STATUTO OVS S.p.A.

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

1.1 È costituita una società per azioni denominata

"OVS S.p.A."

regolata dalle norme del presente statuto.

Articolo 2

  1. La Società ha sede legale in Venezia.
  2. La Società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secon- darie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, agenzie e dipen- denze di ogni genere.

Articolo 3

3.1 La durata della Società è stabilita al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETA'

Articolo 4

4.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

  1. il commercio al dettaglio, in ogni sua forma, nonché' all'in- grosso, di ogni bene o prodotto, anche alimentare, per la persona, la casa, il lavoro ed il tempo libero;
  2. la prestazione di ogni servizio connesso alle attività di cui al presente articolo;
  3. l'organizzazione e l'esercizio di centri commerciali, di ma- gazzini di vendita, di esercizi pubblici e di servizi connessi quali di parrucchiere, estetista e istituti di bellezza;
  4. la produzione diretta o tramite aziende di terzi di tutti i pro- dotti che sono oggetto di commercio da parte della società;

la società potrà inoltre;

  1. acquistare, vendere, permutare terreni e fabbricati, costrui- re o fare costruire qualunque immobile, sia civile che desti- nato all'attività commerciale o industriale;
  2. prendere in affitto qualunque immobile, trasformarlo e do-

tarlo di impianti per l'uso a cui la società deve destinarlo; concedere in locazione o in sublocazione qualunque immobile o parte di esso, di proprietà o di proprietà di terzi;

  1. prendere e concede in affitto aziende e rami di azienda di commercio o di produzione di beni e di servizi;
  2. gestire in proprio, o tramite agenzie specializzate, e/o con- cedere a terzi spazi per effettuare la promozione e la pub- blicità di prodotti e servizi della società o di terzi;
  3. acquistare, vendere e permutare beni che abbiano natura strumentale o connessa alle attività di cui al presente artico- lo;
  4. assumere partecipazioni sotto forma di socio in altre socie- tà; provvedere al finanziamento ed al coordinamento tecni- co, commerciale, industriale e finanziario delle società a cui partecipa; acquistare, vendere titoli pubblici e privati, obbli- gazioni ordinarie e convertibili, azioni italiane ed estere e quote sociali;
  5. in via strumentale o connessa alle attività di cui al presente articolo, promuovere lo studio e la ricerca in ogni settore operativo dell'attività sociale; concedere a terzi l'uso di bre- vetti, marchi, modelli e procedimenti di lavoro; svolgere consulenza tecnica, commerciale e organizzativa; assumere da terzi licenze di fabbricazione o concessioni esclusive di vendita, consulenze, licenze di sfruttamento di nomi, mar- chi, brevetti;

in relazione agli scopi predetti la società potrà compiere tut- te le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria e commerciale, compresa l'assunzione di mutui e finanzia- menti in genere e la concessione di avalli e fidejussioni e garanzie, anche ipotecarie, anche a favore di terzi, ritenute inerenti, connesse od utili al conseguimento dello scopo so- ciale, il tutto comunque con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico e di ogni altra attività riservata per legge a particolari categorie di soggetti.

TITOLO III

CAPITALE - AZIONI - RECESSO - OBBLIGAZIONI

Articolo 5

5.1 Il capitale sociale è di euro 290.923.470,00 (duecentonovanta- milioninovecentoventitremilaquattrocentosettanta virgola zero ze- ro), rappresentato da n. 290.923.470 (duecentonovantamilioni- novecentoventitremilaquattrocentosettanta) azioni ordinarie sen- za indicazione del valore nominale. Il capitale sociale potrà esse-

re aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da un'apposita relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale.

