttura organizzativa

PARTE SPECIALE: reati contro la Pubblica Amministrazione

PARTE SPECIALE: reati societari

PARTE SPECIALE: reati colposi commessi in violazione delle norme antinfortunistiche della tutela dell'igiene del lavoro

PARTE SPECIALE: reati ambientali

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PARTE SPECIALE: reati contro l'industria e il commercio

PARTE SPECIALE: reati informatici

PARTE SPECIALE: reati in materia di violazione del diritto d'autore

PARTE SPECIALE: reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

PARTE SPECIALE: reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

PARTE SPECIALE: reati di falsita' in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

PARTE SPECIALE: reati transnazionali

PARTE SPECIALE: reati abuso di mercato

PARTE SPECIALE: reati tributari

Nuove Parti Speciali saranno introdotte mano a mano che le integrazioni al Decreto introdurranno nuove fattispecie di Reato sanzionabili in capo all'Ente.

La Società, in considerazione della tipologia di attività svolta, della tipologia di utenti, clienti e fornitori con i quali intrattiene rapporti commerciali e professionali, nonché dei principi etici condivisi e pienamente osservati, ha ritenuto di non dedicare alcuna Parte del Modello ai reati diversi da quelli analizzati nelle single Parti Speciali, avendo valutato inesistente, per mancanza dei presupposti, il rischio di incorrere in comportamenti tali da integrare le fattispecie dei reati ex D.Lgs. 231/2001.

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 17 dicembre 2020.

Le successive modifiche e/o integrazioni del testo eventualmente necessarie, aventi carattere sostanziale, tra cui l'adozione di ulteriori Appendici, dedicate alle eventuali nuove tipologie di reati, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Modello dovrà essere opportunamente aggiornato, anche a seguito di segnalazione dell'Organismo di vigilanza, tra l'altro quando si verificano:

  1. significative violazioni del Modello organizzativo;
  2. significative modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
  3. modifiche normative.

4.2 Funzione e scopo del Modello

La Società, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di trasparenza, legalità e correttezza nello svolgimento delle attività aziendali, e a tutela del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello previsto dal Decreto.

Il presente Modello è adottato dal CdA (l'Organo dirigente di cui all'art. 6 del Decreto) che, in attuazione di quanto previsto dal Decreto, ha istituito un organismo interno di controllo, l'Organismo di Vigilanza - (OdV), cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Scopo del Modello è la definizione di un sistema strutturato e organico di direttive e di attività di controllo, valido non solo a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate

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dal Decreto, ma anche quale strumento organizzativo gestionale e di controllo, volto alla razionalizzazione ed al monitoraggio dei comportamenti aziendali.

In particolare, mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio" e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone le finalità di:

  • determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, la consapevolezza di incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società;
  • ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto, anche nel caso in cui la Società stessa fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio, sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
  • consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

  • l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
  • la mappatura delle "aree di attività a rischio" dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
  • l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
  • la verifica e la documentazione delle operazioni a rischio;
  • il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
  • la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
  • la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico.

4.3 Destinatari

Sono destinatari "istituzionali" tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Codice etico e del Modello e che, a qualunque titolo, operando per conto e nell'interesse della Società, possono incorrere nella commissione dei reati di cui al Decreto, riconducendone la responsabilità alla Società stessa, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto citato.

Destinatari istituzionalisono pertanto: gli amministratori/liquidatori, i direttori, i dirigenti e tutti gli altri lavoratori, i collaboratori, i consulenti e gli altri soggetti, quando sono rappresentanti o mandatari, a vario titolo, della Società.

Sono altresì destinatari i Sindaci, il Revisore/società di revisione legale dei conti e i membri dell'OdV, per quanto attiene all'osservanza del Codice Etico nei rapporti con la Società e per quanto riguarda l'obbligo di far osservare ai Destinatari istituzionali, nei casi specificatamente individuati e ricadenti nelle proprie responsabilità, i principi di comportamento e le procedure adottate dalla Società.

Sono infine "altri Destinatari", ma solo per quanto concerne l'osservanza dei principi generali del Codice Etico: i Fornitori, i Consulenti in generale ed i Partner commerciali che non hanno la rappresentanza della Società, ai quali dovranno essere inviate o fornite specifiche comunicazioni inerenti l'impegno a rispettare quanto sopra, nei rapporti con la Società.

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4.4 Diffusione del Modello

L'efficace attuazione del Modello è funzione anche della sua diffusione e conoscenza all'interno della Società e della consapevolezza, per tutti i dipendenti, della volontà della Società di operare nell'ambito di una concreta e costante applicazione dei principi di comportamento in esso contenuti.

L'attuazione del Modello, dopo la sua approvazione, è quindi accompagnata da:

  • una formale presentazione del Codice Etico e del Modello agli Amministratori, ai Direttori, ai Dirigenti, ai Dipendenti ed a tutti coloro che possono rientrare tra i "destinatari istituzionali";
  • l'effettuazione di incontri di illustrazione, sensibilizzazione e formazione del personale sui contenuti del Codice Etico e del Modello;
  • la pubblicazione del Codice Etico e del Modello in intranet aziendale, a disposizione del personale dipendente e di tutti gli altri Destinatari interni;
  • la consegna del Codice Etico e del Modello ai Sindaci, al Revisore e all'OdV.

Poiché il comportamento dei collaboratori o degli altri soggetti con cui la Società ha rapporti contrattuali (professionisti, soggetti operanti quali rappresentanti, a vario titolo, o quali mandatari della Società, fornitori, consulenti ed utenti), in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello, può comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, è indispensabile che l'attuazione del Modello sia accompagnata da una specifica diffusione dei suoi contenuti a tali collaboratori e terzi.

A tal fine si renderà necessario provvedere a:

  • pubblicare sul sito internet della Società il Codice Etico e la parte generale del Modello;
  • richiedere ai collaboratori ed ai fornitori l'impegno a prendere visione dei documenti di cui sopra, indicando, sui documenti trasmessi a questi, l'apposito indirizzo del sito su cui reperire i documenti;
  • richiedere agli stessi di sottoscrivere l'impegno ad applicare tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e di adeguare le modalità di svolgimento delle prestazioni al modello di organizzazione ed al codice etico adottati dalla Società;
  • rendere edotti tali soggetti esterni che la mancata applicazione delle norme di comportamento potrà comportare la risoluzione del contratto e/o l'applicazione delle altre sanzioni indicate nel documento.

4.5 Formazione del personale

L'Organo dirigente, individuato nel CdA, che delega gli aspetti operativi al Presidente, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, assicura la formazione del personale con lo scopo di garantire un'adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del Modello da parte dei dipendenti e dei dirigenti.

La formazione sarà differenziata tra la generalità del personale ed il personale che opera nelle specifiche aree di rischio, indicate nel presente Modello.

Il contenuto dei corsi sarà distinto tra:

Parte generale, rivolta alla generalità dei dipendenti

In questo ambito il contenuto minimo della formazione riguarderà:

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  • obiettivi e contenuti del Codice Etico: l'importanza del documento quale norma comportamentale interna condivisa;
  • attuazione del Modello Organizzativo;
  • i principi generali di comportamento richiesti;
  • le comunicazioni obbligatorie all'OdV;
  • sistema disciplinare sanzionatorio.

Parte specifica, rivolta ai dipendenti che operano in aree a rischio

Il contenuto della formazione riguarderà, oltre agli argomenti di carattere generale di cui sopra:

  • i reati previsti dal Decreto;
  • i rischi nei quali la Società può incorrere;
  • i protocolli definiti ai fini della prevenzione dei reati;
  • l'attività ispettiva degli organi preposti;
  • l'obbligo di informazione.

Ai preposti al controllo interno sarà erogata un'ulteriore formazione più tecnica e specifica in aggiunta al modulo precedente.

Per ciascuna sessione formativa, dovrà essere previsto il registro dei partecipanti, materiale didattico ed un test finale sull'apprendimento. Dovrà essere anche previsto un livello minimo di risposte esatte che, se non soddisfatto dal dipendente in sede di test di apprendimento finale, comporterà per lo stesso la somministrazione di un nuovo ciclo formativo.

4.6 Modifiche e integrazioni del Modello

In conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto, il presente Modello è un atto di emanazione dell'organo dirigente dell'Ente.

Conseguentemente il Modello è adottato dal Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione che l'attività di attuazione e di gestione del Modello, comprensivo dei protocolli, del Codice Etico, del sistema sanzionatorio e delle modalità di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, è affidato alle competenze del Presidente.

In considerazione dell'adozione del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione, eventuali sue modifiche ed integrazioni rilevanti dovranno essere approvate dallo stesso Consiglio di Amministrazione; gli adeguamenti e le integrazioni, che non modificano sostanzialmente la struttura ed i contenuti del Modello, possono essere adottati dal Presidente, che ne riferirà al Consiglio.

4.7 Impegno dell'Organo dirigente

L'Organo dirigente assicura lo sviluppo e la messa in atto del Modello, attraverso le seguenti attività:

  • comunicare all'organizzazione l'importanza di ottemperare senza riserve ad ogni prescrizione prevista dal Modello;
  • assicurare l'attività di formazione interna, in modo tale che nessuno possa ignorare, a seconda dei livelli e delle responsabilità, le prescrizioni del Modello e del Codice Etico;
  • promuovere una politica di conformità al Modello;
  • assicurare che siano definiti gli obiettivi di compliance al Modello;
  • assicurare la disponibilità delle risorse;

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  • assicurare il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
  • adottare gli strumenti sanzionatori;
  • assicurare che le responsabilità, i compiti, le deleghe e le autorità siano definite e rese note nell'ambito dell'organizzazione.

5. Regole generali

5.1 Il sistema in linea generale

Tutte le operazioni, in specie quelle sensibili, devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, al Codice Etico, ai valori e alle politiche della Società ed alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società rispetta i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

  • conoscibilità all'interno dell'Ente;
  • chiara e formale segregazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
  • chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

  • massima separazione possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia, il soggetto che lo esegue, e lo conclude ed il soggetto che lo controlla;
  • traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
  • adeguato livello di formalizzazione.

La società ha ottenuto la certificazione "ISO 9001: Sistemi di gestione per la qualità", la

certificazione "ISO 22000: Sistema di gestione per la sicurezza e l'igiene alimentare" e la "ISO

14001: Sistema per la gestione in materia ambientale" (limitatamente allo Stabilimento di Spinetta Marengo, ma in estensione a tutti gli stabilimenti italiani).

5.2 Il sistema delle deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenza delle attività nell'ambito delle Operazioni Sensibili) e, contestualmente, da sufficiente elasticità, al fine di consentire una gestione efficiente dell'attività aziendale.

5.2.1 Deleghe

Si intende per delega l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, correlato ai necessari poteri, contenuto nel sistema di comunicazioni organizzative.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

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  • le deleghe devono correlare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
  • ciascuna delega deve definire in modo inequivocabile:
    • i poteri del delegato;
    • il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente.
  • il delegato deve poter disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

5.2.2 Procure

Si intende per procura il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti di terzi.

Ai titolari di una Funzione aziendale, che necessitano per lo svolgimento dei loro incarichi di poteri di rappresentanza, è conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione, attribuiti al titolare attraverso la delega.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

  • Procure generali funzionali: sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna; le procure generali descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi l'estensione dei poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici
  • Procure speciali: sono rilasciate per il compimento di una operazione specifica. Detta procura cessa o con il compimento dell'attività in essa descritta, o con la successiva revoca nel caso in cui tale attività non sia stata ancora svolta o non debba più essere svolta

L'OdV verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore, il loro rispetto ed applicazione e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative (i documenti interni con cui sono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui siano riscontrate anomalie.

5.3 Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari dovranno adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

DIVIETI

  • fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere (o tentare) azioni o comportamenti finalizzati alla commissione dei reati sopra considerati.

Si rimanda inoltre a quanto contenuto nelle singole PARTI SPECIALI.

OBBLIGHI DEI FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI

  • richiesto agli uffici societari preposti di inserire:
  • negli ordini che vengono emessi;
  • nelle conferme d'ordine, per prosecuzione di incarichi o proroghe;
  • nei contratti che vengono stipulati;

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  • nelle convenzioni da stipulare;
  • in ogni altro documento similare di impegno verso fornitori, consulenti e diversi,

le frasi:

"Nell'esecuzione delle attività contrattuali dovranno essere rispettati i principi di cui al Codice Etico della Società, consultabile sul sito:http://www.gualaclosures.com/it/corporate-governance/ che il fornitore/collaboratore dichiara di conoscere, e dovranno essere applicate tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Il fornitore/collaboratore dovrà inoltre adeguare le modalità di svolgimento delle prestazioni ad eventuali specifici modelli di organizzazione e gestione adottati dalla Società, divulgati tramite il menzionato sito, o di cui venga messo a conoscenza a cura della Società stessa nell'ambito del perfezionamento o dell'esecuzione del contratto"

Gli stessi fornitori, consulenti e diversi inseriranno l'accettazione a quanto richiesto nei documenti emessi nei confronti della Società, quali:

  • offerte;
  • conferme agli ordini ricevuti.

6. Il sistema sanzionatorio

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello (articolo 6 comma 2 lettera e) è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condottaimposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare. Simili violazioni ledono infatti il rapporto di fiducia instaurato con la Società e devono di conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

La valutazione disciplinare dei comportamenti effettuata dal datore di lavoro, salvo, naturalmente, il successivo eventuale controllo del giudice del lavoro, non deve, infatti, necessariamente coincidere con la valutazione del giudice in sede penale, data l'autonomia della violazione del codice etico e delle procedure interne rispetto alla violazione di legge che comporta la commissione di un reato.

La Società non è tenuta quindi, prima di agire, ad attendere il termine del procedimento penale eventualmente in corso. I principi di tempestività ed immediatezza della sanzione rendono infatti non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti al giudice penale.

Quanto alla tipologia di sanzioni irrogabili, in via preliminare va precisato che, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio dovrà rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, dove applicabili, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.

In ragione della loro valenza disciplinare, il codice etico, i principi di comportamento di cui al relativo paragrafo e le procedure definite dal presente Modello di Organizzazione (le "regole di condotta") il cui mancato rispetto si intende sanzionare vanno espressamente inseriti nel regolamento disciplinare aziendale o comunque formalmente dichiarati vincolanti per tutti i

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destinatari del modello (ad esempio mediante una circolare interna o un comunicato formale), nonché esposti, così come previsto dall'art. 7, co. 1, legge n. 300/1970, "mediante affissione in luogo accessibile a tutti", evidenziando esplicitamente le sanzioni collegate alle diverse violazioni.

6.1 Sanzioni nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori della Società, l'OdV informerà il Collegio Sindacale, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

6.2 Sanzioni nei confronti dei Direttori e dei Dirigenti

In caso di violazione, da parte di Direttori o di Dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si applicheranno, nei confronti dei responsabili, le misure più idonee in conformità e in analogia a quanto previsto dal Contratto nazionale della categoria dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi, avuto riguardo del livello di gravità delle infrazioni.

6.3 Sanzioni per gli altri Dipendenti

I comportamenti tenuti dai Lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, sono definiti come illeciti disciplinari.

Al soggetto che dovesse violare le prescrizioni del Modello verrà irrogata una sanzione proporzionata: i) alla gravità della violazione; ii) alle conseguenze della violazione e iii) alla posizione ricoperta. Si terrà conto: dell'intenzionalità del comportamento o del grado della colpa; del comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari; del livello di responsabilità e autonomia del dipendente autore dell'illecito disciplinare; della gravità degli effetti del medesimo con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente può essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231 del 2001 - a seguito della condotta censurata; delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare

Le sanzioni saranno irrogate dalla Direzione Personale e Organizzazione su segnalazione dell'Organo Dirigente. Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei Lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dallo Statuto dei lavoratori, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 7 della legge 30 maggio 1970 n. 300 ed eventuali normative speciali applicabili.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti costituisce, pertanto, sempre illecito disciplinare. Le sanzioni previste dal sistema disciplinare, a valle della procedura disciplinare ex art. 7 dello statuto dei lavoratori, saranno applicate a ogni violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello, a prescindere dalla commissione di un reato e dall'eventuale svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria.

Dell'avvio del procedimento disciplinare e della sua conclusione (sia in caso di irrogazione di una sanzione, sia in caso di annullamento) è data tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Peraltro nel caso di violazioni delle regole di condotta che possano dar luogo a problemi prevalentemente di carattere tecnico-organizzativo è possibile adottare misure anche solo a

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livello di diversa attribuzione di mansioni e responsabilità, quale l'adibizione del dipendente ad altra area aziendale, purché ciò non comporti un suo demansionamento.

In particolare, in riferimento ai Provvedimenti disciplinari previsti dai CCNL vigenti, e tenuto conto delle procedure ivi prescritte, si stabilisce che:

  1. Incorre nei provvedimenti di Richiamo verbale o Ammonizione scritta
    Il lavoratore dipendente che violi una delle regole di condotta (ad esempio che non osservi le procedure scritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.
    L'erogazione del provvedimento sarà valutata in base alla gravità della violazione, tenuto conto del livello di responsabilità del lavoratore.
  2. Incorre nel provvedimento della MULTA
    Il lavoratore che violi ripetutamente le regole di condotta o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento ripetutamente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.
  3. Incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE dal lavoro
    Il lavoratore che, violando le regole di condotta o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ovvero compiendo atti contrari all'interesse della Società, ovvero denunciando all'OdV la commissione di reati non rispondenti al vero, arrechi danno alla Società stessa o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei propri beni.
  4. Incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO per mancanze
    Il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello, diretto al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, ovvero che denunci all'OdV la commissione di reati non rispondenti al vero, avendo altresì diffuso a terzi tale denuncia, determinando grave danno patrimoniale o di immagine alla Società.

Le sanzioni sopra richiamate saranno comunque applicate anche in relazione:

  • all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla gravità e prevedibilità dell'evento;
  • al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari a carico del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
  • alla posizione funzionale e alle mansioni del lavoratore;
  • alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

6.4 Sanzioni nei confronti dei Sindaci e del Revisore Legale dei Conti

In caso di accertata violazione del Codice Etico da parte dei Sindaci o del Revisore contabile della Società, l'OdV ne darà informazione al Consiglio di Amministrazione.

L'Organo dirigente valuterà, in base alla gravità o alla reiterazione della violazione, se darne informazione all'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

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6.5 Sanzioni nei confronti dei componenti l'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte dei componenti l'OdV, l'organo aziendale che ne è venuto a conoscenza informerà, tramite l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste, anche tenendo conto di quanto indicato al successivo paragrafo (revoca per giusta causa).

6.6 Sanzioni nei confronti di collaboratori e consulenti

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori interni od esterni o da altri soggetti con cui la Società ha rapporti contrattuali (gli "altri Destinatari"), in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali (lettere di incarico, accordi o contratti di collaborazione), anche la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto. I provvedimenti, assunti dal Direttore Generale, saranno comunicati al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'OdV.

6.7 Sanzioni nei confronti di dipendenti di Società del Gruppo

La Società, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto, risponde anche in relazione ai reati commessi all'estero, salvo che nei loro confronti proceda lo Stato del luogo in cui è commesso il fatto.

Ciò premesso, la Società sarà ritenuta responsabile anche in relazione ai reati commessi in Italia da parte di dipendenti di una Società del Gruppo, purché commessi nell'interesse della Società stessa.

A tal fine i dipendenti delle Società del Gruppo, che operano in Italia, sono considerati "destinatari" del Modello e del Codice Etico.

Le violazioni del Modello o del Codice Etico, commesse in Italia da dipendenti di Società del Gruppo, formeranno oggetto di comunicazione ai rispettivi Organi Dirigenti, che applicheranno le sanzioni previste dal contratto di lavoro e/o dai Regolamenti del Gruppo.

7. L'Organismo di Vigilanza

7.1 Premessa

Il Decreto prevede (articolo 6, comma 1, lettera b) che l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati, qualora l'Organo Dirigente abbia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo: l'Organismo di Vigilanza (OdV).

L'affidamento di detti compiti all'OdV ed, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" (espressamente contemplati dall'art. 6 del Decreto), che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7 del Decreto).

L'art. 7, co. 4, ribadisce, infine, che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica, evidentemente da parte dell'organismo a ciò deputato.

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7.2 Compiti dell'OdV

Per una corretta configurazione dell'OdV è necessario valutare attentamente i compiti ad esso espressamente conferiti dalla legge, nonché i requisiti che esso deve avere per poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti.

