PRISMI S.P.A.

sede legale in Milano, Via Pietrasanta, n. 14

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sui tre punti all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Prismi S.p.A.

("Società" o "Prismi")

27 ottobre 2023 ore 15:00 in unica convocazione

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di Prismi S.p.A. ("Società" o "Prismi Spa") è convocata, in sede ordinaria, in unica convocazione per il giorno 27 ottobre 2023, alle ore 15:00, presso la sede della società, in Via Pietrasanta 14, 20141 Milano (MI), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

  1. Revoca per giusta causa del consigliere Paolo Romiti; eventuali delibere inerenti e/o conseguenti;
  2. Azione di responsabilità sociale nei confronti del consigliere Paolo Romiti; eventuali delibere inerenti e/o conseguenti;
  3. Azione di responsabilità sociale nei confronti del precedente amministratore delegato Alessandro Reggiani; eventuali delibere inerenti e/o conseguenti.

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Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

La presente relazione illustrativa ("Relazione") è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e fornire le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno, che qui di seguito si riporta ulteriormente.

  1. Revoca per giusta causa del consigliere Paolo Romiti; eventuali delibere inerenti e/o conseguenti;
  2. Azione di responsabilità sociale nei confronti del consigliere Paolo Romiti; eventuali delibere inerenti e/o conseguenti;
  3. Azione di responsabilità sociale nei confronti del precedente amministratore delegato Alessandro Reggiani; eventuali delibere inerenti e/o conseguenti.

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Signori Azionisti,

  • stata convocata l'Assemblea in sede ordinaria al fine di proporre alla stessa di deliberare sulla proposta di revoca per giusta causa del sig. Paolo Romiti (oggi consigliere della Società, e che ne ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 26 luglio 2021 al 4 agosto 2023, e di Amministratore Delegato dal 26 luglio 2021 al 23 giugno 2023), nonchè sull'azione sociale di responsabilità nei confronti dello stesso sig. Romiti e del sig. Alessandro Reggiani (che ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato della Società dal 2017 fino al 21 novembre 2022).

Affinchè possiate pervenire ad una valutazione quanto più possibile esaustiva, si ricorda che, in punto di "giusta causa" di revoca dall'incarico, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che "gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Trattasi di disposizione la cui ratio va evidentemente individuata in quella secondo cui, pur nella libertà del conseguimento degli interessi e degli obiettivi societari, occorre, in assenza di "giusta causa", tenere conto del sacrificio economico e sociale dell'amministratore conseguente alla revoca, soprattutto quando la delega comporti un'attività remunerata suscettibile di valutazioni professionali nel mercato dei "manager" (così, Cassazione civile, sez. I, sentenza n.28719 del 16/12/2020).

Su quale sia la corretta definizione di "giusta causa", la giurisprudenza di legittimità è intervenuta più volte per chiarire come la "giusta causa […] è distinta sia dal mero "inadempimento", sia dalle "gravi irregolarità": essa riguarda circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, provocate o no dall'amministratore stesso, che pregiudicano l'affidamento dei soci nelle sue attitudini e capacità, cioè compromettano il rapporto fiduciario tra le parti. L'ampiezza dei poteri attribuiti all'organo amministrativo (gli amministratori, in sostanza, sono la società) presuppone un'alta intensità di fiducia, onde giocoforza è più ampio lo spazio aperto ai fatti idonei a scuoterla […]. La responsabilità per i danni costituisce così la tutela di tipo obbligatorio che la legge appresta per l'amministratore revocato senza giusta causa, cui non spetta, invece, la tutela reale" (Cassazione civile sez. I, 26/01/2018, n.2037).

E ancora, più di recente, è stato ribadito come "la giusta causa per la quale l'assemblea dei soci della società di capitali abbia sostituito l'amministratore prima della scadenza del suo mandato […] può consistere in qualsiasi fatto anche estraneo alla sfera giuridica dell'amministratore idoneo a minare la fiducia che deve costantemente

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permeare il rapporto fra l'organo gestorio e la compagine sociale che lo ha espresso" (Sez. spec. Impresa del Tribunale di Milano, sentenza del 16/05/2023, n. 3925).

