Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

27 giugno 2024

Sommario

...................................................................................................................................................................................

1

1.

Parte Generale

4

1.1.

Premessa

4

1.2. La natura giuridica della responsabilità degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001

5

1.3. Ambito di applicazione (art. 1)

6

1.4. Il principio di legalità (art. 2)

7

1.5. Apparato sanzionatorio (artt. 10-23)

9

1.6. Principio di irretroattività (art. 3)

11

1.7. Principio di territorialità (art. 4)

11

1.8. Criteri di imputazione oggettiva della responsabilità (art.5)

12

Soggetti subordinati o apicali

12

Interesse o vantaggio

14

Interesse esclusivo dell'agente

16

1.9. Criteri di imputazione soggettiva della responsabilità (artt. 6 e 7)

17

Soggetti apicali (art. 6)

17

Soggetti subordinati

19

1.10. Adozione del modello organizzativo ed efficacia esimente della responsabilità amministrativa (artt.6

e 7)

20

1.11.

Il modello di governance di Banca Ifis S.p.A

23

Assemblea dei Soci

23

Consiglio di Amministrazione

23

Comitati endoconsiliari

25

La Presidenza

26

Amministratore Delegato

26

Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio

27

Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio di Gruppo

28

Collegio Sindacale

28

Organismo di Vigilanza

29

La Direzione Generale

29

Struttura e Unità Organizzative di controllo

30

Internal Audit

31

Risk Management

31

Compliance

31

2

Anti - Money Laundering (AML)

31

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

32

1.12.

La struttura organizzativa aziendale

32

Le attività di business di Banca Ifis

32

Unità Organizzative a riporto della Presidenza

34

Unità Organizzative a riporto dell'Amministratore Delegato di supporto

34

1.13. Finalità dell'adozione del Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 da parte di Banca

Ifis 36

I Destinatari del Modello

37

Metodologia per la definizione ed attuazione del Modello di Banca Ifis

38

1.14.

Organismo di Vigilanza

38

Riunioni

40

Composizione e requisiti dei componenti l'Organismo di Vigilanza di Banca Ifis

41

Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza di Banca Ifis

41

Obblighi di riservatezza

43

Rendicontazione e flussi informativi

43

Flussi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

43

Segnalazione delle violazioni e whistleblowing

44

1.15.

Il sistema disciplinare

47

Principi generali

48

Personale dipendente

49

Lavoratori autonomi, Collaboratori esterni, Soggetti aventi rapporti contrattuali commerciali con

Banca Ifis

52

Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale, degli Amministratori e dei Sindaci

52

Divieto di fumo, Legge n. 3/2003

53

1.16.

Comunicazione e formazione dei Destinatari del Modello Organizzativo

54

1.17.

Aggiornamento e miglioramento del Modello Organizzativo

55

**** (omissis) ****

Allegato

56

3

1. Parte Generale

1.1. Premessa

Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231 ha introdotto in Italia una forma di responsabilità penale, autonoma e diretta degli enti, derivante dalla commissione di determinati reati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi da soggetti inseriti nella loro struttura organizzativa, con ruoli o funzioni apicali o con ruoli o funzioni subordinate, dunque sottoposti all'altrui vigilanza e direzione.

Siffatta scelta del nostro Legislatore ha costituito un evento per molti versi rivoluzionario nel contesto giuridico nazionale perché ha rappresentato il superamento della convinzione dogmatica fino a quel momento in vigore, secondo la quale non sarebbe possibile attribuire la responsabilità penale ad un'entità giuridica diversa da una persona fisica, stante l'impossibilità di attribuire ad un soggetto sprovvisto di coscienza e volontà la commissione di un qualsivoglia crimine.

Con l'evoluzione dei rapporti economici e giuridici e la sempre maggior complessità e articolazione del sistema economico inteso nel suo insieme, tale rigido approccio dottrinale, riassunto dall'espressione societas delinquere non potest1 con un addentellato nelle stesse previsioni costituzionali2, si è palesato come un ostacolo alla strutturazione di un apparato normativo e repressivo adeguato a forme di delinquenza tipiche di realtà societarie o aziendali, forse non nuove ma certamente sempre più rilevanti.

