INFORMATIVA AL PUBBLICO DEL GRUPPO FINECOBANK - PILLAR III
AL 31 MARZO 2024
Indice
Introduzione | 3 |
Metriche principali | 7 |
Requisiti di fondi propri ed esposizioni ponderate per il rischio | 9 |
Requisiti in materia di liquidità | 13 |
Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari | 19 |
Dichiarazione di conformità alla politica formale e ai processi, sistemi e controlli interni | 21 |
"FinecoBank Banca Fineco S.p.A."
o in forma abbreviata "FinecoBank S.p.A.", ovvero "Banca Fineco S.p.A." ovvero "Fineco Banca S.p.A.".
Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario FinecoBank, Albo dei Gruppi Bancari n. 3015, Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Codice Fiscale e n° iscr. R.I. Milano-Monza-Brianza-Lodi 01392970404 - R.E.A. n° 1598155, P.IVA 12962340159
FinecoBank · Informativa al pubblico 1
Introduzione
L'Informativa al pubblico del Gruppo FinecoBank - Pillar III - (di seguito "Informativa") è redatta in conformità alla disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento, entrata in vigore il 1° gennaio 2014 e contenuta nella Direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive, c.d. CRD IV) e nel Regolamento n. 575/2013/UE (Capital Requirements Regulation, c.d. CRR) e successive Direttive e Regolamenti che ne modificano il contenuto, tra le quali si citano, in particolare, la Direttiva (UE) 2019/878 (c.d. CRD V), il Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. CRR II) e il Regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. CRR Quick-fix). Nel prosieguo del documento con il termine "CRR" o Regolamento si fa riferimento al Regolamento n. 575/2013/UE come successivamente modificato, mentre con il termine "Direttiva" si fa riferimento alla Capital Requirements Directive come successivamente modificata.
La Direttiva ed il Regolamento traspongono nella normativa dell'Unione Europea il framework noto come Basilea 3, definito dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria allo scopo di rafforzare la capacità delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, a migliorare la gestione del rischio e la governance delle banche, nonché a rafforzare la loro trasparenza e informativa. La disciplina comunitaria è stata raccolta ed attuata dalla Banca d'Italia tramite le "Disposizioni di vigilanza per le banche" (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti).
Al fine di razionalizzare e omogeneizzare l'informativa da fornire periodicamente al mercato, l'EBA, rispondendo al mandato conferitole dall'art. 434 bis "Modelli per l'informativa" del CRR II, ha pubblicato le norme tecniche di attuazione (EBA/ITS/2020/04), destinate a tutti gli enti soggetti agli obblighi informativi previsti dalla Parte otto del CRR. Tali norme tecniche di attuazione sono state recepite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione del 15 marzo 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla Parte Otto, titoli II e III, del Regolamento (UE) n. 575/2013, e successivi Regolamenti che ne modificano il contenuto, in particolare, il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/631 della Commissione del 13 aprile 2022, nel quale sono contenuti i modelli e le istruzioni per adempiere agli obblighi di informativa al pubblico sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione (IRRBB - Interest Rate Risk in the Banking Book), richiesta dall'art. 448 del CRR, e il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 del 30 novembre 2022, nel quale sono contenuti i modelli e le istruzioni per quanto riguarda l'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance, richiesta dall'articolo 449a del CRR. Quest'ultimo Regolamento recepisce le norme tecniche di esecuzione (EBA/ITS/2022/01) sull'informativa prudenziale in materia di rischi ambientali, sociali e di governance pubblicate da EBA nel mese di gennaio 2022, in base al quale i "Grandi Enti" che hanno emesso titoli negoziati in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro sono tenuti a fornire la prima informativa a partire dal 31 dicembre 2022 e successivamente semestralmente, con graduale applicazione degli obblighi di disclosure in funzione degli specifici modelli (periodo di phase-in da dicembre 2022 a dicembre 2024).
Il CRR prevede che gli enti pubblichino congiuntamente ai documenti di bilancio, le informazioni richieste alla Parte otto, titoli II e III. Tale obbligo di informativa al pubblico ha l'obiettivo di integrare i requisiti patrimoniali minimi (Primo Pilastro) e il processo di controllo prudenziale (Secondo Pilastro), attraverso l'individuazione di un insieme di requisiti di trasparenza informativa che consentano agli operatori del mercato di disporre di informazioni rilevanti, complete e affidabili circa l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi, le caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, misurazione e gestione di tali rischi.
