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TORINO 27.06.2024

ASSEMBLEA IREN Richiesta di:

A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email ideeconomiche@pec.it

In risposta a: Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre che l'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui all'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario: comunicazione che non accompagna suddetta richiesta. Tale richiesta e' rispettata dal certificato di ammissione all'assemblea.

Inoltre si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. Il files non ha costi per dati gia' disponibili.

Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all'arco temporale di riferimento. Ovviamente per gli ultimi disponibili.

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B. RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA E DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

  1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.
    Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
  2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

Presentazione di proposte di delibera da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto

(ex art. 126 -bis,comma 1, terzo periodo, del TUF) In ragione delle modalità di intervento in Assemblea in precedenza indicate - con riferimento a quanto stabilito dall'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF - colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea sui punti all'Ordine del Giorno.

Certificazione Unicredito n:

RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEL CDA in quanto nel 2023 ha utilizzato, fuori dell'emergenza sanitaria COVID, una normativa autocratica ed anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, i cui effetti sono stati, da ultimo, prorogati dalla L. n. 14 del 24 febbraio 2023, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che

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l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998.

VISTO CHE nel 23 avete vietato la partecipazione alle assemblee via internet, NONOSTANTE FOSSE TERMINATA L'EMERGENZA SANITARIA chiedo che venga messa al voto l'azione di responsabilita' nei confronti del cda. Questa richiesta, ovviamente, non e' ai sensi dell'art.126 bis del Tuf ma dell'art.2393 cc eper non aver adottato modalità in materia di intervento in assemblea ed espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione per limitare la democrazia assembleare in palese ed oggettiva violazione degli art.3,47 e 21 della Costituzione.

L'art. 2370 c.c., in materia di S.p.A., nella sua stesura all'indomani della modifica apportata dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27, al quarto comma stabiliva: "Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea".

La norma ammetteva quindi l'intervento e l'espressione del voto con mezzi di telecomunicazione solo nel caso in cui tale possibilità fosse espressamente prevista dallo statuto sociale, al quale si demandava una regolamentazione che garantisse il pieno rispetto dei principi di collegialità, di parità di trattamento dei soci e di buona fede.

Lo statuto aveva il compito di dettare delle regole che assicurassero che tutti gli aventi diritto fossero posti in grado di intervenire e di partecipare attivamente alla discussione.

Il voto a distanza poteva e puo' essere espresso o per corrispondenza o in via elettronica e lo statuto era chiamato a disciplinare aspetti quali le modalità di comunicazione del testo in votazione, i termini massimi per votare, le modalità di verifica in assemblea del voto e della sua provenienza, nonché la possibilità di farsi rappresentare.

Anche nel caso di impiego di modalità di partecipazione e votazione a distanza, si riteneva imprescindibile la compresenza nello stesso luogo di presidente, segretario o notaio.

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In considerazione delle mutate esigenze dettate dall'emergenza pandemica, l'art. 106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con la Legge 24 aprile 2020 n. 27, ha statuito quanto segue: "Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio".

Le novità introdotte dalla normativa emergenziale sono quindi:

  1. la possibilità per gli aventi diritto, prevista per tutte le società di capitali, le cooperative e le mutue assicuratrici, di intervenire ed esprimere il voto in assemblea con mezzi di telecomunicazione, anche in deroga o in assenza di previsioni statutarie in merito, purché ciò sia previsto nell'avviso di convocazione;
  2. la possibilità che l'assemblea si svolga in via esclusiva mediante mezzi di telecomunicazione, quindi senza previsione della possibilità di intervento fisico dell'avente diritto nel luogo di suo svolgimento;
  3. la non necessaria compresenza nel luogo di convocazione del presidente, del segretario o del notaio.

La massima H.B.39 del Triveneto afferma che nelle società per azioni "chiuse" è possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, purché siano rispettati i principi del metodo collegiale e sia sempre e comunque consentito il diritto di intervenire fisicamente in assemblea.

Viene quindi esclusa la necessità di un'espressa previsione sul punto nello statuto.

Alcuni autori evidenziano in particolare che nelle assemblee totalitarie dovrebbe essere sempre possibile lo svolgimento delle riunioni con mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di previsione statutaria: non avrebbe infatti senso, da un lato,

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consentire in linea generale all'assemblea totalitaria di derogare una tantum allo statuto, cosa dai più ammessa, e dall'altro imporre la preventiva introduzione di una clausola statutaria su questo specifico punto.

La massima 187 del Consiglio Notarile di Milano afferma che l'intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione può riguardare anche tutti i partecipanti, ivi compreso il presidente, e che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione devono trovarsi soltanto il segretario o il notaio.

Non occorre insomma la compresenza di presidente, segretario o notaio; ciò che conta

  • che il presidente, pur intervenendo da distanza, possa svolgere i suoi compiti di accertamento dell'identità degli intervenuti e di regolamentazione dei lavori assembleari.

