ROMA (MF-DJ)--L'Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato ha

adottato quattro provvedimenti cautelari nei confronti delle societá

Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti, fornitrici di energia elettrica e gas

naturale sul mercato libero, per non aver rispettato il divieto di

modificare il prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale.

La norma in questione sospende, fino al 30 aprile 2023, l'efficacia delle clausole contrattuali, che consentono alle societá di vendita di modificare il prezzo di fornitura, e dei preavvisi giá inviati alla clientela, salvo che le modifiche si siano perfezionate prima dell'entrata in vigore del decreto stesso. Dopo aver avviato le istruttorie per accertare l'esistenza di una pratica scorretta e rappresentato le correlate esigenze cautelari, nessuna delle

imprese ha adeguatamente giustificato la propria condotta, nè ha ritenuto

di modificarla, persistendo per tutte, dunque, le esigenze cautelari.

In particolare, Iberdrola ed E.ON hanno comunicato agli utenti la

risoluzione del contratto di fornitura per eccessiva onerositá

sopravvenuta, indebitamente condizionando i consumatori ad accettare un

nuovo contratto a condizioni economiche ben peggiori ovvero a passare a

forniture alternative.

Dolomiti ha impropriamente ritenuto valide le comunicazioni di modifica

unilaterale del prezzo di fornitura inviate prima dell'entrata in vigore

del Decreto Aiuti bis (10 agosto 2022), mentre la norma fa salve solo le

modifiche unilaterali "perfezionate" ovvero effettivamente applicate prima della stessa data. Iren, infine, ha indebitamente comunicato alla clientela la scadenza delle offerte a prezzo fisso per applicare nuove e peggiorative condizioni di fornitura, sostituendo le precedenti comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche con nuove comunicazioni parimenti vietate dal Decreto Aiuti bis.

L'Autoritá ha disposto nei confronti di Iberdrola e di E.On, l'obbligo di applicare le originarie condizioni di offerta, a favore dei consumatori che hanno sottoscritto nuovi contratti a condizioni peggiorative. L'Antitrust ha consentito di ritornare in fornitura alle originarie condizioni ai consumatori che, a seguito della risoluzione, hanno scelto un nuovo fornitore o sono stati trasferiti alla

fornitura in regime di salvaguardia.

Nei confronti di Dolomiti e di Iren, la sospensione delle illegittime comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche di offerta mantenendo, fino al 30 aprile 2023, il prezzo di fornitura applicato in data precedente al 10 agosto. Le imprese dovranno comunicare all'Autoritá, entro 5 giorni, le misure adottate per ottemperare ai provvedimenti cautelari.

L'Autoritá è inoltre in attesa delle informazioni richieste alle altre

25 imprese energetiche (A2A Energia, Acea Energia, AGSM ENERGIA, Alleanza

Luce & Gas, Alperia, AMGAS, ARGOS, Audax Energia, Axpo Italia, Bluenergy

Group, Duferco Energia, Edison Energia, Enegan, Enel Energia, Engie

Italia, Eni Plenitude, Enne Energia, Estra Energie, Hera Comm, Illumia,

Optima Italia, Repower Italia, Sinergas, Sorgenia, Wekiwi) in merito alle

condotte da loro adottate dopo il 10 agosto e ad eventuali variazioni

delle condizioni economiche di offerta.

"Bene, accolta la nostra richiesta. Avevamo, infatti, depositato un secondo esposto chiedendo venissero adottati subito anche i provvedimenti cautelari per evitare danni enormi ai consumatori. Se infatti le modifiche illegittime fossero state ugualmente applicate i clienti si sarebbero trovati bollette abnormi con prezzi stratosferici rispetto a quelli che stavano pagando", ha affermato Marco Vignola, responsabile del settore energia dell'Unione Nazionale Consumatori aggiungendo che "non possiamo che essere soddisfatti che l'Antitrust, che aveva aperto le istruttorie contro le societá Iren, Dolomiti e Iberdola grazie anche alla nostra segnalazione, si sia poi mossa con rapiditá e urgenza, impedendo l'attuazione delle pratiche scorrette".

"Ricordiamo ai consumatori che tutte le comunicazioni mandate ai

consumatori, a partire dal 1* maggio 2022 sono inefficaci e la variazione

contrattuale con il conseguente rincaro illegittimo, in violazione

dell'art..3 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, ora convertito dalla

Legge n. 142 del 21-09-2022. Li invitiamo, quindi, a contestare ogni

variazione e a segnalarci ogni abuso", ha concluso Vignola.

alu

fine

MF-DJ NEWS

2811:00 ott 2022


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October 28, 2022 05:01 ET (09:01 GMT)