Avviso di convocazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti

I portatori delle obbligazioni (gli "Obbligazionisti") del prestito obbligazionario per un importo nominale complessivo di Euro 3.150.000,00 (tremilionicentocinquantamila virgola zero zero) denominato «Clabo S.p.A.

  • Euribor 3M + 6,50% 2022 - 2030» (ISIN IT0005474876) (il "Prestito" ed il relativo regolamento il "Regolamento del Prestito"), emesso da Clabo S.p.A. (la "Società ") in data 14 aprile 2022, sono convocati in assemblea (l'"Assemblea") per il giorno 5 giugno 2024, alle ore 10:00, presso lo studio del Notaio Dottoressa Bortesi Alessandra, sito in Milano, Corso Venezia, 26, in prima ed unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

  1. Presa d'atto ed accettazione della richiesta di waiver formulata dalla Società ai sensi dell'articolo 2415, comma 1, n. 5), c.c., con riferimento alla rinuncia al diritto di richiedere il rimborso anticipato dei Titoli ai sensi dell'Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli) del Regolamento a seguito della violazione di taluni impegni assunti da parte della Società previsti dall'Articolo 13 (Impegni dell'Emittente) del Regolamento del Prestito;
  2. approvazione ai sensi dell'articolo 2415, comma 1, n. 2), c.c. di talune modifiche del Regolamento del Prestito come descritte nell'Allegato 1 (Regolamento del prestito con evidenza di modifiche);
  3. delibere inerenti e conseguenti;
  4. varie ed eventuali.

PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO

Ai sensi delle disposizioni applicabili, hanno diritto a partecipare all'Assemblea e ad esercitare il diritto di voto gli Obbligazionisti che risulteranno titolari dei titoli obbligazionari al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 29 maggio 2024, (la "Record Date") e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione a partecipare all'Assemblea e a votare qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari.

In ogni caso, coloro che risulteranno titolari del titolo obbligazionario successivamente alla Record Date, qualora diversi dai titolari alla Record Date, non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Per la regolare costituzione dell'Assemblea e per la validità delle deliberazioni della stessa valgono le norme di legge.

CLABO S.p.A.

Sede legale e stabilimento: ZIPA - Viale dell'industria, 15 - 60035 Jesi (AN) Italy - tel. +39 0731 61531 - fax +39 0731 6153413 Capitale sociale € 9.524.494,00 i.v.

C.C.I.A.A. di Ancona: Ufficio Registro delle Imprese n. 02627880426 - R.E.A. n. 202681 - Codice Fiscale e Partita Iva IT 02627880426 www.clabo.it - info@clabogroup.com

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente avviso è inviato agli Obbligazionisti mediante P.E.C. ed è pubblicato sul sito internet della Società.

30 Aprile 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

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ALLEGATO 1

REGOLAMENTO DEL PRESTITO CON EVIDENZA DI MODIFICHE

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REGOLAMENTO DEL PRESTITO

«Clabo S.p.A. - Euribor 3M + 6,50% 2022 - 2030»

DI NOMINALI EURO 3.150.000,00

CODICE ISIN IT0005474876

Clabo S.p.A.

con sede legale in Viale dell'Industria n. 15, 60035 - Jesi (AN)

capitale sociale pari ad Euro 9.299.775,009.524.494,00i.v.

codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese delle

Marche 02627880426 R.E.A. n. AN - 202681

Il presente prestito costituito da titoli obbligazionari è regolato dai seguenti termini e condizioni (il "Regolamento del Prestito") e, per quanto quivi non specificato, dall'articolo 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di titoli obbligazionari emessi da società per azioni.

1. Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

"Acquisto Partecipazione HMC" si intende (i) l'acquisto, da parte di Clabo Holding USA, di una partecipazione in HMC rappresentata da quote di classe A pari al 34,30% delle quote di classe A di HMC, ad un prezzo pari al 29,8605% del patrimonio netto di HMC, calcolato al 1 marzo 2018 (data di acquisto da parte di Clabo Holding USA del 51% delle quote di classe A di HMC e successivamente incrementato al 65,70% per effetto dell'acquisizione da parte di Clabo USA di ulteriori quote di classe A di proprietà di William Warren) incrementato del 29,8605% degli utili non distribuiti fino alla data di acquisto, da corrispondersi in favore di Diane Scott, in qualità di socio venditore e (ii) l'acquisto, da parte di Clabo Holding USA, di una partecipazione in HMC rappresentata da quote di classe B (quote senza diritto di voto) pari al 73,82% delle quote di classe B di HMC, ad un prezzo pari al 11,265% del patrimonio netto di HMC calcolato al 1 marzo 2018 (data di acquisto da parte di Clabo Holding USA del 22,95% delle quote di classe B di HMC e successivamente incrementato al 26,18% per effetto dell'acquisizione da parte di Clabo Holding USA di ulteriori quote di classe B di proprietà di Wiliam Warren) incrementato del 11,265% degli utili non distribuiti fino alla data di acquisto, da corrispondersi in favore di Diane Scott, in qualità di socio venditore. Con l'Acquisto Partecipazione HMC, Clabo Holding USA deterrà il 100% della HMC (sia in termini di quote A che in termini di quote B).

"Agente di Pagamento" indica Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., ovvero il diverso soggetto incaricato dall'Emittente di gradimento dei Portatori dei Titoli.

"Agenzia di Rating" si intende Cerved Rating Agency S.p.A. con sede in San Donato Milanese, Via dell'Unione Europea n. 6/A.

"Ammortamenti" indica la somma del valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, calcolati in conformità ai Principi Contabili.

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"Arranger" indica Riello Investimenti Partners SGR S.p.A., incaricata di strutturare, organizzare e coordinare l'emissione del Prestito, la quale ha aderito alle Condizioni Generali.

"Articolo" indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

"Assemblea dei Portatori dei Titoli" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 22 (Assemblea dei Portatori dei Titoli).

"Attestazione di Conformità " indica la dichiarazione, predisposta sulla base del modello di cui all'Allegato D (Modello di Attestazione di Conformità ) e firmata dal legale rappresentante dell'Emittente, che l'Emittente stesso è tenuto a fornire ai Portatori dei Titoli secondo quanto previsto dal presente Regolamento del Prestito, che attesta il rispetto, ovvero il mancato rispetto, a ciascuna Data di Calcolo, dei Covenant Finanziari, nonché fornisce a mero titolo informativo la misura della DSCR relativa all'ultima Data di Calcolo precedente,completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza, il cui corretto procedimento di calcolo dovrà essere confermata dalla Società di Revisione.

"Atti di Disposizione Consentiti" indica; (i) atti di disposizione di merci, prodotti o danaro effettuati nell'ambito dell'ordinaria attività commerciale; (ii) atti di disposizione aventi ad oggetto beni mobili obsoleti, la cui cessione non comporti un depauperamento delle capacità produttive del Gruppo; (iii) atti di disposizione finalizzati a sostituire Beni (fatta eccezione per azioni, quote, partecipazioni, aziende, rami d'azienda e proprietà intellettuale e industriale) con Beni di tipo, valore o qualità comparabile o superiore; (iv) atti di disposizione di Beni funzionali al Core Business il cui valore di mercato non sia superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per tutta la durata del Prestito, ovvero, se superiori a tale importo, il cui corrispettivo della cessione venga reinvestito entro 12 mesi dalla stessa, in ulteriori Beni funzionali al medesimo Core Business; e (v) atti di disposizione di Beni i cui termini siano stati approvati dall'Assemblea dei Portatori dei Titoli.

