Proroghe dei termini relativi agli interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi: Sospensione dei finanziamenti

  • Evento sismico che ha interessato le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto, il 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017
  • Eventi calamitosi che hanno colpito i territori dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro e ulteriori comuni di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n.4,
  • Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 che hanno colpito i comuni di cui all'allegato 1-bis al del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4.

Data pubblicazione 29/01/2021

Facendo seguito alla pubblicazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, comunichiamo che è stata prevista ai sensi dell'art.1 commi 946-947 la facoltà di richiedere una sospensione dei termini di scadenza delle rate dei mutui/finanziamenti in capo ai soggetti danneggiati dal sisma del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.

Pertanto, successivamente alla proroga già intervenuta fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 (con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, cd. decreto Agosto), è stata ora introdotta una proroga anche per quel che concerne la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, finora sospeso fino 31 dicembre 2020, per i finanziamenti delle attività economiche e produttive e dei mutui prima casa, inagibile o distrutta.

Precisiamo che per le strutture localizzate in zona rossa, la proroga risultava già estesa al 31 dicembre 2021 in base all'art. 1-bis D.L. 55/18.

La proroga della sospensione è disposta a favore delle:

  • attività economiche e produttive
  • dei soggetti privati, per i soli mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta

Analoga facoltà viene attribuita ai sensi dell'art.1 comma 949 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 in favore dei medesimi soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito nel 2014 i territori dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro, nonché dagli eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 dei comuni di cui all'allegato 1-bis al del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 . Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo è infatti prorogato al 31 dicembre 2021.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA PROROGA DELLA SOSPENSIONE

Destinatari dell'iniziativa

  • Clienti Privati - mutui prima casa di abitazione inagibile o distrutta
  • Clienti Imprese - mutui, finanziamenti, leasing

Modalità di applicazione

Per i Clienti già ammessi a fruire, alla data di entrata in vigore della legge, delle menzionate misure di sospensione, il termine risulta prorogato al 31.12.2021, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dei Clienti beneficiari o l'ipotesi di intervenuta agibilità dell'immobile danneggiato, comunicazioni da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione di codesto avviso.

I beneficiari dei mutui o dei finanziamenti che non ne abbiano finora beneficiato possono richiedere la proroga della sospensione del pagamento delle rate fino al 31.12.2021, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, esprimendo la relativa opzione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I Clienti che hanno optato per la proroga della sospensione potranno riprendere il regolare pagamento prima del termine previsto dalla proroga della sospensione, prendendo contatti con la Filiale di riferimento.

In presenza dei necessari requisiti, i Clienti possono richiedere l'attivazione della sospensione del pagamento delle rate, con effetto dalla rata con decorrenza successiva alla data di richiesta, prendendo contatti con la Filiale di riferimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Costi ed effetti della sospensione

  1. A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.
  1. Si specifica che sul debito residuo del mutuo in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità previste dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le

Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

  1. Nel caso di sospensione del pagamento dell'intera rata, gli interessi saranno rimborsati senza applicazione di ulteriori oneri alla ripresa dell'ammortamento del finanziamento, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo se inferiore; al termine del

2

periodo di sospensione alla ripresa dell'ammortamento riprenderà anche il rimborso della quota capitale

  1. Nel caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze originariamente pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.
    In entrambi i casi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente.

Esempio Sospensione Quota Capitale Mutuo erogato il 11/08/2016 Importo mutuo: 100.000 euro

Tasso nominale annuo fisso: 2,70%

Durata: 20 anni, scadenza 10/08/2036

Numero rate da rimborsare: 240

Periodicità rata: mensile

Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 539,70 euro

Scadenza prima rata sospesa: 10/09/2016,

Durata sospensione: 63 mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 100.000,00 euro

Importo rata periodo di sospensione: 225,00 euro riferita alla sola quota interessi

Importo rata post sospensione (scadenza 10/01/2022): 539,70

Scadenza finale mutuo: 10/12/2041

Per maggiori informazioni la invitiamo a rivolgersi alle Filiali presenti sul territorio.

3

Questo è un estratto del contenuto originale. Per continuare a leggere, accedi al documento originale.

Attachments

  • Original document
  • Permalink

Disclaimer

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. published this content on 29 January 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 January 2021 15:25:07 UTC.