FinecoBank (di seguito anche FinecoBank o Fineco o Banca) rientra nella definizione di "Grande ente" ai sensi della Parte otto del CRR e, pertanto, nella presente Informativa al pubblico al 31 marzo 2024 sono state pubblicate tutte le informazioni ad essi richieste con frequenza trimestrale.
In linea con il CRR, FinecoBank S.p.A., in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario FinecoBank (di seguito "Gruppo"), pubblica la propria Informativa al pubblico a livello consolidato.
Alla normativa dell'Unione Europea precedentemente citata, si affiancano le disposizioni emesse dalla Banca d'Italia, in particolare la Circolare n. 285 "Disposizioni di vigilanza per le banche" del 17 dicembre 2013 (e successivi aggiornamenti), che nel capitolo 13 della Parte Seconda (informativa al pubblico) disciplina la materia. La citata circolare non detta specifiche regole per la predisposizione e pubblicazione del Pillar III, ma rimanda alle disposizioni allo scopo previste dal CRR, ai Regolamenti della Commissione Europea la cui preparazione può essere demandata all'EBA (European Banking Authority) e alle Guidelines dell'EBA.
La tematica è dunque regolata:
- dal CRR, Parte otto "Informativa da parte degli enti" (art. 431 - 455);
-
dai Regolamenti della Commissione Europea la cui preparazione può essere demandata all'EBA, recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per disciplinare i modelli uniformi per la pubblicazione delle diverse tipologie di informazioni. In particolare, si fa riferimento ai seguenti orientamenti e regolamenti:
o Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione del 15 marzo 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione (EBA/RTS/2020/20 recepito dal Regolamento di esecuzione 2021/637);
o Regolamento di esecuzione (UE) 2022/631 della Commissione del 13 aprile 2022 che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l'informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione e recepisce l'EBA/ITS/2021/07;
o Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione del 30 novembre 2022 che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance e che recepisce l'EBA/ITS/2022/01;
FinecoBank · Informativa al pubblico 3
Introduzione
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 della Commissione del 23 aprile 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la segnalazione a fini di vigilanza e l'informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili;
- orientamenti sulla rilevanza, esclusività e riservatezza e sulla frequenza dell'informativa ai sensi degli articoli 432, paragrafi 1 e 2, e 433 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2014/14);
- orientamenti sull'informativa uniforme ai sensi dell'articolo 473 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il periodo transitorio per attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri (EBA/GL/2018/01);
- orientamenti recanti modifica agli orientamenti dell'Autorità bancaria europea EBA/GL/2018/01 sulle informative uniformi ai sensi dell'articolo 473 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri allo scopo di garantire la conformità con le «soluzioni rapide» in materia di CRR in risposta alla pandemia di COVID-19 (EBA/GL/2020/12).
In merito alle iniziative poste in essere nel 2020, tuttora in vigore, si ricorda anche il Regolamento (UE) 873/2020 (c.d. CRR "Quick-fix") del Parlamento EU e del Consiglio pubblicato in data 26 giugno 2020, che modifica il Regolamento (UE) 575/2013 ("CRR") e il Regolamento (UE) 876/2019 ("CRR II"), che ha apportato una serie di adeguamenti al quadro prudenziale di riferimento alla luce dell'emergenza sanitaria Covid-19, consentendo agli enti creditizi di applicare specifiche disposizioni transitorie, con lo scopo di fornire un sostegno patrimoniale che consenta agli enti creditizi di continuare a sostenere l'economia reale nel contesto della pandemia Covid-19. Il suddetto Regolamento, inoltre, aveva anticipato l'applicazione di alcune misure contenute nel CRR II, valide pertanto sino all'entrata in vigore di quest'ultimo a partire dal 28 giugno 2021. Tra le principali misure ancora in vigore si cita l'estensione fino al 31 dicembre 2024 del regime transitorio che consente di ridurre il potenziale impatto sul CET1 derivante dall'incremento degli accantonamenti per perdite attese sui crediti calcolate secondo il modello di impairment IFRS 9, tramite l'inclusione progressiva nel CET1 ("Trattamento temporaneo volto ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri"). È prevista la possibilità per le banche che in precedenza avessero già deciso di avvalersi o non avvalersi delle disposizioni transitorie, di poter revocare la decisione in qualsiasi momento durante il nuovo periodo transitorio. Al 31 marzo 2024 il Gruppo non si è avvalso della facoltà di applicare il trattamento temporaneo.
