ROMA (MF-NW)--I benefici fiscali pensati per attrarre gli investitori più facoltosi in Italia e le più favorevoli disposizioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni non sono cumulabili. Almeno quando si parla di Italia e Svizzera. Ne ha ricostruito le ragioni per MF-Milano Finanza, Giuliano Foglia, dottore commercialista e fondatore di Foglia & Partners.

Gli high net worth individuals che decidono di trasferirsi in Italia, scrive MF-Milano Finanza, possono beneficiare di un regime che prevede l'assoggettamento di tutti i redditi di fonte estera a un'imposta sostitutiva forfettaria di 100mila euro all'anno, «in luogo dell'ordinaria tassazione progressiva Irpef o del 26% per i redditi di natura finanziaria». Un regime speciale per i neoresidenti, previsto dall'articolo 24-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi, che comunque «rende il contribuente assoggettato all'imposta sul reddito in Italia e così ne sancisce la residenza fiscale, anche a fini convenzionali, nel Bel Paese». Dunque, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n.17/E del 2017, i soggetti 24-bis sono «legittimati ad applicare le previsioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi di fonte estera che andrebbero a percepire da residenti in Italia, salvo che la specifica convenzione disponga diversamente».

Proprio sull'analisi delle pattuizioni bilaterali, ricostruisce Foglia, si fonda la recente e «perfettamente condivisibile» risposta non pubblica della Agenzia delle Entrate che chiarisce che «i soggetti 24-bis non possono considerarsi residenti in Italia ai fini della convenzione con la Svizzera e pertanto non ne possono invocare i benefici». Questo perché l'articolo 4 paragrafo 5b del testo esclude l'applicazione del trattato nei confronti delle persone fisiche che nello Stato di residenza non sono assoggettate, in riferimento ai redditi provenienti dall'altro Stato Contraente, alle imposte generalmente riscosse secondo la legislazione fiscale dello Stato.

E i soggetti 24-bis «non sarebbero soggetti sui redditi derivanti dalla Svizzera alle imposte ordinariamente applicate ma alla flat tax di 100mila euro l'anno» e così non potrebbero invocare la convenzione per mitigare/eliminare la doppia imposizione sui redditi di fonte svizzera percepiti da residenti in Italia. Un unicum, sottolinea Foglia, perché nessun altro strumento bilaterale «esclude espressamente l'applicazione della convenzione ai soggetti che beneficiano di regimi attrattivi come il 24-bis».

L'Agenzia delle Entrate non si è soffermata però sull'altra disposizione della convenzione Italia-Svizzera, che prevede la frammentazione del periodo d'imposta in due parti (split year), pre e post trasferimento. In pratica, il Paperone svizzero potrebbe continuare a godere della copertura del trattato fino al suo trasferimento effettivo in Italia, quando poi beneficerà del regime 24-bis. Un punto che va chiarito e su cui sarebbe utile «l'Agenzia si esprimesse», auspica Foglia.

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MF NEWSWIRES (redazione@mfnewswires.it)

1309:48 ott 2023


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