TIPO

REGOLAMENTO

DOCUMENTO

OGGETTO

REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI CON SOGGETTI

COLLEGATI E PER L'ASSUNZIONE DI ATTIVITA' DI

RISCHIO NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI (1)

CODICE

REG 026 005

DATA

12.11.2010

APPROVAZIONE

PROPONENTE

UO COMPLIANCE

FIRMATARIO

PIERLUIGI ANGELINI

VISTO DA

APPROVATO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DA

DATA

14.06.2021

LISTA

TUTTI I DIPENDENTI, SOCIETA' DEL

DISTRIBUZIONE

GRUPPO

NUMERO

17

PAGINE

NUMERO

0

ALLEGATI

  1. Ai sensi dell'articolo 2391-bis del Codice Civile, del Regolamento CONSOB n. 17221/2010, come successivamente modificato e integrato, e della Parte Terza, Capitolo 11 delle Disposizioni di Vigilanza per le banche di cui alla Circolare n. 285 della Banca d'Italia

2

Sommario

1.

AMBITO .........................................................................................

4

2.

DEFINIZIONI ....................................................................................

4

3.

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI E DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI

COLLEGATI ........................................................................................

4

4.

REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI ....................................

5

5.

COMITATO PARTI CORRELATE ...............................................................

5

6.

LIMITI ALLE ATTIVITA' DI RISCHIO ..........................................................

5

7.

FASE PRE-DELIBERATIVA E DELIBERAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE

RILEVANZA.........................................................................................

6

8.

INFORMATIVA IN MERITO ALLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA ................

8

9.

FASE PRE-DELIBERATIVA E DELIBERAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MINORE

RILEVANZA.........................................................................................

9

10. INFORMATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA....................

10

11. CASI DI ESCLUSIONE ........................................................................

10

12. INFORMATIVA PERIODICA ..................................................................

12

13. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO UE

N. 596/2014 ......................................................................................

13

14.

Rapporti con le Società controllate del Gruppo Banca Finnat Euramerica.........

13

15.

PRESIDI DA ADOTTARE IN CASO DI OPERAZIONI CHE DIANO LUOGO A PERDITE,

PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI ......

13

16.

VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO ...................................

13

17.

CASI DI URGENZA ...........................................................................

14

18.

DELIBERE QUADRO..........................................................................

14

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19. DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE ............................................................

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Allegato 1 - DEFINIZIONI........................................................................

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1 1. AMBITO

1.1 Il presente regolamento1 (di seguito, il "Regolamento") ha come obiettivo quello di definire le competenze e le regole che disciplinano l'identificazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con Soggetti Collegati (come infra definite) poste in essere da Banca Finnat Euramerica S.p.a. (di seguito, la "Banca") o da società del gruppo bancario Banca Finnat, conformemente a quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 2391-bis del codice civile, dal Regolamento Consob adottato con delibera

n. 17221 del 12 marzo 2010 (di seguito, il "Regolamento Consob"), come successivamente modificato e integrato, e dalla Parte Terza, Capitolo 11, della Circolare di Banca d'Italia n. 285 recante "Disposizioni di vigilanza per le banche" (di seguito, la "Circolare Banca d'Italia).

2 2. DEFINIZIONI

2.1 Le definizioni sono indicate nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente Regolamento, essendo inteso che il medesimo significato vale sia al singolare, sia al plurale.

3 3. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI E DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

  1. L'individuazione delle Parti Correlate è effettuata ai sensi della normativa applicabile di cui all'art. 1. A questo fine, la UO Legale fornisce ai soggetti rientranti nella definizione di Parti Correlate apposito questionario, per consentire l'individuazione dei Soggetti Connessi. Dette Parti Correlate sono tenute a comunicare tempestivamente alla UO Legale eventuali aggiornamenti.
  2. A fronte di una possibile operazione, le singole Unità Organizzative ("U.O.") accertano che la controparte sia o meno un Soggetto Collegato. In caso di riscontro positivo, l'U.O. competente invia senza indugio all'U.O. Legale, alla U.O. Compliance e alla UO Controllo Rischi la documentazione relativa alla possibile operazione, per la verifica secondo le modalità previste dal processo organizzativo.
  3. Ai fini dell'applicazione della definizione di operazioni con Soggetti Collegati, la valutazione tiene conto della sostanza del rapporto e non solo della sua forma giuridica.
  4. La Banca si dota di apposito processo organizzativo e di specifico software informatico per il censimento dei Soggetti Collegati e per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati.
  5. L'elenco dei Soggetti Collegati è inviato con cadenza annuale dall'U.O. Legale alle
    Società del Gruppo Banca Finnat.