5.1-bis L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 9 luglio 2020 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 del Codice Civile, entro il 9 luglio 2025, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, tra- mite sottoscrizione in denaro e con l'emissione di un numero di azioni ordinarie, prive di valore nominale, non superiore com- plessivamente (i) a n. 22.700.000 azioni ordinarie o - se inferiore

  • del diverso numero di azioni che, a ciascuna data di esercizio della delega (e tenuto conto di eventuali emissioni di azioni già effettuate nell'esercizio della stessa), costituirà il 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni emesse dalla Società ovvero (ii) al numero di azioni rappresentativo della maggiore percentuale del capitale sociale che venisse consentita dalla normativa pro-tempore vigente entro comunque il limite massimo del 20%, calcolato alla data della deliberazione, o - se inferiore - del diverso numero di azioni che, a ciascuna data di esercizio della delega (e tenuto conto di eventuali emissioni di azioni già effettuate nell'esercizio della stessa), rappresenterà tale percen- tuale.

L'aumento di capitale oggetto della presente delega non potrà essere superiore - in linea capitale e fermo restando l'eventuale sovrapprezzo - al 10% del capitale sociale di OVS preesistente alla data del primo esercizio della presente delega ovvero alla maggiore percentuale del capitale sociale di OVS preesistente alla data del primo esercizio della presente delega che venisse consentita dalla normativa pro-tempore vigente entro comunque il limite massimo del 20%.

Ai fini dell'esercizio della presente delega, al Consiglio di Ammi- nistrazione è altresì conferito ogni potere per:

  1. fissare, per ogni singola tranche, il numero di azioni, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle nuove azioni ordinarie, con gli unici limiti di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e/o all'art. 2438 e/o all'art. 2346, comma 5, del Codice Civile;
  2. stabilire il termine per la sottoscrizione delle nuove azioni or- dinarie della Società; nonché
  1. dare esecuzione alla presente delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per ap- portare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di vol- ta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono, il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie da emettersi, in una o più volte (o di ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti di cui al medesimo art. 2441, comma 4, secondo perio- do, del Codice Civile, mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della prassi di mercato, delle circo- stanze esistenti alla data di esercizio della presente delega e delle caratteristiche della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.

5.1-ter L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 9 luglio 2020 ha altresì deliberato di delegare al Consiglio di Amministra- zione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di au- mentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, an- che in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 del Codice Civile, entro il 9 luglio 2025, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civi- le, per un importo massimo complessivo non superiore - in linea capitale e fermo restando l'eventuale sovrapprezzo - ad Euro 22.000.000, tramite conferimenti in natura, con emissione, anche in più tranche, di massime n. 22.000.000 di nuove azioni ordinarie OVS, prive di valore nominale .

Ai fini dell'esercizio della presente delega, al Consiglio di Ammi- nistrazione è altresì conferito ogni potere per:

  1. fissare, per ogni singola tranche, il numero di azioni, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle nuove azioni ordinarie, con gli unici limiti di cui all'art. 2441, comma 4, primo periodo, e comma 6, e/o all'art. 2438 e/o all'art. 2346, comma 5, del Codice Civile, quanto alla facoltà di aumentare il capitale sociale mediante conferimento in natura ex art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile;
  2. stabilire il termine per la sottoscrizione delle nuove azioni or- dinarie della Società; nonché
  3. dare esecuzione alla presente delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per ap- portare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di vol- ta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono, il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie da emettersi, in una o più volte (o di ciascuna sua tranche),

sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finan- ziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo OVS, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, comma 4, primo periodo, e comma 6, del Codice Civile. Per tali deliberazioni il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragione- volmente, più conveniente per l'interesse societario, restando in- teso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, del Codice Civile, l'esclusione del diritto di op- zione potrà avere luogo unicamente qualora le azioni ordinarie di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soci o soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti fun- zionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazio- ni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio di Amministrazione medesimo strumentali per il perse- guimento dell'oggetto sociale.

