Tecma Solutions S.p.A.

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETÀ

(convocata per il giorno 8 ottobre 2021 in prima convocazione e, all'occorrenza, per il giorno 11 ottobre

2021 in seconda convocazione)

Proposta di modifica del testo dello statuto sociale. Delibere inerenti e/o conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria di Tecma Solutions S.p.A. (la "Società " o l'"Emittente") per deliberare, inter alia, in merito alla proposta di modifica del testo dello statuto sociale, inclusivo, in particolare, di talune modifiche agli articoli 7, 10, 22 e 28 del medesimo (le "Modifiche Statutarie"), come di seguito illustrato.

Con la presente relazione (la "Relazione") si intende fornire un'illustrazione delle Modifiche Statutarie, delle ragioni sottostanti alle medesime, nonché della relativa proposta all'ordine del giorno.

Allo scopo di facilitare l'individuazione delle Modifiche Statutarie, si segnala che, per ciascuna disposizione oggetto di proposta di modifica, si è proceduto come segue:

  • il testo dello statuto sociale vigente è riportato nella colonna di sinistra della tabella;
  • il testo con le proposte di modifica è riportato nella colonna di destra della tabella, e vengono sottolineate le parti aggiunte, nonché sbarrate le parti rimosse.

1. MODIFICA DELL'ARTICOLO 7 DELLO STATUTO SOCIALE

Si propone di modificare l'articolo 7 dello Statuto sociale dell'Emittente, come evidenziato nella tabella che segue, al fine di introdurre la clausola relativa all'assegnazione, nei modi e nelle forme di legge, di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1 del codice civile, in modo da consentire all'assemblea straordinaria, al ricorrere di determinate condizioni previste dalla legge, la distribuzione di utili a favore dei soggetti sopraelencati mediante l'emissione di speciali categorie di azioni.

Statuto Vigente

Modifiche allo Statuto Vigente

ARTICOLO 7 (AUMENTI DI CAPITALE -

ARTICOLO 7 (AUMENTI DI CAPITALE -

CONFERIMENTI - CATEGORIE DI AZIONI

CONFERIMENTI - CATEGORIE DI

- FINANZIAMENTI)

AZIONI - FINANZIAMENTI)

7.1 Il capitale sociale può essere aumentato, anche

Testo invariato

mediante conferimenti di somme di denaro,

beni in natura, o crediti.

7.2 I versamenti sulle azioni sono richiesti

Testo invariato

dall'organo amministrativo nei termini e nei

modi che reputa conveniente, salvo che non

siano già inderogabilmente disciplinati dalla

legge. A carico dei soci in ritardo nei versamenti

decorre l'interesse in ragione annua del vigente

tasso legale, fermo restando il disposto

dell'articolo 2344 del codice civile.

2

7.3 Ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice

Testo invariato

civile, l'assemblea dei soci può delegare agli

amministratori la facoltà di aumentare il

capitale sociale, anche con esclusione del diritto

d'opzione, e di emettere obbligazioni

convertibili, per un numero massimo di azioni e

per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla

data della deliberazione assembleare di delega e

nel rispetto della normativa vigente in materia e

delle forme previste dal presente Statuto.

7.4 Nei limiti stabiliti dalla legge, e ricorrendone le

Testo invariato

relative condizioni, la Società può emettere

categorie di azioni fornite di diritti diversi anche

per quanto concerne l'incidenza delle perdite,

ovvero azioni senza diritto di voto, con voto

limitato a particolari argomenti, con diritto di

voto subordinato al verificarsi di particolari

condizioni non meramente potestativo o con

voto plurimo.

7.5 La Società può acquisire dai soci finanziamenti

Testo invariato

a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo

di rimborso, nel rispetto delle normative

vigenti, con particolare riferimento a quelle che

regolano la raccolta del risparmio tra il

pubblico.

7.6 È consentita, nei modi e nelle forme di legge,

l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai

prestatori di lavoro dipendenti della Società

o di società controllate, mediante l'emissione

di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1,

del codice civile.