L'OdV opera con la massima autonomia ed indipendenza ed è autorizzato a svolgere qualunque tipo di controllo od ispezione, funzionali allo svolgimento dei compiti affidatigli, e consistenti nelle seguenti attività:

  • appurare l'esistenza e l'effettiva predisposizione:
    • dei modelli di organizzazione (individuazione dei reati e definizione dell'attività di prevenzione);
    • dei protocolli (modalità di programmazione e di attuazione delle decisioni relative ai reati da prevenire);
    • delle procedure;
    • delle normative interne.
  • vigilare sull'effettiva applicazione del Modello di organizzazione e controllo, ovvero verificare la corrispondenza al presente Modello organizzativo dei comportamenti aziendali;
  • garantire l'adempimento di tutti gli obblighi in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, previsti dal complesso della normativa vigente ed elencati, a titolo esemplificativo, nell'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
  • svolgere attività di tipo ispettivo (il c.d. compliance e fraud auditing) che la vigilanza sul Modello comporta, utilizzando possibilmente anche strumenti di security o di forensic account, quali la business intelligence;
  • vigilare sul rispetto del Codice Etico e dei Principi di comportamento;
  • valutare costantemente l'adeguatezza del Modello organizzativo adottato, verificandone, cioè, l'effettiva capacità di prevenire in concreto i comportamenti indesiderati;
  • svolgere analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e di funzionalità del Modello;
  • predisporre una relazione informativa, su base almeno annuale, da inviare al CdA e al Collegio
    Sindacale, in ordine all'attività di controllo e verifica svolte e all'esito delle stesse;
  • curare il necessario aggiornamento del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Tale attività, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:
    • presentare al CdA proposte di modifica, integrazione o adeguamento del presente Modello organizzativo e del Codice etico, al fine di rendere tali documenti conformi ad eventuali modifiche della struttura o della missione della società, ovvero al fine di colmare lacune o imperfezioni riscontrate in sede di applicazione del Modello organizzativo ovvero del Codice etico;
    • gestire il follow-up, vale a dire la verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Per consentire la più ampia possibilità di svolgimento della propria attività di sorveglianza, l'OdV e gli eventuali collaboratori, interni od esterni, questi ultimi dietro presentazione di apposita lettera di incarico, potranno:

  • svolgere ispezioni in tutti gli Uffici della Società, accedendo a tutta la documentazione conservata presso gli stessi;
  • richiedere al Direttore responsabile - e qualora necessario al personale dipendente - informazioni con riferimento ad atti ed attività da questi compiute.

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Si tratta di attività specialistiche, prevalentemente di controllo, che presuppongono la conoscenza di tecniche e strumenti ad hoc, nonché una continuità di azione elevata.

Si sottolinea infine che le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'organo dirigente (il CdA) è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento.

L'OdV non ha compiti operativi, ma ha una dotazione adeguata di risorse finanziarie, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti.

7.3 Requisiti dell'OdV

L'Organismo chiamato a svolgere le funzioni di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento, dovrà possedere specifiche caratteristiche.

Organo dell'Ente

Il compito di cui sopra è affidato ad un "organismo dell'Ente", cioè un organo interno alla Società, quali possono essere i Collegi ed i Comitati.

Autonomia ed indipendenza

L'OdV deve essere dotato di "autonomi poteri di iniziativa e controllo", vale a dire dotato di una generale autonomia funzionale all'interno della Società; la posizione dell'Organismo nell'ambito della Società dovrà poter garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di ogni componente della Società.

Professionalità

L'OdV deve conoscere non solo le tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva (es. campionamento statistico, tecniche di analisi e valutazione dei rischi, tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari, metodologie per l'individuazione dei fatti dolosi, ecc.), ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico-penalistico (conoscenza delle modalità realizzative dei reati).

Per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'Odv dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (ad esempio: RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP - Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS

  • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC - Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio).

Continuità di azione

I componenti dell'Organismo devono essere in grado di assicurare una vigilanza costante sull'attività aziendale e sul rispetto del Modello.

Onorabilità e assenza di conflitti di interesse

Oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito fanno riferimento all'onorabilità, all'assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice aziendale e societario.

Non possono essere nominati membri dell'OdV, e se nominati decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Tra le cause di ineleggibilità è prevista la condanna, anche con sentenza non irrevocabile, per aver commesso uno dei reati di cui al D.lgs 231/2001 e per coloro che nei confronti dei quali sia stata emessa sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile per gravi fatti corruttivi.

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7.4 Identificazione e regolamentazione interna dell'OdV

La contestuale presenza dei requisiti di cui al paragrafo precedente conduce all'identificazione dell'OdV della Società in un organo autonomo, operante con la massima autonomia ed indipendenza, in posizione di staff con gli altri organi societari e con l'intera struttura operativa.

L'OdV è organo collegiale, nominato dal CdA, i cui componenti sono individuati tra figure quali:

  • Consiglieri di Amministrazione non operativi;
  • componenti del Collegio Sindacale;
  • professionisti specializzati nell'attività di audit;
  • dirigenti aziendali
  • funzionari del Gruppo.

Tenuto conto che l'Odv può essere composto anche da figure esterne, l'Organo Dirigente dovrà accertare, all'atto della loro nomina, che tali membri possiedano, oltre alle competenze professionali richieste, anche i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito (es. onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice, ecc.).

L'operatività interna dell'OdV è regolata come segue:

DURATA

La durata del mandato è normalmente triennale, salvo diversa decisione da parte dell'Organo collegiale che lo ha designato.

REINTEGRO

In caso di mancanza di uno dei membri effettivi per dimissioni, revoca o altra causa, il CdA, appositamente convocato, dovrà provvedere al reintegro.

EMOLUMENTO

L'emolumento dell'OdV è stabilito dal CdA, all'atto del conferimento del mandato.

CESSAZIONE

Il mandato cessa per: scadenza naturale (come sopra), dimissioni, revoca per giusta causa da parte dell'Organo che ha conferito il mandato stesso.

Al riguardo, per giusta causa di revoca, dovrà intendersi:

  • l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il membro inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
  • un grave inadempimento dei doveri propri del membro dell'OdV, come definiti nel Modello;
  • l'inosservanza dei principi di comportamento indicati nel Codice Etico al relativo paragrafo;
  • una sentenza di condanna della società ai sensi del Decreto, anche se con sentenza non irrevocabile, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett.d) del Decreto;
  • il rinvio a giudizio a seguito di comunicazione dell'esito delle indagini svolte in sede penale per uno dei reati previsti dal Decreto(Cassaz. N. 7983/2008);
  • l'avvenuta condanna, anche se con sentenza non irrevocabile, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

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7.5 Operatività dell'OdV

L'Odv ha libero accesso presso tutte le strutture/funzioni aziendali della società onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Dlgs 231/2001.

L'Odv dovrà ricevere con periodicità almeno annuale reportistica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da concordare con l'RSPP.

L'Odv ha libero accesso presso tutte le strutture/funzioni della Società onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Dlgs 231/2001.

Lo svolgimento di attività ispettive potrà, con decisione dell'OdV, essere affidato a professionisti esterni di comprovata esperienza e professionalità, anche non facenti parte dell'OdV.

I compiti eventualmente delegati all'esterno sono quelli relativi allo svolgimento delle attività di carattere tecnico-ispettivo, fermo restando l'obbligo dei professionisti esterni di riferire all'OdV; è evidente, infatti, che l'affidamento di questo tipo di delega non fa venir meno la responsabilità dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla funzione di vigilanza ad esso conferita dalla legge.

L'OdV ed i collaboratori esterni eventualmente incaricati, presentando questi ultimi apposita lettera di incarico, potranno svolgere ispezioni in tutti gli uffici della Società, accedendo a tutta la documentazione conservata presso gli stessi, e potranno richiedere al Direttore responsabile - e qualora necessario direttamente ai dipendenti - informazioni con riferimento ad atti ed attività da questi compiute.

I dipendenti dovranno fornire le informazioni in modo tempestivo, chiaro, veritiero.

Per conseguire le proprie finalità l'OdV può, inoltre, aver accesso ai verbali del Collegio Sindacale nonché ai risultati dell'attività svolta dai revisori esterni e dai legali della Società, compresi quei professionisti che, ancorché non incaricati direttamente dalla Società, da questa ricevano il compenso per l'attività prestata a favore di personale dipendente.

Di ciascuna verifica od ispezione è redatto un verbale, tenuto agli atti dell'OdV.

L'OdV, qualora riscontri da parte di taluno dei Destinatari comportamenti contrari alle disposizioni legislative in vigore, al Codice Etico o al presente Modello, provvederà ad inoltrare dettagliata segnalazione al Presidente, al Direttore Generale o al Collegio Sindacale nonché, ove dovuto, alle Autorità competenti.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dagli Organi societari e potrà a sua volta presentare richiesta di convocazione del CdA, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Per lo svolgimento, in autonomia, delle proprie attività l'OdV disporrà di un proprio budget annuale di spesa, del quale dovrà rendere conto all'Organo Dirigente.

7.6 L'attività di reporting dell'OdV verso altri organi aziendali

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità:

  • su base continuativa, al Presidente e all'Amministratore Delegato;
  • periodicamente, predisponendo una relazione scritta al CdA e al Collegio Sindacale, contenente una sintesi di tutte le attività svolte nel periodo di riferimento, dei controlli e delle verifiche eseguite e di altri temi di rilevanza.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli Organi su indicati, la corrispondente segnalazione deve essere destinata anche all'altro organo.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce, devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il CdA e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere la convocazione dei predetti organi.

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L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le Funzioni competenti.

7.7 Verifiche sull'adeguatezza e conoscenza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza, che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso), lo stesso Organismo periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello alla prevenzione dei Reati, preferibilmente coadiuvandosi con soggetti terzi in grado di assicurare una valutazione obiettiva dell'attività svolta.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in relazione ai Processi sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, viene svolta una review di tutte le segnalazioni eventualmente ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei dipendenti (compresi i dirigenti) e degli Organi sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa con verifiche a campione.

Le verifiche sono condotte dall'OdV che si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Parallelamente, l'OdV verifica, attraverso sondaggi ed interviste mirate rivolte ai Destinatari, l'effettiva conoscenza e condivisione dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello. La mancata (o comunque limitata) conoscenza dei principi di comportamento richiesti, trattandosi di grave carenza che influisce sull'efficace attuazione del Modello (rif. articolo 6, comma 1, lettera

  1. del Decreto), richiederà l'erogazione di formazione specifica o quantomeno l'integrazione dell'informativa esistente.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di Relazione periodica al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. In particolare, in caso di rilevata inefficienza del Modello, l'OdV esporrà i miglioramenti da attuare.

7.8 La responsabilità penale dell'OdV

Di base all'OdV non è attribuita funzione di garanzia, nel senso che l'OdV non è garante del rispetto della legge, dei protocolli e delle procedure, ma svolge una funzione di vigilanza sul rispetto di quanto stabilito nel Codice etico e nei Modelli di Organizzazione e che i predetti documenti siano atti a prevenire in modo efficace i reati di cui al Decreto.

Pertanto le responsabilità dell'OdV possono delinearsi come segue:

Responsabilità penale:l'obbligo di vigilanza a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza non comporta in capo agli stessi un dovere di prevenzione di possibili reati da parte dei soggetti apicali o dei loro sottoposti, bensì rappresenta soltanto un presupposto per escludere la responsabilità amministrativa dell'ente, il che consente di ridurre la responsabilità penale ad ipotesi meramente residuali (e cioè alle ipotesi di concorso nei reati commessi dagli amministratori o dai loro sottoposti).

Responsabilità civile verso terzi:il fatto che il D.Lgs. 231/2001 non attribuisca all'Organismo di Vigilanza una posizione di garanzia di diritti di terzi (soci, creditori, stakeholders in generale), né conferisca poteri di intervento ai fini della prevenzione di comportamenti irregolari o illeciti da parte degli amministratori, ma si limiti ad indicare le modalità organizzative e le condizioni in presenza delle quali la società può essere dichiarata esente da responsabilità amministrativa, consente di escludere la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale dei componenti dell'Organismo di Vigilanza nei confronti dei terzi.

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Responsabilità contrattuale verso l'ente, l'ambito dei danni che i componenti dell'Organismo di Vigilanza potranno essere tenuti a risarcire risulterebbe circoscritto al solo pregiudizio subito dall'ente a seguito delle sanzioni (pecuniarie ed interdittive) applicate di fronte alla commissione del reato presupposto.

Infatti la responsabilità dei componenti dell'Organismo di Vigilanza si qualifica come un responsabilità per colpa, derivante da una violazione dell'obbligo di diligenza al quale essi devono attenersi nell'esecuzione delle loro prestazioni. La responsabilità non potrà dunque mai essere attribuita su basi puramente oggettive, ma dovrà essere fondata sull'accertamento di due presupposti: e cioè sull'accertamento, da un lato, di un inadempimento (consistente in una violazione dell'obbligo di diligenza nello svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono contrattualmente investiti); e d'altro lato sull'accertamento della sussistenza di un nesso di correlazione causale tra l'inadempimento ed il danno.

8. L'informativa all'OdV

8.1 Informazioni su eventi o fatti rilevanti in ordine al rispetto del Modello

Ai sensi di quanto previsto nell'articolo 6 comma 2 bis del dlgs 231/2001, l'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni (circostanziate),

  1. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell´ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonchè da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
  2. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente;

di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Dlgs 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui (i soggetti di cui alla precedente lettera a) e b)) siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

  • i Dipendenti hanno il dovere di far pervenire all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati;
  • i Direttori hanno l'obbligo di segnalare direttamente all'OdV eventuali violazioni poste in essere da Dipendenti, collaboratori e consulenti, di cui essi siano venuti a conoscenza;
  • gli Amministratori, i Sindaci ed i componenti degli altri Organi sociali hanno l'obbligo di trasmettere senza indugio all'OdV le notizie e la documentazione della quale siano venuti in possesso, anche al di fuori della propria attività istituzionale, dalle quali emergano possibili responsabilità della Società in ordine ai Reati di cui al Decreto od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
  • la Direzione Personale e Organizzazione deve trasmettere all'OdV i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate in riferimento alle prescrizioni del Modello e ai reati previsti dal Decreto;
  • i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede come da prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 2- bis lettera c), 2-ter e 2-quater del D. Lgs. 231/01 e di cui all'art. 3 della Legge n. 179/2017.

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8.2 Modalità di trasmissione delle informazioni

Coerentemente con quanto stabilito dal Codice etico, se un dipendente desidera o deve segnalare una violazione del Modello, deve riferire al suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferirsi direttamente all'OdV.

Le segnalazioni dei dati e dei fatti effettuate direttamente all'OdV, dovranno essere fatte pervenire attraverso comunicazioni scritte, indicando espressamente che la corrispondenza è riservata all'OdV; la segnalazione dovrà contenere tassativamente:

  • le generalità e la residenza del soggetto che effettua la comunicazione;
  • la qualifica del rapporto esistente con la Società (Dipendente, Amministratore, Sindaco, Collaboratore, ecc.);
  • il riferimento alle prescrizioni del Codice Etico e del Modello e ai reati previsti dal Decreto;
  • le modalità circostanziate di commissione del reato: la descrizione dell'evento e l'indicazione del soggetto (o dei soggetti) che ha (o hanno) commesso il fatto;
  • la sottoscrizione della comunicazione.

Le segnalazioni potranno essere presentate:

  1. a mezzo posta, in busta sigillata e recante la dicitura "Strettamente personale, S.P.M.", alla cortese attenzione del Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Guala Closures S.p.A., c/o Direzione Generale;
  2. scrivendo una mail avente per oggetto "Segnalazione di illecito ex Dlgs 231/2001", all'indirizzo odvgualaclosures@gmail.com. La gestione di tale indirizzo email è affidata all'Organismo di Vigilanza, che si impegna ad assicurarne un uso tale da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Alla ricezione di una segnalazione di illecito ed all'avvio dell'istruttoria volta a verificare la fondatezza degli eventi denunciati, l'Organismo di Vigilanza informerà la Direzione Generale.

Per lo svolgimento di tale verifica, l'OdV potrà contare sul supporto delle strutture aziendali competenti. Qualora la segnalazione dovesse risultare fondata, l'OdV dovrà comunicare l'esito dell'accertamento al Direttore Generale per i provvedimenti inerenti e conseguenti, ivi incluse le sanzioni disciplinari, qualora dovessero sussisterne i presupposti. Gli esiti dell'istruttoria dovranno essere portati all'attenzione dell'Organo Amministrativo attraverso apposita relazione a firma dell'Organismo di Vigilanza, così che possano essere valutate ulteriori azioni a tutela della Società.

Dal ricevimento delle segnalazioni alla conclusione dell'istruttoria dovrà trascorrere il più breve tempo possibile e, comunque, il tempo congruo ad effettuare tutte le verifiche per una compiuta disamina degli atti e documenti inerenti l'istruttoria. Indicativamente, l'istruttoria medesima dovrà essere completata entro il termine massimo di tre mesi.

Non saranno pertanto prese in considerazione dall'OdV le segnalazioni anonime, generiche o non riferite ai reati di cui al Decreto.

Qualora tuttavia la comunicazione, non anonima e non generica, dovesse segnalare la commissione di reati diversi da quelli di cui al Decreto, l'OdV è tenuto a trasmettere immediatamente la comunicazione stessa all'Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale, per gli opportuni provvedimenti.

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere protocollate e conservate a cura dell'OdV su apposito protocollo, avendo cura di garantire l'anonimato del soggetto che effettua la comunicazione.

30

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis lettera d), del D. Lgs. 231/01, la falsità delle segnalazioni presentate all'OdV e la violazione delle misure di tutela del segnalante sono definite quale illecito disciplinare e comporteranno l'applicazione delle sanzioni indicate al precedente paragrafo relativo al sistema sanzionatorio.

8.3 Segnalazioni obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, le funzioni aziendali a rischio devono trasmettere all'OdV le informazioni delle quali siano venuti a conoscenza, concernenti:

  • i provvedimenti e le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, rientranti nella sfera di riferimento di Guala Closures o di suoi dipendenti, per i reati di cui al decreto;
  • le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti, in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati previsti dal decreto;
  • i rapporti eventualmente preparati dai responsabili di altre Direzioni/Aree aziendali nell'ambito delle loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
  • le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e le eventuali sanzioni irrogate in riferimento alle prescrizioni del Modello e ai Reati previsti dal Decreto;
  • le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione ai modelli (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.);
  • le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili;
  • le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
  • i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, ovvero a trattativa privata;
  • le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
  • copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Deve comunque chiarirsi che all'Organismo non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità e responsabilità di stabilire in quali casi attivarsi.

8.4 La protezione dei documenti dell'OdV

Tutti i documenti dell'OdV: corrispondenza, verbali, ispezioni, denunce, verifiche, "pratiche", ecc. dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità dell'OdV e sono considerati, ai fini della tutela dei terzi, quali "dati sensibili" di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Pertanto l'OdV è considerato, ai soli fini interni, quale "Titolare del trattamento" e i dati saranno soggetti alle misure minime di sicurezza di cui agli articoli 33, 34 e 35 del Decreto indicato al punto precedente.

Qualora tra i dati custoditi dall'OdV dovesse essere compreso uno o più documenti contenente dati giudiziari ai sensi del Decreto 196/2003, la Società sarà tenuta agli adempimenti di cui allo stesso Decreto, attribuendo all'OdV la qualifica di "Responsabile del trattamento".

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Guala Closures S.p.A.

Modello di organizzazione di gestione

e di controllo ex D. Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE

LA STRUTTURA AZIENDALE

GUALA CLOSURES S.p.A. - MOG DLGS 231/2001

PARTE SPECIALE - LA STRUTTURA AZIENDALE

32

SOMMARIO

1

Struttura di governance della società

Pagina 34

2

Gli organi sociali

Pagina 35

3

La struttura organizzativa e

Pagina 47

funzionale

Allegati

Allegato 1 - Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi

Allegato 2 - Lista dei Flussogrammi Allegato 3 - Elenco delle procedure

33

1. STRUTTURA DI GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ

Le considerazioni sulla struttura aziendale sono mirate ad individuare e a valutare il processo di formazione della volontà sociale, ed i processi di verifica circa l'esecuzione delle decisioni prese.

Il sistema di governo societario della Società è essenzialmente orientato all'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti, nella consapevolezza della rilevanza sociale delle attività in cui la Società e il gruppo ad essa facente capo sono impegnati e della conseguente necessità di considerare adeguatamente, nel relativo svolgimento, tutti gli interessi coinvolti.

La Società esercita la propria attività di direzione e coordinamento sulle sue società controllate.

La Società è quotata presso il segmento Star della Borsa Italiana con una capitalizzazione iniziale di circa Euro 650 milioni.

La società svolge l'attività di lavorazione, produzione e di commercializzazione di manufatti ed impianti per il settore dell'imballaggio e per la componentistica industriale ed affini sia in conto proprio che per conto di terzi, per contratto di agenzia o con mandato di rappresentanza.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e mobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonche' per la migliore gestione delle proprie risorse, in particolare di quelle finanziarie; essa puo' ricevere finanziamenti dai soci, nonche', effettuare e ricevere finanziamenti infragruppo; essa puo' anche, sempre non nei confronti del pubblico, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia in genere, anche a favore di terzi, può altresi' prendere rappresentanze di imprese nazionali od estere, ed assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre societa', consorzi, associazioni ed imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, rimanendo escluse comunque tutte le attivita' relative alla raccolta del risparmio e di ogni altra attivita' non consentita a norma di legge.

La Società è organizzata secondo il modello organizzativo tradizionale con l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

L'attività di revisione contabile è affidata ad una società specializzata appositamente incaricata dall'Assemblea dei soci.

Con l'ingresso di GUALA Closures S.p.A. in Borsa dall'agosto 2018 per la società si sono profilati nuovi obblighi valutativi ed informativi in merito al Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (SCIR).