Con riguardo all'esercizio dell'azione di responsabilità verso gli amministratori, norma di riferimento è l'art. 2393 c.c., a mente del quale: "L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione. […] L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica". E' stato chiarito come "il giudice non ha il potere di valutare il merito gestorio, ma solo la diligenza mostrata dall'organo amministrativo nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere. A tal fine, pertanto, occorre verificare se vi sia stata eventualmente un'omissione nell'adozione di quelle cautele, verifiche, assunzione di informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo" (Cassazione civile sez. I, 23/01/2023, n.2002). Ed ancora sulla stessa linea interpretativa si afferma che "il giudice non ha il potere di valutare il merito gestorio, ma solo la diligenza mostrata dall'organo amministrativo nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere. A tal fine, pertanto, occorre verificare se vi sia stata eventualmente un'omissione nell'adozione di quelle cautele, verifiche, assunzione di informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo" (Cassazione civile sez. I, 23/01/2023, n.2002).

E' stato precisato, altresì, come "per gli amministratori di una società a responsabilità limitata, al pari di quelli delle società per azioni, è richiesta la diligenza desumibile in relazione alla natura dell'incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall'art. 1176, 2° comma, c.c. per il professionista. Grava sul socio l'onere di allegare non solo l'inadempimento dell'amministratore nei termini su indicati, ma anche quello di allegare e provare l'esistenza di un danno concreto, da intendersi in termini di effettivo depauperamento del patrimonio sociale, del quale si chiede il ristoro, nonché la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico" (così si è espressa la Sezione Specializzata Impresa del Tribunale Roma nella recente sentenza del 31/01/2023, n.1585).

Per quanto concerne le modalità necessarie ad un corretto promovimento dell'azione di responsabilità, "la delibera assembleare […] deve contenere l'individuazione degli elementi costitutivi dell'azione, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, in mancanza dei quali la delibera deve considerarsi generica e, dunque, invalida, non essendo idonea ad esprimere la volontà compiutamente informata dei soci" (Cassazione civile sez. I, 23/07/2021, n.21245).

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In ossequio ai predetti approdi giurisprudenziali, la presente relazione vuole essere analitica e specifica nell'illustrare i fatti posti alla base della richiesta rivolta ai soci di votare in merito alla revoca per giusta causa ed alla conseguente azione di responsabilità nei confronti del consigliere Paolo Romiti, nonché all'azione di responsabilità nei confronti del sig. Alessandro Reggiani. In questa prospettiva, si riportano di seguito le condotte di mala gestio emerse in capo al sig. Paolo Romiti e al sig. Alessandro Reggiani, alla luce di quanto recepito nella relazione per il Consiglio di Amministrazione di Prismi Spa del 12/9/2023, nonché all'esito degli ulteriori approfondimenti svolti dal management societario.

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Questione relativa alla clausola paracadute asseritamente contenuta nella lettera di impegno all'assunzione dell'allora direttore commerciale, datata 13/09/2022 e sottoscritta dal sig. Romiti

In data 28/07/2023, Prismi Spa riceveva una comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata dall'allora direttore commerciale della Società, in cui questi rassegnava le proprie dimissioni dalla carica, dichiarando di volersi avvalere della "clausola parachute" contenuta nella lettera di impegno asseritamente sottoscrittagli dal sig. Romiti in data 13 settembre 2022, al momento della sua assunzione.

La clausola cosiddetta "parachute" (in italiano: paracadute) può essere liberamente inserita in un contratto di lavoro subordinato, con lo scopo di prevedere la corresponsione al dirigente di una consistente somma di denaro al verificarsi di avvenimenti predeterminati (tipicamente il suo licenziamento senza giusta causa o le sue dimissioni per giusta causa).

In data 25/08/2023, il dott. Lucherini informava di quanto ricevuto il Consiglio di Amministrazione della Società, di cui faceva ancora parte il sig. Romiti, al quale veniva chiesto se fosse mai stata sottoscritta, in favore dell'allora direttore commerciale, una lettera di impegno recante una clausola paracadute. La risposta del Sig. Romiti perveniva solo a distanza di quasi un mese, e risultava peraltro eccessivamente generica; egli, in particolare, riferiva di ricordare solo "…a memoria…" l'avvenuto inserimento di una clausola paracadute negli accordi per l'assunzione intervenuti con l'allora direttore commerciale.

In considerazione dell'estrema rilevanza della questione per la Società, nonché della laconicità della risposta pervenuta dal sig. Romiti, il dott. Lucherini consultava il fascicolo personale dell'allora direttore commerciale, nel quale veniva rinvenuta, per la prima volta e in originale, la scrittura privata di impegno alla sua assunzione,

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PRISMI S.p.A. published this content on 12 October 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 October 2023 17:38:29 UTC.