Allegato "B" del REPERTORIO N. 23922 RACCOLTA N. 9958
STATUTO "S.S. LAZIO S.p.A."
"TITOLO I - PARTE GENERALE
Art. 1 DENOMINAZIONE
E' | costituita | una | società per | azioni | sotto | la | denominazione |
di "S.S. Lazio | - S.p.A.". | ||||||
Art. 2 SEDE | |||||||
La | società ha | sede | in Formello | (Roma), | Via | di | Santa Cornelia |
n. 1000.
Con decisione del Consiglio di Gestione potranno essere isti-
tuite o soppresse sedi secondarie, filiali, uffici, succursa-
li, sedi amministrative in Italia ed all'estero.
Con le stesse modalità potrà essere trasferita la sede socia-
le nell'ambito del territorio nazionale.
Il domicilio dei soci, dei componenti del Consiglio di Ge-
stione, dei componenti il Consiglio di Sorveglianza e del re-
visore, per i loro rapporti con la società, è quello risul-
tante dai libri sociali.
Art. 3 OGGETTO
La società ha per oggetto esclusivo, direttamente o per il
tramite di società controllate, l'esercizio di attività spor-
tive ed altresì quelle ad essa connesse e strumentali ed in
particolare la formazione, la preparazione e la gestione di
squadre di calcio nonché la promozione e l'organizzazione di
gare, tornei ed ogni altra attività calcistica in genere nel
quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme diret-
tive della Federazione Italiana Giuoco Calcio ("F.I.G.C.") e
dei suoi organi, nonché il compimento di attività promoziona-
li, pubblicitarie e di merchandising.
La società potrà detenere partecipazioni anche in società
produttive di servizi e commerciali comunque connesse con il
proprio oggetto sociale. | |||
Per | l'attuazione | dell'oggetto | sociale sopra riportato e per |
la | realizzazione | degli scopi | precisati nei commi precedenti, |
la società potrà, non in via prevalente, ma in via strumenta-
le, e non nei confronti del pubblico e nell'osservanza di
quanto previsto dall'art. 106 T.U. delle leggi in materia
bancaria e creditizia: a) compiere ogni operazione di carat-
tere mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziario che
fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente; b) promuovere
e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando
modelli, | disegni, | segni distintivi | ed emblemi, direttamente | o |
a mezzo | terzi e | commercializzando, | sempre direttamente o | a |
mezzo terzi, beni, oggetti e prodotti recanti il marchio o i
segni distintivi della società; svolgere attività editoriale
anche nel settore radiofonico e televisivo.
Il tutto nella misura che verrà ritenuta congrua dall'organo
amministrativo e nel rispetto del D. Lgs. n. 385/93 e D.Lgs.
n. 58/98 e loro successive modificazioni ed integrazioni, ol-
tre che della normativa in materia di attività riservate ad
iscritti a collegi, ordini o albi professionali.
Art. 4 DURATA
La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2100
salvo proroghe o anticipato scioglimento.
TITOLO II - CAPITALE SOCIALE
Art. 5 CAPITALE
Il capitale sociale è di Euro 40.643.346,60 diviso in n.
67.738.911 azioni del valore nominale di euro 0,60 (zeroeses-
santa) ciascuna.
In deroga a quanto disposto dall'art. 2342 c.c., esso potrà
essere aumentato anche mediante conferimento di beni o credi-
ti, a norma dell'art. 2343 c.c.
Il possesso di partecipazioni in altre società o enti aventi
attività sportiva analoga o affine è regolato dalle norme e
dalle direttive della F.I.G.C., nonché dalle disposizioni ap-
plicabili in materia.
Art. 6 AZIONI
Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori
eguali diritti, esse sono emesse in regime di dematerializza-
zione.
Le azioni sono indivisibili e possono essere liberamente tra-
sferite, secondo le modalità previste dall'art. 2355 c.c.
L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di a-
zioni o altri strumenti finanziari nei termini di cui
all'art. 2349 c.c..
Ogni azione attribuisce il diritto di voto.
In caso di aumento di capitale, i titolari delle azioni alla
data della deliberazione avranno sulle nuove azioni un dirit-
to di opzione da esercitarsi in proporzione alle azioni pos-
sedute con modalità che verranno fissate dal Consiglio di Ge-
stione, nei termini e per gli effetti di cui all'art. 2441
c.c..
Nei limiti e con le modalità previste dalla deliberazione del
"Comitato interministeriale per il credito e il risparmio" in
data 3 marzo 1994, pubblicata sulla G.U. del 11 marzo 1994 n.
58, e successive modificazioni ed integrazioni, potranno es-
sere effettuati finanziamenti a favore della società da parte
dei soci.
I finanziamenti potranno essere effettuati anche in misura
non proporzionale alla quota posseduta.
Qualora non sia diversamente stabilito, i finanziamenti ef-
fettuati si intendono infruttiferi.
Gli azionisti prestano il loro consenso, ai sensi del
D.Lgs.vo 196/03, al trattamento dei dati e al trasferimento
degli stessi da parte della società ad ogni ente ed autorità
secondo quanto previsto dal presente statuto, dalle norme e-
manate dalla F.I.G.C. e dalla legge.
Il Consiglio di Gestione, anche su richiesta di un numero di
soci che rappresenti la metà della quota minima per la pre-
sentazione delle liste elettorali, può richiedere all'inter-
mediario, con oneri a proprio carico, i dati identificativi
degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la loro
comunicazione, unitamente al numero delle azioni registrate
sui conti ad essi intestati.
