ACINQUE SPA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA e ORDINARIA

Relazione illustrativa

Sezione straordinaria

23 aprile 2024 (prima convocazione) h. 10:30

24 aprile 2024 (seconda convocazione) h. 10:30

Modifica degli art. 15 e 24 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

relativamente al primo e unico punto all'ordine del giorno della sezione straordinaria dell'Assemblea, sottoponiamo alla Vostra attenzione la presente relazione illustrativa, redatta dal Consiglio di Amministrazione di Acinque S.p.A. ("Acinque" o la "Società ") in conformità all'Allegato 3A (schema n. 3) al Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il "Regolamento Emittenti") e resa in ottemperanza al disposto dell'art. 72 del Regolamento Emittenti.

La presenta relazione illustrativa è volta ad illustrare la proposta di modifica degli articoli 15 (Consiglio di Amministrazione) e 24 (Collegio Sindacale Revisione Legale) dello statuto di Acinque (lo "Statuto").

In particolare, le modifiche all'art. 15 dello Statuto, che tengono altresì conto delle osservazioni sollevate dal Socio Ascopiave S.p.A. in occasione dell'ultimo rinnovo degli organi sociali (per le quali si rinvia alla documentazione della relativa Assemblea pubblicata sul sito internet della Società www.gruppoacinque.it), sono finalizzate a:

  • consentire, in sede di elezione dell'organo amministrativo, anche la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello dei componenti da eleggere, anziché necessariamente pari a quest'ultimo; tale previsione mira ad agevolare la presentazione di liste da parte degli azionisti di minoranza per i quali l'individuazione di 13 candidati, tenuto conto che lo Statuto riserva alla lista di minoranza l'elezione di un solo componente, rappresenta un fattore di complessità e un aggravio dei costi; inoltre, tale formulazione è in linea con quelle presenti negli statuti della maggior parte delle società quotate;
  • assicurare che, in caso di cessazione dalla carica dell'amministratore tratto dalla lista di minoranza, la cooptazione del sostituto avvenga scegliendo tra gli altri candidati non eletti presenti nella medesima lista di minoranza da cui era stato tratto l'amministratore venuto a mancare; anche questa modifica è coerente con quelle incluse negli statuti della quasi totalità delle società quotate.

Relativamente alla proposta di modifica dell'art. 24 dello Statuto Sociale, quest'ultima è finalizzata a consentire anche in sede di elezione dell'organo di controllo, al pari di quanto sopra previsto per l'organo amministrativo e per le medesime ragioni ivi richiamate, la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello da eleggere.

*****

Il testo delle modifiche statutarie proposte per gli articoli 15 e 24 è di seguito riportato in grassetto, con il testo a fronte dello Statuto Sociale vigente.

Statuto Vigente

Statuto Proposto

Art. 15 Consiglio di Amministrazione

Art. 15 Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di

La società è amministrata da un Consiglio di

Amministrazione composto da n. 13 (tredici) membri,

Amministrazione composto da n. 13 (tredici) membri,

ivi compreso il Presidente, nominati sulla base di liste

ivi compreso il Presidente, nominati sulla base di liste

presentate dai soci, nelle quali i candidati devono

presentate dai soci, nelle quali i candidati devono

essere indicati con un numero progressivo pari ai

essere indicaticontrassegnati con un numero

posti da ricoprire. La composizione del Consiglio di

progressivo pari ai posti da ricoprirenon superiore

Amministrazione deve essere conforme a quanto

ai componenti da eleggere. La composizione del

stabilito dalla normativa in materia di equilibrio tra i

Consiglio di Amministrazione deve essere conforme a

generi. Gli esponenti del genere meno rappresentato

quanto stabilito dalla normativa in materia di

non possono essere inferiori alla misura conforme

equilibrio tra i generi. Gli esponenti del genere meno

alla disciplina pro tempore vigente inerente

rappresentato non possono essere inferiori alla

all'equilibrio tra generi. Le liste possono essere

misura conforme alla disciplina pro tempore vigente

presentate da soci che rappresentino - da soli od

inerente

all'equilibrio tra

generi.

