STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA, DOMICILIO

ARTICOLO 1

(Denominazione)

La società è denominata "TECHNOGYM S.P.A." (la "Società").

ARTICOLO 2

(Sede)

  1. La Società ha sede legale in Cesena (FC), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione presso il competente Re- gistro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle di- sposizioni di attuazione del codice civile.
  2. Il cambio di indirizzo nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica dello statuto.
  3. La Società ha facoltà di istituire altrove sedi seconda- rie, succursali, agenzie e rappresentanze, anche all'estero, e di sopprimerle.

ARTICOLO 3

(Oggetto)

  1. (a) La Società ha per oggetto l'ideazione, la progetta- zione, lo sviluppo, la produzione, il noleggio, la concessione in uso, la vendita, il commercio all'ingrosso ed al minuto, le operazioni di importazione ed esportazione di attrezzature, macchine, accessori, prodotti e servizi destinati ad essere utilizzati ovvero utilizzabili nell'esercizio fisico e nelle attività finalizzate al wellness, nonché la relativa installa- zione, consulenza, assistenza e riparazione e servizi ineren- ti. (b) La Società ha altresì per oggetto l'ideazione, la pro- gettazione, lo sviluppo, la produzione, il noleggio, la licen- za, la concessione in uso, la vendita, il commercio all'ingrosso ed al minuto, le operazioni di importazione ed esportazione di software applicativi anche in modalità cloud, dispositivi elettronici di misura dei parametri biometrici o di movimento e di prodotti hardware, incluse le attività di gestione delle piattaforme on-line, e la relativa installazio- ne, consulenza, assistenza e riparazione e servizi inerenti, sempreché le attività previste nella presente lettera (b) sia- no funzionali, connesse o strumentali all'esercizio fisico e al wellness. (c) La Società potrà altresì gestire palestre ginnico sportive e centri di riabilitazione.
  2. La Società potrà procedere all'acquisto, alla permuta, a qualsiasi altra forma di acquisizione, alla gestione ed alla alienazione di titoli azionari ed obbligazionari nonché di partecipazioni, quote o interessenze in altre società o impre- se operanti in settori uguali, simili o correlati.
  3. La Società potrà altresì esercitare attività di coordi- namento ed assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria, nonché attività di gestione della tesoreria, nei confronti delle società del gruppo di appartenenza potendo altresì ef- fettuare servizi di marketing, promozione, assistenza e consu-

lenza commerciale alle stesse società partecipate e curare la diffusione, la promozione e l'uso dei marchi sociali.

  1. La Società quindi potrà compiere tutte le operazioni in- dustriali, finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dell'oggetto sociale o ad esso connes- se, sia direttamente che indirettamente, compresa la presta- zione di attività di consulenza nell'ambito di tutti i settori di operatività della società, la prestazione di garanzie anche fidejussorie e reali e anche a favore di terzi, nonché l'assunzione e cessione di interessenze, quote e partecipazio- ni, anche azionarie, in altre società o imprese costituite o costituende, sia in Italia che all'estero.
  2. Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa anche regolamentare pro tempore vigente in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. In particolare le attività di na- tura finanziaria devono essere svolte in conformità alla nor- mativa anche regolamentare pro tempore vigente in materia e comunque non nei confronti del pubblico.

ARTICOLO 4

(Durata)

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata, o la Società potrà essere anticipatamente sciolta, per deliberazione dell'assem- blea.

ARTICOLO 5 (Domicilio)

  1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Socie- tà, è quello che risulta dal libro dei soci.
  2. Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, s'intende eletto presso la sede sociale, salvo diversa indicazione di domicilio da questi co- municata per iscritto alla Società.