In merito agli obblighi di informativa al pubblico inerenti alle disposizioni contenute nel Regolamento 873/2020, la Banca d'Italia, con comunicazione dell'8 settembre 2020 ha dato attuazione agli orientamenti EBA che forniscono chiarimenti e indicazioni sulla compilazione degli schemi segnaletici di vigilanza e sull'informativa al pubblico (Guidelines EBA 2020/12). Le Guidelines EBA 2020/12 modificano le EBA/GL/2018/01 per tenere conto degli impatti sui fondi propri delle modifiche riguardanti la proroga delle disposizioni transitorie IFRS 9 e l'introduzione di ulteriori requisiti informativi di natura qualitativa volti a comprendere le decisioni prese nell'ambito delle discrezionalità previste dall'articolo 473 bis CRR, come modificato dal CRR Quick-fix.
Con riferimento alle sopracitate disposizioni transitorie, poiché il Gruppo, alla data del 31 marzo 2024, non si è avvalso della facoltà di applicare il "Trattamento temporaneo volto ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri", i fondi propri e il capitale tengono già pienamente conto dell'impatto della suddetta componente e, di conseguenza, non trovano applicazione gli obblighi di informativa ad essa relativi specificati nelle Guidelines EBA 2020/12.
Si precisa che l'Informativa del Gruppo è predisposta in coerenza con una procedura adottata in applicazione dell'articolo 431 (3) della CRR che ne delinea i controlli interni e il processo.
Gli elementi chiave di tale procedura sono:
- identificazione di ruoli e responsabilità degli organi sociali, delle funzioni aziendali, e delle società del gruppo coinvolte nel processo di produzione dell'Informativa;
- identificazione delle informazioni da pubblicare (in coerenza con le Linee Guida EBA 2014/14 e con gli articoli 432 e 433 del CRR in riferimento ai requisiti applicabili al 31 marzo 2024);
- approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- pubblicazione sul sito internet di FinecoBank.
Il presente documento è stato redatto seguendo le indicazioni dei documenti dell'EBA nel rispetto del principio di proporzionalità e pubblicando solo le informazioni che sono rilevanti e che non siano esclusive della stessa o riservate, ai sensi dell'art. 432 della suddetta CRR. A tal proposito, si precisa che per le modalità di pubblicazione delle informazioni di natura qualitativa e quantitativa, FinecoBank ha adottato in primo luogo i modelli previsti nei Regolamenti dell'UE o nelle Guidelines EBA applicabili precedentemente citate, in secondo luogo modelli liberi. Le tabelle che seguono riportano il riferimento alla collocazione, nel presente documento, delle informazioni richieste.
L'eventuale mancata quadratura tra i dati esposti nel presente documento dipende dagli arrotondamenti. Tutti gli importi, se non diversamente indicato, sono da intendere in migliaia di euro.
- Informativa al pubblico · FinecoBank
Introduzione
Riferimento ai requisiti regolamentari di informativa con frequenza trimestrale: Regolamento di esecuzione (UE) 637/2021 e successive modifiche
La tabella di seguito riporta la collocazione nel presente documento dell'informativa resa al mercato con frequenza trimestrale, applicabile al Gruppo FinecoBank:
TABELLA
EU OV1
EUKM1
EU LIQ1
EU LIQB
ARGOMENTO | CAPITOLO |
Quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al | Requisiti di fondi propri ed esposizioni ponderate |
rischio | per il rischio |
Metriche principali | Metriche principali |
Informazioni quantitative dell'LCR | Requisiti in materia di liquidità |
Informazioni qualitative sull'LCR, ad integrazione del modello | Requisiti in materia di liquidità |
EU LIQ1 | |
Riferimento ai requisiti EBA/GL/2020/12
Si ricorda che, relativamente a quanto previsto dalle Guidelines EBA 2020/12, la tabella "Modello IFRS9-FL: Confronto dei fondi propri e dei coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria degli enti, con e senza l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS9 o analoghe perdite attese su crediti" non è oggetto di pubblicazione in quanto, come precedentemente accennato, il Gruppo non si è avvalso della facoltà di applicare il regime transitorio in merito agli impatti dell'introduzione dell'IFRS 9. Di conseguenza i fondi propri e il capitale del Gruppo FinecoBank al 31 marzo 2024 riflettono già pienamente l'impatto di tale elemento.
