ROMA (MF-DJ)--I decreti Cura Italia e Rilancio hanno introdotto incentivi fiscali connessi sia con spese per investimenti, ad esempio "eco" e "sismabonus", sia con spese correnti, ad esempio i canoni di locazione ad uso non abitativo, ed erogati a famiglie e imprese sotto forma di crediti di imposta. La maggior parte di questi crediti d'imposta può essere ceduta dai beneficiari a terzi soggetti. In relazione a questa cessione, il tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob ed Ivass in materia di applicazione degli Ias/Ifrs pubblica un documento con cui fornisce chiarimenti in merito al trattamento contabile e alla rappresentazione in bilancio di questi crediti da parte dell'ente che li acquista.

Le caratteristiche principali dei crediti d'imposta introdotti dai decreti sono la possibilita' di utilizzo in compensazione in un arco di tempo limitato; la cedibilita' a terzi acquirenti; la non rimborsabilita' (da parte dell'Erario). Per il soggetto beneficiario tali crediti sembrano potersi assimilare alla fattispecie dei crediti d'imposta sugli investimenti (investment tax credits). Una volta acquistati da un soggetto terzo, le peculiarita' dei crediti -si sottolinea nel documento delle Autorita'- non permettono una loro immediata riconducibilita' a uno specifico principio contabile internazionale. Sono infatti esclusi dalle disposizioni dello Ias 12 "Imposte sul reddito" in quanto non rientrano tra le imposte che vanno a colpire la capacita' dell'impresa di produrre reddito e non rientrano tra la definizione di contributi pubblici (government grants) stabilita dallo Ias 20 "Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica" in quanto la titolarita' del credito verso l'Erario sorge solo a seguito del pagamento di un corrispettivo al cedente.

Quanto al prezzo di acquisto dei crediti fiscali, si precisa, dovra' scontare il valore temporale del denaro e la capacita' di utilizzarlo entro la relativa scadenza temporale. Questo prezzo dovra' soddisfare la condizione dell'Ifrs 9 secondo cui le attivita' e le passivita' finanziarie vanno inizialmente rilevate al fair value ed essere assimilato, nella gerarchia del fair value prevista dall'Ifrs 13, ad un fair value di livello 3, non essendoci al momento mercati attivi ne' operazioni comparabili. Al momento della rilevazione iniziale il credito d'imposta sarebbe quindi rilevato al prezzo dell'operazione.

Per la valutazione successiva delle attivita' finanziarie al costo ammortizzato, verra' considerato il valore temporale del denaro; l'utilizzo di un tasso d'interesse effettivo; i flussi di utilizzo del credito d'imposta tramite le compensazioni. Dovra' essere utilizzato un tasso di interesse effettivo determinato all'origine in maniera tale che i flussi di cassa attualizzati connessi con le compensazioni attese future stimate lungo la durata prevista del credito d'imposta eguaglino il prezzo d'acquisto dei crediti d'imposta.

Per calcolare il tasso di interesse effettivo, l'entita' dovra' stimare, quindi, le compensazioni attese tenendo conto di tutti i termini relativi al credito d'imposta, compreso il fatto che il credito d'imposta non utilizzato in ciascun periodo di compensazione sara' perso. Le compensazioni e la vita attesa di un gruppo di crediti d'imposta similari si ritiene possano essere stimati in modo attendibile.

Tenuto conto che i crediti d'imposta acquistati non rappresentano, ai sensi dei principi contabili internazionali, attivita' fiscali, contributi pubblici, attivita' immateriali o attivita' finanziarie, la classificazione piu' appropriata, ai fini della presentazione in bilancio, e' quella residuale delle "altre attività" dello stato patrimoniale, in linea con i paragrafi 54 e 55 dello IAS 1"Presentazione del bilancio". Quanto alla rappresentazione, nel prospetto di conto economico e/o in quello della redditivita' complessiva, dei proventi e degli oneri derivanti dall'acquisto e utilizzo dei crediti d'imposta, essa riflettera' la modalita' di gestione adottata dal cessionario (Hold to Collect, Hold to Collect and Sell, Other) cosi' come la natura di questi proventi e oneri (interessi, altri aspetti valutativi quali le rettifiche per riduzione di valore, utili/perdite da cessione), in linea con i paragrafi 82 e 82A dello IAS 1 "Presentazione del bilancio".

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January 05, 2021 06:43 ET (11:43 GMT)