Le liste

possono

insieme ad altri azionisti - almeno il 2% (due per

essere presentate da soci che rappresentino - da soli

cento) delle azioni aventi diritto di voto

od insieme ad altri azionisti - almeno il 2% (due per

nell'Assemblea ordinaria, e devono essere depositate

cento)

delle azioni

aventi

diritto

di voto

presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni

nell'Assemblea ordinaria, e devono essere depositate

prima dell'adunanza dell'Assemblea chiamata a

presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni

deliberare sulla nomina degli amministratori, e di ciò

prima dell'adunanza dell'Assemblea chiamata a

deve essere fatta menzione nell'avviso di

deliberare sulla nomina degli amministratori, e di ciò

convocazione. Le liste dovranno inoltre essere messe

deve essere fatta menzione nell'avviso di

a disposizione del pubblico - con le modalità previste

convocazione. Le liste dovranno inoltre essere messe

dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo

a disposizione del pubblico - con le modalità previste

in tempo vigenti ed applicabili - almeno 21 (ventuno)

dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo

giorni

prima

della

richiamata

adunanza

in tempo vigenti ed applicabili - almeno 21 (ventuno)

dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del

giorni

prima

della

richiamata

adunanza

numero di azioni necessario alla presentazione delle

dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del

liste,

almeno

21

(ventuno)

giorni

prima

numero di azioni necessario alla presentazione delle

dell'Assemblea dovrà essere depositata copia della

liste,

almeno

21

(ventuno)

giorni

prima

comunicazione rilasciata, a tal fine, dall'intermediario

dell'Assemblea dovrà essere depositata copia della

abilitato secondo le disposizioni di legge e/o

comunicazione rilasciata, a tal fine, dall'intermediario

regolamentari di tempo in tempo vigenti ed

abilitato secondo le disposizioni di legge e/o

applicabili. Ogni azionista può presentare o

regolamentari di tempo in tempo vigenti ed

concorrere a presentare e votare una sola lista. I soci

applicabili. Ogni azionista può presentare o

aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono

concorrere a presentare e votare una sola lista. I soci

presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i

aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono

voti espressi in violazione di tale divieto non sono

presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i

attribuibili ad alcuna lista. Unitamente alle liste,

voti espressi in violazione di tale divieto non sono

almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'Assemblea,

attribuibili ad alcuna lista. Unitamente alle liste,

devono essere depositate, a cura degli azionisti

almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'Assemblea,

presentatori:

I)

le

accettazioni

irrevocabili

devono essere depositate, a cura degli azionisti

dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle

presentatori:

I)

le

accettazioni

irrevocabili

loro nomine); II) l'attestazione dell'insussistenza di

dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle

cause di ineleggibilità e/o di decadenza, l'attestazione

loro nomine); II) l'attestazione dell'insussistenza di

del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalle

cause di ineleggibilità e/o di decadenza, l'attestazione

leggi vigenti, nonché il curriculum vitae di ciascun

del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalle

candidato, contenente un'esauriente informativa sulle

leggi vigenti, nonché il curriculum vitae di ciascun

caratteristiche personali e professionali. Nessuno può

candidato, contenente un'esauriente informativa sulle

essere candidato in più di una lista. L'accettazione

caratteristiche personali e professionali. Nessuno può

della candidatura in più di una lista, così come il

essere candidato in più di una lista. L'accettazione

mancato deposito dei documenti di cui ai precedenti

della candidatura in più di una lista, così come il

punti I) e II) è causa di ineleggibilità. Il primo

mancato deposito dei documenti di cui ai precedenti

candidato di ciascuna lista deve possedere,

punti I) e II) è causa di ineleggibilità. Il primo

facendone oggetto di apposita dichiarazione da

candidato di ciascuna lista deve possedere,

depositarsi unitamente alla lista di appartenenza, i

facendone oggetto di apposita dichiarazione da

requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci

depositarsi unitamente alla lista di appartenenza, i

dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. In

requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci

ogni caso almeno 2 (due) membri del Consiglio di

dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. In

Amministrazione devono possedere i requisiti di

ogni caso almeno 2 (due) membri del Consiglio di

indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del

Amministrazione devono possedere i requisiti di

D.Lgs. 58/1998. Qualora venga presentata una sola

indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del

lista, contenente l'indicazione di 13 (tredici)

D.Lgs. 58/1998. Qualora venga presentata una sola

candidati, i candidati in essa indicati risulteranno

lista, contenente l'indicazione di 13 (tredici)

eletti con delibera assunta dall'assemblea a

candidati, i candidati in essa indicati risulteranno

maggioranza.

Qualora vengano presentate più liste,

eletti con delibera assunta dall'assemblea a

risulteranno eletti (a) i primi 12 (dodici) candidati

maggioranza.