TITOLO II

CAPITALE, DIRITTO DI VOTO, OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI,

DIRITTO DI OPZIONE, RECESSO

ARTICOLO 6

(Capitale e azioni)

  1. Il capitale sociale è determinato in Euro 10.066.375,00 (diecimilioni sessantaseimila trecentosettantacinque virgola zero zero) ed è diviso in numero 201.327.500 (duecentounmilio- ni trecentoventisettemilacinquecento) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.
  2. Le azioni sono nominative ed indivisibili.
  3. Qualora, per qualsiasi causa, un'azione appartenga a più soggetti, i diritti inerenti a tale azione devono essere eser- citati da un rappresentante comune nominato a norma dell'articolo 2347, comma 1, del codice civile.
  1. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del tasso di riferimento come definito all'articolo 2 del decreto legislativo 9 ottobre
    2002, n. 231, come successivamente modificato e integrato, fermo il disposto dell'articolo 2344 del codice civile.
  2. L'assemblea straordinaria può deliberare aumenti di ca- pitale, che potranno essere eseguiti anche tramite conferimen- ti di beni in natura o crediti, mediante emissione di azioni, anche di speciali categorie, anche da assegnare gratuitamente in applicazione dell'articolo 2349 del codice civile in favore dei dipendenti della Società o di società controllate.
  3. La qualità di azionista importa adesione incondizionata al presente statuto e a tutte le deliberazioni dell'assemblea, anche anteriori all'acquisto di detta qualità, assunte in con- formità alla legge e allo statuto pro tempore vigenti.
  4. L'Assemblea straordinaria del 5 maggio 2021 ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, al
    Consiglio di Amministrazione per il periodo di cinque anni dalla data del 5 maggio 2021, la facoltà di aumentare il capi- tale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incenti- vazione e fidelizzazione denominato "Piano di Performance Shares 2021-2023", per massimi Euro 35.000,00 (trentacinquemi- la virgola zero zero) con emissione di massime 700.000 (sette- centomila) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circo- lazione, godimento regolare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni TECHNOGYM alla data di ese- cuzione della presente delega mediante assegnazione di corri- spondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato ai sensi dell'art.
    2349 codice civile, ai prestatori di lavoro dipendente di "TECHNOGYM S.P.A." e delle società da questa controllate bene- ficiari del Piano di Performance shares 2021 - 2023 e nei ter- mini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal piano medesimo.
  5. L'assemblea straordinaria del 4 maggio 2022 ha delibera- to di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, al Consiglio di Amministrazione per il periodo di cinque anni dalla data del 4 maggio 2022, la facoltà di aumentare il capi- tale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incenti- vazione e fidelizzazione denominato "Piano di Performance Shares 2022 - 2024", per massimi Euro 35.000,00 (trentacinque- mila virgola zero zero) con emissione di massime 700.000 (set- tecentomila) nuove azioni ordinarie senza indicazione del va- lore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni Technogym alla data di esecuzione della presente delega mediante assegnazione di

corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato ai sensi dell'art. 2349 codice civile, ai prestatori di lavoro dipen- dente di "Technogym S.p.A." e delle società da questa controllate beneficiari del Piano di Performance Shares 2022-2024 e nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal piano medesimo.

  1. L'assemblea straordinaria del 5 maggio 2023 ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, al
    Consiglio di Amministrazione per il periodo di cinque anni dalla data del 5 maggio 2023, la facoltà di aumentare il capi- tale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incenti- vazione e fidelizzazione denominato "Piano di Performance Shares 2023-2025", per massimi Euro 35.000,00 (trentacinquemi- la virgola zero zero) con emissione di massime 700.000 (sette- centomila) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circo- lazione, godimento regolare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni Technogym alla data di ese- cuzione della presente delega mediante assegnazione di corri- spondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato ai sensi dell'art.
    2349 codice civile, ai prestatori di lavoro dipendente di "Technogym S.p.A." e delle società da questa controllate bene- ficiari del Piano di Performance Shares 2023-2025 e nei termi- ni, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal piano medesimo.
  2. L'assemblea straordinaria del 7 maggio 2024 ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, al
    Consiglio di Amministrazione per il periodo di cinque anni dalla data del 7 maggio 2024, la facoltà di aumentare il capi- tale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incenti- vazione e fidelizzazione denominato "Piano di Performance Shares 2024-2026", per massimi Euro 35.000,00 (trentacinquemi- la virgola zero zero) con emissione di massime 700.000 (sette- centomila) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circo- lazione, godimento regolare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni Technogym alla data di ese- cuzione della presente delega mediante assegnazione di corri- spondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato ai sensi dell'art.
    2349 codice civile, ai prestatori di lavoro dipendente di "Technogym S.p.A." e delle società da questa controllate bene- ficiari del Piano di Performance Shares 2024-2026 e nei termi-

ni, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano medesimo.

