PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI DELEGA GENERICA

  1. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di regolamento e dello statuto sociale, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega disponibile presso la sede sociale o reperibile sul sito www.sslazio.it sezione "Investor Relator".
  2. Il delegante ha facoltà di impartire istruzioni al delegato, di revocare la delega conferita, d'indicare uno o più sostituti, di attribuire al rappresentante la possibilità di farsi sostituire da terzi.
  3. Le deleghe possono essere notificate alla Società mediante:
    1. consegna presso la sede sociale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia, 1000 - 00060 - dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle ore 17.30 all'attenzione dell'Investor Relator;
    2. Raccomandata A.R., all'indirizzo della sede sociale in Formello (RM) - Via di S. Cornelia, 1000 - 00060 - all'attenzione dell'Investor Relator;
    3. messaggio di posta elettronica certificata inviato all'indirizzosslaziospa@postecert.it all'attenzione dell'Investor Relator.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante, mediante utilizzo del modulo di attestazione reperibile sul sito www.sslazio.it sezione "Investor relator".

Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e terrà traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

4. Si rammenta agli azionisti che l'inoltro della delega di voto alla Società non deve ricomprendere le eventuali istruzioni di voto impartite al delegato.

NORMATIVA APPLICABILE

La normativa di riferimento sul voto per delega è contenuta nell'art. 2372 del codice civile e nell'art. 135 - novies e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (" TUF"), nonché all'art. 15 dello Statuto Sociale di seguito riportati

Art. 2372 (codice civile)

(Rappresentanza nell'assemblea)

  1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.
  2. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.
  3. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
  4. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.
  5. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
  6. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.
  7. Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.
  8. Le disposizioni del quinto e del sesto comma non si applicano alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati diverse dalle società cooperative. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
    2359.

TUF

Art. 135-novies

(Rappresentanza nell'assemblea)

  1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.
  2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
  3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
  4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies,comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
  1. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
  2. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
  3. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
  4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

  1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile .
  2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
    a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
    b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
    c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
    d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
    e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
    f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
  3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
  4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 15 dello Statuto Sociale

Ha diritto di intervenire all'assemblea ciascun azionista cui spetta il diritto di voto, che abbia depositato nei termini e con le modalità di cui all'art. 83- sexies del T.U.F., o in quello diverso previsto dalla legge in vigore al momento della convocazione, le proprie azioni o le relative certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati.

Gli azionisti possono farsi rappresentare da un mandatario, socio o non socio, mediante delega scritta anche in calce al biglietto di ammissione ovvero inviandola alla società tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità di conferimento che verranno stabilite dal regolamento del Ministero della Giustizia.

Le deleghe sono conservate agli atti della società.

E' esclusa la nomina, da parte della società, di un rappresentante degli azionisti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2373 c.c. è in conflitto di interessi:

  1. chiunque abbia diritti di voto nell'assemblea della società in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale della società, ove sia contemporaneamente titolare di tanti diritti di voto in un'altra società calcistica affiliata alla F.I.G.C. della sfera professionistica, pari alla percentuale necessaria ad assicurargli il controllo di detta altra società ai sensi del comma 1, punti 1 e 2 dell'art. 2359 c.c.;
  2. chiunque abbia diritti di voto nell'assemblea della società in misura superiore al 10% (dieci per cento) del capitale della società, ove sia contemporaneamente titolare di tanti diritti di voto in un'altra società calcistica affiliata alla F.I.G.C. della sfera professionistica, pari ad una percentuale del capitale di detta altra società superiore al 2% ma inferiore a quella di cui alla precedente lettera a).
    Ai fini del calcolo delle predette percentuali si dovrà tenere conto di tutti i diritti di voto esercitabili, direttamente o indirettamente, anche tramite società controllanti, controllate, o collegate, o a mezzo di interposta persona,ovvero in base a pegno, usufrutto o altro diritto o ad accordi con altri azionisti.

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Lazio Società Sportiva S.p.A. published this content on 22 September 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 September 2021 09:51:02 UTC.