Qualora vengano presentate più liste,

della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti

risulteranno eletti (a) i primi 12 (dodici) candidati

(i.e. la lista di maggioranza) e (b) il primo candidato

della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti

della seconda lista che avrà ottenuto il maggior

(i.e. la lista di maggioranza) e (b) il primo candidato

numero di voti (i.e. la lista di minoranza) e che non

della seconda lista che avrà ottenuto il maggior

sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente,

numero di voti (i.e. la lista di minoranza) e che non

con i soci che hanno presentato o votato la lista

sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente,

risultata prima per numero di voti. Atteso il

con i soci che hanno presentato o votato la lista

meccanismo di voto sopra riportato, al fine di

risultata prima per numero di voti. Atteso il

garantire il rispetto sostanziale della

normativa in

meccanismo

di

voto sopra riportato,

al

fine di

materia di equilibrio tra i generi, gli esponenti del

garantire il rispetto sostanziale della normativa in

genere meno rappresentato dovranno in ogni caso

materia di equilibrio tra i generi, gli esponenti del

essere inseriti almeno nei primi 12 (dodici) posti di

genere meno rappresentato dovranno in ogni caso

ciascuna lista. Qualora ad esito delle votazioni e delle

essere inseriti almeno nei primi 12 (dodici) posti di

operazioni di scrutinio di cui sopra, non risulti

ciascuna lista. Qualora ad esito delle votazioni e delle

rispettato l'equilibrio tra i generi, i candidati che

operazioni di scrutinio di cui sopra, non risulti

risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti

rispettato l'equilibrio tra i generi, i candidati che

in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo

risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti

il sistema dei quozienti. Si procede quindi alla

in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo

sostituzione del candidato del genere più

il sistema dei quozienti. Si procede quindi alla

rappresentato avente il quoziente più basso in tale

sostituzione del candidato del genere più

graduatoria, con il primo dei candidati del genere

rappresentato avente il quoziente più basso in tale

meno rappresentato che risulterebbero non eletti e

graduatoria, con il primo dei candidati del genere

appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non

meno rappresentato che risulterebbero non eletti e

risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra

appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non

viene effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di

risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra

legge e nel rispetto del principio di una proporzionale

viene effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di

rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di

legge e nel rispetto del principio di una proporzionale

Amministrazione. In caso di parità dei quozienti, la

rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di

sostituzione viene effettuata nei confronti del

Amministrazione. In caso di parità dei quozienti, la

candidato tratto dalla lista che risulti aver ottenuto il

sostituzione viene effettuata nei confronti del

maggior numero di voti. Qualora la sostituzione del

candidato tratto dalla lista che risulti aver ottenuto il

candidato del genere più rappresentato avente il

maggior numero di voti. Qualora la sostituzione del

quoziente più basso in graduatoria non consenta,

candidato del genere più rappresentato avente il

tuttavia, il raggiungimento della soglia minima

quoziente più basso in graduatoria non consenta,

prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra

tuttavia, il raggiungimento della soglia minima

i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata

prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra

viene eseguita anche con riferimento al candidato del

i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata

genere più rappresentato avente il penultimo

viene eseguita anche con riferimento al candidato del

quoziente, e così via risalendo dal basso in

genere più rappresentato avente il penultimo

graduatoria. In ogni caso di parità di voti tra liste, si

quoziente, e così via risalendo dal basso in

procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea

graduatoria. In ogni caso di parità di voti tra liste, si

relativamente alle liste che risulteranno aver

procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea

conseguito lo stesso numero di voti. Nel caso in cui

relativamente alle liste che risulteranno aver

non venga presentata alcuna lista, gli amministratori

conseguito lo stesso numero di voti. Nel caso in cui

saranno eletti dall'Assemblea con le maggioranze di

non venga presentata alcuna lista, gli amministratori

legge, nel rispetto della normativa in materia di

saranno eletti dall'Assemblea con le maggioranze di

equilibrio tra i generi. Se vengono a mancare sino a 6

legge, nel rispetto della normativa in materia di

(sei) amministratori, il Consiglio di Amministrazione

equilibrio tra i generi. Se vengono a mancare sino a 6

provvederà alla sostituzione del membro o dei

(sei) amministratori, il Consiglio di Amministrazione