ARTICOLO 7

(Diritto di voto)

7.1 Ogni azione dà diritto a un voto, fatto salvo quanto

previsto nei successivi commi del presente articolo.

7.2 In deroga a quanto previsto dal comma che precede, un soggetto avrà diritto a voto doppio per azione (e quindi a 2 (due) voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

  1. il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto (o, in caso di contitolarità del Diritto Reale Legittimante (come definito appresso), ai medesimi soggetti) in forza di un di- ritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) (il "Diritto Reale Legittimante") per un periodo conti- nuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi;
  2. la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi, nell'elenco speciale appositamente isti- tuito e disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Specia- le").

7.3 Il soggetto titolare di voto doppio ha diritto all'ulteriore maggiorazione di un voto addizionale per ogni azione alla scadenza di ogni periodo di 12 (dodici) mesi de- corrente (i) dalla acquisizione del voto doppio di cui al pre- cedente paragrafo 7.2., oppure, se successiva (ii) dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera assembleare di modifica statutaria assunta in data 3 dicembre

2024. L'ulteriore maggiorazione di voto non può in ogni caso superare il limite massimo di 10 (dieci) voti per ogni azione.

Per l'acquisizione di ciascuna ulteriore maggiorazione di voto

è necessario:

(a) che il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto (o, in caso di contitolarità del Diritto Reale Legittimante, ai medesimi soggetti) in forza di Diritto Reale Legittimante per un periodo continuativo di almeno 12 (dodici) mesi;

  1. la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno 12 (do- dici) mesi, nell'Elenco Speciale.

7.4 L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello del decorso del periodo rile- vante dall'iscrizione nell'Elenco Speciale.

In deroga a quanto sopra previsto, ai fini della partecipazio- ne all'assemblea, la maggiorazione del diritto di voto che sia già maturata in virtù del decorso del periodo rilevante dall'iscrizione nell'Elenco Speciale ha effetto alla c.d. re- cord date prevista dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente in relazione al diritto di intervento e di vo- to in assemblea, anche se antecedente al quinto giorno di mer- cato aperto del mese di calendario successivo a quello del de- corso del periodo rilevante dall'iscrizione nell'Elenco Spe- ciale. Laddove le condizioni di cui al comma precedente risul- tino soddisfatte, l'avente diritto sarà legittimato a eserci-

tare il voto maggiorato nelle forme previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

