MILANO (MF-DJ)--Ki Group Holding, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva per il tramite delle controllate nel settore della distribuzione all'ingrosso, commercializzazione e produzione di prodotti biologici e naturali, ha notificato il 23 dicembre, ricorso per Cassazione avverso la pronuncia della Corte di Appello di Milano, Sezione Prima Civile, nella persona del presidente relatore Domenico Bonaretti Sentenza 22 ottobre 2021 n. 3061, con la quale, si rammenta, era stato rigettato nel merito il gravame proposto dalla stessa Ki Group e confermata la Sentenza di primo grado n. 6646/2020, che aveva già visto parzialmente accolte le pretese risarcitorie formulate dalla parte attorea Fallimento Bionature srl in liquidazione (in seguito Fallimento), quantificate e liquidate in 1.511.225 euro, oltre interessi e rivalutazione nonché spese legali di entrambi i giudizi.

Si rammenta che Ki Group, già con Comunicati Stampa del 27 ottobre 2020 e 25 ottobre 2021, ai quali si rinvia per completezza di informazione, aveva reso noto nel dettaglio causa petendi e petitum inerenti al contenzioso in esame nonché l'esito sfavorevole dei giudizi di primo e secondo grado nonché l'intenzione di proporre ricorso dinanzi la Suprema Corte, stante la non condivisione dei contenuti della decisione della Corte territoriale del merito.

Infatti, in forza dei plurimi profili di criticità e delle violazioni/falsa applicazione delle norme di diritto della Sentenza n.

3061/2021 e del contestabile percorso interpretativo-argomentativo seguito dalla Corte d'Appello di Milano, la Società, con il supporto e per il tramite dei propri legali, Avv.ti Prof. Massimo Confortini e Pietro Anello del foro di Roma, ha predisposto e notificato, ritualmente e tempestivamente, il ricorso per Cassazione al fine di vedere riconosciute le proprie ragioni di legittimità e di diritto dinanzi al Supremo Organo della magistratura civile.

Il ricorso è articolato su 3 motivi di impugnazione, tutti fondati sulle violazioni e falsa applicazione delle norme di diritto (inerenti alla conclusione dei contratti, ai criteri di interpretazione degli stessi e alla esecuzione in buona fede nonché alle fonti delle obbligazioni e promesse unilaterali) in cui è incorsa la Corte del merito nel pronunciarsi sulla vicenda in esame.

Successivamente, si procederà nei termini procedurali all'iscrizione a ruolo del suddetto ricorso. Ki Group informa che seguiranno altri Comunicati Stampa per aggiornare sugli sviluppi e gli esiti del giudizio di legittimità.

com/red

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December 29, 2021 12:32 ET (17:32 GMT)