Il nuovo Codice di Autodisciplina (ultima versione luglio 2018 - 7.P.3 e 7.C.1.) richiede:

  • che il Consiglio di Amministrazione nel suo ruolo di indirizzo e governo, con l'assistenza del Comitato Controllo e Rischi (CCR), valuti almeno annualmente l'adeguatezza ed efficacia del
    SCIR, dando evidenza dei risultati di tale valutazione nella Relazione Annuale sulla Corporate Governance unitamente alla descrizione delle principali caratteristiche del SCIR in essere e le modalità di COORDINAMENTO tra i soggetti in esso coinvolti
  • l'identificazione di uno o più «Amministratori Incaricati dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi»
  • l'istituzione di una funzione di Internal Audit incaricato di verificare l'adeguatezza ed il funzionamento del SCIR
  • che il Collegio Sindacale vigili sull'efficacia del SCIR.

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Con riferimento al Modello di Corporate Governance adottato da GUALA si rimanda al documento interno "Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi di GUALA ed i Flussi Informativi per il Coordinamento tra gli organismi di controllo" in cui sono riportati i ruoli e le responsabilità dei singoli organi (interni ed esterni), le attività di coordinamento tra gli Organismi di Controllo e i flussi informativi tra di essi.

Di seguito si riporto l'organigramma del sistema dei controlli interni.

2. ORGANI SOCIALI

2.1 Assemblea dei Soci

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata a norma di legge dall'organo Amministrativo

della Società per la trattazione degli argomenti di competenza, secondo quanto indicato

nell'avviso di convocazione.

2.2 Consiglio di Amministrazione (CdA)

Il CdA è composto da 9 membri. Oltre al Presidente (con poteri) è presente un Vice Presidente (senza deleghe), 2 consiglieri con delega e 5 consiglieri senza deleghe.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2365, comma secondo, del codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea:

  1. l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
  2. l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della societa';
  3. la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
  4. il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;

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  1. la fusione della societa' nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-bis del codice civile, anche in quanto richiamati, per la scissione, dall'articolo 2506-ter, ultimo paragrafo, del codice civile; e
  2. l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

Il consiglio puo' delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega nonche' il numero dei componenti e le modalita' di funzionamento. il consiglio puo' nominare uno o più amministratori delegati (scelti anche tra presidente e vice presidente) conferendo loro i relativi poteri e attribuendo ad uno di essi, se del caso, il titolo di amministratore delegato.

In aggiunta, il consiglio di amministrazione puo' altresi' costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

Il consiglio di amministrazione puo', inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.

La rappresentanza della societa' di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al presidente del consiglio di amministrazione. La rappresentanza spetta, altresi', agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

2.3 Il Presidente

Il Presidente, carica attualmente ricoperta dall'ing. Marco Giovannini, ha i seguenti poteri:

Firma sociale:

  • firmare la corrispondenza e ogni altro documento che richieda l'apposizione della firma della societa' e che riguardi affari compresi nei poteri quivi delegati;
  • rapporti con la pubblica amministrazione e altri enti pubblici rappresentare la societa' nei confronti della pubblica amministrazione, camere di commercio, enti parastatali e previdenziali, associazioni sindacali e di datori di lavoro, borsa italiana, ufficio italiano cambi, e Consob;
  • firmare domande, ricorsi e atti rientranti nei poteri quivi conferiti;
  • costituire e ritirare depositi cauzionali presso i ministeri, gli uffici del debito pubblico, le banche, i comuni, le province, le regioni, e ogni altro ufficio ed ente pubblico;

Contratti di lavoro e organizzazione di vendita:

  • assumere, sospendere o licenziare dirigenti, impiegati di concetto e d'ordine e operai, stabilendo o modificando le rispettive incombenze e retribuzioni, comminando sanzioni;
  • nominare e revocare rappresentanti, depositari, agenti, concessionari o commissionari, stabilendo o modificando i relativi poteri e compensi;

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Sicurezza e prevenzione infortuni:

  • attuare, controllandone e verificandone l'attuazione, tutte le norme e disposizioni atte a garantire la sicurezza sul lavoro e la prevenzione di infortuni e/o danni a persone e/o a cose;
  • adottare in nome e per conto della societa', le misure che secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessari a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
  • rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia;
  • disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza e usino mezzi di protezione messi a loro disposizione;
  • provvedere affinchè ogni macchina, impianto od altra attrezzatura destinati all'esercizio dell'attività di impresa sociale siano muniti dei dispositivi di sicurezza previsti dalle vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali;
  • assolvere le funzioni di "datore di lavoro", ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.

Locazioni e diritti reali di godimento:

  • stipulare, modificare e risolvere contratti di locazione, con esclusione di quelli aventi natura finanziaria (ovvero contratti costitutivi di diritti reali di godimento), aventi a oggetto immobili, autoveicoli o altri beni mobili, con un canone (o altro corrispettivo) annuo di valore non superiore a euro 2.000.000,00 (due milioni/00).

Compravendite e altri contratti relativi alla gestione ordinaria:

  • acquistare o vendere, anche con contratti a prestazione continuativa o periodica, permutare, importare ed esportare ogni genere di prodotti e servizi relativi alla gestione ordinaria della societa' fissando prezzi, termini e condizioni, firmando i relativi atti e contratti, concedendo, se del caso sconti e dilazioni;
  • acquistare anche in leasing ovvero con patto di riservato dominio secondo le norme della legge 1329/65, permutare, vendere macchinari, attrezzature, automezzi, espletando per questi ultimi le relative formalità presso i competenti pubblici registri automobilistici, compresa la cancellazione di ipoteche, il tutto nel limite di euro 2.000.000,00 (due milioni/00) per ogni singolo contratto;
  • acquistare, anche mediante licenza, diritti di privativa industriale, brevetti, invenzioni industriali o marchi d'impresa, disegni e modelli di fabbrica e di qualità, svolgendo le relative pratiche presso la pubblica amministrazione;
  • stipulare e sottoscrivere contratti di fornitura e somministrazione per ogni genere di utenza;
  • stipulare, modificare e risolvere contratti di consulenza o prestazioni ad esse assimilabili di importo non superiore a euro 1.000.000,00 (un milione/00) annui per singolo soggetto.

Compravendite e altri contratti

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  • l'acquisto e la cessione di beni immobili, partecipazioni e rami o complessi aziendali di valore unitario fino ad euro 2.000.000,00 (due milioni/00);
  • esportazioni e importazioni sottoscrivere fatture, certificati di origine e documenti in genere idonei ad attestare la provenienza, il valore e le caratteristiche tutte dei prodotti importati o esportati dalla societa';
  • firmare denunce valutarie, fatture per merci esportate, benestari bancari, dichiarazioni di congruita' e in genere ogni e qualsiasi documento necessario alla materiale esecuzione di vendita all'estero e di acquisti all'estero e al perfezionamento delle esportazioni e importazioni in ogni competente sede.

Riscossioni, cessioni e ricevute:

  • riscuotere qualunque somma a qualsiasi titolo e per qualunque ragione dovuta alla societa', rilasciando le relative ricevute e quietanze sia in acconto che a saldo;
  • ritirare dalle poste, ferrovie, imprese di trasporto terrestre, marittimo o aereo, lettere raccomandate e assicurate, titoli, colli, pacchi, e oggetti vari, rilasciando ricevuta liberatoria, con facoltà di delega in relazione a singoli atti

Operazioni bancarie e finanziarie

stipulare aperture di conto corrente presso qualsiasi banca od altro istituto di credito, comprese la banca d'Italia;

  • fare versamenti sui conti bancari della società;
  • girare assegni bancari, vaglia cambiari, tratte e altri titoli di credito all'ordine o al portatore, ma solo ai fini del relativo deposito sui conti bancari della società;
  • compiere tutte le operazioni inerenti alle cassette di sicurezza, da costituire o da estinguere presso istituti di credito, rilasciando ai medesimi ampio scarico di responsabilita' al riguardo;
  • operare, nell'ambito dei fidi concessi alla societa', con operazioni di sconto, anticipazioni e prelievo su conti bancari della societa' anche allo scoperto;
  • emettere assegni bancari, bonifici, vaglia cambiari, trarre o accettare cambiali tratte, richiedere assegni circolari;
  • svolgere ogni pratica e firmare ogni documento e contratto per l'assicurazione e il finanziamento dei crediti, anche in valuta, derivanti dall'esportazione;
  • aprire, modificare o estinguere conti correnti postali, compiendo ogni operazione consentita sui medesimi compresi i prelevamenti e l'emissione di vaglia postali;
  • sottoscrivere affidamenti, di durata non superiore a 18 mesi, fino all'importo massimo di euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) ciascuno presso qualsiasi banca od altro istituto di credito, comprese la banca d'Italia;
  • richiedere fideiussioni bancarie e/o assicurative, a garanzia degli impegni assunti dalla società;

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  • rilasciare fideiussioni di natura commerciale, nell'interesse di societa' controllate, fino ad un massimo di euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00);
  • stipulare contratti di copertura dei rischi di cambio o di interesse;
  • effettuare operazioni infragruppo o operazioni con altre parti correlate da concludersi a condizioni standard quando il valore complessivo della singola operazione non sia superiore a euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00), nonche' operazioni infragruppo o operazioni con altre parti correlate che costituisco no operazioni inusuali o atipiche purchè il valore complessivo della singola operazione non sia superiore a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00).

Assicurazioni

  • stipulare contratti di assicurazione, firmando le relative polizze;
  • modificare i contratti di assicurazione, recedere da essi, concordare, in caso di sinistro, l'indennita' dovuta dall'assicuratore, rilasciando quietanza per l'importo riscosso.

Appalti, gare e licenze:

  • stipulare contratti di appalto, concorrere ad aste e licitazioni bandite da imprese o enti privati o da imprese o enti pubblici governativi, regionali o locali e ogni altra pubblica amministrazione, anche all'estero;
  • costituire e ritirare cauzioni e depositi presso ogni autorità, presentare, modificare o ritirare offerte e, in genere, svolgere ogni operazione o formalità relativa.

Imposte e tasse

  • rappresentare la societa' nei rapporti con qualsiasi ufficio fiscale governativo e locale, anche all'estero, con la facoltà di nominare e revocare procuratori speciali e di conferire deleghe a professionisti abilitati;
  • sottoscrivere dichiarazioni relative ad imposte dirette od indirette, moduli e questionari, accettare o respingere accertamenti, addivenire a concordati e definizioni, impugnare ruoli, presentare istanze, ricorsi, reclami, memorie e documenti innanzi a qualsiasi ufficio o commissione tributaria, compresa la corte di cassazione, incassare rimborsi e interessi, rilasciando quietanze, e, in genere, svolgere tutte le pratiche relative a qualsiasi tipo di tasse e imposte, dirette e indirette, e contributi.

Materia ambientale

  • rappresentare la societa' compiendo presso le autorità e gli uffici competenti, ivi inclusi, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, amministrazioni regionali, provinciali, comunali, asl, tutte le pratiche, le formalità' e gli atti occorrenti a conseguire le prescritte autorizzazioni in materia ambientale, con la più ampia facoltà di redigere e firmare qualsiasi atto o documento relativo, presentarlo e farne ritiro, pagare tasse;

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  • attuare, controllandone e verificandone l'attuazione, tutte le norme e disposizioni applicabili di volta in volta e atte a garantire la sicurezza ambientale e il rispetto delle disposizioni in materia;
  • attuare, in nome e per conto della societa' le misure che secondo le particolarita' delle attivita' produttive della societa', l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'ambiente e preservarlo da qualunque form a di inquinamento del suolo, idrico e/o atmosferico o comunque di qualsiasi genere, che non sia tollerato per legge, provvedendo affinche' l'esercizio dell'attivita' sociale venga svolta, in ogni sua forma, nel rispetto e in conformita' alle disposizioni di legge in materia di prevenzione e tutela dell'ambiente;
  • rendere edotti i lavoratori dei rischi in materia ambientale e connessi all'attivita' produttiva cui sono preposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione cui sono tenuti a conformarsi nell'esplicazione della loro attivita' lavorativa secondo quanto disposto dalle normative di volta in volta vigenti, disponendo ed esigendo che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ambientale.

Procedure giudiziarie:

  • conferire e revocare mandati ad avvocati, procuratori e consulenti tecnici;
  • deferire, riferire e prestare giuramenti, anche decisori;
  • richiedere pignoramenti e sequestri, conservativi o giudiziari, a mano di debitori o di terzi, rendere dichiarazioni di terzo pignorato o sequestrato, adempiendo a tutto quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge, curare l'esecuzione dei giudicati;
  • rappresentare la societa' in procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo di terzi debitori, riscuotendo somme in acconto od a saldo e rilasciando quietanza, proporre istanze e impugnazioni e votare in dette procedure;

rappresentare la societa' avanti alla magistratura del lavoro in ogni sede e grado come pure in sede stragiudiziale, sindacale, arbitrale e ogni altra competente sede nelle controversie di lavoro, con tutti i piu' ampi poteri compresi quelli di nominare e revocare avvocati, procuratori, difensori e periti, conciliare e transigere controversie, curare l'esecuzione dei giudicati e compiere quant'altro necessario od opportuno per la integrale e migliore definizione e transazione di tali vertenze.

Rappresentare la societa' in giudizio avanti le giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile e fiscale.:

  • transazioni e arbitrati transigere e conciliare qualsiasi vertenza in sede giudiziale o stragiudiziale, compromettere in arbitri, anche irrituali e di equita', nominarli e revocarli, deferire vertenze o valutazioni ad arbitratori;
  • mandati e procure conferire mandati, anche speciali, e procure a dipendenti della societa' ed

anche a terzi, nei limiti dei poteri ad esso conferiti e subdelegare a terzi i poteri allo stesso conferiti.

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Deliberazioni del consiglio di amministrazione eseguire e far eseguire le delibere del consiglio di amministrazione della società:

Resta inteso che devono comunque ritenersi di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione tutti i poteri relativi alla gestione straordinaria della societa' e, in particolare, le seguenti attribuzioni:

  • l'acquisto e la cessione di beni immobili, partecipazioni e rami o complessi aziendali di valore unitario superiore ad euro 2.000.000,00 (due milioni/00);
  • la prestazione di garanzie reali in genere;
  • il rilascio di fideiussioni nell'interesse di soggetti diversi da societa' controllate, nonche' la concessione di finanziamenti a favore di terzi;
  • l'eventuale ricorso a licenziamenti collettivi ovvero alla cassa integrazione guadagni straordinaria;
  • le deliberazioni in materia di operazioni infragruppo e di operazioni con altre parti correlate da concludersi a condizioni standard quando il valore complessivo della singola operazione sia superiore a euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00), nonche' operazioni infragruppo o operazioni con altre parti correlate che costituiscono operazioni inusuali o atipiche purchè il valore complessivo della singola operazione sia superiore a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00).

2.4 Consigliere delegato Anibal Diaz Diaz

Con procura a rogito notaio Luciano Mariano di Alessandria in data 6 giugno 2016 rep. 154313/28042, al signor Anibal Diaz Diaz, sono stati, dalla societa' mandante, conferiti i seguenti poteri operativi e precisamente:

  • stipulare aperture di conto corrente presso qualsiasi banca od altro istituto di credito, comprese la Banca d'Italia;
  • fare versamenti sui conti bancari della societa';
  • girare assegni bancari, vaglia cambiari, tratte e altri titoli di credito all'ordine o al portatore, ma solo ai fini del relativo deposito sui conti bancari della societa';
  • compiere tutte le operazioni inerenti alle cassette di sicurezza, da costituire o da estinguere presso istituti di credito, rilasciando ai medesimi ampio scarico di responsabilita' al riguardo;
  • operare, nell'ambito dei fidi concessi alla societa', con operazioni di sconto, anticipazioni e prelievo su conti bancari della societa' anche allo scoperto,
  • emettere assegni bancari, bonifici, vaglia cambiari, trarre o accettare cambiali tratte, richiedere assegni circolari;
  • svolgere ogni pratica e firmare ogni documento e contratto per l'assicurazione e il finanziamento dei crediti, anche in valuta, derivanti dall'esportazione;
  • aprire, modificare o estinguere conti correnti postali, compiendo ogni operazione consentita sui medesimi compresi i prelevamenti e l'emissione di vaglia postali;

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  • sottoscrivere affidamenti, di durata non superiore a 18 mesi, fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) ciascuno presso qualsiasi banca od altro istituto di credito, comprese la Banca d'Italia;
  • richiedere fideiussioni bancarie e/o assicurative, a garanzia degli impegni assunti dalla societa';
  • rilasciare fideiussioni di natura commerciale, nell'interesse di societa' controllate, fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero);
  • stipulare contratti di copertura dei rischi di cambio o di interesse;
  • stipulare contratti di assicurazione, firmando le relative polizze;
  • modificare i contratti di assicurazione, recedere da essi, concordare, in caso di sinistro, l'indennita' dovuta dall'assicuratore, rilasciando quietanza per l'importo riscosso.

Al nominato procuratore vengono dalla societa' mandante conferiti, limitatamente al mandato di cui sopra, tutti i più ampi ed opportuni poteri affinche' faccia, anche se qui non specificato, tutto quanto farebbe o potrebbe fare la societa' mandante medesima se fosse presente in proprio, in modo che mai possa eccepirsi al costituito procuratore difetto o carenza di poteri.

2.5 Consigliere delegato Bove Francesco

Con procura a rogito notaio Luciano Mariano di Alessandria in data 6 giugno 2016 rep. 154312/28041 e con procura sempre a rogito notaio Luciano Mariano di Alessandria in data 11 maggio 2017 rep. 157002/29766 che modifica parte dei poteri conferiti con la sopra citata procura, i poteri attribuiti al signor Bove Francesco risultano essere i seguenti:

  1. rappresentare la societa', direttamente o tramite delega a terzi, in qualsiasi procedura di fallimento, concordato e di liquidazione coatta amministrativa e promuovere la dichiarazione; farvi insinuazioni di crediti, assistere alle adunanze dei creditori, accettare e respingere proposte di concordato e domande di riduzione di crediti, rilasciare ricevute e quietanze relative a tali procedure;
  2. rappresentare la societa' in giudizio avanti ogni giurisdizione civile, penale, amministrativa e contabile;
  3. rappresentare la societa' in ogni giudizio arbitrale e avanti ogni commissione di conciliazione, con facoltà di comparire personalmente in nome e per conto della societa';
  4. conferire mandati alle liti, promuovere transigere e conciliare ogni lite;
  5. sottoscrivere le comunicazioni all'agenzia delle entrate, all'agenzia delle dogane, all'agenzia del territorio, alle regioni, alle provincie, ai comuni, alle conservatorie dei registri immobiliari, al pra, alle questure, alle prefetture, alle camere di commercio, alle borse valori e borse merci e ad ogni altro ente, ufficio pubblico o privato riguardanti adempimenti posti a carico della societa' da leggi o regolamenti e richiedere agli uffici stessi ogni necessario o utile certificato o documento;

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  1. compiere presso gli uffici doganali, presso le imprese di trasporto in genere e presso le amministrazioni postali italiane ed estere qualsiasi operazione di spedizione, svincolo e ritiro di valori, plichi, pacchi e lettere anche raccomandate ed assicurate;
  2. effettuare depositi anche cauzionali di numerario o titoli;
  3. in materia di lavoro
    1. assumere il personale aziendale, nelle varie forme previste dalla legislazione vigente, ad esclusione dei dirigenti;
    2. amministrare il personale dell' azienda, fissarne e modificarne le mansioni e la retribuzione, trasferirlo, sospenderlo o licenziarlo, contestare addebiti, applicare sanzioni disciplinari e disporre accertamenti medici nel rispetto delle norme legislative e contrattuali;
    3. negoziare e stipulare accordi sindacali con le organizzazioni sindacali, territoriali ed aziendali, trattare con i rappresentanti del personale dipendente ed effettuare transazioni di vertenze;
    4. rappresentare la societa' nelle controversie individuali o collettive di lavoro e di previdenza ed assicurazione obbligatoria avanti l'autorita' giudiziaria civile, penale o amministrativa in ogni stato e grado di giudizio, con espressa facolta' di comparire personalmente, transigere e conciliare in nome e per conto della societa', conferire mandati alle liti e compiere ogni altro atto necessario per la rappresentanza della societa' in tali sedi, rendere dichiarazioni di terzo di cui all'art.547 c.p.c.;
    5. annotare sui libretti di lavoro attestazioni di assunzione, cessazione di rapporto, variazioni di categoria e qualifica;
    6. sottoscrivere moduli, dichiarazioni, denunce, documenti ed ogni formalita' inerente agli adempimenti ai quali la societa' deve ottemperare per assolvere ai suoi obblighi correlativi ai contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per legge o regolamento, nonche' le attestazioni riguardanti il versamento dei contributi anzidetti ed ogni altra dichiarazione o attestazione o domanda concernente in generale le posizioni previdenziali ed assicurative obbligatorie;
    7. sottoscrivere tutti gli atti, dichiarazioni, denunce, istanze e ricorsi, con facolta' espressa di transigere e conciliare per la definizione di ogni rapporto con istituti e compagnie di previdenza ed assicurazione pubbliche o private per rapporti di natura obbligatoria o volontaria;
    8. rilasciare ai dipendenti, enti pubblici e terzi che vi abbiano diritto od interesse, dichiarazioni sull'esistenza di fatti e circostanze inerenti a rapporti di lavoro in atto o cessati quali risultano dalle scritture tenute dalla societa' in materia di lavoro, di previdenza sociale ed assicurazioni obbligatorie, ivi comprese le dichiarazioni di natura fiscale e tributaria;
    9. sottoscrivere tutti gli atti, dichiarazioni, denunce, istanze e ricorsi concernenti le normative di competenza dell'ufficio ed ispettorato del lavoro, nonche' dei centri per l'impiego competenti;
    10. tenere e sottoscrivere la corrispondenza con enti pubblici ed uffici amministrativi, previdenziali, assicurativi, sanitari, tributari ed altri per comunicazioni, informazioni,