"Atto di Pegno Azioni" indica l'atto di pegno sulle azioni rappresentanti il 100% del capitale sociale di HMC, costituito da Clabo Holding USA a garanzia delle obbligazioni pecuniarie dell'Emittente derivanti dal Prestito.

"Autorità Sanzionante" indica l'"Office of Foreign Assets Control" (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, l'Unione Europea, la Repubblica Italiana, la Gran Bretagna, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, ovvero qualsiasi altro soggetto che dovesse sostituire una delle suddette autorità.

"Autorizzazioni" indica le autorizzazioni, i brevetti, i permessi, le concessioni, le licenze o altro provvedimento di natura simile, necessari per lo svolgimento delle attività del Gruppo, come solte alla Data di Emissione.

"Banche di Riferimento" indica le sedi principali a Milano di UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banco BPM S.p.A., nonché di ogni loro successore, avente causa o cessionario e/o l'ufficio di Milano di un'altra banca come potrebbe essere nominata

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dall'Emittente d'accordo con i Portatori dei Titoli (o, se nominatinominato, con il Rappresentante dei Portatori dei Titoli).

"Beni" indica, con riferimento ad una società, partecipazioni, aziende, rami d'azienda, marchi, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale, beni mobili o immobili e altre immobilizzazioni materiali ed immateriali.

"Bilancio" indica il bilancio d'esercizio dell'Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione legale ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte della Società di Revisione e verrà redatto in conformità ai Principi Contabili.

"Bilancio Consolidato" indica il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre di ogni anno, che recepirà anche i risultati di ogni altra società facente parte del Gruppo. Tale bilancio sarà soggetto a revisione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte della Società di Revisione e verrà redatto in conformità ai Principi Contabili.

"CCII" indica il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, come successivamente modificato e integrato.

"Clabo Holding USA" indica Clabo Holding USA INC.

"Condizioni Generali" indica le condizioni generali, relative alla garanzia di SACE prevista all'articolo 1, comma 14-bis del Decreto Liquidità, pubblicate da SACE sul proprio sito internet, come di volta in volta integrate ed aggiornate, le quali, congiuntamente a tutti i relativi allegati, regolano i termini del rapporto di garanzia tra SACE ed i relativi soggetti sottoscrittori di un prestito obbligazionario, ovvero di titoli di debito.

"Continuità Aziendale" indica la capacità dell'Emittente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento in conformità a quanto previsto dallo IAS 1, paragrafi 25 e 26 ("Continuità aziendale").

"Conto Corrente Dedicato" indica il conto corrente IBAN IT17T0538702600000003142778, intestato all'Emittente ed acceso presso BPER Banca S.p.A., filiale di Ancona, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al Prestito, come previsto dal successivo Articolo 24 (Conto Corrente Dedicato).

"Contratto di Agenzia" indica il contratto sottoscritto tra l'Agente di Pagamento e l'Emittente per lo svolgimento delle attività di agente dei pagamenti in relazione ai Documenti dell'Operazione.

"Contratto di Sottoscrizione" indica il contratto sottoscritto in prossimità della Data di Emissione tra l'Emittente ed i sottoscrittori originari dei Titoli, avente ad oggetto, inter alia, i termini e le condizioni relative alla sottoscrizione dei Titoli.

"Core Business" indica l'insieme delle attività svolte dall'Emittente che, alla Data di Emissione, contribuiscono maggiormente alla produzione del fatturato dell'Emittente stesso, ovvero la produzione e commercializzazione di vetrine refrigerate ed arredamenti per il food retail.

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"Corrispettivo Annuale SACE" ha il significato di cui all'Articolo 14.3 (Impegni previsti dalle Condizioni Generali).

"Covenant Finanziari" ha il significato di cui all'Articolo 13 (Impegni dell'Emittente), romanino (iv).

"Data di Calcolo" indica il 31 dicembre di ciascun anno.