Moderni studi criminologici hanno mostrato come vi siano forme di illegalità che prescindono dal singolo individuo agente e che sono, piuttosto, da ricondursi ad un'autonoma politica di impresa: di conseguenza il riconoscimento di una cultura aziendale propria dell'ente dovrebbe portare con sé il doveroso riconoscimento della responsabilità della persona giuridica. Ad esempio, la stessa costante tensione al risultato, essenziale fattore di sviluppo di qualunque realtà produttiva, ove non disciplinata o adeguatamente calibrata su traguardi realisticamente (e lecitamente) raggiungibili può rappresentare il meccanismo attraverso il quale il singolo è indotto dalle politiche dell'impresa a delinquere nell'interesse di quest'ultima.

In tale contesto, l'ingresso nel nostro sistema giuridico della responsabilità penale degli enti è stato comunque l'effetto dell'adempimento a specifici obblighi pattizi assunti dall'Italia in ambito internazionale ed in particolare nel consesso comunitario.

L'introduzione di una forma di responsabilità delle persone giuridiche è stato, infatti, un atto imposto in ambito europeo dalla Convenzione di Bruxelles, siglata il 26 luglio 1995 con i protocolli siglati il

1 Nel nostro ordinamento le radici di tale concezione sembravano addirittura innestate nella Carta Costituzionale: l'art. 27 della Costituzione, nel consacrare il principio di personalità della responsabilità penale e la finalità rieducativa della pena, è stato da sempre considerato un ostacolo dogmatico insormontabile alla previsione di forme di responsabilità penale delle persone giuridiche.

  • Art. 27 comma 1 della Costituzione della Repubblica Italiana: "La responsabilità penale è personale". Sul tema si osserva che "in forza del rapporto di immedesimazione organica con il suo dirigente apicale, l'ente risponde per fatto proprio, senza coinvolgere il principio costituzionale del divieto di responsabilità penale per fatto altrui (art. 27 Cost). Né il decreto legislativo n. 231 delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva, prevedendo, al contrario, la necessità che sussista la c.d. "colpa di organizzazione" dell'ente, il non avere cioè predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; il riscontro di un tale deficit organizzativo consente una piena e agevole imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo" (Cass. n. 27735 del 16 luglio 2010).

4

27 settembre ed il 29 novembre 1996 e dal Secondo Protocollo sulla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee firmato il 27 giugno 1997 e, in ambito extracomunitario, dalla Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, siglata a Parigi il 17 dicembre 19973.

1.2. La natura giuridica della responsabilità degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001

La responsabilità introdotta dal D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "Decreto") presenta caratteristiche proprie sia della disciplina amministrativa sia di quella penale.

Sono da ricondurre alla sfera del diritto amministrativo, oltre al nomen iuris che definisce la responsabilità dell'ente come amministrativa, anche il regime prescrizionale dell'illecito contestato all'ente che non segue le regole della prescrizione penale, bensì prevede un autonomo termine quinquennale che si sospende per tutta la durata del processo e che, per tale caratteristica, è da ricondurre al modello proprio degli illeciti amministrativi, contenuto nella L. n. 689/81.

Allo stesso modo la disciplina delle vicende modificative dell'ente prevede il trasferimento della responsabilità dall'ente originario a quello risultante in seguito alle vicende di trasformazione, fusione e scissione. Ciò in quanto la responsabilità patrimoniale della società nel cui ambito sono stati commessi gli illeciti è del tutto autonoma e separata rispetto alle vicende societarie successive alla consumazione del reato. Anche la mancata previsione nell'ambito del D. Lgs. n. 231/2001 di un regime di sospensione condizionale della pena, caratteristica propria del sistema sanzionatorio penale, è stata interpretata quale indicatore ulteriore della natura amministrativa della responsabilità introdotta dalla norma in parola.

Alcune previsioni del D. Lgs. n. 231/2001 hanno invece natura prettamente penale4. Rileva innanzitutto l'identità fattuale tra l'illecito penale e l'illecito da cui dipende il reato, la cui struttura è ricondotta dalla dottrina più autorevole all'istituto del concorso di persone nel reato, nel quale si inseriscono sia la condotta della persona fisica che materialmente ha commesso il reato, sia quella della persona giuridica tra loro collegate attraverso i criteri dell'interesse e del vantaggio. Inoltre la giurisdizione per gli illeciti "231"è quella penale, cioè è lo stesso Pubblico Ministero naturalmente competente per il reato presupposto a svolgere le indagini relative alla responsabilità dell'ente il cui "nome" è iscritto in un apposito registro di persone (giuridiche) sottoposte ad indagini tenuto e aggiornato a cura degli uffici della Procura della Repubblica; nel caso in cui il procedimento superi la fase delle indagini preliminari, la responsabilità dell'ente è accertata dal Giudice penale la cui giurisdizione permane anche ove venga disposta pronuncia di non doversi procedere nei confronti della persona fisica o nel caso in cui l'autore del reato non venga individuato5.

