SOL S.p.A.

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di modifica degli articoli 7 (Convocazione, diritto di intervento e rappresentanza in assemblea), 10 (Consiglio di Amministrazione) e 17 (Sindaci) dello Statuto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata in sede straordinaria per il giorno 10 maggio 2024, in prima convocazione, e per il giorno 16 maggio 2024, in seconda convocazione.

Approvata dal Consiglio di Amministrazione

in data 27 marzo 2024

Egregi Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 125- del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato (" "),

nonché dell'articolo 72 e dell'Allegatoter 3A, schema n.3, del regolamento di attuazione del TUF concernenteTUF la

Regolame

to Emittenti

disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive

SOL

Società

"), il Consiglio di Amministrazione di SOL S.p.A. (anche

modificazioni ed integrazioni (il "

"

" o la "

Relazione

") mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa sul primo e unico argomento posto

all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria della Società (la "

"), convocata presso la sede sociale

in Monza, Via Borgazzi n. 27 per il giorno 10 maggio 2024 alle ore 10,00 in prima convocazione e, occorrendo, per

il giorno 16 maggio 2024 stessi luogo e ora, in seconda convocazione, e chiamata a deliberare sui seguenti punti

all'ordine del giorno:

Ordine del giorno:

Parte straordinaria

1.

Modifiche degli articoli 7 (Convocazione, diritto di intervento e rappresentanza in assemblea), 10 (Consiglio

di Amministrazione) e 17 (Sindaci) dello statuto della Società dello statuto sociale della Società; deliberazioni

inerenti e conseguenti.

Pag. 2

* * * *

PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Modifiche degli articoli 7 (Convocazione, diritto di intervento e rappresentanza in assemblea), 9 (Presidenza e svolgimento dell'Assemblea), 10 (Consiglio di Amministrazione) e 17 (Sindaci) dello statuto sociale della Società; deliberazioni conseguenti.

Egregi Signori Azionisti,

sul primo ed unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria si fa presente che l'Assemblea sarà chiamata ad approvare le modificazioni e integrazioni dei seguenti articoli dello statuto della Società (lo "Statuto"): articolo 7 (Convocazione, diritto di intervento e rappresentanza in assemblea), articolo 10 (Consiglio di Amministrazione) e articolo 17 (Sindaci).

In particolare, il Consiglio di Amministrazione propone di modificare:

(a) l'articolo 7 dello Statuto al fine di consentire che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano anche avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 TUF;

(b) l'articolo 10 dello Statuto al fine di:

(i) innalzare il numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente fissato in da 11 amministratori a 15 amministratori; e

(ii) adeguare i requisiti delle liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre alle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti inerenti l'equilibrio tra generi per la composizione degli organi sociali;

(c) l'articolo 17 dello Statuto al fine di:

(i) adeguare i requisiti delle liste presentate per la nomina del Collegio Sindacale che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre alle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti inerenti l'equilibrio tra generi per la composizione degli organi sociali, e

(ii) adeguare la composizione del Collegio Sindacale, nel caso in cui sia stata presentata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale, alle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti inerenti l'equilibrio tra generi per la composizione degli organi sociali.

Di seguito, oltre all'illustrazione delle motivazioni alla base delle modifiche statutarie proposte, verrà presentato anche il confronto tra il testo vigente dello Statuto e il testo che si propone di adottare, con evidenza delle modifiche apportate.

1. Articolo 7 - Intervento ed esercizio del diritto di voto in Assemblea tramite il e agevolare la partecipazione in Assemblea del rappresentante designato della Società

(i) Motivazioni della proposta

Al fine di garantire la partecipazione per tutti i soci di partecipare all'Assemblea avvalendosi di un unico rappresentante designato della Società, il Consiglio di Amministrazione propone di modificare l'articolo 7 dello Statuto in modo da:

(a) introdurre la facoltà per la Società di prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato dalla Società ai sensi del nuovo articolo 135-undecies.1 del TUF introdotto dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 (la "Legge Capitali");

(b) prevedere la possibilità che, nel caso in cui l'intervento e il voto avvengano esclusivamente mediante il

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rappresentante designato della Società, la partecipazione del rappresentante designato e degli altri soggetti

legittimati in Assemblea avvenga anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione

(teleconferenza e videoconferenza).

Vista la ratio comune delle proposte di modifica, si ritiene opportuno illustrare le predette proposte

congiuntamente.