Riferimento alle informazioni richieste dalla Parte Otto del CRR
La tabella riporta le informazioni richieste, con frequenza trimestrale, dal Regolamento (UE) n.575/2013 e successive modifiche.
ARTICOLO
438
lettere d) e h) 447
451bis paragrafo 2
CONTENUTO | CAPITOLO |
Informativa completa sui requisiti di fondi propri e sugli importi | Requisiti di fondi propri ed esposizioni ponderate |
delle esposizioni ponderate per il rischio | per il rischio; Metriche principali |
Informativa sulle metriche principali | Metriche principali |
Informativa completa sui requisiti in materia di liquidità | Requisiti in materia di liquidità |
Si precisa che sono oggetto di pubblicazione nel presente documento le informazioni di cui alle sezioni degli articoli sopra elencati per le quali è richiesta frequenza trimestrale ai "Grandi enti", come dettagliato all'433 bis del CRR.
FinecoBank · Informativa al pubblico 5
Metriche principali
Si riporta di seguito il modello EU KM1 sulle metriche principali i cui dettagli e le informazioni qualitative sono riportati all'interno del documento nelle specifiche sezioni dedicate.
Il seguente modello EU KM1 riporta le informazioni richieste all'articolo 447 del CRR, in particolare:
- la composizione dei fondi propri e i requisiti di fondi propri;
- l'importo complessivo dell'esposizione al rischio;
- l'importo e la composizione dei fondi propri aggiuntivi che gli enti sono tenuti a detenere;
- il requisito combinato di riserva di capitale che gli enti sono tenuti a detenere;
- il coefficiente di leva finanziaria e la misura dell'esposizione;
- informazioni in relazione al proprio coefficiente di copertura della liquidità;
- informazioni in relazione al proprio requisito di finanziamento stabile netto.
Tutti i requisiti minimi applicabili al Gruppo FinecoBank al 31 marzo 2024 risultano rispettati.
Nella determinazione dei Fondi Propri al 31 marzo 2024, ed in particolare del Capitale primario di classe 1, è stato incluso l'utile di periodo, dal quale sono stati dedotti dividendi e oneri prevedibili per un ammontare complessivo pari a 109.687 migliaia di euro, assumendo soddisfatte le condizioni previste dall'art. 26, paragrafo 2, del CRR.
EU KM1 - Metriche principali
1
2
3
4
5
6
7
EU 7a EU 7b EU 7c EU 7d
(Importi in migliaia) | |||||
a | b | c | d | e | |
31.03.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2023 | 30.06.2023 | 31.03.2023 | |
Fondi propri disponibili (importi) | |||||
Capitale primario di classe 1 (CET1) | 1.186.759 | 1.151.527 | 1.107.584 | 1.070.245 | 1.026.693 |
Capitale di classe 1 | 1.686.759 | 1.651.527 | 1.607.584 | 1.570.245 | 1.526.693 |
Capitale totale | 1.686.759 | 1.651.527 | 1.607.584 | 1.570.245 | 1.526.693 |
Importi delle esposizioni ponderati per il rischio | |||||
Importo complessivo dell'esposizione al rischio | 4.693.517 | 4.731.105 | 4.478.275 | 4.612.719 | 4.710.681 |
Coefficienti di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio) | |||||
Coefficiente del capitale primario di classe 1 (%) | 25,29% | 24,34% | 24,73% | 23,20% | 21,80% |
Coefficiente del capitale di classe 1 (%) | 35,94% | 34,91% | 35,90% | 34,04% | 32,41% |
Coefficiente di capitale totale (in %) | 35,94% | 34,91% | 35,90% | 34,04% | 32,41% |
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal | 2,00% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
rischio di leva finanziaria eccessiva (in %) | |||||
Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali) | 1,13% | 0,98% | 0,98% | 0,98% | 0,98% |
Di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali) | 1,50% | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% |
Requisiti di fondi propri SREP totali (%) | 10,00% | 9,75% | 9,75% | 9,75% | 9,75% |
Requisito combinato di riserva e requisito patrimoniale complessivo (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio
8
EU 8a
9
EU 9a
10
EU 10a
11
EU 11a
12
Riserva di conservazione del capitale (%)
Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%)
Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%)
Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%)
Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (%)
Riserva di altri enti a rilevanza sistemica (%)
Requisito combinato di riserva di capitale (%)
Requisiti patrimoniali complessivi (%)
CET1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti di fondi propri SREP totali (%)
2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
0,11% | 0,10% | 0,07% | 0,06% | 0,04% |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2,61% | 2,60% | 2,57% | 2,56% | 2,54% |
12,61% | 12,35% | 12,32% | 12,31% | 12,29% |
19,66% | 18,86% | 19,25% | 17,72% | 16,31% |
FinecoBank · Informativa al pubblico 7
Metriche principali
segue EU KM1 - Metriche principali
13
14
EU 14a
EU 14b
EU 14c
EU 14d
EU 14e
15
EU 16a
EU 16b
16
17
18
19
20
(Importi in migliaia) | |||||
a | b | c | d | e | |
31.03.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2023 | 30.06.2023 | 31.03.2023 | |
Coefficiente di leva finanziaria | |||||
Misura dell'esposizione complessiva | 32.719.690 | 33.356.370 | 32.428.372 | 33.556.310 | 36.282.598 |
Coefficiente di leva finanziaria (%) | 5,16% | 4,95% | 4,96% | 4,68% | 4,21% |
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale della misura dell'esposizione complessiva) | |||||
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
finanziaria eccessiva (in %) | |||||
di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Requisiti del coefficiente di leva finanziaria totali SREP (%) | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura dell'esposizione totale) | |||||
Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%) | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
Coefficiente di copertura della liquidità | |||||
Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) (valore ponderato | 19.832.980 | 19.456.617 | 19.376.097 | 19.378.197 | 19.391.544 |
- media) | |||||
Deflussi di cassa - Valore ponderato totale | 3.744.080 | 3.821.536 | 3.925.592 | 3.995.043 | 4.058.401 |
Afflussi di cassa - Valore ponderato totale | 1.415.183 | 1.437.394 | 1.503.984 | 1.506.506 | 1.605.535 |
Totale dei deflussi di cassa netti (valore corretto) | 2.328.897 | 2.384.142 | 2.421.608 | 2.488.537 | 2.452.866 |
Coefficiente di copertura della liquidità (%) | 864,19% | 822,92% | 807,83% | 785,34% | 802,90% |
Coefficiente netto di finanziamento stabile | |||||
Finanziamento stabile disponibile totale | 28.351.817 | 29.032.005 | 28.414.272 | 28.992.476 | 29.792.570 |
Finanziamento stabile richiesto totale | 7.674.795 | 7.689.734 | 7.307.468 | 7.545.924 | 7.910.090 |
Coefficiente NSFR (%) | 369,41% | 377,54% | 388,84% | 384,21% | 376,64% |
Si precisa che i dati sul Coefficiente di copertura della liquidità riportati nella Tabella EU KM1 si riferiscono ai valori ponderati medi, in coerenza con la rappresentazione fornita nella tabella EU LIQ1.
Per quanto riguarda gli strumenti Additional Tier 1, si ricorda che nel mese di marzo 2024, a seguito dell'autorizzazione concessa dalla Banca Centrale Europea, Fineco ha annunciato l'offerta pubblica di acquisto sul prestito obbligazionario Additional Tier 1 di importo nominale pari a 300 milioni di euro emesso nel mese di luglio 2019 e l'emissione di un nuovo Additional Tier 1 di importo nominale pari a 500 milioni di euro computabile nei Fondi Propri. L'ammontare nominale delle obbligazioni validamente portate in adesione nell'offerta di acquisto è stato pari a 168 milioni di euro, con regolamento 13 marzo 2024. Considerando l'intenzione di Fineco di esercitare la call alla prima data utile prevista per richiamare sia l'importo residuo dell'AT1 emesso nel luglio 2019 (data call 3 dicembre 2024) sia l'intero ammontare del collocamento privato di AT1 da 200 milioni di euro emesso nel gennaio 2018 (data call 3 giugno 2024), alla data di riferimento del 31 marzo 2024 i suddetti strumenti non sono più inclusi nei Fondi Propri, in linea con quanto previsto all'articolo 28 del Regolamento UE 241/2014. L'importo complessivo degli strumenti AT1 computato nei Fondi Propri resta pertanto invariato a 500 milioni di euro.
- Informativa al pubblico · FinecoBank
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