TERNA - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Roma - 10 maggio 2024

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

10 MAGGIO 2024

TERNA - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Roma - 10 maggio 2024

Risposte alle domande pervenute prima

dell'Assemblea

ai sensi dell'articolo 127-ter del Decreto

Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

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Premessa

Preliminarmente si richiama l'attenzione degli azionisti in ordine al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading" della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 recante la "disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata" per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea previsto dall'art. 127-ter, comma 1-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza"), come ricordato nell'ambito dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 125-bis, comma 4, lettera b) al n. 1 dello stesso Testo Unico della Finanza.

Con riferimento alle disposizioni di legge riportate si precisa, anche quest'anno, che il testo dell'art. 127 ter del Testo Unico della Finanza richiamato dallo stesso Azionista nell'introduzione alle sue domande è risalente e che tale articolo è stato modificato, dapprima, dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18 giugno 2012 (come rettificato con avviso pubblicato sulla G.U. n. 155 del 5.7.2012) e, successivamente, dall'art. 3 del D.Lgs. n. 49 del 10 maggio 2019. Si riporta il testo vigente dell'articolo in questione:

«Art. 127-ter - (Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

1-bis. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società. Il termine non può essere anteriore a cinque giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, qualora l'avviso di convocazione preveda che la società fornisca, prima dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tale ultimo caso le risposte sono fornite almeno due giorni prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito internet della società e la titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla data indicata nell'articolo 83- sexies, comma 2.

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  1. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della società indicata nel comma 1-bis ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma.
  2. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto».

Si precisa inoltre che - anche a norma di quanto disposto dal Regolamento assembleare - nel presente documento sono riportate le risposte a quelle domande che, ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza, sono attinenti all'ordine del giorno dell'assemblea. In tale spirito sono state fornite le risposte evitando di dare rilievo ad aspetti di singole domande caratterizzate da un elevato tecnicismo o di portata circoscritta o comunque attinenti a tematiche coperte dal diritto alla privacy o alla riservatezza.

Le risposte sono date in via sintetica e in base a quanto è stato possibile rilevare nei tempi previsti e a quanto consta alla Società, che si riserva, in ragione delle numerosità delle domande e della loro ampiezza, ogni approfondimento in merito e a fornire, se del caso, dei chiarimenti diretti agli azionisti interessati che potranno avanzare richiesta in tal senso per il tramite degli uffici preposti alla gestione dei rapporti con gli azionisti.

Si precisa, infine, che, come indicato nell'avviso di convocazione, alle domande pervenute prima dell'Assemblea - e comunque entro il 30 aprile 2024 - è data risposta, entro l'8 maggio 2024, mediante pubblicazione nella sezionedel sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Non è dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nel sito internet della Società ovvero quando la risposta sia stata già pubblicata in tale sezione del sito internet della Società.

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Risposte alle domande dell'azionista Marco Bava

Richiesta di :

  1. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'emailideeconomiche@pec.it.

In risposta a : Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre che l'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui all'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario: comunicazione che non accompagna suddetta richiesta. Tale richiesta e' rispettata dal certificato di ammissione all'assemblea.

Inoltre si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. Il file non ha costi per dati gia' disponibili.

Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all'arco temporale di riferimento. Ovviamente per gli ultimi disponibili.

  1. Si conferma che è necessaria una comunicazione specifica dell'intermediario, poiché la comunicazione per l'esercizio del diritto di ispezione dei libri sociali è specificamente normata dall'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018", a differenza della comunicazione per l'esercizio del diritto di intervento e l'esercizio del diritto di voto, che invece è disciplinata dall'art. 41 del medesimo provvedimento sul post-trading: le comunicazioni attestanti il possesso per l'esercizio dei diritti sopra menzionati sono state specificamente tenute distinte dal regolatore perché l'esercizio dei rispettivi diritti segue logiche, tempistiche ed esigenze completamente diverse; inoltre, la disciplina del diritto di intervento in assemblea, dovendo conformarsi a comuni esigenze a livello internazionale, deriva dalla implementazione della normativa europea (in particolare del Regolamento UE 1212/2018), mentre il diritto di ispezione dei libri sociali è regolato sulla base di esigenze meramente locali.
    In particolare, il diritto di intervento in assemblea non comporta il c.d. "blocco" delle azioni
    (come voluto dagli standard internazionali sul general meeting), essendo il possesso dell'azionista rilevato in uno specifico istante (vale a dire, per il mercato italiano, la chiusura della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea) e le azioni sono di conseguenza alienabili nell'istante successivo; invece, il diritto di ispezione dei libri sociali comporta il "blocco" delle azioni durante il periodo di esercizio del diritto, che si può protrarre su un arco temporale più prolungato.

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Riguardo ai costi, sussiste in ogni caso un costo in termini di risorse impiegate per generare l'estrazione, verifica dei dati e invio degli stessi.

  1. RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA E DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

Presentazione di proposte di delibera da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto (ex art.

126 -bis,comma 1, terzo periodo, del TUF) In ragione delle modalità di intervento in Assemblea in precedenza indicate - con riferimento a quanto stabilito dall'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF - colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea sui punti all'Ordine del Giorno.