La Legge Capitali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 12 marzo 2024 ed entrata in vigore in data odierna,

contempla per le società quotate su un mercato regolamentato o ammesse alla negoziazione su un sistema

multilaterale di negoziazione la possibilità di prevedere l'intervento e il voto in assemblea mediante il ricorso in

via esclusiva del rappresentante designato.

s.1) che

In particolare, l'art. 11, comma 1, della Legge Capitali inserisce un nuovo articolo nel TUF (art. 135-undec

consente alle predette società di prevedere nello statuto che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in

assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al

rappresenta designato.

Il Consiglio di Amministrazione intende avvalersi della novella normativa per agevolare la partecipazione degli

azionisti mediante il conferimento di deleghe o di subdeleghe a un unico rappresentante designato dalla Società,

consentendo, in tal caso, che l'intervento e il voto del rappresentante designato, nonché la partecipazione degli

amministratori e degli altri soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, possa avvenire, anche o

esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, senza la necessità che il Presidente dell'Assemblea, il

segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di modificare lo Statuto nei termini

di seguito illustrati.

(ii) Proposta di modifica

La proposta di modificaall'art. 7 dello Statuto è finalizzata a consentire che:

(a) ove previsto o consentito dalle disposizioni normative e regolamentari pro-tempore vigenti, l'intervento e

l'esercizio del diritto di voto in Assemblea per gli aventi diritto possano anche avvenire esclusivamente

mediante conferimento di delega (o sub-delega) al rappresentante designato, come consentito dall'art. 135-

undecies.1 del TUF introdotto dalla Legge Capitali; e

(b) nel caso in cui l'intervento e il voto avvengano esclusivamente mediante rappresentante designato dalla

Società ai sensi di quanto precede, e ove ciò sia previsto o consentito dalle disposizioni normative e

regolamentari pro-tempore vigenti, la partecipazione all'Assemblea del rappresentante designato e degli altri

soggetti legittimati a partecipare alla stessa possa avvenire, anche o unicamente, in teleconferenza o

videoconferenza, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente dell'Assemblea, il segretario

e/o il notaio, a condizione che (i) sia rispettato il metodo collegiale; (ii) sia consentito al presidente

dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento

dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante

di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iv) sia consentito agli

intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

(iii) Clausole statutarie a confronto

Si riporta di seguito il prospettodi raffronto tra il testo vigente dell'articolo 7 dello Statuto e iltesto che

risulterebbe dall'adozione della proposta di modifica, evidenziando in carattere

le parole

di nuovo inserimento e in barrato le parole eliminate.

grassetto sottolineato

Pag. 4

Testo vigente

Testo proposto

Art. 7 - Convocazione, diritto di intervento e rapp esenta za in assemblea

Fermi

poteri di convocazione previsti da specifiche

Fermi

poteri di convocazione previsti da specifiche

disposizioni di legge, nonché le previsioni del quarto

disposizioni di legge, nonché le previsioni del quarto

comma

dell'art. 2366 cod. civ., l'Assemblea è

comma dell'art. 2366 cod. civ., l'Assemblea è convocata

convocata dal Consiglio di Amministrazione in Italia,

dal Consiglio di Amministrazione in Italia, anche fuori

anche fuori dalla sede sociale, nel rispetto delle

dalla sede sociale, nel rispetto delle modalità e dei

modalità e dei termini fissati dalle disposizioni di

termini fissati dalle disposizioni di legge e

legge e regolamentari applicabili.

regolamentari applicabili.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il

Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare

Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare

senza ritardo l'Assemblea quando ne facciano

senza ritardo l'Assemblea quando ne facciano

domanda tanti Soci che rappresentino almeno il

domanda tanti Soci che rappresentino almeno il cinque

cinque per cento del capitale sociale espresso in

per cento del capitale sociale espresso in azioni

azioni ordinarie e sussistano i presupposti richiesti

ordinarie e sussistano i presupposti richiesti dall'art.

dall'art. 2367 cod. civ. e dalle altre disposizioni di

2367 cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge

legge applicabili. La richiesta dovrà essere inoltrata al

applicabili. La richiesta dovrà essere inoltrata al

Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo

Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo

lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione

lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione

analitica degli argomenti da porre all'ordine del

analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno

giorno e la elencazione dettagliata dei Soci richiedenti,

e la elencazione dettagliata dei Soci richiedenti,

allegando idonea documentazione attestante i singoli

allegando idonea documentazione attestante i singoli

possessi azionari alla data dell'invio della predetta

possessi azionari alla data dell'invio della predetta

comunicazione.

comunicazione.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di

L'assemblea è convocata dal Consiglio di

Amministrazione mediante avviso da pubblicarsi con

Amministrazione mediante avviso da pubblicarsi con

le modalità e nei termini di legge.

le modalità e nei termini di legge.