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richieste, denunce, autorizzazioni o comunque per ogni altro atto e fatto in materia di lavoro;

    1. tenere e sottoscrivere la corrispondenza con dipendenti e terzi per pratiche relative all'assunzione, cessazione del rapporto di lavoro, amministrazione del personale e comunque in materia di rapporti di lavoro, previdenza sociale ed assicurazioni obbligatorie;
  1. operazioni finanziarie:
    1. effettuare in via continuativa ed in qualunque forma, anche mediante assegni all'ordine proprio e di terzi, qualsiasi prelevamento parziale o totale, in qualunque maniera (contro semplice ricevuta, e mediante emissione di assegni bancari o richiesta di assegni circolari, mediante ordinativi di pagamento, ecc.) a valere su disponibilita' liquide dei conti correnti bancari della societa' nonche' a valere su eventuali crediti in conto corrente o altri crediti accordati o che saranno accordati dalle banche, o su eventuali rinnovazioni da queste concesse, in qualsiasi forma alla societa', il tutto nel limite di euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero);
    2. richiedere e ritirare libretti di assegni da emettere a valere sui conti correnti bancari con richiesta sottoscritta rilasciando alla banca dichiarazione di manleva e ricevuta di scarico;
    3. girare, quietanzare ed incassare assegni e vaglia emessi o girati da terzi a ordine della societa', anche con la clausola "non trasferibile", ordinarne il protesto, disporre dell'importo di tali titoli come meglio da lui ritenuto;
    4. girare, quietanzare ed incassare cambiali all'ordine della societa' o girare alla societa', cederle all'incasso e allo sconto, ordinarne il protesto, disporre del ricavo delle cambiali come meglio da lui ritenuto;
    5. ordinare aperture di credito semplici o documentarie contro pagamento e contro accettazione;
    6. accettare eventuali tratte emesse in Italia o all'estero dai fornitori della societa';
    7. rilasciare quietanza di pagamento in qualsiasi forma;
    8. firmare dichiarazioni relative ad operazioni di importazione o di esportazione di merci, beni e servizi, e di movimento di capitali ed operazioni finanziarie con l'estero;
  2. riscuotere somme, mandati, titoli, vaglia, assegni e titoli di credito di qualsiasi specie, depositi cauzionali, dovuti alla societa' per qualsiasi titolo dalla Banca d'Italia, dalle tesorerie della repubblica italiana, dalle regioni, dalle province e dai comuni e da qualunque ufficio pubblico o soggetto privato, italiano ed estero, ed esonerare le parti paganti da responsabilita' rilasciando ricevute e quietanze;
  3. accettare capitolati di fornitura e specifiche; accettare macchinari ed impianti, sottoscrivere verbali di collaudo; sottoscrivere bollettini di idoneita' e compatibilita' di prodotti; sottoscrivere ogni necessario documento relativo ad operazioni di import ed export quali fatture, certificati di circolazione, dichiarazioni, compresa la delega agli spedizionieri per la firma di ogni necessaria dichiarazione per il perfezionamento delle operazioni doganali;
  4. stipulare, con tutte le clausole opportune, modificare, risolvere, far terminare per recesso contratti di assicurazione in ogni ramo, compiendo tutti gli atti connessi e conseguenti

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compreso il pagamento dei premi e la definizione della liquidazione di danni e sinistri eventualmente designando a tal fine periti, medici e legali;

  1. stipulare, con tutte le clausole opportune, modificare, risolvere, cedere, far terminare per recesso, nel limite del valore di euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) cadauno, contratti di acquisto, locazione finanziaria, di beni durevoli quali macchinari, attrezzature, accessori, strumenti, mobili, firmando i relativi ordini e ricevute;
  2. stipulare, con tutte le clausole opportune, modificare, risolvere, cedere, far terminare per recesso, nel limite del valore di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) cadauno:
    1. contratti di vendita di beni durevoli quali macchinari, attrezzature, accessori, strumenti, mobili, firmando i relativi contratti, ordini e ricevute;
    2. contratti di erogazione e somministrazione di energia, gas, acqua, riscaldamento ed altri analoghi, con aziende pubbliche o private;
  3. stipulare, con tutte le clausole opportune, modificare, risolvere, cedere, far terminare per recesso, nel limite del valore di euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) cadauno, contratti di trasporto, spedizione e d' assicurazione relativi a materiali merci, prodotti, macchinari, impianti ed automezzi, compiendo tutti gli atti connessi e conseguenti, compreso il pagamento di premi e la definizione della liquidazione di danni e sinistri;
  4. stipulare, con tutte le clausole opportune, modificare, risolvere, cedere, far terminare per recesso, nel limite del valore di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) cadauno, contratti di acquisto e cessione di servizi e prestazione d'opera, anche intellettuale, firmando ogni necessario documento;
  5. stipulare con tutte le clausole opportune, modificare, risolvere, cedere, far terminare per recesso, nel limite del valore di euro 1.500.000,00 (un milionecinquecentomila virgola zero zero) cadauno, contratti di vendita di prodotti e servizi, sottoscrivendo all'uopo tutti i necessari documenti quali: offerte, capitolati, conferme d'ordine, fatture, polizze, benestare bancari, documenti per l'export e doganali, ricevute, quietanze. il potere e' limitato a contratti con durata annuale;

18) stipulare con tutte le clausole opportune, modificare, risolvere, cedere, far terminare per recesso contratti di intermediazione commerciale, quali: contratti di agenzia, di commissione, di concessione di vendita, di procacciamento d'affari e di mediazione, con terzi persone fisiche o giuridiche, italiane e straniere, sottoscrivendo all'uopo ogni necessario ed opportuno documento, offerta, accettazione, mandato, richiesta, dichiarazione, denuncia, quietanza anche presso enti previdenziali ed altri enti pubblici. Al nominato procuratore vengono dalla societa' mandante conferiti, limitatamente al mandato di cui sopra, tutti i più ampi ed opportuni poteri affinche' faccia, anche se qui non specificato, tutto quanto farebbe o potrebbe fare la societa' mandante medesima se fosse presente in proprio, in modo che mai possa eccepirsi al costituito procuratore difetto o carenza di poteri.

2.6 Altri procuratori

Oltre ai poteri attribuiti ai membri del Consiglio di Amministrazione, la società ha individuato i seguenti procuratori:

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  • Direttore del personale (Boano Mauro);
  • Responsabile Amministrativo (Torriani Emanuele);
  • Direttore ufficio acquisti e Direttore Generale stabilimento di Magenta (Venezia Fabrizio);
  • Direttore commerciale (Cartasegna Paolino);
  • Direttore Stabilimento, Alessandria fraz. Spinetta Marengo (Lavazza Paolo);
  • Direttore qualità (Mittino Maurizio);
  • Direttore stabilimento Magenta (Vercellone Marinella);
  • Direttore tecnico/produzione Magenta (Giorgio Martellosio)
  • Direttore tecnico (Tassisto Andrea);
  • Direttore stabilimento Termoli (Ambrosino Nicola);
  • Direttore Generale Business Units produzione chiusure (Grande Maria Lucia);
  • Direttore industriale Divisione Chiusure (D'Adamo Roberto).
  • Direttore ricerca e sviluppo (Bosano Fulvio)

Le procure sono archiviate presso la Direzione Risorse Umane.

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3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE

La struttura organizzativa e funzionale della Società consente di gestire in modo centralizzato

le attività strategiche e le politiche di gestione della Società, delegandone poteri e responsabilità ai livelli inferiori.

Il Consiglio di Amministrazione di Guala nelle sedute del 7 giugno 2018, del 2 luglio 2018 e del 17 luglio 2018 ha, con efficacia a decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione:

  1. nominato il dott. Anibal Diaz Diaz quale amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
  2. istituito il Comitato per la Remunerazione;
  3. nominato la dott.ssa Claudia Banfi quale Investor Relator;
  4. nominato il dott. Francesco Caio quale Lead Independent Director.

Il Comitato Controllo e Rischi è composto da:

  • Ing. Francesco Caio (presidente)
  • Prof.sa Lucrezia Reichlin
  • Dott. Nicola Colavito

I Compiti del Comitato Controllo e Rischi sono:

  • il Comitato Controllo e Rischi ha il compito di assistere il Consiglio d'Amministrazione con funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nelle valutazioni e nelle decisioni relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche;
  • il Comitato Controllo e Rischi ha, altresì, il compito di assistere il Consiglio d'Amministrazione nell'espletamento dei compiti relativi a: (i) la definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti all'Emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando i criteri di compatibilità fra i rischi così identificati ed una sana e corretta gestione della società coerente con gli obiettivi strategici individuati; (ii) la periodica verifica, con cadenza almeno annuale, dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'Emittente e al profilo di rischio assunto; (iii) l'approvazione con cadenza almeno annuale del piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione di internal audit; (iv) la descrizione, nella relazione sul governo societario, delle principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, per valutarne l'adeguatezza; (v) la valutazione, sentito il Collegio Sindacale, dei risultati esposti nelle relazioni della società di revisione e nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale; e (vi) la nomina e la revoca del responsabile della funzione internal audit.

In particolare, il Comitato Controllo e Rischi è volto a:

  1. valutare, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e sentiti il revisore legale e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;

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  1. definire i meccanismi di controllo per verificare il rispetto delle deleghe attribuite e monitorarne periodicamente il funzionamento, segnalando tempestivamente al Consiglio di Amministrazione eventuali anomalie;
  2. esprimere pareri su specifici aspetti inerenti all'identificazione dei principali rischi aziendali;
  3. esaminare le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
  4. riferire al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta, nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
  5. svolgere gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

Integra quanto contenuto nella presente parte speciale del MOG 231 il Regolamento del "Comitato Controllo e Rischi di Guala Closures S.p.A."

Comitato per la Remunerazione è composto da:

  • Prof.sa Maria Luisa Collina (Presidente)
  • Ing. Francesco Caio
  • Dott. Edoardo Subert

Il Comitato per la Remunerazione ha i seguenti compiti:

  1. formula al Consiglio di Amministrazione proposte per la definizione della politica per la remunerazione fissa e variabile degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'Emittente post-Fusione, avvalendosi delle informazioni fornite dall'amministratore delegato;
  2. valuta periodicamente, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche citati, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite dall'amministratore delegato; formula al Consiglio di Amministrazione proposte in materia;
  3. presenta proposte o esprime pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione stesso e l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance.

Inoltre, il Comitato per la Remunerazione:

  1. con riferimento ai dirigenti con responsabilità strategica verifica la coerenza della loro remunerazione con la politica per la remunerazione fissa e variabile ed esprime parere sulle stesse;
  2. assiste il Consiglio di Amministrazione nell'esame delle proposte all'Assemblea sull'adozione di piani di compensi basati su strumenti finanziari;
  3. esamina e sottopone al Consiglio di Amministrazione la relazione annuale sulla remunerazione la quale, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche:

48

  • fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione;
  • illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dall'Emittente post-Fusione e da sue società controllate.

Il Comitato per la Remunerazione ha facoltà di accesso alle informazioni ed alle funzioni aziendali, assicurando idonei collegamenti funzionali e operativi con queste per lo svolgimento dei propri compiti. Il Comitato per la Remunerazione può avvalersi di consulenti esterni, a spese dell'Emittente post-Fusione, e comunque nei limiti del budget approvato dal Consiglio d'Amministrazione, previa verifica che tali consulenti non si trovino in situazioni che ne compromettano in concreto l'indipendenza di giudizio e, in particolare, non forniscano al dipartimento delle risorse umane, agli amministratori o ai dirigenti con responsabilità strategiche servizi di significatività tale da compromettere in concreto l'indipendenza di giudizio dei consulenti medesimi.

In linea con quanto raccomandato dal criterio applicativo 6.C.6 del Codice di Autodisciplina, nessun amministratore prende parte alle riunioni del Comitato per la Remunerazione in cui vengono formulate le proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla propria remunerazione.

Integra quanto contenuto nella presente parte speciale del MOG 231 il Regolamento del "Comitato per la Remunerazione di Guala Closures S.p.A."

3.1 Organigramma e funzioni

Guala Closures S.p.A. è suddivisa in due divisioni principali, ovvero: (i) la divisione chiusure dedicata alla produzione di chiusure in plastica ed alluminio, svolta presso gli stabilimenti di Alessandria, frazione Spinetta Marengo, e Termoli (CB) di seguito indicata come "Divisione Chiusure" e (ii) la divisione di taglio e decorazione di fogli di alluminio, svolta presso lo stabilimento di Magenta (MI), di seguito indicata come "Divisione Magenta".

49

Il magazzino sito in Basaluzzo (AL) nonché il sito industriale non più operativo di Torre D'Isola sono funzionalmente inseriti nell'organigramma della Divisione Chiusure.

3.2 Job Description

La società ha predisposto delle job description per le figure apicali. Di seguito si elencano i profili interessati:

  1. Chairman & C.E.O.;
  2. C.O.O. - Direzione Generale;
  3. CMO - Group M&A Director;
  4. C.F.O.;
  5. Deputy Chief Legal Officer & Company Secretary;
  6. Direttore Generale di Regione;
  7. Direttore Generale di BU;
  8. Group Quality Assurance, Continuous Improvement and Sustainability Director;
  9. Direzione Risorse Umane;
  10. Direttore Commerciale di Gruppo;
  11. Direzione Acquisti - Supply Chain;
  12. Group Product Research & Innovation Director;
  13. Group Finance, Administration & I.R. Director;
  14. Direzione Tecnica di Gruppo;
  15. Group Innovation & Technology Director;
  16. Group IT Director.

Le singole schede sono archiviate presso la Direzione Risorse Umane.

3.3 Certificazioni qualità e procedure aziendali

La Società ha adottato un manuale di qualità, oltre ad avere le seguenti certificazioni:

  • ISO 9001: Sistemi di gestione per la qualità;
  • ISO 22000: Sistema di gestione per la sicurezza e l'igiene alimentare;
  • ISO 14001: Sistema per la gestione in materia ambientale (limitatamente agli Stabilimenti di Spinetta Marengo e Termoli).

La società ha predisposto un insieme articolato di flussogrammi e procedure, ai quali si rimanda e che sono elencati nell'Allegato 1 (Lista dei Flussogrammi) e nell'Allegato 2 (Elenco delle procedure) della presente parte speciale.

50

GUALA CLOSURES S.p.A.

Modello di organizzazione di gestione e

di controllo ex D. Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE

I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

GUALA CLOSURES S.p.A. - MOG DLGS 231/2001

PARTE SPECIALE - I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

51

SOMMARIO

1

Premessa

Pagina 53

2

Le fattispecie di reati in materia di

Pagina 53

rapporti con la PA

3

Rapporti con la PA

Pagina 56

4

Regole generali di comportamento

Pagina 59

con la PA

Principi di riferimento relativi alle

5

procedure aziendali specifiche

Pagina 59

6

Identificazione aree a rischio

Pagina 61

7

Procedure specifiche nei rapporti

Pagina 66

con la PA

8

I controlli dell'Organismo di

Pagina 68

Vigilanza

52

1. Premessa

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, così come definiti nella parte Generale, coinvolti nelle attività sensibili relative a condotte che possono integrare i Reati nei rapporti con la P.A.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto, al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

  • indicare i comportamenti e le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
  • fornire all'OdV gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo e verifica.

2. Le fattispecie di Reati nei rapporti con la P.A.

Le fattispecie di reato di cui alla presente sezione, per una più agevole lettura ed interpretazione, sono schematizzati di seguito.

Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

Reati Presupposto

Descrizione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, estraneo alla Pubblica

Amministrazione, dopo aver ottenuto dallo Stato o da altro Ente Pubblico

(Regione, Provincia, Comune) o dalla Comunità Europea contributi, sovvenzioni o

Articolo 316 bis c.p.

finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o

allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina o non li utilizza

(malversazioni a danno

secondo le predette finalità.

dello Stato)

Tenuto conto che il momento in cui si è consumato il reato coincide con la fase

esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti

già ottenuti in passato che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano

stati erogati.

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui chiunque, mediante l'utilizzo o la

presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere,

ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per

Articolo 316 ter c.p.

se o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello

stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalla Comunità

(indebita percezione di

Europea.

erogazioni a danno

In questo caso, non rilevando l'uso fatto delle erogazioni, il reato viene a

dello Stato)

realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa in danno dello

Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli

estremi della truffa ai danni dello Stato.

Articolo 356 c.p. (frodi

Tale ipotesi di reato si configura nel commissione di frodi nella esecuzione dei

nelle pubbliche

contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati

forniture)

nell'articolo 355 c.p.

Articolo 640 c. 2 n. 1

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto,

c.p. (truffa in danno

siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare

dello Stato)

un danno allo Stato (o ad altro Ente Pubblico).

53

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di

documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano

dolosamente alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere.

Articolo 640 bis c.p.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per

conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

(truffa aggravata per il

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere raggiri o

conseguimento di

artifici, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una

erogazioni pubbliche)

documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando le modalità di

funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in

Articolo 640 ter c.p.

esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, arrecando danni allo Stato o ad altri

(frode informatica in

Enti Pubblici.

danno dello Stato o di

Potrà realizzarsi il reato in esame qualora, ad esempio, una volta ottenuto

altro Ente Pubblico)

l'accesso ad un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di

inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenibile

legittimamente.

Legge 23 dicembre

1986, n. 898 - recante

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice

misure urgenti in

penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue

materia di controlli

indebitamente, per sè o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o

degli aiuti comunitari

altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e

alla produzione

del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei

dell'olio di oliva.

mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il

Sanzioni

danno o il profitto sono superiori a €

100.000,00. Quando la somma indebitamente

amministrative e penali

percepita è pari o inferiore a €

5.000,00 si applica soltanto la sanzione

in materia di aiuti

amministrativa.

comunitari al settore

agricolo Articolo 2

Art. 25 d.lgs. 231/2001 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Reati Presupposto

Descrizione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di

Articolo 314 c.p.

un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso

(peculato)

o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria,

è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di

Articolo 316 c.p.

un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi

(peculato)

dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od

altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un

incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno

a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Articolo 317 c.p.

Tale forma di reato potrebbe configurarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto,

(concussione)

nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o di un

incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a

terzi prestazioni non dovute (sempre che da tale comportamento ne derivi, in

qualche modo, un vantaggio per la Società).

Articolo 318, 319, 320 e

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé

321 c.p. (corruzione per

o per altri, denaro o vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo

un atto d'ufficio o

ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del

pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio velocizzare

54

contrario ai doveri

una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai

d'ufficio)

suoi doveri (ad esempio: garantire l'aggiudicazione di una gara).

Articolo 322 c.p.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento

(istigazione alla

finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente

corruzione)

proposta.

Articolo 319 ter c.p.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un

procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento

(corruzione in atti

stesso, corrompa un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere, altro funzionario

giudiziari)

pubblico).

Articolo 319 quater c.p.

Tale ipotesi di reato di configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato

(induzione indebita a

di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca

dare o promettere

taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra

utilità)

utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Articolo 322 c.p.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o

altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a

(istigazione alla

compiere, omettere, ritardare ovvero a fare un atto contrario ai doveri del suo

corruzione)

ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

Articolo 322 bis c.p.

(peculato, concussione,

induzione indebita a

dare o promettere

L'ipotesi di reato summenzionate (articolo 322 c.p.) si configurano anche nel caso

utilità, corruzione e

in cui il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso, anche a seguito di

istigazione alla

induzione a farlo a pubblici ufficiali stranieri (es membri della Commissione delle

corruzione di membri

Comunità europee, funzionari di stati esteri, etc).

della Corte penale

internazionale o degli

organi delle Comunità

europee e di funzionari

delle Comunità europee

e di Stati esteri)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o

l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio,

in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o

Articolo 323 c.p. (abuso

da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità

d'ufficio)

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo

congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un

ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito

con la reclusione da uno a quattro anni.

Art. 25 - decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni

mendaci all'autorità giudiziaria

Reati Presupposto

Descrizione

La previsione di cui all'articolo 377 bis del c.p. intende sanzionare ogni

comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità

Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri

Articolo 377-bis del c.p.

procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non

rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi

"compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del

medesimo.

55

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, fino a 800 quote (e quindi dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.240.000) e di natura interdittiva, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie realizzata.

Per quanto riguarda invece le sanzioni applicabili all'ente nell'ipotesi di commissione dei Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, fino a 500 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 780.000).

3. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Ai fini della presente trattazione con l'espressione "Pubblica Amministrazione" si intende quel

complesso di autorità, di organi e di agenti cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici che vengono individuati:

  • nelle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici gli interessi della collettività; tale funzione pubblica qualifica l'attività svolta anche dai membri della Commissione della
    Comunità europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti della Comunità europea;
  • nei pubblici ufficiali che a prescindere da un rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro Ente Pubblico esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa;
  • negli incaricati di pubbliche funzioni o di pubblico servizio che svolgono un'attività riconosciuta come funzionale ad uno specifico interesse pubblico, caratterizzata quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autorizzativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorietà o complementarietà.

