Allegato C) al rep. n. 61929/15434

STATUTO

Denominazione - Sede - Durata - Scopo

Art. 1) La società è denominata INTERPUMP GROUP S.P.A.

Art. 2) La società ha sede in Sant' Ilario d'Enza (Reggio Emilia).

La società potrà, ovunque creda, istituire filiali, agenzie, stabilimenti e

sopprimerli.

Art. 3) La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione

fino al 31 dicembre 2101 e potrà essere prorogata a norma di legge. Non

spetta il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso

all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine.

Art. 4) La società ha per oggetto l'esercizio, diretto o per il tramite di società

partecipate, delle seguenti attività:

la costruzione ed il commercio interno ed internazionale (nonché: la relativa

progettazione) di materiali ed apparecchiature meccaniche, elettriche,

elettromeccaniche, elettroniche e robotiche;

l'acquisto, la gestione e la vendita di terreni, fabbricati e beni immobili in

genere;

la prestazione di consulenza organizzativa aziendale, la prestazione di

servizi di addestramento, formazione operativa, aggiornamento del

personale, la prestazione di servizi di assistenza tecnica nei settori di cui

sopra ed anche finalizzati allo studio e alla registrazione di brevetti

industriali;

il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario, della società cui

partecipa e loro finanziamento.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie

(purchè non nei confronti del pubblico), immobiliari e mobiliari, che saranno

ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il raggiungimento

dell'oggetto sociale; presentare avalli, fidejussioni e ogni altra garanzia

anche reale e anche a favore di terzi.

La società potrà inoltre assumere a fini di stabile investimento e non di

mero collocamento presso terzi, interessenze e partecipazioni analogo,

affine in altre società od imprese aventi oggetto analogo o comunque

connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, il tutto con

esclusione delle attività professionali riservate.

Capitale

Art. 5) Il capitale sociale è Euro 56.617.232,88

(cinquantaseimilioniseicentodiciassettemiladuecentotrentadue virgola

ottantotto), diviso in n. 108.879.294

(centoottomilioniottocentosettantanovemiladuecentonovantaquattro) azioni

ordinarie da nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.

Possono essere conferiti danaro, beni in natura o crediti, anche in sede di

aumento del capitale sociale. Qualora le azioni della società siano quotate

su mercati regolamentati, il diritto di opzione dei soci in relazione alle azioni

e alle obbligazioni convertibili in azioni di nuova emissione può essere

escluso, ai sensi dell' art. 2441, 4° comma, secondo periodo del codice

civile, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che

il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia

confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione

legale.

L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 30 aprile 2020 ha

deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi

dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a

pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439

del Codice Civile, entro il 29 aprile 2025, con esclusione del diritto di

opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile, mediante

l'emissione di azioni ordinarie, nei seguenti limiti: (i) per un ammontare

massimo pari al 10% del capitale sociale di Interpump preesistente alla

data di esercizio della Delega, quanto alla facoltà di aumentare il capitale

sociale ex art. 2441, comma 4, primo periodo del Codice Civile (vale a dire

mediante conferimento in natura), con facoltà del Consiglio di

Amministrazione di stabilire l'eventuale sovrapprezzo; e (ii) per un

ammontare nominale pari al 10% del capitale sociale di Interpump

preesistente alla data di esercizio della Delega, quanto alla facoltà di

aumentare il capitale sociale ex art. 2441, comma 4, secondo periodo, del

Codice Civile (vale a dire mediante conferimento in denaro), con facoltà del

Consiglio di Amministrazione di stabilire l'eventuale ulteriore sovrapprezzo.

Ai fini dell'esercizio delle deleghe di cui sopra, al Consiglio di

Amministrazione è altresì conferito ogni potere per:

  1. fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle nuove azioni ordinarie, con gli unici limiti: (i) di cui all'art. 2441, comma 4, primo periodo, e comma 6, e/o all'art. 2438 e/o all'art. 2346, comma 5, del Codice Civile, quanto alla facoltà di aumentare il capitale sociale ex art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile (vale a dire mediante

conferimento in natura); (ii) di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo,

e/o all'art. 2438 e/o all'art. 2346, comma 5, del Codice Civile, quanto alla

facoltà di aumentare il capitale sociale ex art. 2441, comma 4, secondo

periodo, del Codice Civile (vale a dire mediante conferimento in denaro);

  1. stabilire il termine per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie della Società; nonché;
  2. dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono, lo stesso dovrà attenersi ai seguenti criteri:
    (1) per le deliberazioni ex artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie da emettersi, in una o più volte (o di ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Interpump, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, comma 4, primo periodo, e comma 6, del Codice Civile;
    (2) per le deliberazioni ex artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie da emettersi, in una o più volte (o di ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di

Amministrazione nel rispetto dei limiti di cui al medesimo art. 2441, comma

4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante l'utilizzo di criteri

ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della prassi di mercato, delle

circostanze esistenti alla data di esercizio della delega e delle

caratteristiche della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale

sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili;

  1. per le deliberazioni ex artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, del Codice Civile, l'esclusione del diritto di opzione potrà avere luogo unicamente qualora le azioni ordinarie di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soci o soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio di Amministrazione medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Assemblee

Art. 6) 1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci e le

sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto

vincolano tutti i soci.

Essa è ordinaria e straordinaria a sensi di legge (artt. 2364 e 2365 c.c.) e

può essere convocata, nello Stato, anche fuori della sede sociale.

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Interpump Group S.p.A. published this content on 08 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 May 2023 08:20:08 UTC.