  • Le fonti internazionali non hanno, però, fornito indicazioni in ordine alle forme di accertamento della responsabilità delle persone giuridiche ma si sono limitate a richiedere l'introduzione di previsioni incriminatrici per i reati commessi per conto delle imprese all'interno degli ordinamenti coinvolti; ciò al fine di evitare possibili distorsioni delle regole di concorrenza proprie del mercato unico.
    4 Fanno propendere per la natura penale della responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 anche: i) il regime di punibilità del tentativo (art. 26), ii) il principio di successione delle leggi nel tempo e la previsione della retroattività della norma più favorevole (art. 3), iii) la rilevanza extraterritoriale attribuita all'illecito dell'ente (art. 4).
    5 In ordine alla scelta della sede penale la Relazione Ministeriale al D. Lgs. n. 231/2001 chiarisce che la ragione di questo intervento è duplice e deriva dalla necessità di coniugare le esigenze di effettività e di garanzia dell'intero sistema. Per un verso, infatti, si è preso atto dell'insufficienza dei poteri istruttori riconosciuti alla pubblica amministrazione nel modello procedimentale delineato nella L. n. 689/1981 rispetto alle esigenze di accertamento che si pongono all'interno del sistema di responsabilità degli enti. Poiché l'illecito penale è uno dei presupposti della responsabilità, occorre disporre di tutti i necessari strumenti di accertamento di cui è provvisto il procedimento penale, nettamente più incisivi e penetranti rispetto all'arsenale dei poteri istruttori previsto dalla L. 689/1981. Per altro verso la natura penale

5

La relazione ministeriale al D. Lgs. n. 231/2001 ha precisato che tale norma ha dato luogo ad un tertium genus6 di responsabilità che: "coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia" e ha così strutturato un'autonoma disciplina nella quale coesistono elementi del sistema penale e di quello amministrativo7.

1.3. Ambito di applicazione (art. 1)

L'art. 1 del D. Lgs. n. 231/2001 definisce l'ambito di applicazione soggettiva della responsabilità penale/amministrativa derivante da reato.

Il comma 1 dell'art. 1 utilizza il concetto di "ente" e non quello più specifico di "persona giuridica", palesando la volontà del Legislatore di estendere la responsabilità introdotta dalla norma in discussione anche a soggetti sprovvisti di personalità giuridica. Si è scelto di coinvolgere nella disciplina 231/01 un'ampia platea di destinatari, che a prescindere dal loro inquadramento giuridico formale, sono dotati di un livello di autonomia distinto rispetto alle persone fisiche che ne costituiscono la struttura.

Sono espressamente incluse tra i destinatari della disciplina definita dal D. Lgs. n. 231/2001 gli enti forniti di personalità giuridica quali:

  • Società di persone e capitali;
  • Associazioni e Fondazioni (incluse le Onlus);
  • Istituti di Credito e Assicurazioni8;
  • Enti pubblici economici e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica quali: a) ATI, b) Società di fatto, c) Società tra professionisti, d) Società unipersonali e Società a Responsabilità Limitata a socio unico;

amministrativa degli illeciti dell'ente, documentata dall'applicabilità di penetranti sanzioni interdittive derivanti dall'armamentario penalistico e dalla stessa vicinanza con il fatto reato, rende necessario prefigurare un sistema di garanzie molto più efficace di quello, per vero scarno, della L. n. 689/1981. Di conseguenza si è deciso di equiparare sostanzialmente l'ente all'imputato, così da metterlo nella condizione di poter fruire di tutte le garanzie che spettano a quest'ultimo".

