FRENDY ENERGY S.P.A.

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione il 27 maggio 2024

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1. PREMESSE E FONTI

  1. La presente procedura (di seguito la "Procedura OPC") disciplina le operazioni con parti correlate effettuate da Frendy Energy S.p.A. (di seguito la "Società "), direttamente o per il tramite di società controllate, al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale.
  2. In conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "Regolamento Emittenti EGM") la presente Procedura OPC è stata predisposta ai sensi del Regolamento "Operazioni con Parti Correlate" adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento OPC"), così come applicabile alla Società, in virtù dell'ammissione degli strumenti finanziari della Società sul sistema multilaterale dinegoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato "Euronext Growth Milan" ("Borsa Italiana" e "Euronext Growth Milan"), ai sensi del Regolamento Emittenti EGM. Inoltre, si è tenuto conto delle disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana applicabili alle società i cui strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (le "Disposizioni OPC EGM").
  3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura OPC viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni del Regolamento OPC (così come applicabile alla Società ai sensi del Regolamento Emittenti EGM) e alle Disposizioni OPC EGM di volta in volta vigenti.

2. DEFINIZIONI

2.1 Oltre ai termini definiti in altre parti della presente Procedura OPC, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi quivi attribuito:

Amministratori Coinvolti nell'Operazione: gli amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

Amministratori Indipendenti: gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF.

Amministratori Non Correlati: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate della controparte.

Borsa Italiana: Borsa Italiana S.p.A.

Collegio Sindacale: il collegio sindacale della Società.

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o Comitato: il comitato composto da tutti gli Amministratori Indipendenti della Società di volta in volta in carica, fermo restando che - fintanto che e ogniqualvolta nel Consiglio diAmministrazione della Società figuri un solo Amministratore Indipendente - il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si

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riterrà correttamente costituito anche con la presenza solo di quest'ultimo; laddove, per qualsivogliaragione, il Comitato non possa essere costituito in ossequio a tali regole si ricorrerà ai Presidi Equivalenti.

Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione della Società.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa.

Disposizioni OPC EGM: le disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana, come da ultimo aggiornate e applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, come successivamente modificate e integrate.

Euronext Growth Milan: il sistema multilaterale dinegoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato "Euronext Growth Milan".

Interessi Significativi: ai fini di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del Regolamento OPC e dall'art. 8 della presente Procedura OPC, qualunque interesse di natura patrimoniale, come valutato dalla Società tenendo conto di quanto indicato nel par. 21 della Comunicazione CONSOB n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, relativo a un'operazione dalla quale possa derivare un beneficio di natura patrimoniale per una Parte Correlata della Società in virtù di un'operazione conclusa con, ovvero tra, Società Controllate o Collegate e, pertanto, idonei a impedire l'applicazione dell'apposita esenzione prevista nel Regolamento OPC.

Operazioni con Parti Correlate: le operazioni definite come tali dai princìpi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 (IAS 24), ossia qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse: (i) le operazioni di fusione, scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e agli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Operazioni di Importo Esiguo: le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione, Euro 100.000 (centomila), anche

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per il caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, cumulativamente considerate.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: le "operazioni di maggiore rilevanza" come individuate sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 2 delle Disposizioni OPC EGM.

Operazioni di Minore Rilevanza: tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni Escluse: le Operazioni con Parti Correlate escluse, in tutto o in parte dall'applicazione della presente Procedura OPC, in conformità alle previsioni di esenzione di cui al Regolamento OPC e alle Disposizioni OPC EGM, e meglio identificate all'art. 8 della presente Procedura OPC.

Operazioni Ordinarie: le "operazioni ordinarie" che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria, come indicato sezione "Definizioni", par. 1, lett. d), delle Disposizioni OPC EGM.

Parti Correlate: i soggetti indicati come "parti correlate" dai princìpi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 (IAS 24).

Presidi Equivalenti: i presidi indicati nell'art. 10 della presente Procedura OPC da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della Procedura OPC medesima qualora, in relazione a una determinata Operazione con Parti Correlate, non sia possibile costituireil Comitato per le Operazioni con Parti Correlate secondo le relative regole di composizione.

Regolamento Emittenti EGM: il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, come successivamente modificato e integrato.

Regolamento MAR: il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, come successivamente modificato e integrato.

Regolamento OPC: il Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, come successivamente modificato e integrato.

Soci Non Correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

Società Controllata: la "società controllata" come definita nell'Allegato 1 delle Disposizioni OPC EGM.

Società Collegata: la "società collegata" come definita nell'Allegato 1 delle Disposizioni

OPC EGM.

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TUF: il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

2.2 I termini non specificamente definiti nella presente Procedura OPC hanno il significato ad essi attribuito nel Regolamento OPC ovvero nelle Disposizioni OPC EGM.

3. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

  1. L'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza e delle Operazioni di Minore Rilevanza è rimessa alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, salvo che ai sensi di legge o di statuto la competenza non sia riservata all'assemblea dei soci.
  2. Il Consiglio di Amministrazione della Società approva le Operazioni con Parti Correlate di cui al precedente punto 3.1 previo parere motivato del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
  3. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascia in tempo utile per la relativa esecuzione e/o deliberazione dell'Operazione con Parti Correlate il relativo parere motivato in materia, fornendo tempestivamente all'organo competente a deliberare o eseguire l'operazione un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'operazione da approvare. L'informativa resa dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate dovrà contenere almeno (i) l'indicazione delle caratteristiche generali dell'operazione (oggetto, motivazioni, corrispettivo, tempistica, la natura della correlazione), (ii) l'indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni, (iii) il procedimento valutativo seguito e gli eventuali rischi per la Società e le sue Società Controllate, (iv) l'indicazione di eventuali interessi (per conto proprio o di terzi) di cui i componenti degli organi sociali siano portatori rispetto all'operazione e, ove applicabile,
    (v) le motivazioni per cui si ritiene che le condizioni economiche dell'operazione, ad esito dell'istruttoria, siano a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro. Tale parere deve essere redatto con modalità analitiche e fornire nella conclusione precisa e chiara indicazione della volontà del Comitato, sia essa favorevole o contraria, all'operazione oggetto di analisi. Il Comitato dovrà inoltre trasmettere all'organo competente a deliberare in merito all'operazione anche gli altri eventuali pareri acquisiti in relazione all'operazione di cui all'art. 3.9 della presente Procedura OPC.
  4. Al fine di consentire al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di rilasciare un parere motivato in materia devono essere fornite allo stesso con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Tale pacchetto informativo deve altresì essere tempestivamente reso disponibile al Consiglio di Amministrazione della Società.
  5. Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessariood opportuno potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta - previa adeguata verifica in merito all'indipendenza di tali esperti, tenendo conto delle relazioni indicate nel par. 2.4 dell'Allegato 3 alle Disposizioni OPC EGM - rispettando il limite di

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spesa pari a 50.000 euro.

  1. I componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate dichiarano l'assenza di un rapporto di correlazione con riferimento alla specifica operazione e confermano la propria qualifica di Amministratore Non Correlato ai sensi della presente Procedura OPC. Nel caso in cui uno o più componenti del Comitato siano qualificabili come Amministratori Coinvolti nell'Operazione (i) essi debbono darne prontamente notizia agli altri componenti del Comitato, ove presenti, e al Presidente del Consiglio di Amministrazione e (ii) il Consiglio di Amministrazione procede all'attivazione dei Presidi Equivalenti.
  2. In tutti i casi in cui l'operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 2391 cod. civ., gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione possono partecipare alla discussione ma hanno l'obbligo di astensione dalla votazione.
  3. I verbali del Consiglio di Amministrazione di approvazione di un'Operazione con Parti Correlate devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non condividere il parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.
  4. La disciplina di cui al presente articolo 3 si applica anche alla fase istruttoria e alla fase di approvazione delle proposte di deliberazione relative alle Operazioni con Parti Correlate che sono di competenza o devono essere autorizzate dall'assemblea dei soci.
  5. Qualora, in relazione a un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, fermo quanto previsto dagli artt. 2368, 2369 e 2373 cod. civ., tale operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati, rappresentativi di una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale, esprima voto contrario all'Operazione con Parti Correlate.
  6. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate riceve su base annuale (entro il 30 aprile) informazioni in merito all'applicazione da parte della Società dei casi di esenzione relativamente a Operazioni di Maggiore Rilevanza nell'anno precedente.
  7. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate verifica la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza definite Ordinarie e concluse a Condizioni di Mercato o Standard ovvero Infragruppo.
  8. In presenza di un parere negativo espresso da parte del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento MAR, deve essere messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'art. 17 del Regolamento

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Emittenti EGM, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

4. DELIBERE QUADRO

  1. Le operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, come individuate a cura del Consiglio di Amministrazione, da realizzarsi da parte della Società direttamente o per il tramite di Società Controllate, possono essere approvate da delibere- quadro (le "Delibere Quadro").
  2. Alle Delibere Quadro si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della presente Procedura OPC, mentre alle singole operazioni concluse in attuazione di una Delibera Quadro non si applicano le disposizioni di tale articolo.
  3. Le Delibere Quadro non posso avere un'efficacia superiore ad un anno, devono riferirsi ad operazioni sufficientemente determinate, riportando l'ammontare prevedibile massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
  4. Il Consiglio di Amministrazione della Società riceve, almeno ogni tre mesi, una completa informativa sull'attuazione delle delibere-quadro nel periodo di riferimento da parte dell'organo delegato.
  5. In occasione dell'approvazione di una Delibera-Quadro, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera sia tale da qualificarle come Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società pubblica un Documento Informativo (come infra definito) ai sensi dell'art. 7.1 della presente Procedura OPC.
  6. Le Operazioni concluse in attuazione di una Delibera-Quadro oggetto di un Documento Informativo pubblicato ai sensi del precedente art. 4.5 non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'art. 7.1 della presente Procedura OPC.