La presenza del notaio o del segretario nel luogo fisico di convocazione sarebbe invece necessaria per consentire la verbalizzazione dell'assemblea: il soggetto verbalizzante non deve solo dare atto delle presenze, ma anche di quanto accade nel luogo di svolgimento dell'assemblea, nel quale quindi deve essere presente.

La massima stabilisce ancora che, in caso di assemblea totalitaria, è possibile che manchi proprio un luogo fisico della riunione: in assenza di una formale convocazione in un luogo predeterminato, infatti, tutti gli intervenuti acconsentono di fatto all'uso dei mezzi di telecomunicazione ritenuti idonei da chi presiede la riunione.

In questa ipotesi, naturalmente, il notaio rogante dovrà trovarsi in un luogo all'interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile e assisterà alla riunione, come tutti gli altri partecipanti, mediante il mezzo di telecomunicazione prescelto, dando atto dell'intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite lo stesso.

Ciò che conta, in definitiva, è che il notaio o il segretario collegati da remoto possano seguire l'assemblea per poterne redigere il relativo verbale.

La massima 200 del Consiglio Notarile di Milano si spinge tuttavia ancora oltre e ammette che, quantomeno in presenza di una clausola statutaria che consenta genericamente l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, l'avviso di convocazione possa stabilire che l'assemblea si tenga esclusivamente

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mediante mezzi di telecomunicazione, senza quindi indicare un luogo fisico di svolgimento della riunione.

Il luogo della riunione sarà virtuale è sarà la piattaforma informatica prescelta per l'intervento in assemblea.

La materia in esame è ancora discussa e resta in ogni caso impregiudicata per le società la possibilità di regolamentarla in modo restrittivo nello statuto, prevedendo ad esempio espressamente che presidente e notaio debbano trovarsi nello stesso luogo fisico, o precludendo la possibilità di riunioni esclusivamente virtuali.

Quindi voi avete limitato ulteriormente il diritto di partecipazione alle assemblee utilizzando una normativa autocratica ed anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione, prorogata dal parlamentare illegittimamente, perché fuori emergenza, con motivazione emergenziale, che oggi non c'e' più.

Inoltre si aggiungano le Direttive "Shareholder Rights".

Nel 2007 VIENE adottata, la direttiva 2007/36/CE- cd. Shareholder Rights Directive 1 ("SHRD 1") - è stata modificata nel 2017 dalla direttiva (UE) 2017/828- c.d. Shareholder Rights Directive 2 ("SHRD 2") - al fine, tra l'altro, di migliorare le interazioni lungo la catena d'investimento e aumentare la trasparenza dei consulenti in materia di voto, c.d. proxy advisors.

Uno studio, commissionato dalla Commissione europea a CSES, EY, Oxford Researchand Tetra Tech, e' volto a valutare l'attuazione e l'applicazione di talune disposizioni delle direttive SHRD 1 e 2, per stabilire gli eventuali ostacoli all'impegno degli azionisti nell'UE (come previsto dall'azione 12 del Piano d'azionesull'Unione dei mercati dei capitali adottato dalla Commissione il 24 settembre 2020). Lo studio, inoltre, dovrebbe verificare se il quadro normativo sia al passo con le nuove tecnologie in particolare sugli articoli relativi all'assemblea degli azionisti (artt. Da 4 a 14); all'identificazione degli azionisti (art. 3 bis); alla trasmissione delle informazioni (art. 3 ter); all'agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista (art. 3 quater); alla non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi (art. 3 quinquies); agli intermediari dei paesi terzi (art. 3 sexies); alla trasparenza dei consulenti in materia di voto (art. 3 undecies) e alle sanzioni.

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  • Nella sua risposta EuropeanIssuers ha evidenziato le principali sfide all'implementazione della SHRD 1 e 2, che riguardano l'esercizio dei diritti degli azionisti: EuropeanIssuers ritiene che l'agevolazione all'esercizio dei diritti degli azionisti ma non era ancora stato introdotto l'art.11 che peggiora solo in particolare in Italia;

PQM

RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEL CDA in quanto nel 2023 ha utilizzato , fuori dell'emergenza sanitaria COVID una normativa autocratica anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione. Il fatto che continui ad utilizzare una forzatura giuridica pandemica dopo anni dalla dichiarazione della pandemia da parte dell'OMS, e' la prova che l'obiettivo vero autocratico e' l'annullamento del diritto degli azionisti a partecipare all'assemblea come e' comprovato anche oggi dall'art.11 del disegno di legge sulla competitività dei capitali (674-B), approvato definitivamente dal Senato il 28 febbraio 2024, che stabilisce la proroga delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea dall'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024 (cfr. articolo 11, comma 2).