membri cessati scegliendoli per cooptazione senza

provvederà alla sostituzione del membro o dei

vincoli di lista. La prima Assemblea dei soci

membri cessati scegliendoli per cooptazione senza

successiva alla cooptazione delibererà con le

vincoli di lista,

fermo restando che nel caso in

maggioranze di legge, nominando i nuovi

cui dovesse venire meno l'amministratore

amministratori senza vincolo di lista. Gli

eletto dalla lista di minoranza, il Consiglio di

amministratori così eletti resteranno in carica fino al

Amministrazione provvederà alla cooptazione

termine del mandato originariamente previsto per gli

scegliendo tra i candidati non eletti della lista

amministratori che hanno sostituito. La sostituzione

di minoranza, secondo l'ordine progressivo ivi

dell'amministratore o degli amministratori cessati

indicato. In mancanza di candidati non eletti

dalla carica dovrà avere luogo, sia in sede di

all'interno della lista di minoranza oppure

cooptazione che di successiva nomina assembleare,

qualora eventuali candidati non eletti

garantendo in ogni caso la presenza nel Consiglio di

all'interno della lista di minoranza abbiano

Amministrazione di almeno due componenti in

dichiarato la propria indisponibilità ad

possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i

accettare

la

carica,

il

Consiglio

di

sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs.

Amministrazione provvederà alla cooptazione

58/1998, e nel rispetto delle prescrizioni in materia di

senza vincoli di lista. La prima Assemblea dei soci

equilibrio tra i generi. Se vengono a mancare 7

successiva alla cooptazione delibererà con le

(sette) o più componenti del Consiglio di

maggioranze di legge, nominando i nuovi

Amministrazione di nomina assembleare, i restanti

amministratori, cooptati in conformità a quanto

consiglieri

di

amministrazione

si

intendono

soprasenza vincolo di lista. Gli amministratori così

dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal

eletti resteranno in carica fino al termine del mandato

momento in cui il Consiglio è stato ricostituito

originariamente previsto per gli amministratori che

dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea per la nomina

hanno sostituito. La sostituzione dell'amministratore

del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere

o degli amministratori cessati dalla carica dovrà avere

convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in

luogo, sia in sede di cooptazione che di successiva

carica. Se vengono a cessare tutti gli amministratori,

nomina assembleare, garantendo in ogni caso la

l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di

presenza nel Consiglio di Amministrazione di almeno

Amministrazione deve essere convocata d'urgenza

due componenti in possesso dei requisiti di

dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel

indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148,

frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Gli

comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e nel rispetto delle

amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi,

prescrizioni in materia di equilibrio tra i generi. Se

scadono all'approvazione del bilancio relativo

vengono a mancare 7 (sette) o più componenti del

all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili

Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare,

ai sensi dell'articolo 2383 C.C., e possono essere

i restanti consiglieri di amministrazione si intendono

anche non soci. L'Assemblea delibera l'importo

dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal

complessivo per la remunerazione di tutti gli

momento in cui il Consiglio è stato ricostituito

amministratori (inclusi quelli investiti di particolari

dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea per la nomina

cariche). Tale compenso resta invariato sino a nuova

del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere

diversa deliberazione e viene ripartito tra i singoli

convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in

membri del Consiglio di Amministrazione in

carica. Se vengono a cessare tutti gli amministratori,

conformità a quanto stabilito dallo stesso. Il Consiglio

l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di

di Amministrazione determina, sentito il Collegio

Amministrazione deve essere convocata d'urgenza

Sindacale, la remunerazione degli amministratori

dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel

delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche.

frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Gli

amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi,

scadono all'approvazione del bilancio relativo

all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili

ai sensi dell'articolo 2383 C.C., e possono essere

anche non soci. L'Assemblea delibera l'importo

complessivo per la remunerazione di tutti gli

amministratori (inclusi quelli investiti di particolari

cariche). Tale compenso resta invariato sino a nuova

diversa deliberazione e viene ripartito tra i singoli

membri del Consiglio di Amministrazione in

conformità a quanto stabilito dallo stesso. Il Consiglio

di Amministrazione determina, sentito il Collegio

Sindacale, la remunerazione degli amministratori

delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche.

