Nexi S p A : Avviso di scioglimento di patto parasociale ai sensi degli artt. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e 131, comma 4, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”).
02 luglio 2021
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NEXI S.P.A.
Sede legale in Corso Sempione, 55 - 20149 Milano
Capitale sociale Euro 94,036,905.00 interamente sottoscritto e versato
Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e CF 09489670969
Avviso di scioglimento di patto parasociale ai sensi degli artt. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF")
e 131, comma 4, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti").
Ai sensi dell'art. 131, comma 4, lettera b), del Regolamento Emittenti, si comunica che l'impegno irrevocabile, retto dalla legge inglese, sottoscritto, in data 15 novembre 2020, da Mercury UK Holdco Limited
società di diritto inglese con sede legale in 111 Buckingham Palace Road, Londra, Regno Unito ("Mercury") che, ai sensi dell'art. 93 TUF, esercita controllo su Nexi - e contenente pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lett. b) del TUF (il "Patto Parasociale") relative a Nexi S.p.A., società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la "Società " o "Nexi"), si è sciolto in data 1 luglio 2021.
Più specificatamente, il Patto Parasociale - che era divenuto efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione - prevedeva che gli obblighi derivanti dal medesimo sarebbero cessati alla prima tra (i) la data di efficacia della fusione transfrontaliera per incorporazione di Nets Topco 2 S.à r.l. in Nexi (la "Fusione"), (ii) la cessazione dell'accordo quadro sottoscritto, inter alia, tra Nexi e Nets Topco 2 S.à r.l. e (iii) la data che cade 15 mesi dopo la predetta data di sottoscrizione del Patto Parasociale.
Pertanto, a seguito e per effetto dell'intervenuta efficacia della Fusione
verificatasi in data 1 luglio 2021 (come reso noto al mercato dalla
Società, in data 1 luglio 2021, mediante apposito comunicato stampa) - il Patto Parasociale, ai sensi di quanto riportato nel precedente punto (i), sempre in pari data, ha cessato di essere efficace.
Il Patto Parasociale, alla data della sua sottoscrizione, aveva a oggetto complessivamente n. 126.028.535 azioni della Società, rappresentative dell'allora circa 20,075% del capitale sociale della Società medesima, vale a dire la totalità delle azioni Nexi di cui Mercury era al tempo titolare.
Della notizia dello scioglimento del Patto Parasociale viene data pubblicità mediante pubblicazione sul quotidiano "Corriere della Sera" del presente avviso. Il presente avviso è pubblicato altresì sul sito internet di Nexi www.nexi.it, nella sezione "Governance", dove sono disponibili anche le informazioni essenziali circa le previgenti disposizioni contenute nel Patto Parasociale di cui all'art. 130 del Regolamento Emittenti.
Milano, 6 luglio 2021
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Nexi S.p.A. published this content on 02 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 July 2021 12:55:08 UTC.
Nexi S.p.A è la PayTech europea, presente in mercati europei ad alta crescita, attraenti e in paesi tecnologicamente avanzati. La società ha la scala, la portata geografica e le capacità per guidare la transizione verso un'Europa senza contanti. Nexi S.p.A opera in tre segmenti di mercato: MerchantSolutions, Issuing Solutions e Digital Banking Solutions. La società investe costantemente in tecnologia e innovazione, concentrandosi su due principi fondamentali: soddisfare, insieme alle proprie Banche partner, le esigenze dei propri clienti e creare per loro nuove opportunità commerciali. Questo è il modo in cui Nexi S.p.A promuove il progresso a beneficio di tutti: semplificando i pagamenti e consentendo alle persone e alle imprese di costruire relazioni più strette e crescere insieme.
Nexi S p A : Avviso di scioglimento di patto parasociale ai sensi degli artt. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e 131, comma 4, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”).