Nel momento di sottoscrizione iniziale del contratto
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 dic - Il Tar del Lazio accoglie il ricorso presentato da Iliad Italia e annulla la disposizione di Agcom che consente agli operatori di telecomunicazione di offrire contratti con vincoli di durata superiori ai 24 mesi anche nel momento della sottoscrizione iniziale, ad esempio per la fornitura di modem con rateizzazione a 48 mesi.
Secondo la sentenza, la disposizione dell'Autorità viola l'art. 98-septiesdecies del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (CCE) secondo il quale i contratti stipulati dai consumatori per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (con l'eccezione dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dei servizi di trasmissione da macchina a macchina) possono avere una durata massima non superiore a 24 mesi. "L'avversata disposizione regolamentare, nel consentire - scrive il collegio - agli
operatori di rateizzare il costo di servizi o apparecchiature terminali per un periodo superiore a 24 mesi anche in sede di prima sottoscrizione del contratto, si pone in contrasto con l'art. 98-septiesdecies del CCE, che circoscrive la possibilità per il consumatore di assentire alla proroga della durata contrattuale, anche in deroga al
vincolo di durata massima, al solo caso di sottoscrizione successiva di servizi/apparecchiature supplementari: la deroga è ammessa nella specifica ipotesi in cui il consumatore, che abbia già stipulato un contratto relativo alla fornitura di 'servizi di accesso a internet' o di 'servizi di comunicazione interpersonale basati
sul numero', addivenga alla sottoscrizione con il medesimo operatore di un ulteriore contratto, avente ad oggetto 'servizi o apparecchiature terminali supplementari'".
Il Tar, quindi, esclude la possibilità "di
rateizzare i terminali per periodi superiori a 24 mesi" anche nei casi in cui l'acquisto del servizio o dell'apparato supplementare avvenga contestualmente alla
sottoscrizione del contratto "principale". Da qui la decisione di accogliere il ricorso di Iliad (che aveva l'intervento 'ad opponendum' di Telecom Italia) e annullare la disposizione Agcom.
Sim
(RADIOCOR) 10-12-24 11:48:49 (0287) 3 NNNN
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December 10, 2024 05:48 ET (10:48 GMT)