  1. La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa anche re- golamentare pro tempore vigente, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi i titolari del Diritto Reale Legittimante che in- tendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.
    Il consiglio di amministrazione nomina l'incaricato della ge- stione dell'Elenco Speciale e ne definisce i criteri di tenuta
    (se del caso, anche soltanto su supporto informatico).
    L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico) ai soci circa il contenuto dell'Elenco Speciale e i medesimi soggetti avranno diritto di estrarre copia, a proprie spese, delle relative an- notazioni.
  2. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita richiesta, allegando una comunicazione attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante - che può riguardare anche solo parte delle azioni per cui tale sog- getto sia titolare di un Diritto Reale Legittimante - rila- sciata dall'intermediario ai sensi della normativa anche rego- lamentare pro tempore vigente e contenente le informazioni previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vi- gente. La richiesta può riguardare tutte o anche solo una par- te delle azioni di spettanza del soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante e, salvo quanto previsto al successivo ar- ticolo 7.15, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143- quater del regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, comporterà l'iscrizione nell'apposita sezione dell'Elenco Spe- ciale relativa a coloro che hanno conseguito il diritto alla maggiorazione del diritto di voto, successivamente al decorso dei termini sopra indicati. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, il soggetto che richiede l'iscrizione nell'Elenco Speciale dovrà precisare se lo stesso è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identifica- tivi dell'eventuale controllante finale (e della relativa ca- tena di controllo).
  3. Ogni titolare del Diritto Reale Legittimante può, in qualunque tempo, mediante apposita richiesta ai sensi di quan- to sopra previsto, indicare ulteriori azioni per le quali ri- chieda l'iscrizione nell'Elenco Speciale.
  4. L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società en- tro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vi- gente in relazione al diritto di intervento e di voto in as- semblea.
  1. Il titolare del Diritto Reale Legittimante iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare senza indugio alla
    Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Le- gittimante e/o del relativo diritto di voto (ivi inclusa la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo nei casi previsti al successivo articolo 7.11).
  2. La Società procede alla cancellazione (totale o parzia- le, a seconda dei casi) dall'Elenco Speciale nelle seguenti
    circostanze: rinuncia dell'interessato; comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir me- no dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale
    Legittimante e/o del relativo diritto di voto; d'ufficio ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiora- zione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo di- ritto di voto.
  3. La maggiorazione del diritto di voto viene meno e il soggetto rilevante viene cancellato dall'Elenco Speciale:
    (a) con riferimento alle azioni oggetto di cessione a titolo oneroso o gratuito che comporti la perdita del Diritto Reale Legittimante, restando inteso che a tali fini per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte del soggetto in questione, così come la perdita del diritto di voto anche in assenza di vicende traslative;
    (b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 24 feb- braio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF");
    fatta avvertenza che le fattispecie di cui al successivo arti- colo 7.12 non costituiscono un evento rilevante al fine delle precedenti lettere (a) e (b) e, pertanto, per tali fattispecie né il periodo per la maturazione della maggiorazione del di- ritto di voto sarà interrotto né si verificherà una perdita della maggiorazione del diritto di voto.
  4. Le fattispecie menzionate nell'ultimo capoverso del pre- cedente articolo 7.11 sono rappresentate da:
    (a) successione a titolo universale per causa di morte a favo- re degli eredi (ma non a titolo particolare a favore dei lega- tari);
    (b) dotazione di beni in trust i cui beneficiari siano eredi legittimari del disponente;
    (c) mutamento del trustee, nel caso in cui la partecipazione

sia riconducibile ad un trust;

  1. trasferimenti a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia a favore dei discendenti in linea retta del disponen- te;
  2. fusione o scissione del titolare del Diritto Reale Legit- timante a favore della società incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, a condizione che la società incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione sia controllata, direttamente o indirettamen- te, dal medesimo soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla il titolare del Diritto Reale Legittimante (ma non negli altri casi di fusione o scissione del titolare del Di- ritto Reale Legittimante);
  3. trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR (come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera k) del TUF) gestiti da uno stesso soggetto;
  4. cessione diretta o indiretta di partecipazioni di control- lo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma
    2, del TUF avvenuta per effetto di successione per causa di morte a favore degli eredi (ma non a favore dei legatari) o di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR (come de- finiti all'articolo 1, comma 1, lettera k) del TUF) gestiti da uno stesso soggetto, dotazione di beni in trust i cui benefi- ciari siano eredi legittimari del disponente o mutamento del trustee, o di trasferimento a titolo gratuito a favore dei di- scendenti in linea retta del disponente in forza di un patto di famiglia, restando chiarito che la fusione o scissione del controllante il titolare del Diritto Reale Legittimante che non comporti mutamento del soggetto controllante finale non integra cessione diretta o indiretta di partecipazioni di con- trollo;
  5. trasferimento o conferimento di azioni con diritto di voto maggiorato o del Diritto Reale Legittimante, anche in via in- diretta mediante il trasferimento o conferimento delle parte- cipazioni nel capitale sociale della società titolare delle azioni con diritto di voto maggiorato o del Diritto Reale Le- gittimante, a società in cui il socio controllante sia lo stesso trasferente e/o conferente o a società controllata dal medesimo socio controllante.
    Nei casi di cui al presente comma, gli aventi causa del tito- lare del Diritto Reale Legittimante hanno diritto di richiede- re l'iscrizione nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato ove già maturato).