"Data di Determinazione del Tasso" si intende la data che cade due (2) Giorni Lavorativi prima di ogni Data di Pagamento, fermo restando che la prima Data di Determinazione del Tasso sarà la data che cade due (2) Giorni Lavorativi prima della Data di Emissione.

"Data di Emissione" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 5 (Data di Emissione e Data di Godimento).

"Data di Pagamento" significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all'originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico dei Portatori dei Titoli, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (Modified Following Business Day Convention Unadjusted).

"Data di Rimborso Anticipato" indica, a seconda dei casi, (i) la data indicata nella Richiesta di Rimborso Anticipato obbligatorio inviata all'Emittente ai sensi dell'Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli), ovvero (ii) la data indicata nell'Articolo 10 (Ulteriori ipotesi di rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli), ovvero (iii) la data indicata nella comunicazione di rimborso anticipato facoltativo inviata dall'Emittente ai Portatori dei Titoli ai sensi dell'Articolo 11 (Rimborso anticipato a favore dell'Emittente).

"Data di Scadenza" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 6 (Durata).

"Decreto Liquidità " indica il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 5 giugno 2020, quale successivamente modificato e integrato, ai sensi della legge 30 dicembre 2020 n. 178 e, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.

"Deliberazione di Emissione" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 17 (Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli).

"Dichiarazioni SACE" indica le dichiarazioni rese dall'Emittente e contenute nei punti (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (xii), (xiii), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx), della Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria.

"Documenti dell'Operazione" indica:

  1. il presente Regolamento del Prestito;
  2. il Contratto di Sottoscrizione;

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  1. il Contratto di Agenzia;
  2. la Garanzia SACE;
  3. ciascuna Attestazione di Conformità;
  4. ogni altro atto, contratto o documento definito come tale d'intesa tra l'Emittente e i Portatori dei Titoli.

"DSCR" indica, con riferimento a ciascuna Data di Calcolo, il valore del rapporto tra:

  1. i Flussi Operativi; e
  2. il Servizio del Debito.

"EBITDA" (acronimo di: "Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization") indica un saldo del conto economico redatto adottando la struttura dei Principi Contabili, che esprime la redditività caratteristica delle società prima degli oneri finanziari netti, delle imposte, delle componenti straordinarie, degli accantonamenti, delle svalutazioni e degli Ammortamenti. Corrisponde, con riguardo a ciascun periodo di riferimento, al saldo "EBITDA" evidenziato dal Bilancio Consolidato dell'Emittente, normalizzato degli effetti delle operazioni non ricorrenti o atipiche e/o inusuali così come definite dalla comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006:

  • per operazioni non ricorrenti si intendono eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell'attività;
  • per operazioni atipiche e/o inusuali si intendono quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell'accadimento (prossimità alla chiusura dell'esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza dell'informazione in bilancio, al conflitto d'interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza.
    -Il risultato di tale calcolo dovrà coincidere con il valore dell'EBITDA Adjusted comunicato di volta in volta al mercato dall'Emittente.

"Emittente" indica Clabo S.p.A., con sede legale in Jesi (AN), Viale dell'Industria n. 15, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese delle Marche 02627880426, R.E.A. n. AN - 202681.

"Euribor" indica:

  1. il tasso percentuale in ragione d'anno per il relativo periodo di tempo pari alla quotazione offerta e diffusa alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) del Giorno della Quotazione sulla pagina EURIBOR03 (Euribor zero tre), colonna base 360 (trecentosessanta), del circuito Reuters che mostra il tasso della European Money Markets Institute per l'Euro in ragione d'anno per un periodo di tempo di durata corrispondente al relativo Periodo di Interessi con il metodo di calcolo giorni effettivi/360; ovvero

