RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI

ai sensi dell'art. 123-bisdel D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (modello di amministrazione e controllo tradizionale)

Emittente: Giglio Group S.p.A. Sito Web: http://www.giglio.orgEsercizio a cui si riferisce la Relazione: 2023

Data di approvazione della Relazione: 5 giugno 2024

INDICE

1. PROFILO DELL'EMITTENTE

5

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (EX ART. 123-bis, COMMA 1, DEL TESTO

UNICO) ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021

5

3.

COMPLIANCE

9

4.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10

4.1

RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10

4.2 NOMINA E SOSTITUZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 1 LETTERA L), PRIMA

PARTE, DEL TESTO UNICO)

12

4.3 COMPOSIZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERE D) E D-BIS), DEL TESTO

UNICO)

14

4.4 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (EX ART. 123-BIS,

COMMA 2, LETTERA D), DEL TESTO UNICO)

18

4.5

RUOLO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20

4.6

CONSIGLIERI ESECUTIVI

22

4.7

AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

30

5. Gestione DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

33

6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (EX ART. 123-bis, COMMA 2, LETTERA D), DEL TESTO

UNICO)

33

7. AUTOVALUTAZIONE E SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI - COMITATO NOMINE E

REMUNERAZIONE

33

7.1. AUTOVALUTAZIONE E SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI

33

7.2.

COMITATO NOMINE

35

8. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - COMITATO REMUNERAZIONI

38

8.1.

REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

38

8.2.

COMITATO REMUNERAZIONI

39

9. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI - COMITATO

CONTROLLO E RISCHI E PARTI CORRELATE

40

9.1.

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

44

9.2. COMITATO CONTROLLO E RISCHI E PARTI CORRELATE

44

9.3. RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT

48

9.4. MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001

50

9.5.

SOCIETA' DI REVISIONE

51

9.6.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI

SOCIETARI E ALTRI RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI

52

9.7.

COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO

INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

53

10. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

53

11. COLLEGIO SINDACALE

54

- 2 -

11.1. NOMINA E SOSTITUZIONE

54

11.2. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERE D)

E D-BIS),DEL TESTO UNICO)

57

12.

RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

63

13.

ASSEMBLEE (EX ART. 123-bis, COMMA 2, LETTERA C), DEL TESTO UNICO)

64

14.

ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA

A), TESTO UNICO)

67

15.

CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

67

16.

CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL 14 dicembre 2023 DEL PRESIDENTE DEL

COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE

67

TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ALLA DATA DELLA PRESENTE

RELAZIONE

69

TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DI CHIUSURA

DELL'ESERCIZIO

71

tabella 3: STRUTTURA DEI COMITATI CONSILIARI ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

.......................................................................................................................................

73

TABELLA 4: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE ALLA DATA DI CHIUSURA

DELL'ESERCIZIO

74

- 3 -

GLOSSARIO

Borsa Italiana: Borsa Italiana S.p.A.

Codice di Autodisciplina: il codice di autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2018 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana, Abi, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, accessibile al pubblico sul sito web del Comitato per la Corporate

Governance alla pagina http://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/codice.htm.

Codice di Corporate Governance: Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato nel gennaio 2021 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana, Abi, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, accessibile al pubblico sul sito web del Comitato per la Corporate Governance alla pagina http://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/codice.htm.

Cod. civ.: il codice civile.

Collegio Sindacale: il collegio sindacale dell'Emittente.

Consiglio o Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione dell'Emittente.

Emittente o Giglio Group o Società: Giglio Group S.p.A.

Esercizio: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione, ossia l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Istruzioni al Regolamento di Borsa: le istruzioni al regolamento di Borsa Italiana.

Regolamento di Borsa: il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

Regolamento Emittenti: il regolamento emanato da Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) concernente la disciplina degli emittenti.

Regolamento Mercati: il regolamento emanato da Consob con deliberazione n. 20249 del 2017 concernente la disciplina dei mercati.

Regolamento Parti Correlate: il Regolamento emanato da Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate. Relazione: la presente relazione sul governo societario e gli assetti proprietari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123-bis Testo Unico, riferita all'Esercizio.

Testo Unico o TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), come successivamente modificato.

- 4 -

1. PROFILO DELL'EMITTENTE

L'Emittente ha adottato il sistema di amministrazione tradizionale fondato sulla presenza di tre organi, quali l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale. La revisione legale dei conti è demandata ai sensi di legge ad una società di revisione.