Qualora nello svolgimento della propria attività, dovessero sorgere problematiche interpretative sulla

qualifica (pubblica o privata) dell'interlocutore, ciascuno dei Destinatari dovrà rivolgersi all'OdV per i

chiarimenti opportuni.

Segue ai successivi paragrafi un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose nello stesso previste.

3.1 Enti della pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel Codice Penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al Codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

56

Si riepilogano qui di seguito i caratteri distintivi degli enti della Pubblica Amministrazione.

  • Ente della Pubblica Amministrazione

Qualsiasi ente che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

  • Pubblica Amministrazione (PA)

Tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici.

Si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

3.2 Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi definite "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di (i) poteri deliberativi (ii) poteri autoritativi e (iii) poteri certificativi.

Con riferimento alla menzionata figura sono dunque ascrivibili i seguenti reati (reati che possono essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali):

  • Concussione (art 317 c.p.);
  • Corruzione per l'esercizio della funzione (art 318 c.p.);
  • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art 319 c.p.);
  • Corruzione in atti giudiziari (art 319 ter c.p.);
  • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art 319 quater c.p.);
  • Istigazione alla corruzione (art 322 c.p.);

57

  • Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (art 322 bis c.p.).

I caratteri distintivi della prima figura possono essere sintetizzati come segue:

Pubblico Ufficiale

Colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Pubblica funzione amministrativa

La Funzione amministrativa è

  • disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi;
  • caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Norme di diritto pubblico

Norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico.

Pubblici Ufficiali stranieri

Qualsiasi persona che:

  • esercita una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un paese straniero;
  • esercita una funzione pubblica per un paese straniero o per un ente pubblico o un'impresa pubblica

di tale Paese.

Qualsiasi funzionario o agente di un'organizzazione internazionale pubblica.

3.3 Incaricati di pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di pubblico servizio" non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare tale categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio", è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell'applicazione pratica. In particolare, l'art. 358 c.p. recita:

"Sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato - così come la "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge inoltre precisa che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale".

La giurisprudenza ha individuato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

  1. la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
  2. la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;

58

  1. l'apporto finanziario da parte dello Stato;
  2. la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

4. Regole generali di comportamento con la P.A.

Con riferimento ai rapporti con le istituzioni pubbliche e con la pubblica amministrazione (nazionali e straniere) si rimanda anche a quanto previsto dal Codice Etico adottato dalla Società.

In generale, i rapporti con la P.A. devono essere tenuti da ciascun Destinatario ispirandosi ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza.

I rapporti con la P.A. non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

I Destinatari devono astenersi da qualsiasi situazione di possibile conflitto di interessi.

I Destinatari devono evitare di porre in essere comportamenti contrari alla legge, ed in particolare tali da determinare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, l'Area/Funzione aziendale che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, interagisce con la P.A. deve:

  • individuare all'interno della P.A. il funzionario che, in ragione del proprio incarico specifico, è il soggetto a cui rivolgersi;
  • documentare, quanto più possibile, in forma scritta i rapporti con il soggetto così individuato;
  • redigere in forma scritta tutti i contratti, nonché gli incarichi conferiti ai Collaboratori;
  • astenersi dall'utilizzo di eventuali percorsi, comunque leciti, privilegiati o conoscenze specifiche acquisite, anche al di fuori della propria realtà professionale;
  • informare periodicamente, l'OdV dell'attività svolta.

Ove il rapporto con la P.A. sia intrattenuto da un soggetto aziendale privo di poteri o deleghe specifiche, è fatto obbligo per quest'ultimo di:

  • relazionare con tempestività e compiutezza il proprio responsabile sui singoli avanzamenti del procedimento;
  • comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile eventuali comportamenti della controparte pubblica rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità, anche nei confronti di terzi.

5. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche

Per garantire l'attuazione delle regole e dei divieti elencati nel precedente capitolo, oltre che dei

principi già illustrati nella Parte Generale del presente Modello di Organizzazione e Gestione, di seguito sono descritti i principi di riferimento adottati dalla Società e diretti a prevenire, nell'ambito delle attività sensibili considerate a rischio, le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale.

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In generale, i protocolli aziendali devono provvedere a:

  • definire con chiarezza ruoli e competenze delle funzioni responsabili della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con altro Ente pubblico, in modo da garantire il rispetto del principio della "segregazione funzionale - contrapposizione degli interessi";
  • individuare la funzione e la persona deputata a rappresentare Guala Closures nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con altro Ente pubblico, cui conferire apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'Organo di Vigilanza che verso il Responsabile della funzione e/o direzione competente a gestire tali rapporti;
  • prevedere idonei sistemi di controllo (quali ad esempio la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) che consentano di verificare, in qualsiasi momento, la regolarità delle richieste di informazioni avanzate da Guala Closures nei confronti degli uffici competenti della Pubblica Amministrazione, ovvero delle richieste avanzate nei confronti di Guala Closures da esponenti della Pubblica Amministrazione;
  • verificare ed accertare che tutti coloro che intrattengono per conto di Guala Closures rapporti con la Pubblica Amministrazione dispongano di poteri di spesa adeguati alle funzioni loro delegate;
  • assicurare la correttezza e veridicità dei documenti e delle informazioni fornite da Guala Closures nei confronti della Pubblica Amministrazione o di altro Ente Pubblico ai fini del stipulazione e conclusione dell'accordo;
  • documentare in modo idoneo, su supporto cartaceo o informatico, i principali adempimenti eseguiti dalla funzione di Guala Closures nel corso della fase precontrattuale e di conclusione del contratto con la Pubblica Amministrazione o con altro Ente pubblico;
  • denunciare direttamente all'Organismo di Vigilanza le anomalie riscontrate nel corso dell'attività inerente la conclusione del contratto con la Pubblica Amministrazione o con altro Ente pubblico;
  • sanzionare tutti i comportamenti in contrasto con i principi di cui alla presente Parte Speciale.

Protocolli da osservare nei casi di rapporti contrattuali ed istituzionali con la Pubblica Amministrazione o con altro Ente pubblico

Nella gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione o con altro Ente pubblico, i protocolli aziendali devono ispirarsi (i) ai principi previsti nel Codice Etico (ii) ai principi generali illustrati nella Parte Generale del Modello e (iii) ai principi di riferimento previsti dalla presente Parte Speciale.

In particolare le procedure devono prevedere protocolli a presidio dei rischi reato idonei a:

  • prevedere la descrizione dettagliata delle attività e dei controlli volti a conoscere e valutare la controparte contrattuale e l'effettività dell'operazione commerciale svolta. In particolare massima evidenza deve essere data ai soggetti - coinvolti nell'operazione - che rivestono cariche pubbliche;
  • prevedere che i contratti stipulati da Guala Closures con la Pubblica Amministrazione o con altro
    Ente pubblico, forniscano informazioni chiare e dettagliate, in ordine all'accordo raggiunto, alle condizioni economiche, ai limiti e alle reciproche responsabilità dei soggetti contraenti;
  • garantire che i mezzi di pagamento utilizzati siano quelli previsti dalla prassi commerciale e dalle procedure aziendali adottate da Guala Closures.

60

6. Identificazione delle attività a rischio

Per la determinazione delle attività a rischio (aree sensibili) è stato predisposto un questionario e compilato da ciascuna divisione/funzione aziendale al fine di verificare, nel corso degli ultimi 2/3 anni, i rapporti che le stesse hanno intrattenuto nei confronti della Pubblica Amministrazione, ivi inclusa la richiesta di contributi e/o finanziamenti.

Dalla rilevazione è emerso quanto segue:

  1. La Società opera con clienti privati per cui non è fornitrice della P.A. o di società appartenenti alla sfera del diritto pubblico;
  2. La Società pertanto non partecipa a procedure di gara/negoziazione indette dalla P.A. per quanto riguarda la propria attività caratteristica;
  3. La Società ha richiesto ed ottenuto contributi "pubblici" per le seguenti attività:
    1. da FONDIMPRESA e da FONDIRIGENTI per corsi di formazione del personale dipendente (importo medio annuo contributo Euro 40 mila);
    2. Bandi regionali di Finanziamento a progetti di Ricerca per Poli di Innovazione (contributo del
      35% dell'investimento previsto)
  4. La Società richiede licenze/autorizzazioni di tipo gestionale; in particolar modo le varie Direzioni di stabilimento sono state coinvolte per la richiesta ed ottenimento dell'Autorizzazione Unica
    Ambientale (AUA) e del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI);
  5. I rapporti con uffici e/o personale della Pubblica Amministrazione coinvolge parte delle funzioni aziendali e più precisamente (i) l'area amministrazione (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza),
    (ii) la Direzione Risorse Umane (ispezioni Inail, Dipartimento del lavoro, INPS), (iii) le Direzioni di stabilimento (ASL, ARPA, Vigili del Fuoco, Comuni, Provincie, Regioni)

Pertanto, la Società ha individuato le seguenti attività sensibili (classificate secondo il rischio implicito stimato):

  • Area sensibile 1: presentazione di istanze alla P.A. al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo di interesse aziendale;
  • Area sensibile 2: gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche in merito a indagini/ verifiche;
  • Area Sensibile 3: partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici;
  • Area sensibile 4: gestione degli adempimenti fiscali/tributari e degli adempimenti/comunicazioni con gli Enti Pubblici in materia di lavoro e previdenza.

Oltre alle aree sensibili citate, nella presente sezione sono analizzati anche i processi sensibili "strumentali" identificati in:

  • Processo di acquisti materiali, lavori, beni, servizi (si rimanda alle specifiche procedure adottate dalla Società per la gestione del ciclo di approvvigionamento e per la gestione dei fornitori);

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  • Processo di selezione e assunzione del personale (si rimanda alla specifica procedura adottata dalla Società);
  • Processo di erogazione di omaggi, regalie e benefici (si rimanda alle policy aziendali);
  • Processo di erogazione di sponsorizzazioni (si rimanda alle policy aziendali).

AREA SENSIBILE N. 1

Presentazione di istanze alla P.A. al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, etc) di interesse aziendale (ad es. mediante la produzione di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali).

La Società effettua richieste ad enti della Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di autorizzazioni/licenze nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività; dalle mappatura effettuate, l'autorizzazione di maggior rilievo richiesta è quella ambientale (AUA), fondamentale per l'operatività degli stabilimenti produttivi.

Oltre al processo di ottenimento e rinnovo della AUA, la Società ha periodici rapporti con gli enti pubblici coinvolti (Comune, Provincia, Asl, ARPA, etc) per i monitoraggi annuali che devono essere eseguiti.

Si ritiene che il profilo di rischio associato a tale attività sia da ritenersi ALTO.

E' pertanto necessario che nella gestione del processo di richiesta della AUA la documentazione trasmessa sia sempre oggetto di controllo stratificato da parte di più strutture aziendali e che gli incontri con i funzionari pubblici siano documentati e, ove possibile, partecipino in almeno due persone di Guala Closures.

Inoltre, è importante tenere sotto controllo il processo di individuazione dei consulenti che affiancano la società nella predisposizione delle pratiche, ricorrendo anche a comparazioni di preventivi e soprattutto alla preventiva e dettagliata quantificazione degli onorari. Questo per evitare che possano essere idealmente trasferite ai consulenti somme poi da questi teoricamente veicolabili direttamente ai funzionari pubblici e/o ai loro consulenti tecnici.

E' pertanto necessario che nella gestione della fase di richiesta del rilascio autorizzativo, siano individuati i referenti della Società e dell'Ente; all'interno dell'Ente è utile individuare anche il soggetto "critico" del processo, ovvero quello con maggior peso decisorio al fine di aumentare le precauzioni nei rapporti che si dovessero intrattenere con quest'ultimo.

Infine, è necessario che sia tenuta traccia di tutte le comunicazioni ed incontri intrattenuti, con indicazione di date, documenti, incontri, azioni, etc.

AREA SENSIBILE N. 2

Gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche in merito a indagini/ verifiche

Di seguito alcune esemplificazioni di attività sensibili:

  • gestione dei rapporti con funzionari di vari enti della PA (ASL, ARPA, Comune, Provincia, Regione,
    VVFF, etc) per la richiesta e manutenzione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) o
    Certificato Prevenzione Incendi (CPI);

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  • gestione dei rapporti con funzionari degli enti previdenziali, assistenziali, sanitari ed assicurativi in occasione di ispezioni e controlli in materia di predisposizione delle denunce relative a variazioni dei rapporti di lavoro, o relative al rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa per le assunzioni agevolate e obbligatorie;
  • gestione dei rapporti con Ispettori dell'Agenzia delle Entrate o con Ufficiali della Guardia di Finanza in occasione di verifiche fiscali;
  • gestione dei rapporti con funzionari di enti della pubblica amministrazione con cui le funzioni aziendali entrano in contatto nello svolgimento del proprio lavoro.

La Società non ha redatto una procedura specifica volta alla disciplina dei comportamenti da adottarsi in caso di ispezioni e/o verifiche da parte di Autorità Pubbliche, ma si rimanda a quanto definito successivamente per una corretta gestione del processo.

L'assistenza alle indagini e alle verifiche ispettive delle Autorità di Vigilanza (nel caso di specie, con tale termine si fa riferimento a: Autorità di settore, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ASL, Ispettorato del lavoro, INPS, INAIL, ARPA, etc) nei confronti della Società è riservata ai responsabili della funzione interessata (generalmente Direzione di stabilimento, Area Amministrativa, Direzione Risorse Umane).

Laddove la vigilanza si estrinsechi in indagini e visite ispettive presso le sedi della Società, nei rapporti con i verificatori dovranno rispettarsi le regole disposte dal Codice Etico e dalla presente parte speciale.

Nel corso dell'attività di indagine e ispettiva le funzioni e le aree organizzative interessate devono garantire la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività, trasparenza, completezza e pertinenza i documenti e le informazioni che le Autorità di Vigilanza ritengono di acquisire, nel rispetto del principio di verità.

I verbali redatti dovranno essere diligentemente conservati a cura dei referenti interni coinvolti.

Ove opportuno, ai verbali delle Autorità di Vigilanza potranno aggiungersi verbali o rapporti ad uso aziendale interno.

Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, anche l'Odv ne deve essere tempestivamente informato con nota scritta da parte dell'Amministratore Delegato o da persone da questi delegate.

Laddove l'attività investigativa/ispettiva nei confronti della Società si estrinsechi nella richiesta di relazioni, documenti o informazioni dovranno rispettarsi le regole disposte dal Codice Etico e dalla presente parte speciale. In particolare tutte le aree, funzioni e servizi aziendali devono prestare la massima collaborazione, attuando tutti gli interventi di natura organizzativo - contabile - documentale necessari ad estrarre dati e informazioni utili per la predisposizione di quanto richiesto.

Chiunque sia coinvolto nella predisposizione di tutto o parte di relazioni, report, segnalazioni, etc, deve contribuire garantendo la massima trasparenza, veridicità, completezza, pertinenza, riservatezza e integrità delle informazioni.

I documenti dovranno essere custoditi in modo da garantire la dovuta riservatezza (chi non è autorizzato non deve accedere al documento) ed integrità (chi non è autorizzato non deve modificare il documento), attraverso l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza fisica o informatica a seconda delle modalità di trattamento.

In ogni caso le pratiche istruite con la documentazione finale da inviare agli organi/funzioni di controllo e vigilanza dovranno essere sottoposte all'Amministratore Delegato.

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AREA SENSIBILE N. 3

Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti (anche agevolati) da parte di organismi pubblici italiani (ad esempio Stato, Enti Locali, etc) o comunitari e il loro concreto impiego (e successiva gestione e rendicontazione).

Come rilevato dal monitoraggio, la società richiede i seguenti contributi pubblici:

  1. da FONDIMPRESA e da FONDIRIGENTI per corsi di formazione del personale dipendente;
  2. Bandi Regionali di Finanziamento a progetti di Ricerca per Poli di Innovazione.

I contributi richiesti, in proporzione alla dimensione aziendale, non sono significativi e, ad esclusione di quelli per la formazione che sono richiesti con frequenza annuale, gli altri sono sporadici (o comunque con una minore frequenza).

Contributi per la formazione del personale

La Società non ha redatto una procedura scritta per la gestione della formazione del personale con inclusa anche la gestione della formazione con fondi pubblici e privati (finanziamenti e cofinanziamenti), ma predispone annualmente un elenco dei corsi richiesti con relativo budget e pianificazione temporale.

La funzione competente è la funzione Risorse Umane, affiancato dalla funzione Amministrazione per i controlli amministrativi e la gestione dei contributi (aspetto finanziario e contabile).

A presidio della corretta gestione della formazione finanziata o cofinanziata, la Società dovrà adottare le linee guida redatte dall'ente finanziatore al fine di garantire la piena rispondenza del percorso formativo con i protocolli operativi dell'ente finanziatore.

Sarà cura del servizio Risorse Umane, una volta individuato l'ente finanziatore, prendere visione di tali linee guide e verificarne la sua completa applicazione.

In caso di commissione di gravi irregolarità nella gestione del percorso formativo finanziato, la Società può incorrere non solo nella revoca del finanziamento ma anche a segnalazioni al/ai ministero/i competente/i.

Contributi Regionali per progetti

Di seguito una esemplificazione delle macro fasi che possono caratterizzare i processi:

  • gestione dei contatti preliminari con gli Enti Pubblici finanziatori per l'ottenimento di finanziamenti o erogazioni pubbliche;
  • predisposizione della documentazione economica e tecnica per la richiesta del finanziamento pubblico;
  • ottenimento e successiva gestione del finanziamento;
  • rendicontazione all'Ente pubblico erogatore in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti;
  • gestione dei rapporti con i delegati dell'Ente pubblico erogante in sede di verifiche ed accertamenti circa il corretto utilizzo del finanziamento, il rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione.

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La funzione che dovrà seguire, per una corretta gestione dei processi previsti nella presente sezione, i seguenti protocolli:

  • prevedere una preliminare verifica dell'Area Amministrazione circa l'ammissibilità della richiesta di accesso al contributo;
  • prevedere delle verifiche incrociate di coerenza tra la funzione richiedente l'erogazione pubblica e la funzione designata a gestire le risorse per la realizzazione dell'iniziativa dichiarata;
  • prevedere specifici strumenti di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per accedere alle sovvenzioni, ai contributi e ai finanziamenti erogati dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea;
  • prevedere controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici in relazione agli obiettivi dichiarati;
  • definire in modo chiaro i ruoli e le competenze della funzione responsabile del controllo della esatta corrispondenza tra la finalità concreta di utilizzo delle sovvenzioni, contributi e finanziamenti erogati e il fine "ufficiale" per il quale è stato ottenuto, predisponendo apposite forme di rendiconto periodico all'Organismo di Vigilanza;
  • separare funzionalmente chi gestisce l'attività realizzativa del progetto mirato al contributo e chi presenta la documentazione richiesta dalla P.A.

AREA SENSIBILE N. 4

Gestione degli adempimenti fiscali/tributari e degli adempimenti/comunicazioni con gli Enti Pubblici in materia di lavoro e previdenza

La Società non ha predisposto una procedura specifica per la disciplina e gestione di tutti gli adempimenti in ambito amministrativo, fiscale, tributario e in materia di lavoro e previdenza.

Con riferimento ai protocolli preventivi in materia fiscale/tributaria, tale sezione della presente Parte Speciale deve essere letta di concerto con quanto previsto nella Parte Speciale sui reati societari e nella Parte Speciale relativa ai reati di riciclaggio e autoriciclaggio.

La funzione aziendale direttamente coinvolta nel processo in esame è la Direzione Finanziaria Italia (adempimenti fiscali e tributari) e la Direzione Risorse Umane (adempimenti in materia di lavoro e previdenza).

Con riferimento ai rapporti con i funzionari di enti pubblici, la maggior parte degli adempimenti avviene per via telematica, mentre il rapporto "fisico" si istaura in sede di ispezione.

Sulla base delle rilevazioni effettuate, essendo la Guala Closures un grande contribuente, le verifiche in sede da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza sono frequenti, mentre sul fronte Risorse Umane, negli ultimi 3 anni vi è stata solo 1 verifica da parte dell'Inail.

Si ritiene il rischio di commissione di tale reato sia MEDIO/BASSO.

65

7. Procedure specifiche (i protocolli) nei rapporti con la P.A.

7.1 Assunzione di impegni con la Pubblica Amministrazione

Gli Impegni possono essere validamente assunti dal Responsabile che abbia responsabilità e livelli di delega adeguati ed opportunamente formalizzati.

Gli Impegni devono trovare riscontro nella documentazione interna, in modo da permettere di ricostruire, a garanzia della trasparenza e della controllabilità delle scelte effettuate, la congruità tra processo decisionale, impegno e spesa connessa.

In particolare, a mero titolo esemplificativo, gli impegni sono tracciati attraverso:

  • la documentazione aziendale che attesti l'esigenza dell'impegno assunto dalla Società;
  • la documentazione aziendale interna che attesti l'approvazione e l'autorizzazione degli oneri connessi all'impegno, da parte del Responsabile che ha validi poteri di spesa;
  • le ulteriori fonti informative o documentali, utilizzate a supporto dell'attività svolta.

7.2 Ruolo dei responsabili di Servizio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione I Responsabili di Servizio dovranno inoltre:

individuare, all'interno della propria unità, i Referenti per le attività di competenza;

  • accertarsi che per i terzi che collaborano con il proprio Servizio nei rapporti con la Pubblica
    Amministrazione siano predisposti contratti / lettere d'incarico in linea con le previsioni di cui al successivo paragrafo, nel rispetto delle specifiche procedure aziendali applicabili;
  • diffondere e richiedere ai dipendenti l'osservanza del presente protocollo.

