Monza 23 aprile 2023 -

S T A T U T O

Art. 1

Costituzione

E' costituita una società per azioni denominata:

"Acinque S.p.A."

Art. 2

Sede

La società ha sede in Monza.

L'Organo Amministrativo può istituire uffici, filiali, succur- sali, agenzie o rappresentanze

anche altrove, in Italia e nell'ambito della Unione Europea, e sopprimere quelle esistenti.

Art. 3

Oggetto sociale

La società, al fine di assicurare il governo integrato e il risparmio delle risorse naturali per la tutela ed il migliora-

mento della qualità ambientale nel territorio su cui opera, ha per oggetto:

  1. trasporto, trattamento e/o distribuzione del gas per uso domestico e per altri usi (ivi inclusa autotrazione);
  2. gestione del servizio idrico costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e produttivi, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
  3. gestione rifiuti nelle varie fasi di raccolta, traspor- to, anche per conto terzi, recupero e smaltimento, per termo- distruzione e/o altri metodi, servizi di manutenzione del ver- de pubblico e sgombero neve;
  4. produzione, distribuzione e gestione energia;
  5. operazioni e servizi di valorizzazione ambientale;
  6. svolgimento di attività volte all'efficentamento e alla utilizzazione ottimale delle risorse energetiche ed al rispar- mio, razionalizzazione e trasformazione delle stesse, nonché l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e succes- siva gestione di interventi di risparmio energetico;
  7. gestione del calore, degli impianti di riscaldamento, teleriscaldamento, condizionamento, climatizzazione, del gas, depurazione per ambienti civili, industriali, agricoli, anche nel ruolo di terzo responsabile, nonché il relativo studio e progettazione e direzione lavori.
  8. realizzazione ed esercizio di semafori e impianti di il- luminazione pubblica;
  1. individuazione, sviluppo, ed esercizio di attività di inno- vazione nell'ambito delle c.d. "città intelligenti" (smart ci- ty);
  1. gestione dei parcheggi e, in particolare: la realizza- zione e gestione di servizi di mobilità sostenibile; la co- struzione e gestione con o senza custodia di parcheggi, gara-

ge, autosilo, aree di sosta e simili; la progettazione, co- struzione, gestione degli impianti stradali e la loro manuten-

zione; lo svolgimento di attività di controllo (ad esempio, ausiliario del traffico, ausiliario della sosta, controllore di viaggio, etc);

  1. esercizio delle attività connesse alla gestione del servi- zio farmaceutico e, in particolare: la gestione di farmacie e la distribuzione di farmaci e parafarmaci anche a farmacie pubbliche o private, nonché la distribuzione di farmaci e pa- rafarmaci alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospeda- liere, alle residenze sanitarie per anziani, alle case di ri- poso, alle case di cura ed ai penitenziari od altri luoghi di detenzione; l'erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico o para- farmaceutico; l'informazione e l'educazione sanitaria, l'aggiornamento professionale e la ricerca; limitatamente a quanto di competenza, la partecipazione alle iniziative degli Enti Locali in ambito sanitario e sociale;
  2. gestione di reti e servizi telematici, informatici e di te- lecomunicazione e, in particolare: installazione, cablatura, manutenzione ed esercizi di reti e servizi telematici, infor- matici e di telecomunicazione per qualsiasi uso; progettazio- ne, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture comple- mentari, realizzazione e manutenzione di software gestionali e servizi via web.
    La società può inoltre svolgere attività di fornitura di altri servizi a rete, nonché eseguire ogni altra operazione o servi- zio, anche di commercializzazione, marketing, promozione, con- trattualizzazione del cliente finale e acquisizione dati, ge- stione della relazione con il cliente, fatturazione, elabora- zione elettronica e postalizzazione, gestione tecnica e d'incassi), attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che in- direttamente.
    La società può realizzare e gestire tale attività direttamen- te, "per conto", in concessione, in appalto, a mezzo di con- trollate, collegate e partecipate, o in qualsiasi altra forma, potendo altresì effettuare detta attività a seguito di richie- sta di terzi, siano essi Enti pubblici o privati anche non so- ci.
    La distribuzione del gas naturale costituisce attività sogget- ta a separazione funzionale (un-bundling) secondo la normativa applicabile. La società, nel rispetto dei principi di economi- cità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, persegue la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficien- za ed adeguati livelli di qualità nello svolgimento dell'atti- vità di distribuzione del gas naturale, garantendo la neutra- lità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo

sviluppo di un libero mercato energetico, impedendo discrimi- nazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili

ed impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra segmen- ti delle filiere.

