Regolamento dell'Assemblea degli Azionisti di Eukedos S.p.A.

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento (il "Regolamento") disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Eukedos S.p.A. (di seguito la "Società "), con sede in Firenze, Via Benedetto da Foiano n. 14.
  2. Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2011 e integrato il 25 giugno 2013, è a disposizione degli azionisti e di coloro che sono legittimati ad intervenire in Assemblea presso la sede legale, sul sito internet della Società e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.
  3. Il Regolamento mantiene la sua validità sino a quando non verrà modificato o sostituito con delibera dell'Assemblea ordinaria. Ciascuna assemblea, peraltro, prima dell'inizio dei lavori, può deliberare di non prestare osservanza in tutto o in parte alle disposizioni del Regolamento, con efficacia circoscritta a quella specifica assemblea.
  4. Per quanto non espressamente previsto, si intendono qui richiamate le norme di legge e dello statuto vigente della
    Società (lo "Statuto") riguardanti, in particolare l'Assemblea della Società, che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel Regolamento, prevalgono su queste ultime.

CAPO II - DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2

Partecipazione in Assemblea

  1. Il diritto di intervento e il diritto di voto in Assemblea sono disciplinati dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.
  2. Possono partecipare all'Assemblea, su invito del Presidente dell'Assemblea, dirigenti, dipendenti della Società, di società controllate o collegate e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
  3. Con il consenso del Presidente dell'Assemblea possono assistere all'Assemblea, quali semplici uditori, esperti, analisti finanziari, consulenti e giornalisti accreditati che abbiano inoltrato richiesta in tal senso alla Società. Tali soggetti dovranno pervenire presso il luogo fissato per l'Assemblea in tempo utile per le necessarie verifiche.
  4. La partecipazione dei rappresentanti la società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico di revisione legale dei conti non necessita di alcuna formalità.
  5. Nel corso delle operazioni assembleari preliminari, solo su richiesta di uno o più titolari del diritto di voto intervenuti, il Presidente leggerà o farà leggere al segretario l'elenco nominativo degli invitati e delle loro qualifiche.

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Articolo 3

Accertamento della identità e della legittimazione

  1. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di intervento alla discussione coloro ai quali spetta il diritto di voto o i soggetti che li rappresentano in forza di delega, ai sensi delle disposizioni normative e statutarie applicabili.
  2. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto; tale comunicazione deve pervenire all'emittente nei termini previsti dalle disposizioni normative e statutarie applicabili.
  3. L'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento della stessa almeno mezz'ora prima di quella fissata per la riunione, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
  4. Fermo quanto sopra, coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono esibire al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale. Per agevolare l'accertamento della legittimazione all'intervento, gli aventi diritto sono invitati a esibire, il giorno della riunione, la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione. Il personale incaricato dalla Società rilascia apposito documento da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.
  5. Colui che partecipa in rappresentanza di uno o più aventi diritto di voto deve consegnare i documenti di legittimazione propri e degli aventi diritto e rilasciare dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla rappresentanza.
  6. Tutti i soci intervenuti o altri legittimati che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea prima del termine della stessa, sono tenuti a darne comunicazione agli addetti della Società. Gli addetti della
    Società rilasceranno un apposito contrassegno. Per essere riammessi, i soci intervenuti o gli altri legittimati dovranno restituire il contrassegno ricevuto.
  7. Salva diversa decisione del Presidente dell'Assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente dell'Assemblea, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.
  8. Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento nell'Assemblea, i titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla sede legale della Società con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
  9. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.

Articolo 4

Apertura dell'Assemblea

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione, salvo il giustificato ritardo contenuto entro il limite di un'ora, assume la presidenza dell'Assemblea la persona indicata nello Statuto. Quindi il Presidente dell'Assemblea o il segretario comunica all'Assemblea il nominativo dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale presenti.

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  1. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio. Nell'Assemblea straordinaria le funzioni di segretario sono assunte da un notaio. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.
  2. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti, eventualmente formulate dai soci anche prima dell'Assemblea, alle quali non sia già stata data risposta da parte della Società.
  3. Il Presidente, ai fini della gestione delle procedure di voto e per il servizio d'ordine, può utilizzare personale ausiliario appositamente incaricato.
  4. Il Presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento in Assemblea.
  5. Una volta verificata la regolarità della legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea, il
    Presidente comunica il numero dei soggetti titolari di diritto di voto presenti, indicando altresì la percentuale di capitale dagli stessi rappresentata. Il Presidente quindi, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara aperti i lavori assembleari.
  6. Gli elenchi dei titolari del diritto di voto presenti in proprio o per delega formano parte integrante del verbale dell'Assemblea.
  7. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea, ovvero l'Assemblea sia andata deserta, il Presidente, non prima che sia trascorsa un'ora dall'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

CAPO III - DELLA DISCUSSIONE

Articolo 5

Ordine del giorno

  1. Il Presidente o, su suo invito, il segretario o i soggetti che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 3, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
  2. Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, a condizione che l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

Articolo 6

Interventi e repliche

  1. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e ai titolari del diritto di voto che l'abbiano richiesta ai sensi del presente articolo.
  2. La richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno deve essere presentata al personale incaricato dalla Società presente agli ingressi dei locali al momento del ritiro dell'apposito documento di controllo prima dell'ingresso in Assemblea, indicando l'argomento al quale l'intervento si riferisce.
  3. Il Presidente può autorizzare nel corso della discussione anche la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tal caso il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti, in coda a

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quelli che si sono iscritti per ogni argomento all'ordine del giorno e comunque prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento in trattazione.