5. OBBLIGHI DI TEMPESTIVA INFORMAZIONE AL PUBBLICO

5.1 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota al pubblico con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento MAR, quest'ultimo, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale articolo, dovrà altresì includere:

  1. la descrizione dell'operazione e l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
  2. la denominazione ovvero il nominativo della controparte dell'operazione;
  3. l'indicazione dell'eventuale superamento delle soglie di rilevanza previste per le

Operazioni di Maggiore Rilevanza ed indicazione dell'eventuale successiva

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pubblicazione del Documento Informativo (come di seguito definito);

  1. l'indicazione della procedura seguita (o da seguire) per l'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate e se la stessa rientri tra le Operazioni Escluse;
  2. l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

6. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PERIODICA

  1. L'organo delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sulle Operazioni con Parti Correlate eseguite nel corso del trimestre di riferimento. In particolare, l'organo delegato fornisce un'informativa:
    1. al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, delle Operazioni di Minore Rilevanza e delle Operazioni di Maggiore Rilevanza eseguite, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione, ai termini e alle condizioni dell'operazione, al procedimento valutativo seguito, alle motivazioni sottostanti nonché agli eventuali rischi per la Società e le Società Controllate; e
    2. al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, dell'esecuzione di ciascuna delibera rientrante nell'ambito di Delibere-Quadro.
  2. Il Consiglio di Amministrazione fornisce nella relazione intermedia sulla gestione semestrale e nella relazione sulla gestione annuale, informazioni su:
    1. le Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
    2. le altre eventuali Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società; e
    3. qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.
  3. Tali informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziariaperiodica anche mediante riferimento ai Documenti Informativi eventualmente pubblicati in occasione dell'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, riportando eventuali aggiornamenti significativi.

7. OBBLIGHI INFORMATIVI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

7.1 Qualora venga approvata un'Operazione di Maggiore Rilevanza, anche ove sia realizzata da parte di Società Controllate, il Consiglio di Amministrazione predispone un documento informativo ai fini e per gli effetti di cui all'art. 2 delle Disposizioni OPC EGM e redatto

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in conformità allo schema di cui all'Allegato 3 delle Disposizioni OPC EGM (il "Documento Informativo"). Il Documento Informativo deve essere predisposto anche qualora, nel corso del medesimo esercizio, la Società concluda con una medesima Parte Correlata, o con soggetti correlati a quest'ultima o alla Società, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza superino, se cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui all'Allegato 2 delle Disposizioni OPC EGM. Ai fini di tale previsione rilevano anche le operazioni compiute da Società Controllate mentre non devono essere considerate le Operazioni Escluse. Qualora l'utilizzo degli indici di cui alle Disposizioni OPC EGM dia luogo a un risultato manifestamente ingiustificato in considerazione delle specifiche circostanze, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può richiedere a Borsa Italiana di indicare modalità alternative da osservare per il calcolo del cumulo.

  1. Fermo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento MAR, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, e con le eventuali ulteriori modalità applicabili alla Società in relazione al proprio status di emittente con titoli negoziati sull'Euronext Growth Milan, entro i 7 (sette)giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte dell'organo competente, ovvero qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo Documento Informativo è messo a disposizione entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo, la Società, entro il 21 (ventunesimo) giorno prima dell'assemblea mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità di cui all'art. 17 del Regolamento Emittenti EGM, una nuova versione del Documento Informativo.
  2. Qualora il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni con Parti Correlate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Tale Documento Informativo dovrà contenere informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le singole operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da Società Controllate, ilDocumento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina il superamento della soglia.
  3. Nel rispetto dei termini previsti dai precedenti art. 7.2 e 7.3, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo medesimo ovvero sul proprio sito internet, gli eventuali pareri resi dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e da esperti indipendenti nonché i pareri rilasciati da esperti qualificati come

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indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione.

7.5 Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un comunicato o un altro documento informativo ai sensi degli artt. 12, 14 e 15 del Regolamento EGM, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal comma 1 del presente articolo e dai medesimi artt. 12, 14 e 15 del Regolamento EGM. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'art. 17 del Regolamento EGM, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Qualora le informazioni di cui al presente comma siano pubblicate in documenti separati possono includere, mediante riferimento, l'informazione già pubblicata.

8. OPERAZIONI ESCLUSE

8.1 In conformità alle Disposizioni OPC EGM, la presente Procedura OPC non si applica:

  1. alle Operazioni di Importo Esiguo;
  2. alle Operazioni con Parti Correlate con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, qualora nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società, fermo restando che non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le Società Controllate o le Società Collegate;
  3. alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e alle deliberazioni sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori preventivamente determinato dall'assemblea ex art. 2389, comma 3, cod. civ.; alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
  4. alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche a condizione che: (i) sia stata adottata una politica di remunerazione approvata dall'assemblea; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; e (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
  5. alle Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle diMercato o Standard. In caso di deroga agli obblighi di comunicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'art. 2, commi da 1 a 6, delle Disposizioni Parti Correlate EGM, fermo restando quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento MAR, la Società avrà cura di specificare nella propria relazione intermedia sulla gestione e nella

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Frendy Energy S.p.A. published this content on 27 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 May 2024 13:19:03 UTC.