L'azione di responsabilità proposta si ritiene inammissibile, poiché non ricorrono i presupposti previsti dagli articoli 2393 e 2393bis del codice civile.

DOMANDE

  1. Avete richiesto Voi l'art.11 del disegno di legge sulla competitività dei capitali

(674-B) proposto da un governo che pare si ispiri all'epoca fascista , sfociato nel delitto Matteotti , che viola gli art.3-21-47 della Costituzione , che NEGANDO la libertà di discussione in assemblea, e che e' stato approvato definitivamente dal Senato il 28 febbraio 2024, stabilendo la proroga delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea dall'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024 (cfr. articolo 11, comma 2) ? Se no perché' lo applicate?

Iren non ha presentato alcuna richiesta.

Mi ha profondamente deluso signor presidente! Capisco la grande influenza della politica in questa societa', ma non si puo' confondere la strategia di Iren con la tattica. Il rifiuto di Iren a sviluppare la produzione e la distribuzione dell'H2 e miope che avra' conseguenze molto negative sul futuro della societa'. Signor Presidente ne e' cosciente che sta guidando con il freno a mano tirato?

Iren sta guardando con attenzione al mercato dell'idrogeno ed in quest'ottica sta partecipando a tavoli regolatori e a progettualità pilota che, unitamente all'attento

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monitoraggio dell'evoluzione del mercato e delle tecnologie di produzione, stoccaggio, distribuzione e utilizzo dell'idrogeno, permetteranno di cogliere le opportunità industriali e commerciali che ci auspichiamo potranno emergere nei prossimi anni. Pertanto, Iren non ha attualmente progetti di sviluppo commerciale a piano industriale, in quanto il mercato dell'idrogeno non è sufficientemente maturo per una adeguata remunerazione degli investimenti sulla filiera.

  1. A Torino San Salvario, in mezzo alle case, c'è un bosco verticale. Tra terrazzi e giardini pensili, ospita quasi 11.000 essenze vegetali, spaziando da alberi a piante tappezzanti, e non si fa mancare neppure un piccolo frutteto con melograni, fichi e ciliegi. Chi ci passa davanti rimane incantato, si ferma a scattare un paio di foto, nota la scritta "Iren" sul cancello di ingresso e passa avanti, reputandolo al di fuori delle proprie competenze. L'8 giugno folti gruppi di persone mettono piede all'interno dell'Heat Garden di via Lugaro, l'impianto di accumulo di calore per il teleriscaldamento dall'aspetto - e il funzionamento
    - green. Entrati dentro il lungimirante progetto dell'architetto di fama internazionale Luciano Pia, i visitatori rimangono a bocca aperta alla vista degli enormi serbatoi e delle reti di tubature che corrono ovunque. Guidato da due tecnici, il pubblico comincia poi la scalata del giardino verticale, inerpicandosi non senza un po' di affanno su per le scale che portano ad un intricato sistema di passerelle e terrazzi. Per quarantotto ore, dunque, l'Heat Garden di Iren e altri quindici impianti di aziende del territorio diventano patrimonio di tutti, grazie alla prima edizione di "Open Company", ideata da Unione Industriali. I cittadini, da clienti, si trasformano in spettatori, hanno l'occasione di dialogare con i dipendenti e di sbirciare ciò che di solito si trova dietro mura impenetrabili. Ho visitato questo impianto a Torino di v.Lugaro 36 , complimenti per il lavoro fatto da arch.Pia : e' duplicabile per l'impianto del Politecnico ? potete aumentare gli impianti fotovoltaici, e fare in modo che il verde non faccia ombra ai pannelli gia' realizzati?
    L'impianto fotovoltaico a "The Heat Garden" è stato posto su di un terrazzo in quota per essere libero da piante che potrebbero metterlo in ombra. Le vele in acciaio del Politecnico, progettate dall'arch. Buffì, mettono in ombra il solaio di copertura della centrale, quindi, un impianto fotovoltaico ivi posizionato non produce alcun beneficio energetico. Diversamente, su tutte le nuove opere associate al

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teleriscaldamento, Iren ha installato impianti fotovoltaici in copertura, progettando le

strutture in modo da evitare l'ombreggiamento (es. Mirafiori Nord e Lucento).