La società può inoltre compiere tutte le operazioni commercia- li, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenu-

te necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale con l'esclusione dello svolgimento di attività finanzia-

rie nei confronti del pubblico e delle altre attività oggetto di riserva di legge ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e del D. Lgs.

58/1998 e può inoltre, rilasciare garanzie reali e personali. Art. 4

Durata

La società ha durata fino al 30 giugno 2048; essa potrà essere

prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'os- servanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

Art. 5

Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 197.343.805,00 (centonovantasettemilionitrecentoquarantatremilaottocentocin- que/00) diviso in numero 197.343.794 (centonovantasettemilio- nitrecentoquarantatremilasettecentonovantaquattro) azioni pri-

ve del valore nominale.

Art. 6

Azioni

Le azioni sono nominative, prive di valore nominale, e confe-

riscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un

voto in Assemblea.

La società potrà altresì emettere categorie di azioni fornite

di diritti diversi secondo le disposizioni di legge e/o rego- lamentari tempo per tempo vigenti e applicabili.

Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a

condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita re-

lazione di una società di revisione legale o di un revisore. Art. 7

Organi della Società

Sono organi della società:

  • l'Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Collegio Sindacale.

Art. 8

Assemblea

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universa-

lità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, pur-

chè in Italia, osservate le disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti ed applicabili.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, quando particolari esigenze lo richiedano, può essere convocata anche

entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, in quanto società tenuta alla redazione del bilancio consoli-

dato.

L'Assemblea è disciplinata dal regolamento di Assemblea.

Art. 9

Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea è fatta con avviso - contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione,

l'Ordine del Giorno e gli altri elementi richiesti dalla nor- mativa di legge e/o regolamentare di tempo in tempo vigente ed

applicabile - da pubblicarsi sul sito Internet della società, nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni di

legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabi- li.

Nello stesso avviso può essere fissato altro giorno, diverso dal primo, per l'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata per adunanze successive alla seconda, secondo la procedura prevista dalle

disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come so- pra, quando è presente o vi è rappresentato l'intero capitale

sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti del Con- siglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Art. 10

Ammissione all'Assemblea

Possono intervenire in Assemblea i soci cui spetti il diritto di voto per i quali la società abbia ricevuto la comunicazione dell'intermediario depositario, secondo le condizioni ed i termini previsti dalle norme di legge e/o regolamentari di

tempo in tempo vigenti e applicabili. Art. 11

Intervento e rappresentanza nell'Assemblea

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può

farsi rappresentare ai sensi delle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

La delega può essere notificata alla società anche per via elettronica mediante invio nell'apposita sezione del sito In-

ternet della società secondo le modalità specificate nell'av- viso di convocazione o mediante messaggio indirizzato alla ca-

sella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indi-

care, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamen- tari di tempo in tempo vigenti e applicabili, ulteriori moda-

lità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto in assemblea.

  • esclusa la designazione da parte della società di un rappre- sentante incaricato di ricevere le deleghe e le relative istruzioni di voto.
    L'Assemblea può svolgersi con soggetti intervenuti che risul- tino dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo colle- giale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consen- tito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della vota- zione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di perce- pire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbaliz- zazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'Assemblea che indichi, altre- sì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove so-no presenti, simultaneamente, il Pre- sidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 12

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, presente,

più anziano di età. In caso di assenza o impedimento anche di entrambi i Vice-Presidenti, l'Assemblea è presieduta dalla

persona eletta dalla Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario anche non socio, designato su sua proposta dall'Assemblea e, nei casi previsti dalla legge, da un Notaio.

Art. 13

Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni sia dell'Assemblea Ordinaria che dell'Assem- blea Straordinaria, sono valide se prese con le presenze e con

le maggioranze previste dalle disposizioni di legge e/o rego- lamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Art. 14

Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi previsti dalla legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio scelto

dal Presidente stesso.

Art. 15

Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione

composto da n. 13 (tredici) membri, ivi compreso il Presiden- te, nominati sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere indicaticontrassegnati con un numero progressivo pari ai posti da ricoprire non superiore ai

componenti da eleggere. La composizione del Consiglio di Ammi- nistrazione deve essere conforme a quanto stabilito dalla nor-

mativa in materia di equilibrio tra i generi. Gli esponenti del genere meno rappresentato non possono essere inferiori al-

la misura conforme alla disciplina pro tempore vigente ineren- te all'equilibrio tra generi. Le liste possono essere presentate da soci che rappresentino - da soli od insieme ad altri azionisti - almeno il 2% (due per cento) delle azioni aventi

diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, e devono essere depositate presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni

prima dell'adunanza dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori, e di ciò deve essere fatta men-

zione nell'avviso di convocazione. Le liste dovranno inoltre essere messe a disposizione del pubblico - con le modalità previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili - almeno 21 (ventuno) gior-

ni prima della richiamata adunanza dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla

presentazione delle liste, almeno 21 (ventuno) giorni prima dell'Assemblea dovrà essere depositata copia della comunica-

zione rilasciata, a tal fine, dall'intermediario abilitato se- condo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in

tempo vigenti ed applicabili. Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. I soci ade-

renti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in vio-

lazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista. Unitamente alle liste, almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'Assemblea, devono essere depositate, a cura degli azioni- sti presentatori: I) le accettazioni irrevocabili dell'incari-

co da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine); II) l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità

e/o di decadenza, l'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalle leggi vigenti, nonché il curricu-

lum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente in- formativa sulle caratteristiche personali e professionali. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accetta- zione della candidatura in più di una lista, così come il man-

cato deposito dei documenti di cui ai precedenti punti I) e

  1. è causa di ineleggibilità. Il primo candidato di ciascuna lista deve possedere, facendone oggetto di apposita dichiara- zione da depositarsi unitamente alla lista di appartenenza, i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'artico- lo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. In ogni caso almeno 2

(due) membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3

del D.Lgs. 58/1998. Qualora venga presentata una sola lista, contenente l'indicazione di 13 (tredici) candidati, i candida- ti in essa indicati risulteranno eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza. Qualora vengano presentate più

liste, risulteranno eletti (a) i primi 12 (dodici) candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (i.e.

la lista di maggioranza) e (b) il primo candidato della secon- da lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (i.e. la

lista di minoranza) e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o vo- tato la lista risultata prima per numero di voti. Atteso il meccanismo di voto sopra riportato, al fine di garantire il

rispetto sostanziale della normativa in materia di equilibrio tra i generi, gli esponenti del genere meno rappresentato do-

vranno in ogni caso essere inseriti almeno nei primi 12 (dodi- ci) posti di ciascuna lista che presenti un numero di candida-

ti pari o superiore a 3 (tre) deve essere composta da candida- ti di entrambi i generi.Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di scrutinio di cui sopra, non risulti ri- spettato l'equilibrio tra i generi, i candidati che risulte-

rebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quo-

zienti. Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale

graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rap- presentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla

medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candida- ti, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'Assem-

blea con le maggioranze di legge e nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel Consi-

glio di Amministrazione. In caso di parità dei quozienti, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato tratto dalla lista che risulti aver ottenuto il maggior numero di voti. Qualora la sostituzione del candidato del genere più

rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima pre-

stabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i gene- ri, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita

anche con riferimento al candidato del genere più rappresenta- to avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso in graduatoria. In ogni caso di parità di voti tra li- ste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea

relativamente alle liste che risulteranno aver conseguito lo stesso numero di voti. Nel caso in cui non venga presentata

alcuna lista, gli amministratori saranno eletti dall'Assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto della normativa in

materia di equilibrio tra i generi. Se vengono a mancare sino a 6 (sei) amministratori, il Consiglio di Amministrazione

provvederà alla sostituzione del membro o dei membri cessati scegliendoli per cooptazione senza vincoli di lista, fermo re-

stando che nel caso in cui dovesse venire meno l'amministratore eletto dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione scegliendo tra i candidati non eletti della lista di minoranza, secondo

l'ordine progressivo ivi indicato. In mancanza di candidati non eletti all'interno della lista di minoranza oppure qualora

eventuali candidati non eletti all'interno della lista di mi- noranza abbiano dichiarato la propria indisponibilità ad ac-

cettare la carica, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione senza vincoli di lista. La prima Assemblea dei soci successiva alla cooptazione delibererà con le maggio- ranze di legge, nominando i nuovi amministratori, cooptati in

conformità a quanto sopra senza vincolo di lista. Gli ammini- stratori così eletti resteranno in carica fino al termine del

mandato originariamente previsto per gli amministratori che hanno sostituito. La sostituzione dell'amministratore o degli

amministratori cessati dalla carica dovrà avere luogo, sia in sede di cooptazione che di successiva nomina assembleare, ga- rantendo in ogni caso la presenza nel Consiglio di Amministra- zione di almeno due componenti in possesso dei requisiti di

indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e nel rispetto delle prescrizioni in

materia di equilibrio tra i generi. Se vengono a mancare 7 (sette) o più componenti del Consiglio di Amministrazione di

nomina assembleare, i restanti consiglieri di amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal

momento in cui il Consiglio è stato ricostituito dall'Assem- blea dei soci. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio

di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dagli ammi- nistratori rimasti in carica. Se vengono a cessare tutti gli

amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Colle- gio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Gli amministratori durano in carica

