"Resta interesse nazionale a differenziare le fonti"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, - Tra le motivazioni del ricorso del Comune di Piombino si fa riferimento, scrive il giudice, "alla pretesa fine della situazione della situazione di emergenza energetica che, secondo il ricorrente, non legittimerebbe più l'applicazione della procedura derogatoria prevista dall'art. 5 del d.l. n. 50/2022". Rispetto a questo aspetto il tribunale ritiene che "è sufficiente osservare che, al di là di studi e teorie più o meno attendibili e opinabili, risulta, in modo obiettivo e difficilmente contestabile, che: la guerra del febbraio 2022, in conseguenza della quale si è creata la situazione di emergenza energetica, è ancora in corso e all'attualità pare lungi dal cessare; l'Italia, a fronte di un'importazione di gas russo, nel periodo pre-guerra attestatasi attorno ai 30 miliardi di m3 (nel 2019) pari al 40% circa della domanda globale, ha finora compiuto notevoli sforzi per ridurre tale importazione ad un terzo e deve proseguire in questa direzione, ponendo in essere tutti gli interventi necessari a rendersi completamente indipendente dalla Russia, dalla quale oggi ancora dipende; il terminale di Piombino copre oggi circa il 20% della capacità di rigassificazione italiana e, questo dato, è idoneo di per sé a dimostrare la centralità dell'impianto per la sicurezza energetica nazionale; tutta la capacità di rigassificazione del terminale di Piombino è, ad oggi, stata già allocata: al 100% per l'anno termico 2023-2024; al 95% per i successivi anni termici 2024-2025, 2025-2026 e all'86% per i rimanenti anni". Ne consegue, prosegue la sentenza, che "l'interesse nazionale alla differenziazione delle fonti di approvvigionamento del gas naturale, dunque alla realizzazione di terminali di rigassificazione, non può dirsi venuto meno ma persiste nelle sue concretezza e attualità".

Sim

(RADIOCOR) 23-01-24 16:09:58 (0517)ENE,PA 3 NNNN


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January 23, 2024 10:10 ET (15:10 GMT)