Possono intervenire in assemblea coloro ai quali

Possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta

spetta il diritto di voto in base alla normativa vigente.

il diritto di voto in base alla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi

rappresentare ai sensi di legge, mediante delega

rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta

scritta ovvero conferita in via elettronica quando

ovvero conferita in via elettronica quando previsto da

previsto da apposite norme regolamentari e con le

apposite norme regolamentari e con le modalità in esse

modalità in esse stabilite. In tale ultimo caso potrà

stabilite. In tale ultimo caso potrà essere effettuata

essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita

mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet

sezione del sito internet della Società secondo le

della Società secondo le modalità indicate nell'avviso di

modalità indicate nell'avviso di convocazione.

convocazione.

Non è consentita la designazione di un

Non è consentita la designazione di un rappresentante

rappresentante ai sensi dell'art. 135-undecies del

ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 24 febbraio

D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

1998 n. 58.

Ove previsto o consentito dalle disposizioni

normative e regolamentari pro-tempore vigenti,

l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di

voto possono anche avvenire esclusivamente

tramite il rappresentante designato dalla Società ai

sensi dell'articolo 135-undecies.1 del d.lgs. 24

febbraio 1998 n. 58, al quale, in deroga all'art. 135-

undecies, comma 4, del medesimo d.lgs. 24

febbraio 1998 n. 58, possono essere conferite

anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo

135-novies del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Si

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applicano in tal caso le disposizioni normative e

regolamentari pro tempore vigenti che regolano lo

svolgimento

dell'Assemblea

con

suddette

modalità.

Nel caso in cui l'intervento in Assemblea e

l'esercizio

del

diritto

voto

avvengano

esclusivamente tramite rappresentante designato

ai sensi del precedente comma, ove ciò sia previsto

o comunque consentito dalle disposizioni

normative e regolamentari pro-tempore vigenti, la

partecipazione all'Assemblea del rappresentante

designato e degli altri soggetti legittimati a

partecipare alla stessa può avvenire, anche o

unicamente, in teleconferenza o videoconferenza,

senza necessità che si trovino nello stesso luogo il

presidente dell'Assemblea, il segretario e/o il

notaio, a condizione che (i) sia rispettato il metodo

collegiale; (ii) sia consentito al presidente

dell'Assemblea di accertare l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento

dell'adunanza,

constatare

e

proclamare i risultati della votazione; (iii) sia

consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

verbalizzazione; (iv) sia consentito agli intervenuti

di partecipare alla

discuss

e

alla

azione

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Non è consentita l'espressione del voto per

Non è

consentita l'espressione

del

voto

per

corrispondenza e/o in via elettronica.

corrispondenza e/o in via elettronica.

2. Articolo 10 - Innalzamento del numero massimo di amministratori

(i) Motivazioni della proposta

Il Consiglio di Amministrazione propone di modificare l'articolo 10 dello Statuto in modo da innalzare il numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione, con l'obiettivo di consentire un eventuale ampliamento dell'organo di amministrazione che possa risultare funzionale ad un'efficace gestione del gruppo facente capo a SOL.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di modificare lo Statuto nei termini di seguito illustrati.

(ii) Proposta di modifica

La proposta di modificaall'articolo 10, primo paragrafo, dello Statuto è finalizzata ad innalzare il numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione da 11 amministratori a 15 amministratori.

(iii) Clausole statutarie a confronto

Si rimanda al prospetto di raffrontotra il testo vigente degli articoli 10 e 17 dello Statuto e il testo che risulterebbe dall'adozione della proposta di modifica sub punto 3.

Pag. 6

3. Articoli 10 e 17 - Equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo

(i) Motivazioni della proposta

Pur non essendo scaduti i mandati degli organi di amministrazione e di controllo della Società e pur essendo

l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società già conformi alla

novellata disposizione degli articoli 147-

, comma 1-

, 148, comma 1- , TUF, e dell'art. 144-

.1

Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione propone di modificare l'articolo 10, comma 8, e l'articolo

ter

ter

bis

undecies

17, commi 5 e 14, dello Statuto in modo da adeguare le disposizioni statutarie ai criteri imposti dalla legge

applicabile in merito al requisito di genere nella nomina degli organi sociali.