  1. In data 26 maggio 2015 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per il periodo di cinque anni dalla data della odierna delibera assembleare, la facoltà di aumentare il capitale sociale della Società a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del Codice Civile, in via scindibi- le, per un importo massimo di nominali Euro 35.000.000,00, me- diante emissione, anche in più tranches, di massime 5.107.500 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2015 - 2020" approvato dall'Assemblea Ordinaria degli azionisti del 26 maggio 2015. Ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del Codice Civile, ove non interamente sotto- scritto entro il termine ultimo dell'8 giugno 2025, il capitale risulte- rà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.
  2. In data 8 giugno 2015 il Consiglio di Amministrazione - a valere e in esecuzione della delega conferitagli, ai sensi dell'art. 2443 c.c., dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 26 maggio 2015 - ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale socia- le, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., per massimi nominali euro 5.107.500,00 (cinque milioni centosettemila cinquecento virgola zero zero) mediante emissione, anche in più volte, di massime n. 5.107.500 (cinque milioni centosettemila cinquecento) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, in quanto destinate a favore di dipendenti della Società e delle società da

questa controllate ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998 ad un prezzo pari ad euro 4,88 (quattro virgola ottantotto) per ogni azione, al servizio del piano di stock option rivolto ad amministra- tori che sono anche dipendenti, dirigenti con responsabilità stra- tegiche e/o agli altri dipendenti della Società e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998, ap- provato dalla medesima Assemblea Straordinaria del 26 maggio 2015, da sottoscriversi entro il termine ultimo dell'8 giugno 2025.

  1. In data 31 maggio 2017 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per il periodo di cinque anni dalla data della odierna delibera assembleare, la facoltà di aumentare il capitale sociale della Società a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del Codice Civile, in via scindibi- le, per un importo massimo di nominali Euro 4.080.000,00, me- diante emissione, anche in più tranches, di massime 4.080.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2017 - 2022" approvato dall'Assemblea Ordinaria degli azionisti del 31 maggio 2017. Ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del Codice Civile, ove non interamente sotto- scritto entro il termine ultimo del 30 giugno 2027, il capitale risul- terà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.
  2. In data 20 settembre 2017 il Consiglio di Amministrazione - a va- lere e in esecuzione parziale della delega conferitagli, ai sensi dell'art. 2443 c.c., dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 31 maggio 2017 - ha deliberato di aumentare a pagamento il ca- pitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., per massimi nominali euro 3.935.000 mediante emissione, anche in più volte, di massime n. 3.935.000 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, in quanto destinate a favore di di- pendenti della Società e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998 ad un prezzo pari ad euro 6,39 per ogni azione, al servi- zio del piano di stock option rivolto ad amministratori che sono anche dipendenti, dirigenti con responsabilità strategiche e/o agli altri dipendenti della Società e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998, approvato dalla medesima Assemblea Straordinaria del 31 maggio 2017, da sottoscriversi entro il termine ultimo dell'30 giugno 2027.
  3. In data 31 maggio 2019 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per il periodo di cinque anni dalla data della odierna delibera assembleare, la facoltà di aumentare il capitale sociale della Società a pagamento, con esclusione del diritto di opzione

ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del Codice Civile, in via scindibi- le, per un importo massimo di nominali Euro 5.000.000,00, mediante emissione, anche in più tranches, di massime 5.000.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2019 - 2022" approvato dall'Assemblea Ordinaria degli azionisti del 31 maggio 2019. Ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del Codice Civile, ove non interamente sotto- scritto entro il termine ultimo del 30 giugno 2026, il capitale risul- terà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

5.7 In data 19 giugno 2019 il Consiglio di Amministrazione - a valere e in esecuzione della delega conferitagli, ai sensi dell'art. 2443 c.c., dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 31 maggio 2019 - ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale socia- le, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., per massimi nominali euro 5.000.000 mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 5.000.000 nuo- ve azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godi- mento regolare, in quanto destinate a favore di dipendenti della Società e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998 ad un prezzo pari ad euro 1,85 per ogni azione (di cui Euro 1,00 da im- putare a capitale), al servizio del piano di stock option rivolto ad amministratori che sono anche dipendenti, dirigenti con respon- sabilità strategiche e/o agli altri dipendenti della Società e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice ci- vile e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998, approvato dalla medesi- ma Assemblea Straordinaria del 31 maggio 2019, da sottoscri- versi entro il termine ultimo dell'30 giugno 2026.