7.13 La maggiorazione del diritto di voto:

  1. si estende alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice ci- vile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti ef- fettuati nell'esercizio dei diritti di opzione originariamente

spettanti in relazione alle azioni per le quali sia già matu- rata la maggiorazione del diritto di voto;

  1. può spettare anche con riferimento alle azioni assegnate in cambio di quelle a cui è attribuito il diritto di voto mag- giorato, in caso di fusione o di scissione della Società, qua- lora ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o di scissione ed anche nel caso di un'operazione di fusione, scis- sione o trasformazione transfrontaliera. Inoltre, nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera, se la società risultante da dette operazioni è una società con azio- ni quotate o in corso di quotazione, ai fini del computo del periodo continuativo, rileva anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'Elenco Speciale di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rila- sciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione.
    Analoghi principi si applicheranno con riferimento alle azioni per le quali il diritto alla maggiorazione del diritto di voto sia in corso di maturazione, mutatis mutandis.
  1. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, le nuove azio- ni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazio- ne ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto (o in relazione ai diritti di opzione di pertinenza di queste ultime), dal momento dell'emissione delle nuove azioni con contestuale iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continua- tivo di titolarità del Diritto Reale Legittimante di cui al precedente articolo 7.2(a), fatto salvo il diritto di rinun- ciarvi ai sensi del successivo articolo 7.15; e (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione) (o in re- lazione ai diritti di opzione di pertinenza di queste ultime), dal momento del compimento del periodo di titolarità del Di- ritto Reale Legittimante di cui al precedente articolo 7.2(a) calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.
  2. Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha di- ritto di chiedere in ogni tempo, mediante comunicazione scrit- ta inviata alla Società, la cancellazione (totale o parziale) da tale elenco con conseguente automatica perdita della legit- timazione al beneficio del voto maggiorato, ove maturato, o del diritto di acquisirlo con riferimento alle azioni per cui è stata chiesta la cancellazione dall'Elenco Speciale. Il sog- getto a cui spetta il diritto di voto maggiorato può, inoltre, in ogni tempo rinunciare irrevocabilmente in tutto o in parte alla maggiorazione del diritto di voto mediante comunicazione

scritta inviata alla Società. Resta fermo che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita.

  1. La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.
  2. Ai fini del presente statuto la nozione di controllo, che si estende sia a persone giuridiche che a persone fisiche,
    è quella prevista dall'articolo 93 del TUF.
  3. Le previsioni in tema di maggiorazione del diritto di voto previste dal presente articolo si applicheranno fintanto- ché le azioni della Società siano quotate in un mercato rego- lamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Euro- pea.

ARTICOLO 8

(Obbligazioni)

  1. La Società può emettere prestiti obbligazionari conver- tibili e non convertibili nei limiti di legge.
  2. L'emissione di obbligazioni è deliberata dal consiglio di amministrazione, fatta eccezione per l'emissione di obbli- gazioni convertibili in azioni della Società o comunque assi- stite da warrants per la sottoscrizione di azioni della Socie- tà che è deliberata dall'assemblea straordinaria, salva la fa- coltà di delega al consiglio di amministrazione ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente.
  3. L'assemblea degli obbligazionisti è regolata dall'articolo 2415 del codice civile.

ARTICOLO 9

(Finanziamenti)

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, necessari o utili per il conse- guimento dell'oggetto sociale e nel rispetto della normativa anche regolamentare pro tempore vigente, con particolare rife- rimento alle norme che regolano la raccolta del capitale fra il pubblico.

ARTICOLO 10

(Diritto di opzione)

Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamen- to il diritto di opzione può essere escluso nella misura mas- sima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesi- stente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposi- ta relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale, fermi restando gli altri casi di esclusione o limitazione del diritto di opzione previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

ARTICOLO 11

(Recesso)

11.1 Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei

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