Vista la ratio comune delle proposte di modifica, si ritiene opportuno illustrare le predette proposte

congiuntamente.

Lo statuto in vigore della Società, approvato dall'Assemblea straordinaria del 10 maggio 2012, prevede infatti che:

(a) nelle liste presentate per la nomina degli amministratori con 3 o più candidati, almeno un terzo (arrotondato

(b)

all'eccesso) dei candidati deve appartenente al genere meno rappresentato;

nelle liste presentate per la nomina dei sindaci con 3 o più candidati, almeno un candidato deve appartenere

al genere meno rappresentato in ciascuna delle due sezioni di cui si compone tale lista (sindaci effettivi e

(c)

sindaci supplenti); e

nel caso in cui dall'unica lista presentata per la nomina dei sindaci non si possano trarre tutti i sindaci effettivi

e tutti i sindaci supplenti, i sindaci restanti che sono necessari per la formazione del collegio sindacale sono

nominati dall'assemblea con le modalità e le maggioranze di legge senza vincolo di lista e, comunque, in modo

tale che almeno un terzo dei sindaci effettivi nominati appartenga al genere meno rappresentato.

Ciò posto, si ricorda che:

ter

, comma 1-

ter

, e 148, comma 1-

bis

, TUF, le società con azioni quotate devono

(a)

ai sensi degli artt.. 147-

rispettare un criterio di ripartizione dell'equilibrio di genere in base al quale al genere meno rappresentato

(b)

spettano almeno i due quinti dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo;

ai sensi dell'art. 144-

.1 del Regolamento Emittenti, qualora dall'applicazione del criterio di riparto

tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo

undecies

appartenenti al genere meno rappresentato come sopra indicato, tale numero è arrotondato per eccesso

all'unità superiore, ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento

avviene per difetto all'unità inferiore.

Il Consiglio di Amministrazione intende sostituire i requisiti di genere attualmente disposti dalle norme statutarie

con un rinvio mobile ai criteri di riparto tra generi degli organi di amministrazione e controllo previsti dalle

disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di modificare lo Statuto nei termini

di seguito illustrati.

(ii) Proposta di modifica

La proposta di modificaall'articolo 10, comma 8, dello Statuto è finalizzata ad adeguare i requisiti delle liste

presentate per la nomina degli amministratori che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre alle

disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti inerenti l'equilibrio tra generi per la composizione

degli organi sociali.

La proposta di modifica dell'articolo 17:

(a)

comma 5, è volta ad adeguare i requisiti delle liste presentate per la nomina dei sindaci che presentino un

numero di candidati pari o superiore a tre alle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti

inerenti l'equilibrio tra generi per la composizione degli organi sociali; e

Pag. 7

(b) comma 14, è volta ad adeguare la composizione del Collegio Sindacale, nel caso in cui sia stata presentata una

sola lista per la nomina del Collegio Sindacale, alle disposizioni normative e regolamentari pro tempore

vigenti inerenti l'equilibrio tra generi per la composizione degli organi sociali.

(iii) Clausole statutarie a confronto

Si riporta di seguito il prospetto diraffronto tra il testo vigente degli articoli 10 e 17 dello Statuto e il testo che

risulterebbe dall'adozione della proposta di modifica, evidenziando in carattere

le parole

di nuovo inserimento e in barrato le parole eliminate.

grassetto sottolineato

Testo vigente

Testo proposto

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

Amministrazione composto da sette a undici membri,

Amministrazione composto da sette a undici

La Società è amministrata da un Consiglio di

La Società è amministrata da un Consiglio di

secondo determinazione dell'Assemblea, la quale fra

membri, secondo determinazione dell'Assemblea, la

di essi nomina il Presidente e il Vice-Presidente con le

quale fra di essi nomina il Presidente e

quindici

il Vice-

modalità di cui al presente articolo.

Presidente con le modalità di cui al presente articolo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano

in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea,

in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea,

per uno o più esercizi, con un massimo di tre, scadono

per uno o più esercizi, con un massimo di tre, scadono

alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione

alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione

del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro

del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro

carica, e sono rieleggibili.

carica, e sono rieleggibili.