7.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di soggetti terzi

Qualora la Società intenda avvalersi del supporto di soggetti terzi (siano essi consulenti, collaboratori esterni, società od enti esterni, comunque denominati) per lo svolgimento, in tutto o in parte, di specifiche attività verso la P.A., la selezione degli stessi deve avvenire secondo le procedure aziendali che disciplinano gli affidamenti di servizi.

In particolare, la scelta dell'affidatario deve essere adeguatamente motivata, in linea con i protocolli

aziendali.

Il rapporto tra la Società e l'incaricato, ferme restando le procedure aziendali di riferimento ed i poteri

autorizzativi per la stipulazione dei relativi contratti, deve:

  • risultare da atto scritto, con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso (es. oggetto del contratto con individuazione degli impegni);
  • prevedere specifiche clausole che richiamino l'affidatario alla conoscenza ed al rispetto del Codice
    Etico;
  • prevedere la clausola che richieda all'affidatario l'attestazione dell'assenza di conflitti di interessi (quali, ad esempio, appartenenza dell'affidatario alla P.A. possibile controparte dell'incarico) ovvero di altre cause ostative allo svolgimento dell'incarico che la Società intende conferirgli (ad esempio che versi in eventuali condizioni interdittive di cui agli art. 9 co. 2, 13 e 14 del D. Lgs. 231/01);

66

  • prevedere, negli incarichi specialistici e professionali, esplicita clausola con cui l'affidatario si impegna a non cedere ad altri il contratto, ovvero a delegare a terzi ulteriori l'esercizio delle prestazioni pattuite con la Società;
  • prevedere il corrispettivo che la Società si impegna a corrispondere, le modalità di determinazione delle spese da rimborsare (se il rimborso delle stesse è previsto in contratto) ed i documenti giustificativi a supporto, le prestazioni a cui l'incaricato si obbliga. In particolare, i compensi, le provvigioni, le commissioni, comunque denominati, devono essere determinati in misura congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e conformi all'incarico conferito. La congruità e la conformità del compenso devono essere valutate in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe.

Se il Servizio intende conferire all'affidatario il potere di agire in nome e per conto della Società nei

confronti della P.A., tale potere deve essere validamente formalizzato in specifica procura, conferita a

tal fine, da cui risultino, in modo univoco, l'identità, la qualifica ed i poteri conferiti.

La Funzione Legale deve conservare i contratti e le lettere d'incarico, le relazioni ed i documenti giustificativi di spesa relativi, ovvero ogni altro documento che permetta di ricostruire l'attività svolta dall'incaricato e dunque la congruità del compenso riconosciutogli.

7.4 Pagamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione

I pagamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere effettuati coerentemente con le pratiche interne adottate e con le procure vigenti.

Sono ammessi solamente i pagamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione previsti dalla normativa vigente oppure da accordi sottoscritti da parte della Società.

Inoltre:

  • non sono ammessi pagamenti in contanti o con strumenti di pagamento analoghi (es. libretto bancario o postale, girate di assegni bancari o postali); qualora per motivi di comprovata urgenza, per esempio pignoramento da parte di Ufficiali Giudiziari, si dovesse rendere necessario provvedere al pagamento mediante un diverso mezzo di pagamento, la Funzione amministrativa deve ottenere il benestare dall'Amministratore Delegato per essere autorizzato al pagamento.
  • i pagamenti devono essere effettuati su conto corrente bancario o postale previsto contrattualmente;
  • non sono ammessi pagamenti su conti cifrati.

7.5 Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici, in occasione di verifiche, controlli e accertamenti

In caso di visite ispettive da parte di un Pubblico Ufficiale presso le strutture della Società (riferimento ai protocolli indicati nell'Area Sensibile 5), il Referente, dopo aver acquisito la motivazione della visita ispettiva (che può concretizzarsi in sopralluogo nei locali della Società, intervista a dipendenti, richiesta di documentazione, ecc.) deve:

  • fornire pronta comunicazione (telefonica o via mail) al proprio Responsabile che, in casi di particolare rilevanza, provvede a informare l'Amministratore Delegato;
  • fornire agli ispettori quanto richiesto previo benestare del Responsabile.

67

Al termine della verifica, il Referente deve ricevere e sottoscrivere il verbale del Pubblico Ufficiale.

In mancanza del verbale, il Referente deve predisporre specifica nota, ad uso interno, in cui viene tenuta traccia, tra l'altro di:

  • data e durata dell'ispezione;
  • motivi dell'ispezione;
  • Ente della P.A.;
  • generalità degli ispettori;
  • unità aziendale ispezionata e del relativo Responsabile;
  • eventuali dipendenti incaricati;
  • eventuali dipendenti intervistati e dichiarazioni rilasciate;
  • eventuali luoghi / apparecchiature / impianti ispezionati;
  • osservazioni;
  • anomalie rilevate;
  • prescrizioni con relative tempistiche;
  • eventuali sanzioni comminate;
  • elenco dei documenti richiesti e dei documenti non consegnati perché indisponibili;
  • eventuali commenti.

Tale nota deve essere siglata dal Referente stesso e dal Responsabile del Servizio.

Qualora l'esito dell'ispezione preveda l'invio di ulteriore documentazione (es. non disponibile nel corso del controllo) e comunque sempre in caso di richiesta di documentazione da parte della Pubblica Amministrazione, il Referente deve mantenere traccia di tutta la documentazione inviata.

Il verbale, la nota e copia della documentazione inviata devono essere:

  • archiviati presso il servizio contabile per eventuali richieste / verifiche da parte dei preposti al controllo interno;
  • inviati all'Organismo di Vigilanza, laddove dovessero essere individuate violazioni del Modello ex
    D. Lgs. n.231/2001.

8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole previste nel MOG.

In particolare l'OdV, oltre alle attività già indicate nello specifico capitolo della PARTE GENERALE del MOG ex 231/2001, con il supporto delle Funzioni competenti:

  • effettua verifiche periodiche finalizzate ad accertare gli adempimenti dei Destinatari, indicati al precedente paragrafo "Regole di comportamento", eventualmente avvalendosi del supporto di terzi qualificati;
  • effettua verifiche periodiche connesse ai processi sensibili indicati nella presente PARTE SPECIALE;
  • effettua verifiche specifiche in merito alle operazioni poste in essere dalla società.

68

L'Organismo di Vigilanza può prevede l'implementazione di un flusso informativo specifico relativo alle aree sensibili oggetto della presente PARTE SPECIALE.

A titolo di esempio, il flusso "periodico" potrebbe riguardare le seguenti informazioni:

  • ricezione di contributi e finanziamenti da parte di enti pubblici;
  • redazione ed attuazione del piano degli investimenti;
  • selezioni e assunzioni di personale;
  • verifiche ispettive da parte di Autorità di Vigilanza;
  • approvvigionamento di lavoro, beni e servizi;
  • consulenze e prestazioni di servizio;
  • erogazione di omaggi, regali benefit piuttosto che spese di rappresentanza, ospitalità e liberalità;
  • politiche di sposorizzazione.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV dal MOG 231, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale e a tutti i dati e supporti informatici che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte Speciale.

69

GUALA CLOSURES S.p.A.

Modello di organizzazione di gestione e

di controllo ex D. Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE

REATI SOCIETARI

GUALA CLOSURES S.p.A. - MOG DLGS 231/2001

PARTE SPECIALE - REATI SOCIETARI

70

SOMMARIO

1

Premessa

Pagina 72

2

Le fattispecie di reati in materia di

Pagina 72

reati societari

3

Attività sensibili

Pagina 73

4

Procedure specifiche

Pagina 73

5

Regole di comportamento

Pagina 77

6

I controlli dell'Organismo di

Pagina 78

Vigilanza

71

1. Premessa

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, così come definiti nella parte Generale, coinvolti nelle attività Sensibili relative a condotte che possono integrare i Reati in materia Societaria.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla medesima, al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

  • individuare i reati in materia societaria, sanzionati dal Decreto;
  • individuare le attività sensibili;
  • indicare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
  • fornire all'OdV gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo e verifica.

2. Le fattispecie di Reati Societari

In relazione ai reati societari, previsti dal codice civile ed elencati nell'articolo 25 ter del Decreto, la Società è soggetta alle sanzioni amministrative indicate quando tali reati sono commessi, nell'interesse della Società stessa, da Amministratori, Direttori Generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

Si rimanda all'ALLEGATO 1 della Parte Generale per l'elenco delle fattispecie di reati previsti dall'articolo 25 ter del Dlgs 231/2001.

Sulla base dei reati previsti, si ritiene teoricamente commettibili i seguenti:

Reati con probabilità di commissione bassa tenuto conto del fatto che la Società ha un socio unico, la

GCL HOLDINGS S.C.A.

  • Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
  • Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.);
  • Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
  • Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
  • Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
  • Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636).

Reati societari con probabilità di commissione bassa:

  • False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)
  • Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Si ritiene, infine, che i seguenti reati possano astrattamente assumere un rischio medio:

  • Corruzione tra privati (art. 2635 cc);
  • Istigazione alla corruzione tra privati (2635 bis cc).

Sono invece non ipotizzabili i seguenti reati:

  • Falso in prospetto (art. 2623 c.c.) [poiché la Società non possiede strumenti finanziari quotati, tale reato non è ipotizzabile];

72

  • Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.) [soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), pertanto tale reato non è configurabile in capo alla Società];
  • Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633) [si tratta di un reato ipotizzabile solo in sede di liquidazione, pertanto non è proprio della Società];
  • Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
  • Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).

3. Attività sensibili nell'ambito dei reati societari

Le principali attività sensibili che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

  • comunicazioni esterne;
  • documentazione a supporto delle riunioni del CdA e relative verbalizzazioni;
  • formazione del bilancio;
  • controlli del Collegio sindacale;
  • controlli del Revisore legale dei conti;
  • operazioni sul capitale;
  • documentazione a supporto dell'Assemblea e relative verbalizzazioni;
  • gestione del ciclo attivo;
  • gestione del ciclo passivo;
  • gestione dei flussi finanziari;
  • corruzione tra privati.

4. Procedure specifiche (i protocolli) nell'ambito dei reati societari

Ai fini dell'applicazione delle regole e per mantenere di basso livello la valutazione dei rischi di commissione dei Reati considerati nella presente Sezione, devono rispettarsi, oltre a quanto previsto nelle specifiche procedure aziendali e flussogrammi, i protocolli di seguito descritti.

Predisposizione dei bilanci, corredati dalle relazioni

La Società non ha adottato una specifica procedura formalizzata per la gestione del processo di

formazione del bilancio e della tenuta della contabilità, ma con frequenza mensile, a cura dell'Area

Amministrazione e Finanza (AF) e del Controllo di Gestione, è trasmesso a tutte le singole direzioni, un calendario delle attività da svolgere, con le informazioni richieste e le relative scadenze.

Le informazioni sono successivamente raccolte dall'Area AF che le imputa a sistema (mediante specifico

software gestionale utilizzato dall'Azienda) affinchè siano disponibili, entro il quinto giorno successivo la chiusura del periodo, per produrre il bilancio consolidato.

La procedura è utilizzata sia per le chiusure mensili, sia per quella di fine anno (che poi sfocia nella predisposizione del bilancio di esercizio).

La Società ha nominato sia il Collegio Sindacale sia la società di revisione contabile. Quest'ultima oltre

alla revisione del bilancio, si occupa delle verifiche trimestrali.

Le attività a supporto del bilancio, sono effettuate in sede di redazione della semestrale e in sede di redazione del bilancio annuale.

Indicativamente entro la fine del secondo mese successivo la chiusura dell'esercizio la società ha

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predisposto il bilancio di esercizio.

L'area critica (teorica) riguarda la tenuta della contabilità e i documenti ad essa connessi ovvero:

  1. bilancio d'esercizio;
  2. relazioni infrannuali civilistiche: nel caso di specie la semestrale;
  3. bilanci pro-forma: la Società redige situazioni puntuali ogni mese, anche se a sola valenza interna;
  4. budget o piani pluriennali: la Società ha predisposto una procedura specifica per la redazione dei budget e del piano per gli investimenti; il budget è predisposto una volta l'anno, indicativamente un paio di mesi prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento e poi viene aggiornato (procedura di forecasting) con la chiusura semestrale e al 30.09. L'area di riferimento è il Controllo di gestione, che risponde alla
    Direzione Finanziaria Italia.

In questa prospettiva, sono da considerare, per esempio, non solo le parti fondamentali di un bilancio e dei documenti obbligatori (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario e relazione sulla gestione), ma anche ogni documento ad essi sottostante, la cui redazione diventa elemento fondamentale per il documento definitivo.

Ogni posta di bilancio deve essere il risultato dell'applicazione di criteri obiettivi facilmente

individuabili e, soprattutto, omogenei per ogni singola operazione ivi riportata e in linea con quanto previsto dal Codice Civile, dai Principi Contabili Italiani e, in generale, dalle migliori prassi contabili.

Infatti, occasioni per la rilevazione della condotta potrebbero essere:

  • inserimento, variazione o cancellazione dei dati di Contabilità Generale nel sistema informatico (fatturazione attiva/passiva, incassi da clienti o altri soggetti, pagamenti a fornitori e dipendenti, gestione della liquidità e delle operazioni non ordinarie di tesoreria); stima delle poste estimative/valutative di bilancio; raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Organo
    Amministrativo;
  • approvazione del progetto di Bilancio d'esercizio nonché delle situazioni infrannuali.

Ai fini del rigoroso rispetto delle esigenze preventive del D.lgs 231/2001, la Società ha previsto:

  • l'analisi dei profili e delle competenze esistenti rispetto a quelli richiesti per le esigenze legate alla predisposizione delle diverse comunicazioni sociali;
  • la gestione degli accessi ai sistemi informativi contabili e gestionali, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, che consentano di rilevare e monitorare gli accessi non autorizzati;
  • l'evidenza documentale delle attività di controllo effettuate;
  • un sistema di blocco degli accessi, quali ad esempio:
    1. autorizzazione a modificare dati processati;
    2. log degli accessi;
    3. sistemi di assegnazione e modifica di ID e Password.

Relativamente alla fase di raccolta e preparazione dei dati per la predisposizione del bilancio, gli uffici preposti dovranno individuare i criteri da seguire per la determinazione delle poste valutative/estimative e di altre poste critiche di bilancio (nel pieno rispetto del dettato normativo civilistico, fiscale e dei principi contabili applicabili) e detenere opportuna documentazione contabile di supporto alle valutazioni effettuate.

In generale, in sede di predisposizione del progetto di bilancio, oltre al pieno recepimento dei principi valutativi contenuti nel Codice Civile e nei Principi Contabili Nazionali, l'Area Amministrazione garantisce che il flusso di raccolta dati sia strutturato, anche in via preventiva nella fase di aggregazione, con indicazione di responsabilità, tempi e modalità di trasmissione.

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Prima della presentazione e approvazione del progetto di Bilancio occorre seguire alcune regole minime finalizzate alla diffusione del documento che possono così riepilogarsi:

  • condivisione della prima bozza di bilancio tra l'area Amministrazione e l'organo amministrativo (o chi in seno ad esso ne ha le deleghe amministrative);
  • preventiva messa a disposizione di tutti i componenti dell'organo della bozza del bilancio/situazione infrannuale oggetto di esame nel corso dell'adunanza e documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in questione;
  • previsione di almeno una riunione di analisi dei principi contabili utilizzati, delle eventuali novità normativa e delle poste di bilancio più significative;
  • adeguata giustificazione, documentazione ed archiviazione di eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio a seguito degli incontri intercorsi tra la prima versione in bozza e quella portata all'approvazione dei soci;
  • condivisione della documentazione con il consulente esterno per la definizione del bilancio in tutte le sue parti;
  • condivisione della prima bozza del bilancio con gli organi di controllo (collegio sindacale e revisore legale).

Ad integrazione delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

1. il Responsabile dell'Area Amministrazione, competente alla rilevazione dei dati di bilancio ed alla loro elaborazione, predisporrà un'apposita dichiarazione, attestante:

  1. la veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio e degli altri documenti a corredo;
  2. la mancanza di elementi o dati che possano ingenerare il dubbio che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti;
  3. la predisposizione ed il rispetto di un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sui dati del bilancio.

Il Responsabile dell'Area Amministrazione cura che la dichiarazione di cui al precedente punto precedente sia presentata al CdA in occasione della delibera di approvazione del progetto di bilancio.

Tenuto conto che la Società ha un socio unico, della struttura delle varie fasi del ciclo attivo e passivo, della segregazione dei compiti e delle funzioni coinvolte in sede di predisposizione del progetto di bilancio, oltre alla presenta del Collegio Sindacale e del revisore legale dei conti, si ritiene che il rischio connesso alla commissione dei reati di "false comunicazioni sociali" sia complessivamente BASSO.

Operazioni relative al capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società e delle (eventuali) società da questa controllate, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dal codice civile, delle regole di Corporate governance e delle procedure aziendali all'uopo predisposte.

Operazione a tutela della commissione del reato di corruzione tra privati

Dato che la condotta può consistere nella promessa o nella dazione di denaro o di altra utilità, la Società si è dotata di strumenti diversi a seconda delle modalità corruttive.

Dazione di denaro

Analisi di tutti quei processi che possono consentire, da un lato la materializzazione del beneficio derivante dall'accordo corruttivo, dall'altro la formazione della provvista di denaro necessaria all'esecuzione dell'attività corruttiva.

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Le attività di controllo di cui la Società si è dotata sono volte ad agire rigorosamente sui controlli necessari a garantire trasparenza nel cd. "ciclo attivo" prevedendo la stratificazione nei poteri autorizzativi dei processi di vendita ed una distinzione di ruoli (segregation of duties), nell'ambito dell'organizzazione, tra responsabilità nei rapporti con il cliente (cd. account manager), responsabilità nella definizione del prezzo di offerta e delle condizioni e tempi di pagamento (e relative penali), responsabilità nella scontistica e responsabilità nella definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di contestazioni.

Inoltre la Società pone molta attenzione all'individuazione di cd. benchmark, ossia il raffronto con i

valori economici di mercato.

Tali regole generali e la loro formalizzazione e tracciabilità devono essere oggetto di comunicazione

all'OdV che potrà così vigilare sugli scostamenti (o deroghe) che parimenti dovranno essere oggetto di

comunicazioni al predetto Organo.

La Società si dovrà dotare di criteri generali trasparenti anche per la determinazione dei prezzi massimi di offerta per singolo prodotto o servizio in modo che - pur nella naturale e legittima tendenza alla massimizzazione del profitto - qualunque anomalia possa essere agevolmente rilevata.

Per quanto riguarda invece la formazione della provvista, l'Ente si è dotato di procedure (acquisti e

gestione fornitori) e controlli (livelli di autorizzazione) sul ciclo passivo finalizzati a garantire la perfetta rispondenza tra beni e servizi acquistati ed uscite finanziarie.

Anche in questo caso è posta l'attenzione sulla stratificazione dei poteri autorizzativi di spesa e la chiara

definizione di ruoli e responsabilità, tra funzioni che rappresentano un'esigenza di acquisto (singole funzione aziendale), funzione che individua e seleziona il fornitore, il consulente o il prestatore di servizi (funzione acquisti), funzione che autorizza il pagamento (amministrazione) e funzione che effettua il controllo di gestione (controller) e la tracciabilità delle operazioni (tesoreria).

Allo stesso modo assume importanza la determinazione delle regole generali, soprattutto su termini e condizioni di pagamento, che possono rappresentare una barriera importante rispetto ad accordi illeciti con fornitori, finalizzati a transazioni economiche per operazioni inesistenti, destinate solo alla creazione di provviste di danaro.

Fissate le regole generali, sarà necessario prevedere che ogni operazione in deroga dovrà essere

segnalata all'Organismo di Vigilanza.

Altre utilità

Il fenomeno della corruzione si potrebbe manifestare anche con modalità diverse rispetto alla dazione di denaro.

Di seguito si riportano alcuni esempi di commissione del reato:

  • il dirigente dell'azienda A, in cui sono bloccate le assunzioni, potrebbe chiedere ad un suo fornitore fidelizzato di assumere temporaneamente un valido elemento, canalizzandone la remunerazione nell'ambito del contratto di fornitura;
  • il ruolo e il valore delle cd. spese di rappresentanza finalizzata ad attività di business development.

Il sistema dei controlli posti in essere dalla Società sono i medesimi previsti nei delitti con la Pubblica Amministrazione, come la gestione del processo di assunzione personale, il processo di acquisto beni/servizi, la gestione delle spese di rappresentanza, dell'omaggistica, delle liberalità e delle sponsorizzazioni.

Inoltre la Società prevede che:

  • le spese di rappresentanza devono essere limitate a pranzi o cene di lavoro e comunque prevedere una chiara casistica ed un flusso di comunicazioni verso l'OdV affinché possa vigilare su eventuali abusi;

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  • gli omaggi a clienti, devono limitarsi alla gadgettistica o ad oggetti di puro valore simbolico. Anche in questi casi deve essere previsto un flusso di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza che attraverso l'analisi incrociata con altri dati, ad esempio, quelli relativi alle commesse acquisite, potrà rilevare eventuali abusi o i segnali di accordi corruttivi;
  • sono vietate liberalità che non siano inquadrate in programmi generali di social responsability;
  • sono vietate sponsorizzazioni sportive di club, associazioni, ecc. riconducibili ad un ente/cliente o, peggio ancora, a suoi singoli manager.