  1. Nel dare la parola, di norma, il Presidente dell'Assemblea segue l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di intervento. Se due o più domande sono state presentate contemporaneamente, il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.
  2. Tutti coloro che intendono intervenire hanno il diritto di prendere la parola solo sugli argomenti posti in discussione.
  3. Il Presidente dell'Assemblea, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola e di eventuali domande formulate dai soci anche prima dell'Assemblea alle quali non sia già stata data risposta da parte della Società, predetermina il periodo di tempo di norma non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento.
  4. Coloro che hanno diritto ad intervenire possono svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno; possono tuttavia chiedere di prendere la parola una seconda volta nel corso della stessa discussione, per una durata non superiore a 5 minuti, unicamente al fine di effettuare una replica o di formulare dichiarazioni di voto.
  5. Il Presidente dell'Assemblea può invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o esulino dagli argomenti posti all'ordine del giorno, impedire eccessi evidenti, anche togliendo la parola, e nei casi più gravi, disporre l'allontanamento dai locali in cui si tiene l'adunanza per tutta la fase della discussione dell'argomento stesso.
  6. Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di concedere ai soci che abbiano richiesto, ai sensi di legge e Statuto, l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea, un tempo non superiore a 15 minuti per illustrare le corrispondenti proposte deliberative e per esporne le motivazioni.
  7. Per un'eventuale predisposizione delle risposte agli interventi, il Presidente può disporre la sospensione dei lavori per un periodo non superiore a due ore, per ciascuna sospensione.
  8. Su invito del Presidente, anche per fornire risposte a eventuali richieste di chiarimento o alle domande formulate dai soci anche prima dell'Assemblea alle quali non sia già stata data risposta da parte della Società, possono intervenire nella discussione i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci nonché coloro che assistono alla riunione ai sensi dell'art. 4, comma 3.
  9. Ultimate le risposte su ciascun argomento all'ordine del giorno, le eventuali repliche e/o dichiarazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea procede quindi a dichiarare chiusa la discussione sul singolo argomento.
  10. Gli interventi, a norma dell'art. 2375 del codice civile, sono riassunti nel verbale a seguito di specifica richiesta dei soci intervenuti.

Articolo 7

Poteri del Presidente dell'Assemblea

  1. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e disciplinare la discussione, assicurando la correttezza del dibattito, il diritto agli interventi ed impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea.
  2. Il Presidente valuta la compatibilità delle proposte in relazione all'ordine del giorno della riunione e alle disposizioni applicabili.
  3. I lavori dell'Assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente dell'Assemblea, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per periodi di tempo non superiori a due ore.

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  1. Il Presidente dell'Assemblea deve rinviare l'adunanza a non oltre 5 (cinque) giorni nel caso previsto dall'art. 2374 c.c. e può farlo in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi l'opportunità, a condizione che l'Assemblea non si opponga; in tal caso egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.
  2. In ordine a quanto non espressamente previsto dal Regolamento, il Presidente dell'Assemblea può adottare le misure e le risoluzioni ritenute più opportune per il regolare svolgimento dei lavori assembleari.

CAPO IV - DELLA VOTAZIONE

Articolo 8

Operazioni preliminari al voto

  1. Il Presidente dell'Assemblea può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.
  2. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea riammette nei locali dell'adunanza coloro che fossero stati allontanati durante la fase della discussione.
  3. I provvedimenti di cui al precedente art. 6, comma 8, possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano stati assunti.

Articolo 9

Votazioni

  1. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce, per ciascuna Assemblea, le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti; può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto ed è responsabile dell'accertamento dei risultati.
  2. I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente dell'Assemblea sono nulli.
  3. I titolari di diritto di voto che votano contro o si astengono possono chiedere che il proprio nominativo sia annotato a verbale accanto all'indicazione del computo dei dissensi e delle astensioni.
  4. Al termine delle votazioni viene effettuato il computo dei voti, esaurito il quale il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.
  5. Il Presidente dell'Assemblea dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 10

Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e le relative votazioni, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'adunanza.

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CAPO V -DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Modifiche del Regolamento assembleare

1. Il Regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze richieste dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 12

Normativa di rinvio

  1. Oltre a quanto previsto nel Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
  2. Per quanto non previsto dal Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e dello Statuto.

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Eukedos S.p.A. published this content on 15 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 March 2024 17:30:08 UTC.