Almeno un membro del Consiglio di Amministrazione,

Almeno un membro del Consiglio di Amministrazione,

ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia

ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia

composto da più di sette componenti, devono essere in

composto da più di sette componenti, devono essere in

possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla

possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla

normativa pro tempore vigente. L'Amministratore

normativa pro tempore vigente. L'Amministratore

indipendente che, successivamente alla nomina, perda

indipendente che, successivamente alla nomina, perda

i requisiti di indipendenza deve darne immediata

i requisiti di indipendenza deve darne immediata

comunicazione al Consiglio di Amministrazione. La

comunicazione al Consiglio di Amministrazione. La

perdita dei requisiti di indipendenza comporta la

perdita dei requisiti di indipendenza comporta la

decadenza dalla carica, salvo che tali requisiti

decadenza dalla carica, salvo che tali requisiti

permangano in capo al numero minimo di

permangano in capo al numero minimo di

amministratori che secondo la normativa pro tempore

amministratori che secondo la normativa pro tempore

vigente devono possedere quei requisiti.

vigente devono possedere quei requisiti.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene,

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene,

nel rispetto della disciplina pro tempore vigente

nel rispetto della disciplina pro tempore vigente

inerente l'equilibrio tra generi e la presenza almeno

inerente l'equilibrio tra generi e la presenza almeno

del numero minimo di Amministratori in possesso dei

del numero minimo di Amministratori in possesso dei

requisiti di indipendenza, da parte dell'Assemblea

requisiti di indipendenza, da parte dell'Assemblea

sulla base di liste presentate dai Soci con le modalità di

sulla base di liste presentate dai Soci con le modalità di

seguito specificate, nelle quali i candidati devono

seguito specificate, nelle quali i candidati devono

essere elencati mediante un numero progressivo.

essere elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare una lista i Soci che, da soli

Hanno diritto di presentare una lista i Soci che, da soli

o insieme ad altri Soci, siano complessivamente

o insieme ad altri Soci, siano complessivamente

titolari di azioni rappresentanti almeno l'1 per cento

titolari di azioni rappresentanti almeno l'1 per cento

del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto

del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto

di voto nell'Assemblea che delibera sulla nomina dei

di voto nell'Assemblea che delibera sulla nomina dei

componenti degli organi di amministrazione e

componenti degli organi di amministrazione e

controllo.

controllo.

Pag. 8

socialeLe listealmenodevono25 (venticinque)essere depositategiornipressoprima dilaquellosede fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Al fine di comprovare l'identità dei Soci nonché la titolarità del numero delle azioni necessarie per la presentazione delle liste, i Soci devono produrre sotto la propria responsabilità copia della apposita certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente da un intermediario abilitato; la certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la loro pubblicazione.

Tutte le liste devono contenere (i) almeno un candidato, ovvero due se la lista sia composta da più di sette candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente e (ii) almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati appartenente al genere meno rappresentato, al fine di assicurare l'equilibrio dei generi nell'ambito del Consiglio di Amministrazione. La ripartizione in quote di genere di cui al precedente punto (ii) non si applica alle liste contenenti un numero di candidati inferiore a tre.

Le liste devono essere corredate:

a) dalle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

b) dai curricula professionali dei candidati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla normativa di legge o regolamentare vigente e dal presente Statuto, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento per i membri del Consiglio di Amministrazione;

c) dalla dichiarazione da parte dei singoli candidati, sotto la propria responsabilità, circa il loro eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

In aggiunta a quanto previsto dal comma che precede, le liste presentate da Soci diversi da quelli che

detengono, anche congiuntamente, una

socialeLe listealmenodevono25 (venticinque)essere depositategiornipressoprima dilaquellosede fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Al fine di comprovare l'identità dei Soci nonché la titolarità del numero delle azioni necessarie per la presentazione delle liste, i Soci devono produrre sotto la propria responsabilità copia della apposita certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente da un intermediario abilitato; la certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la loro pubblicazione.

Tutte le liste devono contenere (i) almeno un candidato, ovvero due se la lista sia composta da più di sette candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente e (ii) almeno un terzo(arrotondatoall'eccesso) dei candidati appartenente.Le liste che presentano un numero di candidati pari o supgenereriore a tre devono essere composte da unalnumero dimenocandidatirappresentato,amministratorial fineappdi assicurarertenenti l'equilibrio dei generi nell'ambito del Consiglio di Amministrazione. La ripartizione in quote di genere dicui al precedente punto (ii) non si applica alle liste contenenti un numero di candidati inferiore a tre

(come eventualmente arrotondato) conforme a quanto richiesto dalle disposizioni normative e regolamdevonontari pro .tempore vigenti inerenti

