RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI JUVENTUS F.C. S.P.A. - REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO, E DEGLI ARTT. 72 E 84-TER DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB 14 MAGGIO 1999, N. 11971, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO - IN MERITO AL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 29 OTTOBRE 2021 IN UNICA CONVOCAZIONE.

"2. Modifica dell'art. 22 (Sindaci) ed eliminazione dell'art. 33 (Disposizioni transitorie) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare, tra l'altro, in merito ad alcune modifiche dello stato sociale di Juventus Football Club S.p.A. ("Juventus" o la "Società ").

La presente relazione illustrativa (la "Relazione") - redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), e degli artt. 72 e 84-ter, nonché dell'Allegato 3A, Schema 3, del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti") - ha lo scopo di fornirVi un'illustrazione dell'argomento all'ordine del giorno.

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1. Motivazioni delle variazioni proposte

Alla luce degli aggiornamenti normativi intervenuti e delle ulteriori esigenze di affinamento e miglioramento del testo statutario, in considerazione della prassi applicativa e degli standard di best practice, vengono proposte le seguenti modifiche dello Statuto sociale.

In particolare, con riferimento all'articolo 22 (Sindaci), si propone di introdurre la possibilità, già prevista per il consiglio di amministrazione, che le riunioni del collegio sindacale si svolgano anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Tale modifica persegue il fine di rendere maggiormente agevole per i sindaci la partecipazione alle riunioni del collegio sindacale, consentendo di prendervi parte senza necessità di riunirsi in un unico luogo fisico.

Per quanto riguarda invece l'articolo 33 (Disposizioni transitorie), disposizione transitoria-finale dello Statuto sociale, si propone di prevederne l'eliminazione, essendo il regime normativo dalla stessa richiamato non più applicabile.

2. Esposizione a confronto degli articoli oggetto delle proposte di modifica

Le variazioni sopra proposte comporteranno la modificazione dell'attuale testo dell'art. 22 (Sindaci) e l'eliminazione dell'attuale art. 33 (Disposizioni transitorie) dello Statuto sociale vigente.

Viene di seguito riportata l'esposizione a confronto degli articoli di cui si propone la modifica.

Testo attuale dello Statuto sociale

Nuovo testo proposto

Articolo 22 - SINDACI

Articolo 22 - SINDACI

Il collegio sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi

(invariato)

e 2 sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata

l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.

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La nomina del collegio sindacale avviene sulla base (invariato) di liste, depositate presso la sede della società entro

il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, in numero non superiore ai sindaci da eleggere.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli (invariato) azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di

voto rappresentanti la percentuale prevista al terzo comma dell'articolo 13; tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Un azionista non può presentare né votare più di una (invariato) lista, anche se per interposta persona o per il tramite

di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Possono essere inseriti nelle liste unicamente (invariato) candidati per i quali siano rispettati i limiti degli

incarichi fissati dalla normativa applicabile e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa stessa e dal presente statuto. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e

  1. e comma 3 del decreto ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale di società quotate, per materie strettamente attinenti all'attività esercitata dalla società si intendono diritto commerciale, diritto industriale, diritto dello sport, economia aziendale e scienza delle finanze nonché le altre discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione differente, mentre per settori di attività strettamente attinenti a quello in cui opera la società si intendono i settori relativi alle attività sportive o allo sport professionistico.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, (invariato) presentano un numero di candidati pari o superiore

a tre devono includere, ai primi due posti della

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sezione relativa ai sindaci effettivi, candidati di genere diverso in modo da consentire una composizione del collegio sindacale nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste devono (invariato) essere inoltre corredate:

  1. delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
  2. di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;
  3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto e della loro accettazione della candidatura;
  4. dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di

(invariato)

cui sopra non sono eleggibili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di

(invariato)

cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero

soltanto liste presentate da azionisti che, in base a

quanto sopra stabilito, risultino collegati tra loro ai

sensi della disciplina vigente, possono essere

presentate liste sino al terzo giorno successivo a

tale data. In tal caso la soglia predetta è ridotta alla

metà.

Le liste possono essere depositate tramite almeno

(invariato)

un mezzo di comunicazione a distanza secondo

modalità, rese note nell'avviso di convocazione

dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei

soggetti che procedono al deposito.

Dell'eventuale mancata presentazione di liste di

(invariato)

minoranza,

dell'ulteriore

termine

per

la

presentazione delle stesse e della riduzione della

soglia di cui sopra deve essere data notizia senza

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indugio ai sensi della disciplina vigente.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(invariato)

  1. dalla lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
  2. dalla seconda lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata agli azionisti di riferimento ai sensi delle disposizioni normative sono eletti il restante membro effettivo e l'altro membro supplente in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista; in caso di parità tra più liste, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dagli azionisti in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di azionisti.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo

(invariato)

candidato della lista di cui al punto 2 che precede.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con

(invariato)

il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a

maggioranza relativa assicurando il rispetto dei

requisiti di legge e di statuto in materia di

composizione del collegio sindacale.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente

(invariato)

e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla

carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra,

(invariato)

anche nella carica di presidente, il supplente

appartenente alla medesima lista di quello cessato,

qualora la nomina del collegio sindacale sia stata

effettuata a mezzo di liste.

Se tale sostituzione non consente il rispetto della

(invariato)

normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi,

deve essere convocata al più presto l'assemblea per

assicurare il rispetto di tale normativa.

Qualora la nomina del collegio sindacale non sia

(invariato)

stata effettuata a mezzo liste, in caso di sostituzione

di un sindaco subentra il supplente più anziano di

età. Se tale sostituzione non consente il rispetto

della normativa vigente in materia di equilibrio tra i

generi, subentra il supplente che consente il rispetto

di tale normativa. Nel caso in cui l'applicazione di

tale procedura non consenta comunque il rispetto

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Juventus Football Club S.p.A. published this content on 28 September 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 September 2021 15:51:08 UTC.