3 (tre) esercizi, scadono all'approvazione del bilancio rela- tivo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili

ai sensi dell'articolo 2383 C.C., e possono essere anche non soci. L'Assemblea delibera l'importo complessivo per la remu-

nerazione di tutti gli amministratori (inclusi quelli investiti di particolari cariche). Tale compenso resta invariato sino a nuova diversa deliberazione e viene ripartito tra i singoli membri del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto

stabilito dallo stesso. Il Consiglio di Amministrazione deter- mina, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli

amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche.

Art. 16

Cariche sociali

Il Consiglio, salvo che non vi provveda direttamente l'Assem- blea, elegge fra i suoi membri il Presidente e n. 2 (due) Vi-

ce-Presidenti e può eleggere un segretario anche estraneo al Consiglio. In caso di assenza o di un impedimento del Presi- dente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Vice- Presidente presente più anziano di età; in caso di assenza o

impedimento di entrambi i Vice-Presidenti, il Consiglio è pre- sieduto dall'amministratore più anziano di età.

Art. 17

Riunioni del Consiglio

Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale sia altrove ogni volta sia ritenuto opportuno dal Presidente ovvero da uno dei Vice-Presidenti, secondo quanto stabilito al comma successi- vo, oppure qualora ne venga fatta domanda scritta da almeno 2

(due) dei suoi membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, in via autonoma

ovvero su richiesta di uno dei Vice-Presidenti oppure di alme- no 2 (due) dei suoi membri, contenente l'indicazione dell'Or-

dine del Giorno, con lettera raccomandata telefax o posta elettronica da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'a- dunanza a ciascun amministratore ed a ciascun sindaco effetti- vo. Nei casi di urgenza, la convocazione del Consiglio avviene

con telegramma o telefax o mediante posta elettronica da spe- dirsi almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

Nel caso di richiesta di uno dei Vice-Presidenti oppure di al- meno 2 (due) dei suoi membri, di cui al precedente comma,

l'invio dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno indicato da tale Vice-Presidente o da 2 (due) suoi mem-

bri, deve essere effettuato dal Presidente entro le 48 (qua- rantotto) ore successive al ricevimento della predetta richie-

sta.

Il Consiglio può altresì essere convocato dal Collegio Sinda-

cale, o da almeno 2 (due) membri dello stesso, secondo le di- sposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigen- ti e applicabili.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Am-

ministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identifi-

cati, sia loro consentito di seguire la discussione ed inter- venire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affron-

tati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazio- ne. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno trovarsi il Presi-

dente (o in sua assenza uno dei Vice-Presidenti) ed il Segre- tario.

Art. 18

Deliberazioni del Consiglio

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in ca-

rica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti

dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicuri- no la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alle di-

sposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigen- ti ed applicabili. Le procedure possono prevedere specifiche

deroghe, laddove consentito per le operazioni - realizzare di- rettamente o per il tramite di società controllate - aventi

carattere di urgenza e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare di tempo in tempo vigente ed applicabile, nonché specifiche modalità deliberative, il tutto nei limiti ed alle condizioni previste dalle disposizio-

ni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed ap- plicabili.

Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempesti- vamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale - di

regola in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione ma, occorrendo, anche direttamente - sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società control-

late; gli amministratori in particolare riferiscono sulle ope- razioni in potenziale conflitto di interesse.

Art. 19

Verbale delle deliberazioni del Consiglio

Le deliberazioni sono constatate con verbale firmato dal Pre- sidente (ovvero in caso di sua assenza all'adunanza da uno dei

Vice-Presidenti) e dal Segretario.

Art. 20

Poteri del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva

della gestione dell'impresa e quindi dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto

sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge in modo tassa- tivo riserva all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più comi- tati aventi funzioni di natura consultiva e/o propositiva, quali, a titolo esemplificativo, un comitato per la remunera- zione degli amministratori delegati, degli amministratori che

ricoprono particolari cariche e, eventualmente, dell'alta Di- rezione della società ed un Comitato per il controllo interno

e per la corporate governance, un Comitato per le operazioni con parti correlate. Il Consiglio può anche costituire un co-

mitato con attribuzioni di natura esecutiva ai sensi del suc- cessivo articolo 22. I predetti comitati possono essere compo-

Attachments

Disclaimer

Acinque S.p.A. published this content on 13 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 May 2024 07:10:10 UTC.