5. Regole di comportamento

Principi Generali

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, ciascun Destinatario deve in generale conoscere e rispettare:

  1. i principi di Corporate Governance cui la Società si ispira, comprendenti le norme contenute nei seguenti documenti:
    • lo Statuto sociale in vigore;
    • il Codice Etico, che definisce con chiarezza l'insieme dei principi di etica aziendale;
    • le policy aziendali e del Gruppo.
  2. il Sistema di Controllo interno e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale;
  3. le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting della Società;
  4. in generale, la normativa italiana e straniera ove applicabile.

Divieti specifici

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, di:

  • porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, indicate all'articolo 25-ter del Decreto;
  • violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Obblighi specifici

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

  1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, evitando di:
    • rappresentare o trasmettere per l'elaborazione o la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
    • omettere dati o informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
  2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere, evitando di:

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    • restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
    • ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
    • effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
    • procedere a formazione e/o aumenti di capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.
  1. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera formazione della volontà assembleare, nel rispetto del Regolamento adottato, evitando di:
    • porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, anche mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio sindacale;
    • determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea.
  2. predisporre con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti dell'Autorità di vigilanza, evitando di:
    • frapporre ostacoli all'esercizio delle funzioni di Vigilanza da queste esercitate;
    • esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero;
  3. occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della Società.
  4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili diretti a

verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole previste nel MOG.

In particolare l'OdV, oltre alle attività già indicate nello specifico capitolo della PARTE GENERALE del

MOG ex 231/2001, con il supporto delle Funzioni competenti:

  • effettua verifiche periodiche finalizzate ad accertare gli adempimenti dei Destinatari, indicati al precedente paragrafo "Regole di comportamento", eventualmente avvalendosi del supporto di terzi qualificati;
  • effettua verifiche periodiche connesse al processo di tenuta delle rilevazioni contabili e di redazione del bilancio di esercizio;
  • effettua verifiche specifiche in merito alle operazioni straordinarie che la Società dovesse compiere;
  • effettua verifiche specifiche in merito alle operazioni di fissazione dei prezzi di vendita e loro condizioni.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV dal MOG 231, a tale organismo viene garantito

libero accesso a tutta la documentazione aziendale e a tutti i dati e supporti informatici che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte Speciale.

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Guala Closures S.p.A.

Modello di organizzazione di gestione e

controllo ex D. Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE

REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

GUALA CLOSURES S.p.A. - MOG DLGS 231/2001

PARTE SPECIALE - I REATI IN MATERIA DI SICUREZZA

79

SOMMARIO

1

Premessa

Pagina 81

2

Definizioni

Pagina 82

3

Politica SGSL

Pagina 83

4

Le fattispecie di reati in materia di

Pagina 84

sicurezza sul lavoro

5

Processi sensibili

Pagina 86

6

Analisi e valutazione dei rischi

Pagina 86

7

Regole di comportamento

Pagina 87

8

Le aree a potenziale rischio reato

Pagina 89

9

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Pagina 95

80

1. Premessa

L'articolo 9 della legge 123/2007 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-septies, in forza del quale l'elenco dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione della responsabilità amministrativa delle società si estende ai reati di "omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime" commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, "Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro", all'articolo 30 integra e rafforza la normativa originariamente presente sul D.Lgs. 231/2001, stabilendo che il modello di organizzazione e di gestione, affinché sia idoneo ad avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, deve prevedere un sistema organizzativo aziendale tale da:

  1. garantire l'adempimento di tutti gli obblighi relativi:
    1. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
    2. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
    3. alle attività di natura organizzativa, quali: emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
    4. alle attività di sorveglianza sanitaria;
    5. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
    6. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
    7. all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
    8. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
  2. prevedere idonei strumenti di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui sopra;
  3. prevedere un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio ed un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
  4. prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

In sostanza la Società è ritenuta responsabile dell'evento colposo di cui sopra se non prova di aver

adottato tutte le misure per prevenire tali reati.

Al fine di prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose, occorre quindi porre in essere due livelli di azioni:

  1. Azioni volte a garantire l'adozione e il rispetto delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
    TU Sicurezza (rispetto della normativa antinfortunistica).
    Questo livello di azioni assicura il rispetto della normativa e tutela il "datore di lavoro", nei limiti della propria diligenza, perizia e prudenza, per quanto nelle capacità proprie o dei delegati o dei consulenti incaricati.
  2. Azioni volte a garantire che i soggetti tenuti per legge (datore di lavoro, dirigenti, rappresentanti dei lavoratori, medico competente, ecc.) o per delega (RSPP) svolgano effettivamente il proprio dovere. Questo secondo tipo di azioni è assicurato attraverso:
    1. l'adozione e l'efficace attuazione di un modello di organizzazione di cui al D.Lgs. 231/2001;
    2. l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza (obbligo già previsto dal D.Lgs. 231/2001).

81

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, così come definiti nella Parte Generale, coinvolti nelle attività sensibili relative a condotte che possono integrare i Reati in materia Societaria.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla medesima, al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

  • individuare i reati sanzionati dal Decreto;
  • individuare le attività sensibili;
  • indicare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
  • fornire all'OdV gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo e verifica.

2. Definizioni

Ai fini della presente Parte Speciale si intende per:

  • Lavoratore persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
  • Datore di Lavoro (di seguito anche DL): il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
  • Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
  • Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (di seguito anche RSPP): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  • addetto al servizio di prevenzione e protezione (di seguito anche ASPP): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  • Medico Competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
  • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito anche RLS): persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

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  • Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
  • sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
  • valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
  • formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
  • informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
  • addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
  • Comitato di controllo sulla sicurezza: organismo deputato a vigilare sui processi organizzativi inerenti il sistema della salute e sicurezza sul lavoro.

3. Politica del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro

La politica di Salute e Sicurezza sul Lavoro (di seguito anche SSL) costituisce l'elemento portante di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul lavoro (di seguito anche SGSL); il suo obiettivo è quello di far crescere in ogni luogo di lavoro la cultura del "lavorare in sicurezza". Indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell'Azienda sul tema della SSL e serve a definire la direzione, i principi d'azione e gli obiettivi a cui tendere.

La politica è elaborata, definita e documentata dalla Società sulla base dell'esame iniziale del contesto e deve essere comunicata a tutto il personale e resa disponibile alle parti interessate; essa aiuta a dimostrare l'impegno aziendale nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, privilegiando le azioni preventive e tendendo all'obiettivo del miglioramento continuo.

Il documento di politica per la SSL deve esprimere, con chiarezza, almeno gli impegni per:

  • prevenire gli infortuni e le malattie professionali e migliorare nel tempo le condizioni di SSL, attraverso l'individuazione di aree di miglioramento;
  • rispettare integralmente la legislazione in materia di SSL;
  • considerare la SSL ed i relativi risultati come parte integrante della gestione complessiva dell'organizzazione;
  • fornire un quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi di SSL;
  • rendere disponibili le risorse necessarie al funzionamento del SGSL e al raggiungimento dei relativi obiettivi;
  • coinvolgere e consultare i lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza;
  • definire e diffondere all'interno dell'organizzazione gli obiettivi di SSL ed i relativi programmi di attuazione;
  • verificare e riesaminare periodicamente la politica per assicurare che si mantenga pertinente e appropriata all'organizzazione.

83

4. Le fattispecie di Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'articolo 9 della legge 123/2007 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-septies, in forza del quale l'elenco dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione della responsabilità amministrativa delle società si estende ai reati di "omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime" (artt. 589 e 590 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Poiché la responsabilità sorge a seguito della commissione dei reati da parte dei Destinatari della

normativa, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, quest'ultimo è chiamato a rispondere e a dimostrare la

propria diligenza organizzativain sede penale accanto alle persone fisiche alle quali è imputabile il reato.

In altri termini, affinché si origini la responsabilità dell'ente, è necessario non solo che si configurino tutti gli elementi di tali reati (l'evento che le norme penali dell'omicidio colposo o delle lesioni gravi o

gravissime puniscono), ma occorre la "colpa specifica"(la condotta commissiva o omissiva cui è

associabile un interesse o vantaggio dell'ente) che l'evento si sia verificato a causa dell'inosservanza

delle normeper la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

A titolo di esempio, potrebbero configurare un interesse o vantaggio dell'ente, in occasione di un evento che integra gli estremi dei reati in argomento, le seguenti condotte poste in essere dall'ente in violazione

della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro:

  1. risparmio sulle misure di prevenzione degli infortuni;
  2. risparmio sui costi di manutenzione;
  3. risparmio sui costi di formazione;
  4. etc.

Le sanzioni comminate in tal caso dal giudice sono particolarmente gravose, potendo consistere in

sanzioni interdittive(es. interdizione dall'esercizio dell'attività, divieto di contrattare con la PA,

sospensione o revoca autorizzazioni, licenze o concessioni, etc.) e in sanzioni pecuniarie, che possono anche arrivare a oltre Euro 1 milione.

Il Modello di organizzazione e di gestione ex art. 30 del D.Lgs. 81/2008 è, pertanto, il mezzo attraverso

il quale l'ente ha l'opportunità di dimostrare la propria diligenza organizzativa (premiata appunto con l'esimente o la riduzione dell'afflittività delle sanzioni), "…assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici…" discendenti dalla normativa in materia di salute e sicurezza

sui luoghi di lavoro e, soprattutto, prevenendo e riducendo gli impatti degli infortuni e delle malattie nei luoghi di lavoro.

L'art. 30 del D.Lgs. 81/08, di fatto, specifica la normativa richiamata dal D.Lgs. 231/2001, stabilendo che il Modello di organizzazione e di gestione, affinché sia idoneo ad avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, deve prevedere un sistema organizzativo aziendale tale da:

1. garantire l'adempimento di tutti gli obblighi relativi:

  1. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
  2. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
  3. alle attività di natura organizzativa, quali: emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  4. alle attività di sorveglianza sanitaria;
  5. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

84

    1. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
    2. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
    3. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
  1. predisporre idonei strumenti di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui sopra;
  2. predisporre un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio ed un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
  3. predisporre altresì un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

In sostanza Società è ritenuta responsabile dell'evento colposo di cui sopra se non prova di aver adottato tutte le misure per prevenire tali reati, indicate di base (ma non esaustive) dall'articolo 30 del D.Lgs. 81/08

e sopra riportate.

Al fine di prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose, occorre quindi porre in essere due livelli di azioni:

  1. azioni volte a garantire l'adozione e il rispetto delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
    TU Sicurezza (rispetto della normativa antinfortunistica).
    Questo livello di azioni assicura il rispetto della normativa e tutela il "datore di lavoro", nei limiti della propria diligenza, perizia e prudenza, per quanto nelle capacità proprie o dei delegati o dei consulenti incaricati.
  2. azioni volte a garantire che i soggetti tenuti per legge (datore di lavoro, dirigenti, rappresentanti dei lavoratori, medico competente, ecc.) o per nomina (RSPP) svolgano effettivamente il proprio dovere.
    Questo secondo tipo di azioni è assicurato attraverso:
    • l'adozione e l'efficace attuazione di un modello di organizzazione di cui al D.Lgs. 231/2001
    • l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza (obbligo già previsto dal D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, così come definiti nella parte Generale del MOG 231, coinvolti nelle attività Sensibili relative a condotte che possono integrare i Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Obiettivo della presente Parte Speciale è pertanto di assicurare:

  1. che l'Ente abbia adottato le misure atte a prevenire e gestire i rischi di infortunio e malattie sviluppabili nei luoghi di lavoro (primo livello di obiettivi - obiettivi di natura operativa);
  2. che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla medesima, al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati (secondo livello di obiettivi - obiettivi di conformità ).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

  • individuare i reati sanzionati dal Decreto;
  • individuare le attività sensibili;
  • fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i dipendenti e i collaboratori sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
  • fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

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  • il Codice Etico;
  • il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • tutte le procedure/istruzioni/disposizioni aziendali poste in essere in materia di sicurezza/igiene sul lavoro.

Per una breve descrizione dei reati richiamati dall'articolo 25-septies del Decreto, si rimanda alla tabella sottostante.

Reati Presupposto

Descrizione

È da intendersi colpevole di omicidio colposo chiunque cagioni per colpa la morte

Articolo 589 c.p.

di una persona.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina per la

(omicidio colposo in

prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è più severa.

conseguenza della

Il fatto materiale dell'omicidio colposo implica tre elementi: una condotta, un

violazione delle

evento (la morte di una persona) e il nesso di causalità tra l'uno e l'altro.

normative in materia di

Sul piano dell'elemento soggettivo, l'omicidio è colposo quando l'agente non vuole

salute e sicurezza sui

la morte della vittima né l'evento lesivo da cui la stessa deriva, ma l'uno e l'altro si

luoghi di lavoro)

verificano per colpa dell'agente, ossia per negligenza, imperizia, imprudenza

unitamente all'inosservanza di leggi da parte dello stesso.

L'articolo 590, terzo comma, c.p. punisce la condotta di chi cagiona ad altri una

lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Articolo 590 c.p.

La lesione personale è grave:

se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona

(lesioni colpose grave o

offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie

gravissime in

occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;

conseguenza della

se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

violazione delle

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

normative in materia di

una malattia certamente o probabilmente insanabile;

salute e sicurezza sui

la perdita di un senso;

luoghi di lavoro)

la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la

perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una

permanente o grave difficoltà della favella;

la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

5. Processi sensibili

Il processo sensibile che GUALA CLOSURES ha individuato al proprio interno è il seguente:

"Adempimenti ed incombenze dipendenti e connessi agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in

materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 626/1994 e dal D.Lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza

dei lavoratori nei luoghi di lavoro)".

6. Analisi e valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro

Lo scopo è quello di identificare in modo puntuale e sistematico i pericoli presenti nei luoghi di lavoro e valutare i rischi per individuare le misure atte ad assicurare il migliore livello possibile di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori e dei terzi che accedono alle aree in cui l'azienda opera.

In conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, la Società adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

  • evitare i rischi prevenire le situazioni di rischio;
  • valutare i rischi che non possono essere evitati;

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  • ridurre i rischi alla fonte;
  • adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
  • tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
  • sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
  • programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
  • dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • promuovere e attuare attività di formazione e informazione sulla sicurezza;
  • impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
  • favorire il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali nelle attività di analisi e prevenzione dei rischi

Tutta l'azienda, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

L'analisi e la valutazione del rischio devono essere condotte con metodologie di lavoro standardizzate e definite a priori sia per la modalità applicativa sia per il metodo di valutazione, aggiornabili ad intervalli prestabiliti ed ogni volta che intervengono cambiamenti significativi nei processi, nei prodotti, nell'organizzazione e nelle prescrizioni normative.

L'attività svolta dal struttura preposta alla sicurezza necessità di una chiara pianificazione, che rappresenta un processo importante per un corretta gestione della SSL in quanto permette di stabilire gli obiettivi di SSL, le azioni necessarie ed i ruoli e responsabilità per il loro raggiungimento.

Una corretta pianificazione deve prevedere:

  1. l'identificazione e la gestione della vigente normativa applicabile (mediante la predisposizione di procedure atte a garantire l'aggiornamento della conoscenza delle prescrizioni di legge e delle normative applicabili con tempistiche adeguate alla rapidità delle innovazioni normative);
  2. l'analisi e la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro (identificare in modo puntuale e sistematico i pericoli presenti nei luoghi di lavoro e valutare i rischi per individuare le misure atte ad assicurare il migliore livello possibile di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori e dei terzi che accedono alle aree in cui l'azienda opera);
  3. obiettivi e traguardi (stabilire obiettivi attesi di mantenimento e miglioramento della SSL e definire gli indicatori di prestazione relativi agli obiettivi identificati);
  4. programma del sistema di gestione (stabilire i piani e i programmi temporali necessari a conseguire gli obiettivi di mantenimento e di miglioramento fissati e individuare le figure e le strutture coinvolte, attribuire compiti e relative responsabilità, in funzione delle competenze e dei poteri).

7. Regole di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico di tutti i Destinatari di:

  • porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del Decreto);
  • porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali;

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  • trascurare, nello svolgimento delle attività aziendali, di osservare le norme di sicurezza prescritte in relazione alle varie tipologie di lavoro o di darne avviso a terzi che dovessero essere chiamati ad intervenire, anche se da tale comportamento può scaturirne un aggravio delle condizioni economiche di svolgimento dell'attività.

Inoltre, come già citato precedentemente, ai sensi dell'articolo 30 e successivi del D.Lgs. 81/2008, sono previste sanzioni particolarmente severe, fino alla sospensione dell'attività d'impresa nei seguenti casi:

  • mancata elaborazione del documento di valutazione rischi;
  • mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione;
  • mancata formazione e addestramento;
  • mancata costituzione del servizio di prevenzione e nomina del responsabile;
  • mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza;
  • mancata nomina del coordinatore per la progettazione;
  • mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione;
  • in caso di lavori che comportano il rischio di caduta nel vuoto, la mancanza dell'utilizzo della cintura di sicurezza e delle apposite protezioni;
  • in caso di lavori che comportano il rischio di seppellimento, la mancanza dell'armatura di sostegno;
  • lavori in prossimità di linee elettriche, presenza di conduttori nudi in tensione, mancata protezione contro i contatti diretti e indiretti;
  • mancata notifica dei lavori che possono esporre ad amianto.

Con riferimento a quanto previsto nel D.Lgs. 81/2008:

  • per gli obblighi in capo al datore di lavoro: si rimanda a quanto contenuto dall'articolo 17 del D.Lgs.
    81/2008;
  • per gli obblighi in capo al datore di lavoro e del dirigente: si rimanda a quanto contenuto dall'articolo 18 del D.Lgs. 81/2008;
  • per gli obblighi in capo al preposto: si rimanda a quanto contenuto dall'articolo 19 del D.Lgs. 81/2008;
  • per gli obblighi in capo ai lavoratori: si rimanda a quanto contenuto dall'articolo 20 del D.Lgs.
    81/2008;
  • obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione: il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda:
    1. verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici con le seguenti modalità:
      • acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
      • acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.
    2. fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
    3. coopera con il datore di lavoro della ditta appaltatrice nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
    4. coordina con il datore di lavoro della ditta appaltatrice gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono sottoposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;

88

  1. quando applicabile, elabora un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo il rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto.

Ferma restando la responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali ed assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascun subappaltatore, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL o dell'IPSEMA. Tale disposizione non si applica ai danni conseguenti ai rischi propri dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.

Nei singoli contratti di appalto, subappalto o somministrazione, devono specificatamente essere indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri, connessi allo specifico appalto.

Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a verificare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza. Quest'ultimo costo, che deve essere specificatamente indicato, deve risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavoratori, dei servizi o delle forniture.

8. Le Aree a potenziale rischio reato

Le principali aree aziendali a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui all'art.25- septies del D.Lgs. 231/01 sono identificate e valutate nell'ambito dei documenti aziendali di valutazione dei rischi, predisposti ai sensi della normativa di riferimento e costantemente aggiornati in relazione all'evoluzione delle caratteristiche dell'attività produttiva.

Tuttavia, come precisato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, non è possibile individuare e limitare aprioristicamente alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali.

Il Modello, pertanto, prevede un costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR"), fornendo così evidenza del suo continuo adeguamento e della sua completezza.

Ai fini della presente parte speciale si assumo come aree a rischio quelle evidenziate dai DVR (uno per stabilimento) predisposti dalla Società, rimandando agli stessi per le informazioni di dettaglio.

La seguente tabella consente di identificare, nei diversi processi aziendali, le attività a rischio potenziale, dalle quali possono derivare potenziali cause di reato.