Art. 7 STRUMENTI FINANZIARI
La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea
straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere Stru-
menti Finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti
amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea de-
gli azionisti di cui all'art. 11 | dello | statuto. |
L'emissione di strumenti finanziari | non può | contrastare con |
le norme e le direttive della | F.I.G.C., | della Co.Vi.Soc. |
nonché con le altre disposizioni | applicabili in materia. |
I titolari degli Strumenti Finanziari hanno diritto di nomi-
nare | un componente indipendente del Consiglio di Sorveglian- |
za, | mediante delibera della loro assemblea speciale assunta |
ai sensi dell'art.17 del presente statuto. | |
Art. | 8 OBBLIGAZIONI |
La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili,
non convertibili o warrants, nel rispetto delle norme di cui
agli artt. 2410 e segg. c.c...; agli amministratori è confe-
rita la facoltà di cui all'art. 2420 ter c.c. da esercitarsi
entro cinque anni dalla data della delibera dell'assemblea
straordinaria del 18 Novembre 2010, di cui al verbale a rogi-
to Notaio Natale Votta di Roma in data rep. 21200, ----------
portante, tra le altre, la modifica del presente articolo
dello statuto, per un ammontare non superiore al doppio del
capitale sociale, della riserva legale e delle riserve dispo-
nibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima
dell'esercizio della facoltà, e per procedere ad investimenti
patrimoniali.
Art. 9 PATRIMONI DESTINATI
La società può costituire Patrimoni Destinati ad uno specifi-
co affare ai sensi degli artt. 2447 bis e segg. c.c., con de-
liberazione del Consiglio di Gestione, ai sensi dell'art.
2447 ter secondo comma c.c..
Art. 10 RECESSO
Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso al-
l'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando
consente un cambiamento significativo dell'attività della so-
cietà;
b) la trasformazione della società;
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) la proroga del termine;
f) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla
circolazione dei titoli azionari;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore
dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di
voto o di partecipazione.
Il socio che intende recedere dalla società deve darne comu-
nicazione all'organo amministrativo nel rispetto delle moda-
lità e dei termini di cui all'art. 2437 bis c.c..
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comuni-
cazione è pervenuta all'organo amministrativo.
Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non
possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate
presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso
deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è
privo di efficacia se, entro novanta giorni, la | società revo- | |
ca | la delibera | che lo ha determinato ovvero se è deliberato |
lo scioglimento | della società. | |
Il | socio ha diritto alla liquidazione delle | azioni per le |
quali esercita | il recesso. |
Il valore delle azioni è determinato, in riferimento all'art.
2437 ter c.c., dal Consiglio di Gestione, sentito il parere
del Consiglio di Sorveglianza e del soggetto incaricato della
revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimo-
niale della società e delle sue prospettive reddituali,
nonché del valore di mercato delle azioni.
I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valo-
re sopra indicato.
Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente al-
la dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla de-
terminazione del valore da parte dell'organo amministrativo,
il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni
dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giu-
rata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circo-
scrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese,
su istanza della parte più diligente. Si applica l'art. 1349,
comma primo c.c..
Il Consiglio di Gestione offre in opzione le azioni del socio
recedente agli altri soci, in proporzione al numero delle a-
zioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il di-
ritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in con-
corso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle
Imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva
del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'eser-
cizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal
deposito dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne faccia-
no contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.
Le azioni inoptate verranno collocate dall'organo amministra-
tivo nei mercati regolamentati.
In caso di mancato collocamento, le azioni del socio che ha
esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante
acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche
in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, comma terzo c.c..
Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, il Consi-
glio di Gestione delibera la riduzione del capitale sociale;
alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si ap-
plicano le disposizioni dell'art. 2445, comma secondo, terzo
e quarto c.c.
TITOLO III - ORGANI SOCIALI
CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 11 ASSEMBLEA ORDINARIA
L'assemblea ordinaria:
1) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglian-
za, il suo | Presidente ed il Vice Presidente e determina il | |
compenso ad | essi | spettante; |
2) delibera | sulla responsabilità dei componenti del Consiglio | |
di Sorveglianza; | ||
3) delibera | sulla | distribuzione di utili; |
- nomina e revoca la società di revisione incaricata del
controllo contabile;
5) svolge gli altri compiti affidati dalla legge.
Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le
deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni com-
portanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della
società partecipata.
L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia espres-
samente attribuita dalla legge alla sua competenza, eccezion
fatta | per le competenze espressamente attribuite | dalla | legge | |
o dal presente statuto al Consiglio di Gestione | o al | Consi- | ||
glio | di | Sorveglianza. | ||
Art. | 12 | ASSEMBLEA STRAORDINARIA |
L'assemblea straordinaria:
1)delibera sulle modifiche dello statuto, salvo quanto previ-
sto dalla legge o dal presente statuto;
2) delibera sulla nomina, la sostituzione e la determinazione
dei poteri dei liquidatori;
3) delibera sull'emissione degli Strumenti Finanziari di cui
all'articolo 7 del presente statuto;
4) delibera sulle altre materie ad essa attribuite dalla leg-
ge.
Art. 13 CONVOCAZIONE
L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di
Gestione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni
dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottan-
ta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del
bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esi-
genze relative alla struttura ed all'oggetto della società;
in questi casi, i componenti del Consiglio di Gestione segna-
lano nella relazione sulla gestione prevista dall'art.2428
cod. civ. le ragioni della dilazione.
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Lazio Società Sportiva S.p.A. published this content on 22 September 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 September 2021 09:51:02 UTC.