  • Sul punto si è così espressa la Corte di Cassazione, sez. VI Pen. in un passaggio della sentenza n. 27735 del 16 luglio2010: "Il d. lgs. n. 231/2001 ha introdotto un tertium genus di responsabilità rispetto ai sistemi tradizionali di responsabilità penale e di responsabilità amministrativa, prevedendo un'autonoma responsabilità amministrativa dell'ente in caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di uno dei reati espressamente elencati nella Sezione 3 da parte un soggetto che riveste una posizione apicale, sul presupposto che il fatto-reato è fatto della società, di cui essa deve rispondere".
    7 Siffatta interpretazione è stata successivamente avallata da parte della giurisprudenza maggioritaria e dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella decisione relativa all'incidente avvenuto nello stabilimento Thyssen Kroup di Torino (Cass. Pen. SS.UU. 05.03.2014). Il Supremo Collegio ha ricostruito gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia nel corso degli anni, rilevando che: (i) secondo una prima impostazione, la responsabilità da reato dell'ente avrebbe natura amministrativa (ex multis, Cassazione, SS.UU., sent. 34476 del 23.01.2011); (ii) in virtù di un secondo orientamento (Cassazione, SS.UU. sent. n. 26654 del 27.03.2008), a tale responsabilità dovrebbe essere, invece, riconosciuta una natura penale, in quanto il d.lgs. 231/2001 «ha introdotto nel nostro ordinamento uno specifico ed innovativo sistema punitivo per gli enti collettivi, dotato di apposite regole quanto alla struttura dell'illecito, all'apparato sanzionatorio, alla responsabilità patrimoniale, alle vicende modificative dell'ente, al procedimento di cognizione e a quello di esecuzione […]»; (iii) infine, un terzo filone della giurisprudenza (Cassazione, Sez. VI, sent. n. 27735 del 18.02.2010) ha ritenuto che il d.lgs. 231/2001 abbia introdotto un "tertium genus" di responsabilità, prevedendo un'autonoma responsabilità dell'ente nel caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di uno dei reati presupposto da parte di un soggetto che riveste una posizione apicale. Ciò premesso, il Supremo Collegio ha deciso di aderire all'ultima tesi esposta, considerando il sistema previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 come un "corpus" normativo di particolare importanza, un "tertium genus" che coniuga i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo.
    8 Tra i destinatari della disciplina posta dal D.lgs. n. 231/2001 rientrano le società di intermediazione mobiliare, le SGR, le società di investimento per le quali sono previste alcune deroghe determinate da esigenze di coordinamento con la normativa bancaria, in particolare avuto riguardo alla fase cautelare del procedimento ed i rapporti con la Banca d'Italia nella fase delle Indagini Preliminari.

6

  • Società a partecipazione pubblica, Aziende sanitarie locali e Aziende sanitarie ospedaliere9.
  • Enti ecclesiastici con personalità giuridica, Cooperative e Comitati senza personalità

giuridica (secondo la dottrina). Sono esclusi dal novero dei destinatari:

  • lo Stato e gli Enti pubblici territoriali;
  • i Partiti e i Sindacati in quanto Enti con funzione di rilievo costituzionale;
  • gli Enti pubblici non economici, quali Ministeri, Prefetture, Tribunali, Soprintendenze, CNR,
    INPS, INAIL, ISTAT, CONSOB, ISVAP;
  • Enti senza personalità giuridica quali Enti ecclesiastici senza personalità giuridica, Condomini, imprese famigliari, Fondi patrimoniali, Trust.

1.4. Il principio di legalità (art. 2)

L'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2001 secondo cui "L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto" propone una formulazione pressoché identica a quella dell'art. 1 del Codice Penale che richiama espressamene il principio di legalità in forza del quale l'ente destinatario della disciplina "231/2001" non può essere ritenuto responsabile se la figura di reato contestata e le relative sanzioni non sono indicate nella lista dei reati contemplati dal Decreto (agli artt. 24 e 25) o comunque previste in apposita norma che deve essere entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Il catalogo dei reati presupposto contenuto agli artt. 24 e 25 del Decreto è oggi significativamente più esteso rispetto alla data di prima entrata in vigore della norma e attualmente comprende le seguenti fattispecie criminose:

  • Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D. Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dal D. Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e successivamente integrato dalla L.
    1. 137/2023];
  • Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D. Lgs.n.7 e 8/2016, aggiornato alla Legge di conversione n. 133 del 18.11.2019 e dalla L. 238/2021];
  • Delitti di criminalità organizzata10 (art. 24-ter D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L.
    1. 94/2009, modificato dalla L. 69/2015 e successivamente dalla L. n.236 /2016];
  • Si tratta di enti che pur esercitando un pubblico servizio sono caratterizzati da autonomia imprenditoriale e da una struttura aziendalistica finalizzata al rispetto del criterio di economicità nel perseguimento dell'attività. Va rilevato che l'inclusione di ASL e ASO tra i destinatari della disciplina relativa alla responsabilità amministrativa degli enti sia oggetto di discussione in dottrina e che in origine la stessa fosse stata esclusa dalla Relazione Ministeriale al decreto, cionondimeno molti di questi soggetti si sono dotati di Modelli Organizzativi conformi al D. Lgs. n. 231/2001.
    10 L'introduzione dei reati associativi tra le fattispecie presupposto "231/01", comporta che la persona giuridica può essere ritenuta responsabile nel caso di commissione di un reato di associazione per delinquere ad opera di apicali o subordinati nel suo interesse o vantaggio indipendentemente dal fatto che lo specifico reato cui l'azione è finalizzato rientri o meno nell'elenco di cui agli artt. 24 e 25 dello stesso D. Lgs. n. 231/2001. Attraverso l'associazione per delinquere possono dunque filtrare nell'alveo della responsabilità amministrativa degli enti anche reati diversi da quelli presupposto, il che presenta possibili delicatezze in sede di mappatura dei rischi avuto riguardo alle attività tipiche dell'azienda.

7

  • Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D. Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019 e modificato dal D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020];
  • Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D. Lgs. n. 125/2016];
  • Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009];
  • Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 69/2015, dal D. Lgs. n. 38/2017 e successivamente integrato dal D. Lgs 19/2023];
  • Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003];
  • Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater.1 D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006];
  • Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016 e successivamente dalla L. n. 236/2016 e poi ancora dalla L. n. 110 del 14 luglio 2017];
  • Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005 e aggiornato dalla L. 238/2021];
  • Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007];
  • Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014];
  • Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1, D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 184/2021, integrato dalla L. n. 137/2023 e successivamente modificato dalla L. n. 56/2024];
  • Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009];
  • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009];
  • Reati ambientali (art. 25-undecies D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015 e dalla L. n.137/2023];
  • Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012];

8

  • Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D. Lgs. n. 231/2001) - [articolo aggiunto dalla L. n. 167 del 20 novembre 2017 per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI- Giustizia e affari interni];
  • Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dall'art. 5 della L. n. 39 del 03 maggio 2019];
  • Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. L. n. 124 del 26 ottobre 2019 coordinato con Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019 e modificato dal D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020, successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. 156 del 4 ottobre 2022];
  • Contrabbando (art. 25-sexiesdecies D. Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020];
  • Delitti contro il patrimonio culturale, (art. 25-septesdecies D. Lgs. n. 231/2001), [articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 del 9 marzo 2022];
  • Delitti in materia di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, (art. 25-duodevicies D. Lgs. n. 231/2001), [articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 del 9 marzo 2022];
  • Delitti tentati (art. 26 D. Lgs. n. 231/2001);
  • Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva];
  • Reati transnazionali (L. n. 146/2006 modificata dalla L. n. 236 /2016).

1.5. Apparato sanzionatorio (artt. 10-23)

Sono previste dal D. Lgs. n. 231/2001 a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati:

  • sanzione pecuniaria fino a un massimo di euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare)11. La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di euro 258,22 ad un massimo di euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:
  1. il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

11 Si discosta dal sistema di commisurazione della sanzione pecuniaria attuato per quote la previsione di cui all'art.25-sexies, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2001 in ambito di abusi di mercato, secondo la quale: "Se in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1 (abusi di mercato ndr.), il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto". La sanzione in tal modo oltre ad essere rimessa ad un maggior grado di discrezionalità del Giudice, può raggiungere livelli elevatissimi, andando peraltro a cumularsi con la confisca del profitto.

Da notare inoltre che in caso di commissione di reati tributari inclusi nel Catalogo dei reati presupposto all'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001 la normativa prevede che nell'ipotesi in cui a seguito alla commissione di uno di tali delitti, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

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    1. l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.
  • sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D. Lgs. n. 231/2001, "Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente") che, a loro volta, possono consistere in:
    1. interdizione dall'esercizio dell'attività;
  1. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla

commissione dell'illecito;

  1. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
  1. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
  1. divieto di pubblicizzare beni o servizi;
  1. confisca del profitto del reato (e sequestro preventivo in sede cautelare);
  1. pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive si applicano per i soli reati per i quali sono espressamente previste, purché ricorra una delle seguenti condizioni:

  • la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
  • in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D. Lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 231/2001.

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D. Lgs. n. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p. 43.

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Banca Ifis S.p.A. published this content on 27 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 June 2024 14:55:43 UTC.