AVVISO - Ocdpc N.929 del 6 ottobre 2022 - Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei comuni di Braone, Ceto e Niardo, in provincia di Brescia.

Informiamo la clientela che in forza dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) in oggetto - pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-929-del-del-6-ottobre-2022-0 e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2022 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.219 del 19 settembre 2022 - con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei comuni di Braone, Ceto e Niardo, in provincia di Brescia.

In particolare, l'Art. 8 ("Sospensione dei mutui"), comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento, costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Al riguardo, è altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

I clienti, sia Privati che Aziende, potranno quindi richiedere al Banco la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile, presentando la relativa richiesta non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. La richiesta di sospensione del pagamento deve essere accompagnata dall'autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati sono invitati a prendere contatto con la propria filiale al fine di sottoscrivere la richiesta.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

Modalità di applicazione

L'importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Nel caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno calcolati interessi

sul capitale residuo al momento della sospensione secondo le modalità previste dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

Costi ed effetti della sospensione

La misura del tasso di interesse applicato non potrà essere superiore a quella del tasso di interesse contrattuale. In caso di sospensione totale, gli interessi calcolati sul residuo debito in conto capitale nel periodo di sospensione saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo e per un periodo di tempo non inferiore ad un anno (a meno che la durata residua del finanziamento non sia inferiore ad un anno). In caso di sospensione della sola quota capitale, alla ripresa dell'ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione.

Esempio con gli effetti della sospensione della sola quota capitale delle rate per un mutuo/finanziamento a tasso fisso sospeso per 12 mesi a partire dalla data del 10/11/2022 (data assunta a titolo esemplificativo)

Mutuo erogato il 28/06/2017 Importo mutuo: 100.000,00 Euro Tasso nominale annuo fisso: 1,30 % Durata: 10 anni - scadenza 10/06/2027 Numero rate di rimborso: 120 Periodicità: rata mensile

Importo rata comprensiva di interessi e di capitale: 892,94 Euro

Scadenza prima rata sospesa: 10/11/2022

Durata sospensione: 12 mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 48.301,98 Euro

Importo rata periodo di sospensione: 55,82 Euro

Importo rata post sospensione ( scadenza 10/04/2022 ): 892,94 Euro

Scadenza finale mutuo: 10/06/2028

Data di Pubblicazione 25/10/2022

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Banco di Desio e della Brianza S.p.A. published this content on 25 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 October 2022 07:42:04 UTC.