  1. Paolo Emilio Signorini, ex numero uno dell'Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale, arrestato a Genova per corruzione, era stato nominato amministratore delegato IREN ad agosto, dopo le dimissioni di Vittorio Armani passato in Enel. Scelta contrastata, quella di Signorini, anche se alla fine i sindaci di TORINO, Stefano Lo Russo, e di Reggio Emilia, Luca Vecchi, avevano dovuto cedere: l'aveva voluto a tutti i costi il primo cittadino di Genova, Marco Bucci, ed era sponsorizzato anche dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti (arrestato nella stessa inchiesta) e dal viceministro ai trasporti Edoardo Rixi. Signorini è sempre stato un ad in parte "dimezzato" perché parte delle sue deleghe erano comunque state affidate a Dal Fabbro, che ha guidato l'azienda per mesi, prima che si sciogliesse la riserva sul manager ligure e passasse la volontà di Bucci. Genova, infatti, detiene le maggiori quote di capitale di Iren, il 18, 85%, grazie alla Appendino, contro il 13, 8% di Torino e il 6, 42% di Reggio Emilia. E quindi, come da patto di sindacato, è proprio il capoluogo ligure che doveva indicare l'ad mentre a Torino spettava il presidente. Signorini sarebbe dovuto rimanere in carica fino all'inizio del 2025, quando poi si sarebbe dovuto scegliere se rinnovarlo. L'arresto per corruzione stravolge i piani: secondo le indagini l'ad avrebbe ricevuto 15.000 euro in contanti e gli sarebbero stati pagati 22 soggiorni di lusso all'Hotel de Paris di Montecarlo inclusivi di giocate al casinò, servizio in camera, massaggi e trattamenti estetici. Oltre a una poltrona al Master di tennis del Principato, fiches per giocare al casinò, una borsa Chanel e un bracciale in oro di Cartier del valore di 7.200 euro (da regalare). Aldo Spinelli avrebbe anche offerto un incarico da 300.000 euro a Signorini una volta terminato il mandato all'Autorità portuale e la possibilità di usare le sue carte di credito durante un viaggio programmato a Las Vegas. Tutti addebiti precedenti all'incarico in Iren. Non trattandosi di un incarico pubblico, non vale la legge Severino che impone la decadenza. Quindi la partita è delicata e affidata a legali che potrebbero valutare eventuali motivazioni per la rimozione come un danno reputazionale. Il Cda di Iren che si è riunito ieri d'urgenza ha "congelato" le

deleghe di Signorini e le ha distribuite a presidente e vicepresidente. In particolare, al presidente Luca Dal Fabbro oltre alle deleghe attuali (ovvero: Comunicazione, Relazioni Esterne e Public Affairs; Associazioni;

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Internazionalizzazione e Progetti Strategici; Affari Regolatori; Permitting; Innovazione; Finanza e Investor relations; Segreteria Societaria; M&A) sono state affidate anche: Business Unit Ambiente; Business Unit Energia; Business Unit Mercato; Business Unit Reti; Affari Legali; Energy Management; Amministrazione, Pianificazione e Controllo. Al vice presidente Moris Ferretti, sono state affidate anche le deleghe ad Approvvigionamenti, Logistica e Servizi; Tecnologie e Sistemi informativi; Risk Management. Iren si dichiara parte offesa nel procedimento in corso che riguarda l'ex amministratore delegato, Paolo Emilio Signorini, arrestato con l'accusa di corruzione relativa a quando rivestiva l'incarico di presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Praticamente una mossa propedeutica verso la costituzione come parte civile quando si svolgerà il processo visto che il cda ha anche nominato un penalista che seguirà gli sviluppi dell'inchiesta?

Ogni decisione in merito è di competenza del Consiglio di Amministrazione che farà

le opportune valutazioni con l'assistenza del penalista.

  1. Intanto si attendono gli esiti dei due audit disposti, quello interno e quello esterno affidato a Deloitte, che dovrebbero arrivare entro 4-5 settimane. Se emergeranno elementi rilevanti negli otto mesi di mandato che ha avuto come ad e direttore generale (dal 30 agosto 2023 fino alla revoca del 7 maggio), si dovrebbe procedere con la querela e con il licenziamento di Signorini?
    Ogni decisione in merito è di competenza del Consiglio di Amministrazione che farà le opportune valutazioni con l'assistenza del giuslavorista.
  2. Il cda ha anche confermato l'attuale configurazione organizzativa: il gruppo è diretto e coordinato dal presidente esecutivo, Luca Dal Fabbro, e dal vice presidente Moris Ferretti, a cui sono state attribuite anche le deleghe e i poteri prima assegnati all'ad. Proprio Dal Fabbro è impegnato nell'aggiornamento del piano industriale. Sono previsti investimenti per la produzione e distribuzione di H2 per autotrazione? perché no? per la produzione di energia elettrica?
    Si veda risposta al quesito in merito al posizionamento di Iren nel futuro mercato dell'idrogeno rinnovabile. In merito all'idrogeno per autotrazione, IREN ha avviato dei dialoghi e presentato delle progettualità per candidarsi come beneficiario di co- finanziamenti di progetti pilota con gestori di flotte di mezzi pesanti, in un contesto

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IREN S.p.A. published this content on 24 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 June 2024 12:58:21 UTC.