L'Emittente rientra nella definizione di PMI di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1), del Testo Unico e dell'art. 2-ter del Regolamento Emittenti. In particolare, alla data del presente documento il valore della capitalizzazione è pari a circa 16,1 milioni1 di Euro e il valore del fatturato è di circa 21,3 di Euro.

Le informazioni circa l'adesione dell'Emittente al Codice di Corporate Governance sono contenute nel Paragrafo 3 della presente Relazione dedicato alla Compliance.

La presente Relazione, redatta in ottemperanza agli obblighi normativi previsti per le società quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana (e al Format elaborato da Borsa Italiana per la relazione sul governo societario (IX Edizione - gennaio 2022), è resa disponibile al pubblico mediante pubblicazione tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.it- nonché sul sito internet della Società http://www.giglio.org"Corporate Governance" - Assemblee degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione guida l'Emittente con l'obiettivo di perseguirne il successo sostenibile, anche al fine della creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholders rilevanti per l'Emittente, il tutto come meglio illustrato nella presente Relazione.

Sulla base di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance, alla Data della Relazione, l'Emittente non si configura come Società Grande, ma si configura come Società a Proprietà Concentrata.

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, DEL TESTO UNICO) ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021

a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), del Testo Unico)

A seguito dell'avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale, scindibile e a pagamento, deliberato dall'Assemblea degli Azionisti della Società in data 17 novembre 2023, il capitale sociale di Giglio Group, interamente sottoscritto e versato, alla data della presente Relazione ammonta a Euro 6.653.353, suddiviso in n. 33.266.763 azioni ordinarie (le "Azioni") prive di indicazione del valore nominale espresso, di cui n. 4.393.604 azioni ordinarie quotate su Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e n. 6.905.137 azioni ordinarie non quotate. Tali informazioni sono rappresentate anche nella tabella 1 in appendice alla Relazione.

Alla data della presente Relazione, non risultano essere state emesse categorie speciali di azioni, quali azioni prive del diritto di voto o a voto limitato.

  • Sulla base dei dati di mercato registrata alla chiusura del 3.12 23
    • 5 -

Si segnala che l'Assemblea degli Azionisti, in data 31 ottobre 2019 ha deliberato l'introduzione dell'istituto della maggiorazione di voto, che consente l'ottenimento di due voti per ogni azione. La maggiorazione di voto spetta alle azioni detenute da un medesimo azionista per almeno 24 mesi e per le quali sia richiesta l'iscrizione in un apposito elenco. In data 10 marzo 2020, 31 dicembre 2020 e 5 agosto 2021 sono state effettuate tre comunicazioni di richiesta di iscrizione all'Elenco Speciale per l'ottenimento del voto maggiorato; a tal riguardo, si segnala che in data 7 aprile 2022, 6 gennaio 2023 e 5 agosto 2023 è stata data comunicazione al mercato circa l'intervenuta efficacia della maggiorazione del diritto di voto relativamente a n. 9.643.862, n. 2.097.050 e n. 485.547 azioni ordinarie di titolarità di Meridiana Holding S.p.A.. Pertanto, alla data della presente Relazione le azioni ordinarie con voto maggiorato sono complessivamente n. 12.226.459, per complessivi n. 24.452.918 diritti di voto, pari al 53,75% sul totale dei diritti di voto (pari a n. 45.493.222). Per maggiori informazioni, si rimanda alla documentazione presente sul sito internet della Società www.giglio.org alla sezione Investor relations - Maggiorazione di voto.

Inoltre, il 2 aprile 2019, la Società ha emesso un prestito obbligazionario non convertibile denominato "EBB Export Program" per un importo di euro 5 milioni in linea capitale, costituito da 50 obbligazioni al portatore aventi ciascuna valore nominale pari a euro 100.000,00. Il tasso di interesse previsto è in misura fissa pari a 4,57% nominale annuo lordo. La durata legale prevista per le obbligazioni è di 8 anni e sei mesi.

b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), del Testo Unico)

Alla data della presente Relazione, le Azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e/o per successione mortis causa e sono assoggettate al regime di circolazione previsto per le azioni emesse da società quotate di diritto italiano.

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), del Testo Unico)

Alla data della presente Relazione, sulla base delle risultanze del libro soci e tenuto conto delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico, i seguenti soggetti risultano possedere, direttamente e/o indirettamente, azioni della Società in misura superiore al 5% (tali informazioni sono rappresentate anche nella tabella 1, in appendice alla Relazione):

Dichiarante

Azionista diretto

Quota % su azioni

Quota % su

emesse

capitale

votante

Alessandro Giglio

Meridiana Holding S.p.A.

