PILLAR 3

Informativa da parte degli Enti ai sensi del Regolamento (UE)

n.575/2013

Dati riferiti al 31/12/2021

  • 1. INTRODUZIONE ......................................................................................................... 3

  • 2. OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO ................................................ 12

  • 3. AMBITO DI APPLICAZIONE ...................................................................................... 45

  • 4. FONDI PROPRI ........................................................................................................ 50

  • 5. REQUISITI DI CAPITALE ............................................................................................ 63

  • 6. RISCHIO DI LIQUIDITÀ ............................................................................................ 69

  • 7. LEVA FINANZIARIA .................................................................................................. 79

  • 8. RISCHIO DI CREDITO ............................................................................................... 87

    8.1 QUALITA' CREDITIZIA ....................................................................................... 88

    8.2 INFORMATIVA SUL METODO STANDARDIZZATO .......................................... 105

    8.3 TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO ................................................... 109

9. RISCHIO DI CONTROPARTE ................................................................................... 114

10. OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE ............................................................. 122

11. RISCHIO DI MERCATO ........................................................................................ 135

12. RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SU POSIZIONI NON INCLUSE NEL

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE ............................................................................. 139

  • 13. RISCHIO OPERATIVO ......................................................................................... 144

  • 14. ATTIVITÀ VINCOLATE E NON VINCOLATE .......................................................... 149

  • 15. POLITICHE DI REMUNERAZIONE ........................................................................ 160

  • 16. ATTESTAZIONE SULLE POLITICHE E GLI OBBLIGHI DI INFORMATIVA AI SENSI

DELLA PARTE OTTO, ART. 431 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N.575/2013

DEL 26 GIUGNO 2013 E SUCCESSIVE MODIFICHE ....................................................... 163

17. DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI

CONTABILI SOCIETARI ................................................................................................. 165

18. GLOSSARIO ........................................................................................................ 167

1.

INTRODUZIONE

QUADRO NORMATIVO

Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la disciplina di vigilanza armonizzata per le banche e le imprese di investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (Capital Requirements Regulation - di seguito anche "CRR") e successivi aggiornamenti e nella Direttiva (UE) 2013/36 del 26 giugno 2013 (Capital Requirements Directive - di seguito anche "CRD IV") e successivi aggiornamenti, che hanno trasposto nell'Unione Europea le riforme degli accordi del Comitato di Basilea ("Basilea 3").

Alla suddetta normativa si aggiungono le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia con la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, che raccolgono le disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari italiani - riviste e aggiornate per adeguare la normativa interna alle novità intervenute nel quadro regolamentare internazionale, con particolare riguardo al nuovo assetto normativo e istituzionale della vigilanza bancaria dell'UE, nonché per tenere conto delle esigenze emerse nell'esercizio della Vigilanza sulle banche e sugli intermediari - e riporta l'elenco delle disposizioni allo scopo previste dal CRR.

Obiettivo del framework regolamentare di Basilea 3 è rafforzare la resilienza e la capacità delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, a migliorare la gestione del rischio e la governance nonché a rafforzare la trasparenza e l'informativa delle stesse banche.

La struttura della regolamentazione prudenziale prevista da Basilea 3 è articolata su tre Pilastri:

  • il Primo prevede un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria, introducendo l'utilizzo di metodologie alternative per il calcolo dei requisiti patrimoniali;

  • il Secondo richiede alle banche di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica;

  • il Terzo, integrando i requisiti del Primo e Secondo Pilastro, stabilisce obblighi d'informativa al pubblico volta a consentire agli operatori di mercato una più accurata valutazione in merito all'adeguatezza patrimoniale, all'esposizione ai rischi e alle caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, misurazione e gestione degli stessi, favorendo la trasparenza verso il mercato.

Il 14 dicembre 2016, l'European Banking Autority (EBA) ha pubblicato le linee guida sui requisiti normativi di informativa con l'obiettivo di garantirne l'attuazione armonizzata e tempestiva a livello europeo. Dette linee guida si sono applicate dal 31 dicembre 2017 alle istituzioni a rilevanza sistemica, fermo restando che le competenti autorità nazionali potranno richiedere l'applicazione parziale o totale delle stesse anche da parte di altre istituzioni secondo il principio di proporzionalità.

Il 20 maggio 2019, il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno avviato una significativa revisione attraverso i Regolamenti (UE) n. 876/2019 (di seguito anche "CRR II") e n. 877/2019 (di seguito anche "SRMR II") e le Direttive (UE) n. 878/2019 (di seguito anche "CRD V") e n. 879/2019 (di seguito anche "BRRD II"). In particolare, la modifica del CRR ha l'obiettivo di integrare la disciplina relativa al coefficiente di leva finanziaria, al coefficiente netto di finanziamento stabile, ai requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, al rischio di mercato ed al trattamento delle esposizioni verso controparti, delle esposizioni verso OICR, delle grandi esposizioni e gli obblighi di segnalazione e informativa.

La citata revisione include diversi cambiamenti anche nell'ambito della disclosure Pillar 3, a partire dal 28 giugno 2021, introdotti al fine di:

  • ottimizzare il framework del terzo pilastro, fornendo un package unico e migliorando la chiarezza delle informazioni fornite;

  • rafforzare la proporzionalità (tipologia e frequenza delle informazioni da fornire al mercato) a seconda delle dimensioni e complessità degli enti;

  • migliorare la qualità dei dati riportati nel Pillar 3 attraverso la definizione di un processo organizzativo atto a verificare la produzione delle informazioni rilevanti e la conformità ai requisiti normativi;

  • aumentare la completezza, coerenza e la comparabilità delle informazioni divulgate mediante l'introduzione di nuovi formati unici di disclosure (complessivamente, a valere sul 31 dicembre, n. 21 tavole qualitative a struttura flessibile e n. 67 template quantitativi a struttura standard);

  • aumentare l'efficienza della disclosure riducendone l'onere per gli enti mediante l'utilizzo di dati quantitativi divulgati nelle segnalazioni di vigilanza in vigore (i.e. FINREP, COREP);

  • promuovere la consapevolezza degli stakeholder esterni della rilevanza del ruolo degli enti nella transizione verso la green economy.

Complessivamente, la materia sulla base della quale viene redatta l'informativa di Pillar 3 è direttamente regolata da:

  • CRR, Parte Otto "Informativa da parte degli enti" (art. 431 - 455) e Parte Dieci, Titolo I, Capo 3 "Disposizioni transitorie in materia di informativa sui fondi propri" (art. 492), come modificata dalla CRR II;

  • Regolamenti della Commissione Europea recanti le norme tecniche di regolamentazione

    (Regulatory Technical Standard - "RTS") o di attuazione (Implementing Technical Standard - "ITS")

    per disciplinare modelli uniformi di pubblicazione delle diverse tipologie di informazioni, adottate dalla Commissione Europea su proposta delle Autorità Europee di Vigilanza;

  • Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti emanata da Banca d'Italia, contenente le disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari italiani;

  • Orientamenti (Guidelines) emanati dall'EBA con lo scopo di disciplinare i modelli uniformi per la pubblicazione di ulteriori ambiti di informativa.

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Banca Carige S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia published this content on 30 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 March 2022 18:24:07 UTC.