Art. 24 Collegio Sindacale Revisione Legale

Art. 24 Collegio Sindacale Revisione Legale

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e 2 (due) membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e 2 (due) membri supplenti che sono eletti dall'Assemblea sulla base di supplenti che sono eletti dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire. La composizione progressivo pari ai posti da coprirenon superiore ai del Collegio Sindacale deve essere conforme a componenti da eleggere. La composizione del quanto stabilito dalla normativa in materia di Collegio Sindacale deve essere conforme a quanto equilibrio tra i generi. Gli esponenti del genere meno stabilito dalla normativa in materia di equilibrio tra i rappresentato non possono essere inferiori alla generi. Gli esponenti del genere meno rappresentato misura conforme alla disciplina pro tempore vigente non possono essere inferiori alla misura conforme

inerente all'equilibrio tra generi. A tal fine alla disciplina pro tempore vigente inerente l'Assemblea dovrà essere convocata secondo quanto all'equilibrio tra generi. A tal fine l'Assemblea dovrà previsto dall'art. 15 e le liste potranno essere essere convocata secondo quanto previsto dall'art. 15 presentate, sempre in conformità a quanto previsto e le liste potranno essere presentate, sempre in all'articolo 15, da azionisti che rappresentino conformità a quanto previsto all'articolo 15, da individualmente o congiuntamente almeno l'uno per azionisti che rappresentino individualmente o cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea congiuntamente almeno l'uno per cento delle azioni

ordinaria. In aggiunta a quanto prescritto dall'articolo aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. In

15 in ordine alla presentazione delle liste, e aggiunta a quanto prescritto dall'articolo 15 in ordine comunque nei termini previsti da tale disposizione, a alla presentazione delle liste, e comunque nei termini corredo delle stesse dovranno essere fornite: I) le previsti da tale disposizione, a corredo delle stesse informazioni relative all'identità dei soci presentatori dovranno essere fornite: I) le informazioni relative delle liste con l'indicazione della percentuale di all'identità dei soci presentatori delle liste con partecipazione complessivamente detenuta e di una l'indicazione della percentuale di partecipazione certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale complessivamente detenuta e di una certificazione partecipazione; II) una dichiarazione dei soci diversi dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; da quelli che detengono, anche congiuntamente, una II) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa,

detengono,

anche

congiuntamente,

una

attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa,

all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti.

attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui

Ogni azionista può presentare o concorrere a

all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti.