57,13%

68,65%

Caterina Matteoli

Ibox SA

8,83%

6,46%

d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), del Testo Unico)

Alla data della presente Relazione, le Azioni della Società sono nominative, liberamente trasferibili ed indivisibili. Ciascuna azione dà i medesimi diritti patrimoniali e amministrativi, secondo le disposizioni di legge e di statuto applicabili.

- 6 -

Si segnala che l'Assemblea degli Azionisti, in data 31 ottobre 2019 ha delibero l'introduzione dell'istituto della maggiorazione di voto, così come meglio spiegato alla lettera (a) che precede.

  1. Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123- bis, comma 1, lettera e), del Testo Unico)

Alla data della presente Relazione non sussiste alcun sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti che non preveda l'esercizio diretto dei diritti di voto da parte di questi ultimi.

f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), del Testo Unico)

Alla data della presente Relazione, non esistono restrizioni al diritto di voto.

g) Accordi tra Azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), del Testo Unico)

Alla data della presente Relazione, non sono noti alla Società accordi tra gli Azionisti ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico.

  1. Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), del Testo Unico) e disposizione statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1, del Testo Unico)

Alla data della presente Relazione non risultano esserci accordi significativi sottoscritti da Giglio Group o da una sua controllata che prevedono clausole di change of control.

Con riferimento alle disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1, del Testo Unico) si precisa che lo Statuto della Società non contiene deroghe alle disposizioni sulla passivity rule previste dall'art. 104, commi 1 e 1-bis, del Testo Unico né prevede l'applicazione delle regole di neutralizzazione contemplate dall'art. 104-bis, commi 2 e 3, del Testo Unico.

  1. Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), del Testo Unico)

L'Assemblea Ordinaria della Società del 24 maggio 2023 ha, inter alia, deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2357 c.c., all'art. 132 del TUF, e all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, all'acquisto di azioni proprie. Sulla base della delibera, l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte entro 18 mesi dalla data della deliberazione nei limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuiti, risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Il prezzo di acquisto di ciascuna azione non poteva essere né inferiore, né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione e comunque non poteva essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto. Infine, il numero massimo delle azioni acquistate non poteva avere un valore nominale complessivo, incluse le eventuali azioni possedute dalle società controllate, eccedente la quinta parte del capitale sociale tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

- 7 -

Alla Data della Relazione, non vi sono deleghe al Consiglio per aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c. o per l'emissione di strumenti finanziari partecipativi.

j) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. cod. civ.)

Giglio Group ritiene che Meridiana Holding S.p.A. ("Meridiana Holding"), socio di maggioranza al 57,13%, non eserciti attività di direzione e coordinamento, per le seguenti motivazioni:

  • Giglio Group opera in condizioni di autonomia societaria e imprenditoriale, avendo, in particolare, un'autonoma capacità negoziale nei rapporti con i clienti e i fornitori e di definizione delle proprie linee strategiche e di sviluppo senza che vi sia alcuna ingerenza di soggetti estranei a Giglio Group;
  • il socio Meridiana Holding non esercita, di fatto, funzioni centralizzate a livello di gruppo che coinvolgano Giglio Group (quali a titolo esemplificativo pianificazione strategica, redazione di piani industriali e finanziari, controllo di gestione, redazione di budget annuali di gruppo, preparazione dei piani di remunerazione, affari societari e legali di gruppo, gestione della struttura finanziaria e servizio di tesoreria accentrata, attività di comunicazione e promozionale);
  • il socio Meridiana Holding non determina le dimensioni operative delle singole società, subordinando alla sua autorizzazione acquisizioni e dismissioni, concentrazioni o scissioni;
  • Giglio Group è dotato di una struttura organizzativa composta da professionisti esperti che sulla base delle deleghe conferite e posizioni ricoperte operano in modo indipendente lungo la direzione dettata dalla Direzione Generale e dal Consiglio di Amministrazione, secondo procedure e sistemi di controllo normati;
  • il Consiglio di Amministrazione di Giglio Group S.p.A. e gli altri organi societari della Società, operano in piena autonomia gestionale.

Sulla base di tali assunzioni, nella seduta del 13 ottobre 2017 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha confermato l'assenza dell'esercizio di attività di direzione e coordinamento da parte di Meridiana Holding.