Certificazione Unicredito n:

RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEL CDA in quanto nel 2023 ha utilizzato , fuori dell'emergenza sanitaria COVID, una normativa autocratica ed anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione .

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, i cui effetti sono stati, da ultimo, prorogati dalla L. n. 14 del 24 febbraio

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2023, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998.

VISTO CHE nel 23 avete vietato la partecipazione alle assemblee via internet, NONOSTANTE FOSSE TERMINATA L'EMERGENZA SANITARIA chiedo che venga messa al voto l'azione di responsabilita' nei confronti del cda. Questa richiesta, ovviamente, non e' ai sensi dell'art.126 bis del Tuf ma dell'art.2393 cc eper non aver adottato modalità in materia di intervento in assemblea ed espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione per limitare la democrazia assembleare in palese ed oggettiva violazione degli art.3,47 e 21 della Costituzione.

L'art. 2370 c.c., in materia di S.p.A., nella sua stesura all'indomani della modifica apportata dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27, al quarto comma stabiliva: "Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea".

La norma ammetteva quindi l'intervento e l'espressione del voto con mezzi di telecomunicazione solo nel caso in cui tale possibilità fosse espressamente prevista dallo statuto sociale, al quale si demandava una regolamentazione che garantisse il pieno rispetto dei principi di collegialità, di parità di trattamento dei soci e di buona fede.

Lo statuto aveva il compito di dettare delle regole che assicurassero che tutti gli aventi diritto fossero posti in grado di intervenire e di partecipare attivamente alla discussione.

Il voto a distanza poteva e puo' essere espresso o per corrispondenza o in via elettronica e lo statuto era chiamato a disciplinare aspetti quali le modalità di comunicazione del testo in votazione, i termini massimi per votare, le modalità di verifica in assemblea del voto e della sua provenienza, nonché la possibilità di farsi rappresentare.

Anche nel caso di impiego di modalità di partecipazione e votazione a distanza, si riteneva imprescindibile la compresenza nello stesso luogo di presidente, segretario o notaio.

In considerazione delle mutate esigenze dettate dall'emergenza pandemica, l'art. 106 D.L.

17 marzo 2020 n. 18, convertito con la Legge 24 aprile 2020 n. 27, ha statuito quanto segue: "Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio".

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Le novità introdotte dalla normativa emergenziale sono quindi:

  1. la possibilità per gli aventi diritto, prevista per tutte le società di capitali, le cooperative e le mutue assicuratrici, di intervenire ed esprimere il voto in assemblea con mezzi di telecomunicazione, anche in deroga o in assenza di previsioni statutarie in merito, purché ciò sia previsto nell'avviso di convocazione;
  2. la possibilità che l'assemblea si svolga in via esclusiva mediante mezzi di telecomunicazione, quindi senza previsione della possibilità di intervento fisico dell'avente diritto nel luogo di suo svolgimento;
  3. la non necessaria compresenza nel luogo di convocazione del presidente, del segretario o del notaio.

La massima H.B.39 del Triveneto afferma che nelle società per azioni "chiuse" è possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, purché siano rispettati i principi del metodo collegiale e sia sempre e comunque consentito il diritto di intervenire fisicamente in assemblea.

Viene quindi esclusa la necessità di un'espressa previsione sul punto nello statuto.

Alcuni autori evidenziano in particolare che nelle assemblee totalitarie dovrebbe essere sempre possibile lo svolgimento delle riunioni con mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di previsione statutaria: non avrebbe infatti senso, da un lato, consentire in linea generale all'assemblea totalitaria di derogare una tantum allo statuto, cosa dai più ammessa, e dall'altro imporre la preventiva introduzione di una clausola statutaria su questo specifico punto.

La massima 187 del Consiglio Notarile di Milano afferma che l'intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione può riguardare anche tutti i partecipanti, ivi compreso il presidente, e che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione devono trovarsi soltanto il segretario o il notaio.

Non occorre insomma la compresenza di presidente, segretario o notaio; ciò che conta è che il presidente, pur intervenendo da distanza, possa svolgere i suoi compiti di accertamento dell'identità degli intervenuti e di regolamentazione dei lavori assembleari.

La presenza del notaio o del segretario nel luogo fisico di convocazione sarebbe invece necessaria per consentire la verbalizzazione dell'assemblea: il soggetto verbalizzante non deve solo dare atto delle presenze, ma anche di quanto accade nel luogo di svolgimento dell'assemblea, nel quale quindi deve essere presente.

La massima stabilisce ancora che, in caso di assemblea totalitaria, è possibile che manchi proprio un luogo fisico della riunione: in assenza di una formale convocazione in un luogo predeterminato, infatti, tutti gli intervenuti acconsentono di fatto all'uso dei mezzi di telecomunicazione ritenuti idonei da chi presiede la riunione.

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In questa ipotesi, naturalmente, il notaio rogante dovrà trovarsi in un luogo all'interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile e assisterà alla riunione, come tutti gli altri partecipanti, mediante il mezzo di telecomunicazione prescelto, dando atto dell'intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite lo stesso.

