DOCUMENTO INFORMATIVO

(redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i)

RELATIVO AL PIANO DI INCENTIVAZIONE DI LUNGO TERMINE

DENOMINATO "PIANO LTI 2023"

Milano, 8 marzo 2023

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INDICE

INDICE 2

DEFINIZIONI6

PREMESSA 9

1.

I SOGGETTI DESTINATARI

10

1.1

Indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del Consiglio di Amministrazione

ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti

l'emittente e delle società da questa direttamente o indirettamente controllate

10

1.2

Categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società

controllanti o controllate di tale emittente

10

1.3

Indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai gruppi indicati al

punto 1.3, lettere a), b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti

10

1.4

Descrizione e indicazione numerica dei beneficiari, separata per le categorie indicate al punto

1.4, lettere a), b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti

11

2. RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO11

2.1

Obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione dei piani

11

2.2

Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance, considerati ai fini

dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari

12

2.3. Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari,

ovvero i criteri per la sua determinazione

12

2.4 Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente, quali strumenti finanziari emessi da controllate o

controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti

non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la

determinazione del valore a loro attribuibile

13

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso

sulla definizione del Piano

13

2.6 Eventuale sostegno del Piano da parte del fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24

dicembre 2003, n. 350

13

3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI 14

3.1

Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'Assemblea al Consiglio di Amministrazione al fine

dell'attuazione del piano

14

3.2

Soggetti incaricati per l'amministrazione del Piano e loro funzione e competenza

14

3.3

Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni

degli obiettivi di base

14

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3.4

Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli

strumenti finanziari sui quali sono basati i piani

15

3.5

Ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei piani;

eventuali conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati

15

3.6 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 1 del Regolamento Emittenti, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani

all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione

15

3.7

Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti, la data

della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli

strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la

remunerazione

15

3.8

Prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i

piani, se negoziati nei mercati regolamentati

15

3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione del piano, della possibile coincidenza temporale tra: (i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione; e (ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 17 del

Regolamento (UE) n. 596/2014; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano: (a) non già

pubbliche ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero (b) già

pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato

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4.

CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI

16

4.1 Descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari; ad esempio, indicare se il piano è basato su attribuzione di: strumenti finanziari (cd. assegnazione di restricted stock); dell'incremento di valore di tali strumenti (cd. phantom stock); di diritti di

opzione che consentono il successivo acquisto degli strumenti finanziari (cd. option grant) con

regolamento per consegna fisica (cd. stock option) o per contanti sulla base di un differenziale

(cd. stock appreciation right)

16

4.2

Indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali

diversi cicli previsti

16

4.3

Termine del piano

17

4.4

Massimo numero di strumenti finanziari anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno

fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie

17

4.5

Modalità e clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli

strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati

risultati anche di performance; descrizione di tali condizioni e risultati

17

4.6

Indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli

strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini

entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi

17

4.7 Descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in

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cui i destinatari effettuano operazioni di hedging che consentono di neutralizzare eventuali divieti

di vendita degli strumenti finanziari assegnati anche nella forma di opzioni, ovvero degli

strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni

18

4.8

Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro

18

4.9

Indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani

19

4.10Motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli

strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile;

i beneficiari del riscatto, indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di

dipendenti; effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto

19

4.11Eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai

sensi dell'art. 2358 del Codice Civile

19

4.12Indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come

determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in

relazione a ciascuno strumento del piano

19

4.13Indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso

19

4.14Eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti

patrimoniali

19

4.15Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile

ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile

19

4.16Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione

19

4.17Scadenza delle opzioni

19

4.18Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di

esercizio (ad esempio clausole di knock-in e knock-out)

19

4.19Prezzo di esercizio dell'opzione ovvero modalità e criteri per la sua determinazione, con

particolare riguardo: a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un

determinato prezzo di mercato (cd. fair market value); e b) alle modalità di determinazione del

prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio

19

4.20Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato

al punto 4.19.b (fair market value), motivazioni di tale differenza

19

4.21Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie

categorie di soggetti destinatari

20

4.22Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati

regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti finanziari sottostanti o i criteri

per determinare tale valore

20

4.23Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di

altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di

capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione

e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni, ecc.)

20

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Banca Generali S.p.A. published this content on 17 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 March 2023 15:02:04 UTC.