CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI PER LA VALUTAZIONE

DELL'INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

Definiti dal Consiglio di Amministrazione di Relatech S.p.A. ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento

Emittenti Euronext Growth Milan in data 28 marzo 2024

1.

PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di Relatech S.p.A. ("Relatech" o la "Società ") nella seduta del 28 marzo 2024 ha definito i criteri quantitativi e qualitativi (rispettivamente i "Criteri Quantitativi" ei "Criteri Qualitativi" e, congiuntamente, i "Criteri") delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

A tal riguardo si rammenta che, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), come richiamato dall'art. 18 dello statuto sociale della Società, non sono indipendenti:

  • (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

  • (b) il coniuge, i parenti, e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

  • (c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b) che precede (complessivamente, i "Soggetti Rilevanti"), da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Nella seduta del 28 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione ha quindi definito i seguenti Criteri, applicabili al requisito sub punto c), al fine di valutare se gli eventuali "rapporti di natura patrimoniale o professionale" intrattenuti dall'amministratore con i Soggetti Rilevanti siano tali da comprometterne l'indipendenza.

2.

CRITERI QUANTITATIVI

Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di Relatech, compromettono l'indipendenza dell'amministratore i "rapporti di natura patrimoniale o professionale" intrattenuti dall'amministratore con

i Soggetti Rilevanti se, alternativamente:

  • - comportano, singolarmente o cumulativamente considerati, per l'amministratore un riconoscimento economico annuo almeno pari al 150% del compenso fisso percepito annualmente dall'amministratore per la carica e per l'eventuale partecipazione a comitati endoconsiliari;

  • - il valore complessivo di tali rapporti, singolarmente o cumulativamente considerati, eccede il 10% del reddito annuo dell'amministratore.

Qualora i rapporti con i Soggetti Rilevanti siano intrattenuti dall'amministratore indirettamente - ad esempio, attraverso società controllate o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza - sono da considerare di norma significative le relazioni che comportano, singolarmente

  • o cumulativamente considerate, un riconoscimento economico annuo superiore al 5% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione o studio professionale, di cui l'amministratore abbia il controllo o sia o partner.

3.

CRITERI QUALITATIVI

Anche in caso di mancato superamento dei Criteri Quantitativi, una relazione di natura patrimoniale o professionale è da ritenersi "significativa" qualora sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione idoneaa condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico.

Pertanto, a mero titolo esemplificativo, potrà ritenersi "significativa" la relazione professionale con i Soggetti Rilevanti che attenga a importanti operazioni della Società e dell'eventuale gruppo ad essa

facente capo.

La significatività delle relazioni è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall'amministratore, degli incarichi ad esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l'amministratore in termini reputazionali.

In aggiunta a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di considerare come rilevante, ai fini della valutazione dell'indipendenza dell'amministratore, ogni ulteriore elemento ritenuto utile e/o

opportuno in relazione alle specifiche situazioni riguardanti i medesimi (e.g., la posizione, le caratteristiche individuali e la complessiva attività professionale), adottando criteri ulteriori e/o parzialmente difformi dai Criteri Qualitativi descritti, che privilegino comunque la sostanza sulla forma.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera:

  • - prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e

    autonomia di giudizio;

  • - valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore pur in presenza di uno dei Criteri adottati.

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Relatech S.p.A. published this content on 29 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 March 2024 16:01:06 UTC.