PROCESSO

ATTIVITA' A RISCHIO

POTENZIALE CAUSE DI REATO

Redazione ed aggiornamento del

Mancata individuazione dei rischi e delle

Documento di Valutazione dei

misure di prevenzione e protezione

Rischi

Valutazione dei rischi e

Incidente che si verifica a fronte di un rischio

programma di

Definizione e gestione del

per il quale erano previsti interventi ma non

miglioramento

programma delle misure

erano stati eseguiti. Assenza di vigilanza

nell'attuazione del programma

Predisposizione del bilancio

Mancata destinazione di risorse per

previsionale aziendale

l'attuazione del programma

Identificazione ed esegesi delle

Incidente che si verifica in ambiti regolati da

Aggiornamento normativo

specifiche norme di legge non conosciute

norme

dall'azienda

89

Incidente che si verifica in ambiti regolati da

Attuazione e controllo delle

specifiche norme di legge conosciute

attività di adeguamento

dall'azienda ma non applicate o applicate in

modo errato

Redazione aggiornamento e

Mancata adozione delle misure

necessarie ai fini della prevenzione incendi,

diffusione del piano di

dell'evacuazione dei lavoratori e del pronto

emergenza

soccorso in azienda

Gestione emergenze

Nomina e formazione degli

Mancata formazione dei lavoratori incaricati

alla gestione delle emergenze. Non presenza di

addetti all'emergenza

addetti al momento dell'incidente

Addestramento emergenze

Assenza di istruzioni per l'abbandono delle

aree pericolose in caso di emergenza

Gestione della verifica di idoneità

Incidente dovuto alla non idoneità del

dei lavoratori

lavoratore alla mansione

Sorveglianza Sanitaria

Malattia professionale non indagata dal medico

Aggiornamento del protocollo

competente per assenza di informazioni sui

sorveglianza sanitaria

rischi di mansione o sulle attività specifiche

dell'addetto nell'ambito della mansione

Formazione lavoratori

Formazione interinali e stagionali

Formazione lavoratori

Nuove assunzioni

Mancata formazione sui rischi e sulle modalità

operative

Cambi mansioni

Modifiche processo o

attrezzature o sostanze

Mancata attuazione di specifiche

Gestione incidenti e

Analisi eventi e definizione azioni

misure di prevenzione e protezione al

infortuni

correttive

verificarsi di un evento che non ha causato

infortuni, o ne ha causato di lieve entità, solo

per circostanze casuali

Qualifica dei fornitori

Assenza di verifica dell'idoneità tecnico

professionale del fornitore

Informazioni sui rischi, misure di

Carenza di informazioni ai fornitori sui pericoli

esistenti nelle aree nelle quali opera o sui

prevenzione ed emergenza

Contratti d'appalto e

divieti

d'opera

Vigilanza sull'operato dei

Conseguenze per lavoratori dovuta ad omessa

fornitori

vigilanza sulle misure di prevenzione

Valutazione dei rischi per

Mancata analisi dei rischi correlati alla

presenza contemporanea di diversi fornitori o

interferenze

dall'attività dell'azienda in presenza di fornitori

PROCESSO

ATTIVITA' A RISCHIO

POTENZIALE CAUSE DI REATO

Definizione specifiche di acquisto

Utilizzo di attrezzature non a norma o non

Collaudi e/o verifiche prima

conformi o con presenza di rischi palesi all'atto

dell'installazione

dell'installazione

Acquisto impianti,

Conservazione manuali d'uso e/o

Assenza o non disponibilità di strumenti

informativi per la gestione dei rischi in alcune

macchine ed attrezzature

manutenzione

attività (ad esempio di manutenzione)

Gestione formazione ed

Assenza di informazione degli operatori sui

rischi e sulle modalità operative per la nuova

informazione dei lavoratori

macchina / attrezzatura / impianto

Acquisto sostanze

Gestione schede di sicurezza e

Malattia professionale per esposizione a

valutazione del rischio

sostanze pericolose in assenza di una

pericolose

Modalità di deposito ed utilizzo

valutazione preliminare o senza

90

prevedere misure di prevenzione e protezione

Informazione lavoratori

Assenza di informazione sui rischi o sulle

modalità di primo soccorso

Modifica strutture,

Definizione e/o progettazione di

Mancata applicazione del codice etico per il

modifiche di processo, di lay-out

impianti e processi

controllo preventivo del rischio

o strutturali

Esecuzione e registrazione delle

verifiche periodiche su

Assenza o carenza di attività di manutenzione,

attrezzature e impianti che

verifica e controllo

possono generare incidenti

Esecuzione e registrazione

Manutenzione

manutenzione, verifica e

Assenza di interventi su fattispecie di rischio

controllo delle verifiche

segnalate

periodiche sui presidi di

prevenzione e protezione

Controllo dispositivi di sicurezza

Mancata vigilanza sulla idoneità di strutture e

macchine

luoghi di lavoro

Scelta dei DPI

Scelta di DPI non adeguati ai rischi

Distribuzione, manutenzione e

Mancata fornitura, manutenzione o

Gestione DPI

informazione sull'utilizzo dei DPI

sostituzione dei DPI

Formazione dei lavoratori

Mancata informazione sul corretto utilizzo dei

DPI

Controllo dei lavoratori

Mancata sorveglianza sul corretto uso dei DPI

La policy interna in materia di sicurezza sul lavoro

Al fine di sviluppare e consolidare il proprio processo di gestione della sicurezza, la Società ha coinvolto e sensibilizzato sul tema il vertice aziendale e tutti i lavoratori, ed ha al contempo individuato, al proprio interno, una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente, in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'Azienda.

Le nomine e le designazioni dei soggetti responsabili in materia di sicurezza sono adeguatamente formalizzate.

I responsabili nominati possiedono i requisiti di professionalità e competenza per garantire l'adeguatezza della gestione della sicurezza sul luogo di lavoro.

Gli atti di nomina, deleghe e procure sono debitamente datate e sottoscritte dal datore di lavoro, nonché firmate dai soggetti incaricati e custodite prevalentemente presso il Datore di Lavoro con copia al RSPP interno.

Le "Unità produttive", intese ai sensi dell'art. 1, lettera t), del D.Lgs 81/08, presso cui viene svolta l'attività, sono individuabili negli stabilimenti nel seguito indicati:

  • Stabilimento di Alessandria, fraz. Spinetta Marengo (AL) - Zona Industriale D6;
  • Stabilimento di Termoli (CB) - Z.I. Pantano basso;
  • Stabilimento di Magenta (MI) - Via Cascina Peralza 42.

Inoltre la Società ha un magazzino in Basaluzzo (AL) ed uno in Busto Garolfo (MI)oltre ad un ex stabilimento produttivo (attività cessata nel 2015) a Torre d'Isola (PV).

Il processo di gestione della sicurezza, in conformità alle norme vigenti, si articola sui seguenti elementi:

  1. il sistema organizzativo formalizzato, con il quale l'Ente definisce ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

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  1. l'attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti, formalizzata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  2. l'attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione della sicurezza negli stabilimenti, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e la sorveglianza sanitaria;
  3. disposizioni in materia di sicurezza finalizzate alla regolamentazione delle attività potenzialmente pericolose o che comunque necessitano di specifica disciplina;
  4. attività di sorveglianza sanitaria;
  5. informazione per il personale dipendente dell'Ente all'atto dell'assunzione;
  6. attività di formazione per il personale erogata a fronte di specifiche esigenze;
  7. attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
  8. acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
  9. periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'OdV sarà costantemente tenuto aggiornato sui cambiamenti del sistema delle procure/nomine.

La struttura organizzativa

La Società si dota di una struttura organizzativa in conformità a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente. In coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'Azienda vengono definiti i compiti e le responsabilità in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro a partire dal Datore di Lavoro fino al Lavoratore. Nell'ambito di tale struttura operano i soggetti di seguito indicati.

A livello aziendale la società ha nominato un RSPP, con funzioni da esercitare sia in una logica di coordinamento che specifica su ciascuno stabilimento produttivo. In ciascuno stabilimento, a supporto dell'RSPP, è nominato un ASPP.

L'RSPP opera nel Servizio di Prevenzione e Protezione, riferisce gerarchicamente al Direttore del Personale e funzionalmente all'AD, cura anche la predisposizione, l'aggiornamento e verifica la corretta e puntuale applicazione, delle procedure in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Accanto alla figura del datore di lavoro, individuata nell'Amministratore Delegato, la Società ha nominato anche un Dirigente Delegato per la sicurezza per ciascuno stabilimento che quindi si affianca, nella gestione in materia di sicurezza, all'RSPP e all'ASPP.

Datore di lavoro

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società

Responsabile Servizio di

Soggetto avente i requisiti di legge nominato dal Datore di

Prevenzione e Protezione (RSPP)

Lavoro

Dirigente delegato

Funzionario munito di specifica delega ex art. 16 D. Lgs.

81/2008 a firma del Datore di Lavoro, cui sono trasferite le

funzioni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, che

vengono svolte in autonomia sotto la sorveglianza del Datore

di Lavoro. .

Di seguito le persone delegate:

Ing. Martellosio per lo stabilimento di Magenta, procura

notarile del 10.01.2019;

92

Sig. Ambrosino per lo stabilimento di Termoli, procura

notarile del 10.01.2019;

Ing. Lavazza per lo stabilimento di Spinetta Marengo,

procura notarile del 10.01.2019;

Sig. D'Adamo per lo stabilimento di Basaluzzo, procura

notarile del 10.01.2019.

Addetto Sevizio di Prevenzione e

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali

Protezione (ASPP)

adeguati alla natura dei rischi professionali presenti sul luogo

di lavoro e relativi alle attività lavorative

Preposto

Persone che hanno responsabilità di organizzare, gestire e

controllare le attività di lavoratori a loro riporto, come

definito negli Ordini di Servizio e nelle altre disposizioni

organizzative dell'Azienda

I Preposti sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono

l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta

esecuzione da parte dei lavoratori.

Non è richiesto un formale conferimento dell'incarico

Medico competente

Soggetto avente i requisiti di legge nominato dal datore di

lavoro

Rappresentante dei lavoratori per

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori

la sicurezza (RLS)

Le nomine e le designazioni dei soggetti responsabili in materia di sicurezza, sono adeguatamente formalizzate.

I responsabili nominati possiedono i requisiti di professionalità e competenza per garantire

l'adeguatezza della gestione della sicurezza sul luogo di lavoro.

Gli atti di nomina, deleghe e procure sono debitamente datate e sottoscritte dal Datore di Lavoro, nonché firmate dai soggetti incaricati.

Sono adeguatamente pubblicizzate all'interno della Società e custodite prevalentemente presso ciascun

stabilimento e sotto la responsabilità del RSPP.

In base alle definizioni di cui all'articolo 2, lettera b), del TU sicurezza, il datore di lavoro è identificato

come "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il

tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di

spesa".

L'espressione "o, comunque" amplia la definizione di datore di lavoro, con valore disgiuntivo,

ricomprendendovi i concetti di:

  • "titolarità del rapporto di lavoro", vale a dire, anche ai sensi civilistici (art. 2086 e segg. cc.), che dal datore di lavoro dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori (i "lavoratori", sotto il profilo prevenzionistico);
  • "responsabile dell'organizzazione o dell'unità produttiva", nel senso che ai fini delle responsabilità in materia di prevenzione e sicurezza occorre riferirsi alle funzioni in concreto esercitate e non solo sulla qualifica rivestita, opportunamente dotato di autonomia e potere decisionale.

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Ciò che determina la responsabilità sulla sicurezza ai sensi del TU, è essere responsabile, di fatto, dell'organizzazione o dell'unità produttiva, con esercizio dei poteri decisionali e di spesa; tale qualifica

  • di livello superiore alla titolarità del rapporto di lavoro (dipendenza gerarchica) di carattere eminentemente civilistico.

Gli obblighi e le responsabilità del Datore di Lavoro, dei Dirigenti Delegati o da essi sub-delegati coinvolti nel sistema di prevenzione aziendale, sono stati modulati sulla base dell'effettiva titolarità del potere (di organizzazione, gestione e controllo).

I Dirigenti Delegati o sub-delegati, laddove esistenti, sono stati individuati nelle persone aventi adeguati requisiti di professionalità e formazione con un controllo ed un rapporto continuativo e diretto rispetto alle singole unità locali, al fine di garantire la massima efficienza del servizio di prevenzione e protezione.

A ciascun Dirigente Delegato o sub-delegato, laddove esistenti, sono stati attribuiti "tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo per lo svolgimento delle funzioni attinenti all'organizzazione tecnica e produttiva aziendale inclusa la realizzazione dei programmi di intervento finalizzati alla tutela della salute dei lavoratori e dell'igiene del lavoro e al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro, nonché al rispetto della normativa in materia di inquinamento dell'aria, acqua e suolo e di smaltimento dei rifiuti e comunque nel rispetto del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, in generale, per l'adempimento degli obblighi tutti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, rimanendo esclusi solo quelli non delegabili ex articolo 17 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ovvero la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione".

Il complesso organizzativo sopra illustrato, quindi, oltre ad assolvere ai disposti indicati nella normativa in vigore, permette di individuare con chiarezza, quali siano le funzioni e responsabilità delle Figure aziendali dedicate alla gestione della materia, oltre che i soggetti fisici a cui le stesse sono assegnate.

Negli stabilimenti di Alessandria, fraz. Spinetta Marengo e Termoli la Società svolge l'attività di produzione, decorazione e assemblaggio di prodotti per imballaggio e segnatamente la produzione di chiusure in materiale plastico e in alluminio.

Nello stabilimento di Magenta la Società svolge l'attività di lavorazione di alluminio, realizza la decorazione dei fogli di metallo

La Società ha predisposto, adottato ed implementato in tutti gli stabilimenti produttivi, le seguenti procedure in materia di sicurezza sul lavoro.

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Vengono svolti audit interni periodici su tutti gli stabilimenti, volti a verificare puntualmente il pieno rispetto della normativa e delle procedure aziendali in materia di sicurezza sul lavoro.

9. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, anche avvalendosi di qualificati esperti esterni, effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole previste nel MOG (presente parte speciale e parte generale).

In particolare l'OdV, oltre alle attività già indicate nello specifico capitolo della PARTE GENERALE del MOG ex 231/2001, con il supporto delle Funzioni competenti:

  • accerta il completo e corretto adempimento degli obblighi previsti a carico del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico competente;

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  • verifica che il Documento di Valutazione dei Rischi sia costantemente aggiornato, in aderenza alle prescrizioni degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008;
  • si assicura che la formazione, l'informazione e l'addestramento dei lavoratori siano costantemente ed adeguatamente erogate;
  • analizza i report effettuati e mantiene riunioni periodiche di verifica dell'avanzamento;
  • effettua verifiche periodiche (indicativamente un audit/anno per stabilimento) finalizzate ad accertare gli adempimenti dei Destinatari, indicati al precedente paragrafo "Regole di comportamento", eventualmente avvalendosi del supporto di terzi qualificati;
  • riporta all'organo amministrativo i risultati delle proprie verifiche e tutte le segnalazioni sulle eventuali carenze riscontrate nonchè sulla necessità di aggiornare il complesso della documentazione;
  • verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano anomalie.

L'Organismo di Vigilanza può prevede l'implementazione di un flusso informativo specifico relativo alle aree sensibili oggetto della presente PARTE SPECIALE.

A titolo di esempio, il flusso "periodico" potrebbe riguardare le seguenti informazioni:

  • infortuni accorsi nel periodo;
  • segnalazione in caso di aggiornamento del DVR o di rischi specifici;
  • DUVRI redatti nel periodo;
  • verifiche ispettive in materia di sicurezza subite nel periodo.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV dal MOG 231, a tale organismo viene garantito

libero accesso a tutta la documentazione aziendale e a tutti i dati e supporti informatici che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte Speciale.

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Guala Closures S.p.A.

Modello di organizzazione di gestione e

controllo ex D. Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE

I REATI AMBIENTALI

GUALA CLOSURES S.p.A. - MOG DLGS 231/2001

PARTE SPECIALE - I REATI AMBIENTALI

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SOMMARIO

1

Premessa

Pagina 99

2

Le fattispecie di reati in materia di

Pagina 100

tutela ambientale

3

Definizioni

Pagina 100

4

Politica ambientale di Gruppo

Pagina 101

5

Processi sensibili

Pagina 102

6

Regole di comportamento

Pagina 112

7

I controlli dell'Organismo di

Pagina 113

Vigilanza

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1. Premessa

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello coinvolti nelle attività sensibili relative a condotte che possono integrare i Reati in materia di tutela dell'ambiente, introdotti nel D.Lgs. 231/2001 dall'articolo 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

  • indicare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
  • fornire all'OdV gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo e verifica.

Le Linee Guida di Confindustria (aggiornamento 2014), nell'allegato relativo alle parti speciali, con riferimento ai Reati Ambientali riporta quanto segue:

"La responsabilità dell'ente è stata estesa ai reati ambientali dal d.lgs. 121/2011, emanato in attuazione della direttiva 2008/99/CE.

L'Unione Europea ha mostrato preoccupazione per la diffusione degli illeciti in materia ambientale, i cui effetti spesso si propagano anche oltre le frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi. Ha dunque imposto agli Stati membri di perseguire penalmente condotte che "provochino o possano provocare" pregiudizi all'ambiente e siano tenute "intenzionalmente o per grave negligenza". Per le sole "gravi violazioni" della disciplina europea in materia ambientale, i legislatori nazionali sono stati vincolati a introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive sia per la persona fisica che per l'ente.

I punti cardine della disciplina europea sulla tutela penale dell'ambiente sono dunque tre:

  • l'incriminazione di gravi violazioni, dannose o almeno concretamente pericolose per l'ambiente;
  • la commissione dei reati con dolo o grave negligenza;
  • la previsione di sanzioni caratterizzate da efficacia, proporzionalità e dissuasività.

La disciplina legislativa italiana rispecchia in parte l'impulso proveniente dall'Unione Europea.

Anzitutto, dei reati ambientali presupposto di responsabilità ai sensi del decreto 231 solo alcuni sono concepiti come reati di danno o di pericolo concreto; altri incriminano condotte espressive di un pericolo meramente astratto. Ne consegue che, in questi casi, non è imposto al giudice di verificare in concreto la sussistenza di un pericolo, il quale viene concepito come presupposto della mera condotta illecita. Non essendo richiesta la dimostrazione di un'effettiva pericolosità della condotta, non è ammessa alcuna prova contraria in ordine all'insussistenza del pericolo.

Una simile impostazione, però, potrebbe suscitare perplessità sia rispetto alla già evocata disciplina europea, sia rispetto al principio costituzionale di offensività. Quest'ultimo, infatti, tollera l'incriminazione di fatti la cui pericolosità risulti insita nella condotta e non esiga ulteriori verifiche concrete, ma con riferimento a beni giuridici intangibili, cui ben si attaglia l'incriminazione di condotte censurabili in sé con l'antigiuridicità sul piano economico-sociale (per esempio la detenzione e il porto illegale di armi). Il bene ambiente è caratterizzato da un substrato empirico che consente di apprezzare l'effettiva sussistenza di una lesione in termini di pericolo o di danno. Dunque il legislatore non potrebbe anticipare la soglia del penalmente rilevante fino a colpire ogni mera violazione di norme o atti amministrativi.

Diversi reati ambientali, poi, colpiscono violazioni meramente formali. Si pensi, per esempio, a talune incriminazioni contenute nel Codice dell'ambiente: scarico di acque reflue industriali senza o in violazione di autorizzazione oppure superando i limiti tabellari fissati dal legislatore (art. 137); gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a), comma 3, primo periodo, comma 5); violazione degli obblighi di comunicazione relativi al trasporto di rifiuti (art. 258); traffico illecito di rifiuti (art. 259) o superamento dei valori limite di emissione in atmosfera di sostanze inquinanti (art. 279).

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La maggior parte dei reati richiamati è sanzionabile anche a titolo di colpa. Si tratta quasi sempre di contravvenzioni, come si desume dal tipo di sanzioni irrogabili: arresto e ammenda, in luogo di reclusione e multa, espressive della natura delittuosa del reato, ai sensi dell'articolo 17 del codice penale.

Sul piano della disciplina, dalla qualificazione contravvenzionale discende l'indifferenza, sul piano dell'elemento soggettivo del reato, tra dolo e colpa. La punibilità delle contravvenzioni per colpa, dunque, non esige l'esistenza di una previsione espressa, a differenza di quanto accade per i delitti, ma è sufficiente che la condotta sia cosciente e volontaria (art. 42, ultimo comma, c.p.).

In base a questa disciplina, dunque, gli illeciti ambientali in prevalenza sono punibili indipendentemente dal grado di colpa con cui sono commessi, anche se l'agente ha agito per semplice imprudenza o imperizia. Anche in questa prospettiva sembra profilarsi lo scostamento dalle indicazioni dell'Unione Europea, che vincolano l'incriminazione alla "grave negligenza".

Una simile estensione dell'area del penalmente rilevante si riflette in punto di responsabilità da reato degli enti. I modelli organizzativi, infatti, per aspirare al riconoscimento di efficacia esimente, qualora si verifichino reati ambientali, devono contemplare misure idonee a evitare la commissione di un illecito anche solo per negligenza o imprudenza.

Infine, si segnala che il Decreto Legge n. 136/2013 ha introdotto nel Codice dell'ambiente il nuovo delitto di combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis), che sanziona la persona fisica titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata, anche per l'omessa vigilanza sull'operato degli autori del delitto riconducibili all'impresa. In tal caso, ai titolari d'impresa o responsabili dell'attività sono applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 del decreto 231, mentre non è prevista la responsabilità dell'ente".

2. Le fattispecie di Reati in materia di tutela dell'ambiente

In relazione ai reati in materia di tutela dell'ambiente (elencati nell'articolo 25-undecies del Decreto), la Società è soggetta alle sanzioni amministrative indicate quando tali reati sono commessi, nell'interesse

della Società stessa, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

Si rimanda all'Allegato 1 della Parte Generale per l'elenco completo dei reati previsti dall'articolo 25-

undecies del Decreto.

I reati specifici sono ricompresi nelle seguenti disposizioni normative:

  • Codice penale;
  • Codice dell'Ambiente ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 ed integrato con il D.Lgs. n. 128/2010 e D.Lgs n. 205/2010;
  • Legge n. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione;
  • Legge n. 549/1993 sulla tutela dell'ozono stratosferico;
  • D.Lgs. n. 202/2007 sull'inquinamento provocato dalle navi.

3. Definizioni

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi;

Gestione: raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tutte queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

Raccolta: operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

Stoccaggio temporaneo: deposito temporaneo dei rifiuti, prima del conferimento alla Ditta deputata all'allontanamento e allo smaltimento degli stessi;

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Guala Closures S.p.A. published this content on 27 January 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 January 2021 15:33:07 UTC.