1 Il presente Regolamento è stato:

  1. approvato in data 26 novembre 2010 dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previo parere favorevole rilasciato, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Consob, da un comitato, appositamente costituito, composto da tre Amministratori indipendenti, in virtù di apposito mandato a quest'ultimo conferito dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 12 novembre 2010.
  2. successivamente sottoposto a revisione al fine di recepire le novità regolamentari introdotte dalla Circolare Banca d'Italia e, quindi, nuovamente approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 27 giugno 2012, previo parere favorevole rilasciato, ai sensi della Circolare Banca d'Italia e dell'articolo 4 del Regolamento Consob, dal Collegio Sindacale della Banca nonché dal Comitato parti correlate, composto da tre Amministratori indipendenti, in pari data;
  3. sottoposto ad ulteriore revisione alla luce dell'esperienza applicativa e, quindi, nuovamente approvato dal
    Consiglio di Amministrazione della Banca in data 2 agosto 2013, previo parere favorevole rilasciato, ai sensi della
    Circolare Banca d'Italia e dell'articolo 4 del Regolamento Consob, dal Collegio Sindacale della Banca nonché dal Comitato parti correlate, composto da tre Amministratori indipendenti, in pari data;
  4. successivamente aggiornato in data 27 GIUGNO 2019 per chiarire il regime di applicazione del regolamento in caso di operazioni tra e con società controllate;
  5. da ultimo, sottoposto a revisione al fine di recepire le novità regolamentari, applicabili dal 1° luglio 2021, previste dal Regolamento Consob 17221/2010.

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4 4. REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

4.1 Ai fini del presente Regolamento, sono considerati Amministratori Indipendenti gli Amministratori della Banca riconosciuti come indipendenti dalla Banca stessa ai sensi dell'art 147- ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come modificato, il

"TUF") e dell'articolo 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana.

5 5. COMITATO PARTI CORRELATE

5.1 Il Comitato parti correlate (il "Comitato"), composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti e non correlati, è deputato a rilasciare:

- al Consiglio di Amministrazione: ai sensi del successivo articolo 7 inerente alle operazioni di Maggiore Rilevanza, il proprio parere vincolante, preventivo e motivato, sull'interesse della Banca al compimento delle operazioni con Soggetti Collegati, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni;

  • al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale: ai sensi del successivo articolo
    9 inerente alle operazioni di Minore Rilevanza, il proprio parere non vincolante.
    5.2 Qualora uno o più amministratori Indipendenti, membri del Comitato, siano correlati con riferimento all'operazione o abbiano un interesse personale nell'operazione ai sensi dell'arti. 2391 c.c. con riferimento ad una determinata operazione con Soggetti Collegati, il parere analitico potrà essere reso dagli altri/o Amministratori/e Indipendenti/e. Il Comitato, nel caso in cui, rispetto a pareri da rendersi in ordine a operazioni di maggiore rilevanza, non possa costituirsi con la partecipazione di tre amministratori indipendenti non correlati, al fine di garantire la tutela della correttezza sostanziale dell'operazione, si integra nella sua composizione con la nomina di un esperto indipendente o due esperti indipendenti, selezionato/i dai membri o dal membro indipendente e non correlato e la cui indipendenza sia valutata preventivamente tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato
    4 al Regolamento Consob n. 17221/2010.

6 6. LIMITI ALLE ATTIVITA' DI RISCHIO

6.1 L'assunzione di Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i limiti di seguito indicati, riferiti al Patrimonio di Vigilanza consolidato:

(1) verso una Parte Correlata non Finanziaria inclusi i relativi Soggetti Connessi: a. 5% nel caso di una Parte Correlata che sia:

- un Esponente Aziendale;

- un Partecipante di Controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole; b. 7,5% nel caso di una Parte Correlata che sia:

- un Partecipante diverso da quelli sub a;

- un soggetto, diverso dal Partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;

c. 15% negli altri casi;

(2) verso un'altra Parte Correlata inclusi relativi Soggetti Connessi: a. 5% nel caso di una Parte Correlata che sia un Esponente Aziendale;

b. 7,5% nel caso di una Parte Correlata che sia un Partecipante di Controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole;

c. 10% nel caso di una Parte Correlata che sia: - un Partecipante diverso da quelli sub b;

- un soggetto, diverso dal Partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;

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Disclaimer

Banca Finnat Euramerica S.p.A. published this content on 16 June 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 July 2021 09:17:04 UTC.