2. MODIFICA DELL'ARTICOLO 10 DELLO STATUTO SOCIALE E INTRODUZIONE

DELL'ARTICOLO 10-bis

Con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") ha apportato alcune modifiche al Regolamento Emittenti AIM Italia, con efficacia a decorrere dal 20 luglio 2020. A seguito delle modifiche, Borsa Italiana ha condiviso alcuni chiarimenti e indicazioni circa tali modifiche con le società aventi azioni quotate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, ivi inclusa la Società. Alla luce di tali chiarimenti e interlocuzioni avute con la medesima Autorità, pertanto, si propone di modificare l'articolo 10 dello Statuto sociale della Società e introdurre, di conseguenza, l'articolo 10-bis, come evidenziato nelle tabelle che seguono, ai fini di un completo allineamento dello statuto sociale dell'Emittente alla nuova disciplina menzionata.

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Statuto Vigente

Modifiche allo Statuto Vigente

ARTICOLO 10 (OPA ENDOSOCIETARIA)

ARTICOLO 10 (OPA ENDOSOCIETARIA)

(OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO)

10.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse

10.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse

dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su

dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su

AIM Italia e sino a che non siano,

AIM Italia e sino a che non siano,

eventualmente, rese applicabili in via

eventualmente, rese applicabili in via

obbligatoria norme analoghe, si rendono

obbligatoria norme analoghe, si rendono

applicabili per richiamo volontario e in quanto

applicabili per richiamo volontario e in quanto

compatibili le disposizioni in materia di offerta

compatibili le disposizioni in materia di offerta

pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria

pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria

relative alle società quotate di cui al TUF ed ai

relative alle società quotate di cui al TUF, edai

regolamenti Consob di attuazione (nonchè agli

regolamenti Consob di attuazione ed (nonchè

orientamenti espressi da Consob in materia)

agli orientamenti espressi da Consob in materia)

limitatamente agli articoli 106 e 109 TUF e, per

(qui di seguito, "la disciplina richiamata")

effetto del presente richiamo statutario, agli

limitatamente agli articoli 106 e 109 TUF e, per

articoli 108 e 111 TUF.

effetto del presente richiamo statutario, agli

articoli 108 e 111 TUF.

alle disposizioni

richiamate nel Regolamento AIM Italia come

successivamente modificato.

10.2 II Panel, collegio di probiviri composto da tre

10.2 II Panel, collegio di probiviri composto da tre

membri nominati da Borsa Italiana che

membri nominati da Borsa Italiana che

provvede altresì ad eleggere tra questi il

provvede altresì ad eleggere tra questi il

presidente e che ha sede presso Borsa Italiana,

presidente e che ha sede presso Borsa Italiana,

ha la funzione, tra l'altro, di assumere

ha la funzione, tra l'altro, di assumere

determinazioni, preventive o successive, in

determinazioni, preventive o successive, in

relazione alle offerte pubbliche obbligatorie ai

relazione alle offerte pubbliche obbligatorie ai

sensi del presente articolo.

sensi del presente articolo.

10.3 I membri del Panel sono scelti tra persone

10.3 I membri del Panel sono scelti tra persone

indipendenti e di comprovata competenza in

indipendenti e di comprovata competenza in

materia di mercati finanziari. La durata

materia di mercati finanziari. La durata

dell'incarico e di tre anni ed è rinnovabile.

dell'incarico e di tre anni ed è rinnovabile.

Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima

Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima

della scadenza, Borsa Italiana provvede alla

della scadenza, Borsa Italiana provvede alla

nomina di un sostituto; tale nomina ha durata

nomina di un sostituto; tale nomina ha durata

fino alla scadenza del collegio in carica. Le

fino alla scadenza del collegio in carica. Le

determinazioni,

preventive

o successive,

determinazioni, preventive o successive,

adottate dal Panel sono relative al corretto

adottate dal Panel sono relative al corretto

svolgimento dell'offerta pubblica di acquisto o

svolgimento dell'offerta pubblica di acquisto o

di scambio obbligatoria (ivi comprese quelle

di scambio obbligatoria (ivi comprese quelle

eventualmente afferenti la determinazione del

eventualmente afferenti la determinazione del

prezzo di offerta). Le determinazioni sono rese

prezzo di offerta). Le determinazioni sono rese

sulla base della disciplina applicabile ai sensi

sulla base della disciplina applicabile ai sensi

degli articoli del TUF come richiamati dal

degli articoli del TUF come richiamati dal

presente articolo, senza formalità di procedura,

presente articolo, senza formalità di procedura,

con rispetto del

principio del

contraddittorio,

con rispetto del principio del contraddittorio,

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sentiti l'offerente, Borsa Italiana, gli azionisti e

sentiti l'offerente, Borsa Italiana, gli azionisti e

qualsiasi altro soggetto titolare di un concreto e

qualsiasi altro soggetto titolare di un concreto e

diretto interesse sul quale la determinazione da

diretto interesse sul quale la determinazione da

assumere possa impattare e che intenda essere

assumere possa impattare e che intenda essere

sentito. La lingua del procedimento è l'italiano.

sentito. La lingua del procedimento è l'italiano.

Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare,

Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare,

di intesa con gli altri membri del collegio, la

di intesa con gli altri membri del collegio, la

questione ad un solo membro del collegio.

questione ad un solo membro del collegio.

10.4 Qualsiasi determinazione opportuna o

10.2 La disciplina richiamata è quella in vigore al

necessaria per il corretto svolgimento

momento in cui scattano gli obblighi in capo

dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente

all'azionista.

Qualsiasi

determinazione

afferenti la determinazione del prezzo di offerta)

opportuna o necessaria per il corretto

sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art.

svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle

1349 del codice civile, su richiesta della Società

eventualmente afferenti la determinazione del

e/o degli azionisti, dal Panel di cui al

prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli

Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto

effetti di cui all'art. 1349 del codice civile, su

da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a

richiesta della Società e/o degli azionisti, dal

tempi, modalità, costi del relativo procedimento,

Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia

ed alla pubblicità dei provvedimenti così

predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche

adottati in conformità al Regolamento stesso.

in ordine a tempi, modalità, costi del relativo

procedimento,

ed

alla

pubblicità

dei

provvedimenti così adottati in conformità al

Regolamento stesso.

10.5 I soggetti titolari di interesse possono adire il

10.5 I soggetti titolari di interesse possono adire il

Panel per richiedere la determinazione di

Panel per richiedere la determinazione di

quest'ultimo in merito a ogni questione che

quest'ultimo in merito a ogni questione che

potesse insorgere in relazione all'offerta

potesse insorgere in relazione all'offerta

pubblica di acquisto e di scambio. II Panel

pubblica di acquisto e di scambio. II Panel

risponde ad ogni richiesta per iscritto, entro 45

risponde ad ogni richiesta per iscritto, entro 45

giorni dalla richiesta e compatibilmente con lo

giorni dalla richiesta e compatibilmente con lo

svolgimento dell'offerta, con facoltà di chiedere

svolgimento dell'offerta, con facoltà di chiedere

alla Società e agli azionisti, che saranno tenuti a

alla Società e agli azionisti, che saranno tenuti a

fornirle, tutte le informazioni necessarie per

fornirle, tutte le informazioni necessarie per

fornire una risposta adeguata e corretta.

fornire una risposta adeguata e corretta.

10.6 Le determinazioni del Panel avranno efficacia

10.6 Le determinazioni del Panel avranno efficacia

vincolante per la Società e gli azionisti, e

vincolante per la Società e gli azionisti, e

saranno soggette a piena pubblicità attraverso la

saranno soggette a piena pubblicità attraverso la

pubblicazione sul sito di Borsa Italiana, in forma

pubblicazione sul sito di Borsa Italiana, in forma

integrale o per estratto, eventualmente anche in

integrale o per estratto, eventualmente anche in

forma anonima e, comunque, ove necessario, in

forma anonima e, comunque, ove necessario, in

via d'urgenza, attraverso qualsiasi altro mezzo

via d'urgenza, attraverso qualsiasi altro mezzo

ritenuto utile dal Panel stesso.

ritenuto utile dal Panel stesso.

10.7 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai

10.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai

destinatari dell'offerta, il superamento della

destinatari dell'offerta, il superamento della

soglia di partecipazione prevista dall'articolo

soglia di partecipazione prevista dall'articolo

106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera

106, commi 1, 1-bis,1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera

(b) - salva la disposizione di cui al comma 3-

(b) - salva la disposizione di cui al comma 3-

quater - e 3-bis TUF, ove non accompagnato

quater - e 3-bis TUF (ciò anche a seguito di

dalla

comunicazione

al

consiglio

di

eventuale maggiorazione dei diritti di voto),

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