5.7-bis - In data 15 dicembre 2020, l'Assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pa- gamento, in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del Codice Civile, per un importo massimo complessivo di Euro 80.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da ese- guirsi entro e non oltre il 31 luglio 2021, mediante emissione di azioni ordinarie OVS aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, senza indicazione del valore nominale e con godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile (l'"Aumento di Capitale"). La predetta Assemblea, in se- de straordinaria, ha altresì conferito al Consiglio di Amministra- zione ogni più ampio potere per definire: (i) la tempistica delle varie fasi dell'Aumento di Capitale, inclusa l'offerta in opzione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e del termine finale stabilito dall'Assemblea; (ii) l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, nei limiti del controvalore massimo di Euro 80.000.000,00 (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo); (iii) il prezzo di sottoscrizione di ciascuna delle nuove azioni da emet-

tere (il quale potrà essere inferiore alla parità contabile) e, even- tualmente, la porzione del prezzo di sottoscrizione da allocare a riserva sovrapprezzo azioni; (iv) il numero massimo delle nuove azioni ordinarie OVS da emettere, nonché il rapporto di opzione applicabile a ciascuna delle azioni ordinarie OVS esistenti; e (v) la data in cui la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie OVS diverrà efficace, nel rispetto del termine finale del 31 luglio 2021, restando inoltre inteso che, qualora entro tale termine l'Aumento di Capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscri- zioni raccolte.

5.7-ter In data 31 maggio 2022 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, la facoltà di aumentare il capitale sociale della So- cietà, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, a ser- vizio dell'attuazione del piano di incentivazione denominato "Pia- no di Performance Shares 2022 - 2026", mediante emissione di massime 4.500.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento rego- lare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni della Società alla data di esecuzione della presente delega mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o ri- serve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta ap- provato ai sensi dell'art. 2349 c.c., da riservare ai prestatori di la- voro dipendente beneficiari del piano di incentivazione denomi- nato "Piano di Performance Shares 2022 - 2026", nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano medesimo.

  1. Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.
  2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

Articolo 6

6.1 Ciascun azionista ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

Articolo 7

  1. L'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori a norma e con le modalità di legge.
  2. La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determi- nandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 8

  1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4 del presenteArticolo, Lle assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel comune dove ha sede la Società, salva diversa deli- berazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia ov- vero in un Paese in cui la Società, direttamente ovvero tramite le sue controllate o partecipate, svolge la sua attività.
  2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio con- solidato o, comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.
  3. La convocazione é fatta nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, mediante av- viso da pubblicare sul sito Internet della Società, nonché con le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente con un preavviso non inferiore a quello minimo di legge rispetto alla data fissata per l'assemblea. L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria si tengono in unica convocazione alla quale si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.
  4. L'assemblea può svolgersi, a condizione che ciò sia consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, anche esclusivamente videoconferenza o teleconferenza con in- tervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soggetti legittimati ad intervenire. In tal caso deve essere assicurato:
    1. al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la le- gittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della vo- tazione;
    2. al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e
    3. agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla vota- zione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione.

Articolo 9

9.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del di- ritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Articolo 10

10.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata se- condo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega

può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

  1. La Società ha la facoltà di designare, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, per ciascuna assemblea, un sogget- to al quale i titolari del diritto di voto possano conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro- tempore vigenti, dandone informativa in conformità alle disposi- zioni medesime.
  2. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di con- vocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in As- semblea possano avvenire esclusivamente mediante conferi- mento di delega (o sub-delega)di voto al rappresentante desi- gnato ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.La Società non si avvale della facoltà prevista dalla legge di designare il rappresentante a cui i soci possono conferire la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea.

10.34 Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato da apposito rego- lamento approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.

Articolo 11

  1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di ammini- strazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice pre- sidente o dall'amministratore delegato, se nominati e presenti, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente.
  2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto oppor- tuno dal presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal presidente, con funzione di segretario.
  3. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, re- datto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sot- toscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio scelto dal presidente.

Articolo 12

  1. L'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza per legge.
  2. Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, vengono prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi sia per quanto riguarda la regolare costitu- zione delle assemblee, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere, salvo il disposto del successivo art. 12.3.
  3. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e

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