Lel' quilibrioliste traesseregenericorredate:

a) dalle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

b) dai curricula professionali dei candidati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla normativa di legge o regolamentare vigente e dal presente Statuto, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento per i membri del Consiglio di Amministrazione;

c) dalla dichiarazione da parte dei singoli candidati, sotto la propria responsabilità, circa il loro eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

In aggiunta a quanto previsto dal comma che precede, le liste presentate da Soci diversi da quelli che

detengono, anche congiuntamente, una

Pag. 9

devono essere corredate dalla dichiarazione dei Soci

devono essere corredate dalla dichiarazione dei Soci

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa

che le presentano attestante l'assenza di rapporti di

che le presentano attestante l'assenza di rapporti di

collegamento previsti dalla normativa vigente con i

collegamento previsti dalla normativa vigente con i

Soci che detengono anche congiuntamente una

Soci che detengono anche congiuntamente una

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Ogni Socio non può presentare o concorrere a

Ogni Socio non può presentare o concorrere a

presentare, né votare più di una lista, anche per

presentare, né votare più di una lista, anche per

interposta persona o società fiduciarie. Ogni candidato

interposta persona o società fiduciarie. Ogni candidato

può essere iscritto in una sola lista, a pena di

può essere iscritto in una sola lista, a pena di

ineleggibilità.

ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle

Le liste presentate senza l'osservanza delle

prescrizioni di cui sopra saranno considerate come

prescrizioni di cui sopra saranno considerate come

non presentate. I voti esercitati in violazione del

non presentate. I voti esercitati in violazione del

divieto di cui sopra saranno considerati come non

divieto di cui sopra saranno considerati come non

esercitati.

esercitati.

In caso di presentazione di due o più liste di candidati,

In caso di presentazione di due o più liste di candidati,

all'elezione dei membri del Consiglio di

all'elezione dei membri del Consiglio di

Amministrazione si procede come segue (e fatto

Amministrazione si procede come segue (e fatto

comunque salvo quanto di seguito previsto in merito

comunque salvo quanto di seguito previsto in merito

all'equilibrio tra generi e alla presenza almeno del

all'equilibrio tra generi e alla presenza almeno del

numero minimo di Amministratori in possesso dei

numero minimo di Amministratori in possesso dei

requisiti di indipendenza):

requisiti di indipendenza):

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior

numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con

numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con

il quale sono elencati nella stessa, tutti gli

il quale sono elencati nella stessa, tutti gli

Amministratori secondo il numero fissato

Amministratori secondo il numero fissato

dall'Assemblea, eccetto l'Amministratore riservato

dall'Assemblea, eccetto l'Amministratore riservato

alla lista di minoranza di cui al successivo punto b);

alla lista di minoranza di cui al successivo punto b);

b) fra le restanti liste che non siano collegate in alcun

b) fra le restanti liste che non siano collegate in alcun

modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno

modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno

presentato o votato la lista risultata prima per numero

presentato o votato la lista risultata prima per numero

di voti, risulta eletto Amministratore il primo

di voti, risulta eletto Amministratore il primo

candidato della lista che ha ottenuto in Assemblea il

candidato della lista che ha ottenuto in Assemblea il

maggior numero di voti e che è in possesso dei

maggior numero di voti e che è in possesso dei

requisiti di indipendenza previsti dalla normativa

requisiti di indipendenza previsti dalla normativa

vigente;

vigente;

c) in caso di parità di voti fra le liste di cui al

c) in caso di parità di voti fra le liste di cui al

precedente punto b), si procederà a nuova votazione

precedente punto b), si procederà a nuova votazione

da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il

da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il

primo candidato della lista che ottiene la maggioranza

primo candidato della lista che ottiene la maggioranza

semplice dei voti in possesso dei requisiti di

semplice dei voti in possesso dei requisiti di

indipendenza previsti dalla normativa vigente.

indipendenza previsti dalla normativa vigente.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non

si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una

si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una

percentuale di voti almeno pari alla metà di quella

percentuale di voti almeno pari alla metà di quella

richiesta per la presentazione delle stesse.

richiesta per la presentazione delle stesse.

Al candidato indicato per primo nella lista che ha

Al candidato indicato per primo nella lista che ha

ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di

ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di

Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre

Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre

al candidato indicato per secondo nella medesima lista

al candidato indicato per secondo nella medesima lista

spetta la carica di Vice Presidente del Consiglio di

spetta la carica di Vice Presidente del Consiglio di

Amministrazione.

Amministrazione.

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