Ciò che conta, in definitiva, è che il notaio o il segretario collegati da remoto possano seguire l'assemblea per poterne redigere il relativo verbale.

La massima 200 del Consiglio Notarile di Milano si spinge tuttavia ancora oltre e ammette che, quantomeno in presenza di una clausola statutaria che consenta genericamente l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, l'avviso di convocazione possa stabilire che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza quindi indicare un luogo fisico di svolgimento della riunione.

Il luogo della riunione sarà virtuale è sarà la piattaforma informatica prescelta per l'intervento in assemblea.

La materia in esame è ancora discussa e resta in ogni caso impregiudicata per le società la possibilità di regolamentarla in modo restrittivo nello statuto, prevedendo ad esempio espressamente che presidente e notaio debbano trovarsi nello stesso luogo fisico, o precludendo la possibilità di riunioni esclusivamente virtuali.

Quindi voi avete limitato ulteriormente il diritto di partecipazione alle assemblee utilizzando una normativa autocratica ed anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione, prorogata dal parlamentare illegittimamente , perché fuori emergenza, , con motivazione emergenziale, che oggi non c'e' più.

Inoltre si aggiungano le Direttive "Shareholder Rights".

Nel 2007 VIENE adottata, la direttiva 2007/36/CE- cd. Shareholder Rights Directive 1 ("SHRD 1") - è stata modificata nel 2017 dalla direttiva (UE) 2017/828- c.d. Shareholder Rights Directive 2 ("SHRD 2") - al fine, tra l'altro, di migliorare le interazioni lungo la catena d'investimento e aumentare la trasparenza dei consulenti in materia di voto, c.d. proxy advisors.

Uno studio, commissionato dalla Commissione europea a CSES,EY,Oxford Researchand Tetra Tech, e' volto a valutare l'attuazione e l'applicazione di talune disposizioni delle direttive SHRD 1 e 2, per stabilire gli eventuali ostacoli all'impegno degli azionisti nell'UE (come previsto dall'azione 12 del Piano d'azionesull'Unione dei mercati dei capitali adottato dalla Commissione il 24 settembre 2020). Lo studio, inoltre, dovrebbe verificare se il quadro normativo sia al passo con le nuove tecnologie in particolare sugli articoli relativi all'assemblea degli azionisti (artt. Da 4 a 14); all'identificazione degli azionisti (art. 3 bis); alla trasmissione delle informazioni (art. 3 ter); all'agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista (art. 3 quater); alla non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi (art. 3 quinquies); agli intermediari dei paesi terzi (art. 3 sexies); alla trasparenza dei consulenti in materia di voto (art. 3 undecies) e alle sanzioni.

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  • Nella sua risposta EuropeanIssuers ha evidenziato le principali sfide all'implementazione della SHRD 1 e 2, che riguardano l'esercizio dei diritti degli azionisti: EuropeanIssuers ritiene che l'agevolazione all'esercizio dei diritti degli azionisti ma non era ancora stato introdotto l'art.11 che peggiora solo in particolare in Italia;

PQM

RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEL CDA in quanto nel 2023 ha utilizzato , fuori dell'emergenza sanitaria COVID una normativa autocratica anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione. Il fatto che continui ad utilizzare una forzatura giuridica pandemica dopo anni dalla dichiarazione della pandemia da parte dell'OMS, e' la prova che l'obiettivo vero autocratico e' l'annullamento del diritto degli azionisti a partecipare all'assemblea come e' comprovato anche oggi dall'art.11 del disegno di legge sulla competitività dei capitali (674-B), approvato definitivamente dal Senato il 28 febbraio 2024, che stabilisce la proroga delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea dall'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024 (cfr. articolo 11, comma 2).

  1. Si rammenta che la Società ha convocato l'assemblea consentendo ai soci di parteciparvi mediante ricorso esclusivo al Rappresentante Designato nell'esercizio di una facoltà espressamente riconosciuta a tutti gli emittenti quotati dall'art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, i cui effetti sono stati da ultimo prorogati dalla L. n. 21/2024 indipendentemente dallo stato di emergenza legato alla pandemia.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea previste dal citato art. 106 del D.L. n. 18/2020, oltre ad essere rispettose anche delle indicazioni fornite dalla Consob con la Comunicazione n. 3 del 10 aprile 2020, consentono ai soci di poter esercitare le prerogative fondamentali spettanti alla generalità degli azionisti, ivi inclusi i diritti normalmente esercitabili anche in sede assembleare, quali la possibilità di presentare individualmente proposte di deliberazione ovvero domande sugli argomenti all'ordine del giorno, preservando così la dialettica endosocietaria.

In virtù di quanto precede, l'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, cod. civ., si ritiene inammissibile poiché priva dei presupposti di fatto e di diritto.

DOMANDE

  1. Avete richiesto Voi l'art.11 del disegno di legge sulla competitività dei capitali (674- B), approvato definitivamente dal Senato il 28 febbraio 2024, che stabilisce la proroga delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea dall'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024 (cfr. articolo 11, comma 2)
    ? Se no perché' lo applicate ?

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Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. published this content on 08 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 May 2024 16:26:02 UTC.