presentare una sola lista. Le liste devono assicurare

Ogni azionista può presentare o concorrere a

la presenza di entrambi i generi. Unitamente alle liste

presentare una sola lista. Le liste devono assicurare

dovranno essere depositate le accettazioni

la presenza di entrambi i generi. Unitamente alle liste

irrevocabili della candidatura e dell'incarico da parte

dovranno essere depositate le accettazioni

dei candidati, l'attestazione dell'insussistenza di cause

irrevocabili della candidatura e dell'incarico da parte

di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità,

dei candidati, l'attestazione dell'insussistenza di cause

l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa

di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità,

vigente per la nomina, e ogni altra ulteriore o diversa

l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa

dichiarazione, informativa e/o documento previsti

vigente per la nomina, e ogni altra ulteriore o diversa

dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili,

dichiarazione, informativa e/o documento previsti

nonchè l'elenco degli incarichi di amministrazione e di

dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili,

controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

nonchè l'elenco degli incarichi di amministrazione e di

tale elenco dovrà essere reso noto, al momento della

controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, anche

tale elenco dovrà essere reso noto, al momento della

alla Consob ed al pubblico, ai sensi dell'articolo 148

nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, anche

bis, secondo comma, del D.Lgs. n. 58/1998. Non

alla Consob ed al pubblico, ai sensi dell'articolo 148

possono assumere la carica di sindaco e, se eletti,

bis, secondo comma, del D.Lgs. n. 58/1998. Non

decadono dalla carica, coloro che si trovano ad avere

possono assumere la carica di sindaco e, se eletti,

superato i limiti al cumulo degli incarichi previsti

decadono dalla carica, coloro che si trovano ad avere

dall'articolo 148 bis del D.Lgs 58/1998. Nessuno può

superato i limiti al cumulo degli incarichi previsti

essere candidato in più di una lista, a pena di

dall'articolo 148 bis del D.Lgs 58/1998. Nessuno può

ineleggibilità. Ogni azionista ha diritto di votare una

essere candidato in più di una lista, a pena di

sola lista. Dalla lista che avrà riportato il maggior

ineleggibilità. Ogni azionista ha diritto di votare una

numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo

sola lista. Dalla lista che avrà riportato il maggior

in cui sono indicati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi

numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo

  1. 1 (un) sindaco supplente. Il restante sindaco in cui sono indicati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi effettivo, che sarà nominato Presidente del Collegio e 1 (un) sindaco supplente. Il restante sindaco Sindacale, e il restante sindaco supplente, verranno effettivo, che sarà nominato Presidente del Collegio tratti dalla lista di minoranza che abbia raccolto il Sindacale, e il restante sindaco supplente, verranno maggior numero di voti e che attesti l'assenza di tratti dalla lista di minoranza che abbia raccolto il qualsiasi collegamento diretto o indiretto, di cui maggior numero di voti e che attesti l'assenza di all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, qualsiasi collegamento diretto o indiretto, di cui con i soci che hanno presentato o votato la lista all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, risultata prima per numero di voti. Alla elezione dei con i soci che hanno presentato o votato la lista sindaci si procede come segue: (a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti. Alla elezione dei risultata prima per numero di voti sono tratti, in base sindaci si procede come segue: (a) dalla lista che è all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati risultata prima per numero di voti sono tratti, in base nelle corrispondenti sezioni della lista, 2 (due) sindaci all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati effettivi e 1 (uno) sindaco supplente; (b) dalla lista nelle corrispondenti sezioni della lista, 2 (due) sindaci che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla effettivi e 1 (uno) sindaco supplente; (b) dalla lista lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla

numero di voti e sia stata presentata e votata da soci

lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior

che non siano collegati in alcun modo, neppure

numero di voti e sia stata presentata e votata da soci

indirettamente, con i soci che hanno presentato o

che non siano collegati in alcun modo, neppure

votato la lista risultata prima per numero di voti,

indirettamente, con i soci che hanno presentato o

sono tratti - in base all'ordine progressivo con il quale

votato la lista risultata prima per numero di voti,

sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della

sono tratti - in base all'ordine progressivo con il quale

lista - 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco

sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della

supplente. Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi

lista - 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco

ragione non eletti ai sensi del procedimento sopra

supplente. Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi

previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di

ragione non eletti ai sensi del procedimento sopra

legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge in

previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di

materia di equilibrio tra i generi. Qualora vengano a

legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge in

mancare uno o più dei sindaci nel corso dell'esercizio,

materia di equilibrio tra i generi. Qualora vengano a

la sostituzione avverrà a norma dell'art. 2401 del

mancare uno o più dei sindaci nel corso dell'esercizio,

Codice Civile mediante subentro, se possibile, del

la sostituzione avverrà a norma dell'art. 2401 del

sindaco supplente tratto dalla medesima lista di

Codice Civile mediante subentro, se possibile, del

provenienza del sindaco cessato, garantendo, se

sindaco supplente tratto dalla medesima lista di

possibile, il rispetto dell'equilibrio tra i generi. I

provenienza del sindaco cessato, garantendo, se

sostituti dureranno in carica fino alla successiva

possibile, il rispetto dell'equilibrio tra i generi. I

Assemblea che delibererà con le maggioranze di

sostituti dureranno in carica fino alla successiva

legge, nominando i nuovi sindaci nell'ambito degli

Assemblea che delibererà con le maggioranze di

appartenenti alla medesima lista cui appartenevano i

legge, nominando i nuovi sindaci nell'ambito degli

sindaci cessati, garantendo il rispetto dell'equilibrio

appartenenti alla medesima lista cui appartenevano i

tra i generi. I Sindaci restano in carica tre esercizi e

sindaci cessati, garantendo il rispetto dell'equilibrio

sono rieleggibili. La revisione legale dei conti è

tra i generi. I Sindaci restano in carica tre esercizi e

esercitata da un soggetto avente i requisiti previsti

sono rieleggibili. La revisione legale dei conti è

dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed

esercitata da un soggetto avente i requisiti previsti

applicabile

dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed

applicabile

*****

Si precisa che le proposte di deliberazione oggetto della presente Relazione non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

*****

Premesso quanto sopra, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

"L'Assemblea straordinaria di Acinque S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

  1. di modificare gli articoli 15 e 24 dello Statuto sociale secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione e indicato nell'apposita relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti;
  2. di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, pro tempore in carica, ciascuno disgiuntamente e con facoltà di avvalersi in tutto o in parte di procuratori speciali, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile, nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera e alla predetta relazione tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune."

Monza, 13 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente

Marco Canzi

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