Le informazioni richieste dall'art. 123-bis, comma primo, lettera i), del Testo Unico ("gli accordi tra la società e gli amministratori … che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto") sono contenute nella sezione della Relazione dedicata alla remunerazione (Sez. 8.1).

Le informazioni richieste dall'art. 123-bis, comma primo, lettera l), del Testo Unico ("le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori … se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva") sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata al Consiglio di Amministrazione (Sez. 4.2).

Le informazioni richieste dall'articolo 123-bis, comma primo, lettera l), seconda parte ("le norme applicabili … alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva") sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata all'assemblea (Sez. 13).

- 8 -

3. COMPLIANCE

Con delibera dell'11 febbraio 2021 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aderire al Codice di Corporate Governance, programmando le attività da svolgere per l'adeguamento.

Nel corso del 2021 la Società ha adottato gli opportuni provvedimenti ai fini dell'adeguamento al Codice di Corporate Governance e, in particolare, ha posto in essere i seguenti adempimenti:

  • definizione dei parametri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di alcuni criteri di indipendenza degli amministratori e dei sindaci della società (cfr. Raccomandazione
    1. 7 Codice di Corporate Governance);
  • adozione di una procedura per la definizione della politica di remunerazione della società (cfr. Principio XVI del Codice di Corporate Governance, che impone l'elaborazione di una politica per la remunerazione secondo procedure trasparenti);
  • adozione del regolamento del Consiglio di Amministrazione (cfr. Raccomandazione n. 11 Codice di Corporate Governance);
  • revisione del Regolamento Comitato Nomine e Remunerazioni (cfr. Raccomandazioni nn. 11, 19, 20, 25 e 26 Codice di Corporate Governance);
  • revisione del Regolamento Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate (cfr. Raccomandazioni nn. 11, 32 lett. c) e 35 Codice di Corporate Governance);
  • adozione della procedura di Board Evaluation (cfr. Principio XIV e Raccomandazioni nn. 21 e 22 Codice di Corporate Governance);
  • riapprovazione della Procedura per la predisposizione della politica di remunerazione a seguito di nuova revisione (cfr. Art. 5, Principio XVI Codice di Corporate Governance);
  • adozione di una Politica di engagement per il dialogo con gli azionisti (cfr. Raccomandazione
    1. 3 del Codice di Corporate Governance);
  • definizione dei criteri generali per l'individuazione delle operazioni di significativo rilievo delle società controllate di Giglio Group S.p.A., (cfr. Raccomandazione n. 1 lett. e) del Codice di Corporate Governance).

Per maggiori informazioni in merito ai citati interventi di adeguamento, si rinvia agli specifici paragrafi della presente Relazione ad essi relativi.

Si segnala che né l'Emittente né le sue controllate aventi rilevanza strategica sono soggette a disposizioni di legge non italiane che influenzano la struttura di corporate governance dell'Emittente stesso.

- 9 -

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1 RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo sociale preposto all'amministrazione della Società ed ha i poteri allo stesso assegnati dalla normativa e dallo statuto. Esso si organizza ed opera in modo da garantire un effettivo ed efficace svolgimento delle proprie funzioni. I consiglieri agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per gli Azionisti e riferiscono sulla gestione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti.

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.

Inoltre, spetta al Consiglio di Amministrazione, in via non esclusiva, la competenza ad adottare le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

  • la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del cod. civ.;
  • l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
  • la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
  • l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
  • l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
  • il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;
  • la riduzione del capitale sociale per perdite nel caso previsto dall'articolo 2446, ultimo comma, cod. civ.

Il Consiglio di Amministrazione guida l'Emittente perseguendone il successo sostenibile. A tal fine, definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società, includendo nelle proprie valutazioni tutti gli elementi che possono assumere rilievo nell'ottica del successo sostenibile della Società. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in particolare, cura che tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo possano partecipare, successivamente alla nomina e durante il mandato, a iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza dei settori di attività in cui opera la Società, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione anche nell'ottica del successo sostenibile della Società stessa, nonché dei princìpi di corretta gestione dei rischi e del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento.

Per informazioni relative alla politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti si rinvia al successivo paragrafo 12.

In conformità con il Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione, tale organo, oltre alle competenze ad esso attribuite dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dallo Statuto, svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dal Codice ed applicabili alla Società. In particolare, il Consiglio di Amministrazione è l'organo a cui spetta la gestione della Società ed è tenuto a:

- 10 -

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Giglio Group S.p.A. published this content on 07 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 June 2024 21:57:03 UTC.