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  1. qualora, per il relativo periodo di tempo, non sia possibile rilevare alcun tasso EURIBOR ai sensi di quanto previsto nel precedente paragrafo (a), il tasso determinato dal Rappresentante Comune mediante "interpolazione lineare" (ossia attraverso quel procedimento matematico mediante il quale si calcola il valore riferito ad un periodo intermedio in dipendenza di 2 (due) periodi di riferimento esterni all'intervallo di riferimento) dei 2 (due) parametri di mercato EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) su base 360 più prossimi del relativo Periodo di Interessi come individuati ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo ovvero, nel caso in cui neppure tale tasso sia disponibile, il Tasso Bancario di Riferimento, calcolato alle 11.00 (ora di Bruxelles) della relativa data di determinazione del Tasso di Interesse;,

    1. fermo restando che, nel caso in cui l'Euribor come sopra determinato, risultasse essere, in qualsiasi momento, (i) inferiore a 0 (zero), esso si considererà pari a 0 (zero) e (ii) superiore a 2% (due per cento), esso si considererà pari a 2% (due per cento).
      "Euronext Securities Milan" indica Euronext Securities Milan S.p.A., il nuovo nome commerciale di Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
      "Evento di Insolvenza" indica, con riferimento a un soggetto, che:
    2. tale soggetto sia stato sottoposto ad una procedura di risanamento o liquidazione, ivi incluse:
      1. la messa in liquidazione volontaria o giudiziale o, comunque, la convocazione di un'assemblea per la messa in liquidazione (o la richiesta di messa in liquidazione) o l'approvazione di tale delibera, o comunque il verificarsi di una causa di scioglimento;
      2. la "composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa", di cui agli articoli 12 e seguenti del CCII, e ciascuna delle soluzioni percorribili alla conclusione delle trattative, come previste dall'articolo 23 del CCII, ivi incluse: il "concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio" di cui all'articolo 25-sexiesdel CCII, il contratto con uno o più creditori di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) del CCII e l'accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c) del CCII;
      3. gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (inclusi, senza limitazione alcuna, i "piani di risanamento attestati ed i relativi accordi in esecuzione", ai sensi dell'articolo 56; gli "accordi di ristrutturazione dei debiti", ai sensi degli articoli 57 e seguenti ("accordi di ristrutturazione dei debiti"), articolo 60 ("accordi di ristrutturazione agevolati") e articolo 61 ("accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa"); la "convenzione di moratoria" ai sensi dell'articolo 62; il "piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione", ai sensi dell'articolo 64-bis; il "concordato preventivo", ai

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sensi degli artt. 84 e seguenti; la "liquidazione giudiziale", di cui agli articoli 121 e seguenti; la "liquidazione coatta amministrativa", di cui agli articoli 239 e seguenti; le "procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento", di cui alla parte I, titolo IV capo II del CCII, ivi incluse, la "procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore", di cui agli articoli 67 e seguenti del CCII, il "concordato minore", di cui agli articoli 74 e seguenti del CCII e la "liquidazione controllata del sovraindebitato", di cui agli articoli 268 e seguenti del CCII);

  1. gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui alle leggi speciali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo: le procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal Decreto-Legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39; le procedure di cui alla parte II, titolo IV (Provvedimenti ingiuntivi e crisi) del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza); le procedure di cui al Titolo IV Misure preparatorie, di intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa) del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario); le procedure di risanamento e liquidazione previste dal Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 170);

o procedure similari, ovvero l'intera impresa o parte sostanziale del patrimonio del relativo soggetto è oggetto di una procedura di pignoramento, sequestro o altra procedura con effetti analoghi, salvo che, per il caso di procedura proposta da terzi, il relativo soggetto fornisca ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune (ove nominato), tempestivamente e comunque entro 15 Giorni Lavorativi dalla data in cui abbia avuto notizia dell'apertura della relativa procedura, elementi atti a comprovare ragionevolmente l'infondatezza e/o la temerarietà dell'iniziativa, e comunque il relativo soggetto ottenga nei 90 (novanta) Giorni Lavorativi successivi all'apertura della relativa procedura il rigetto o l'archiviazione della stessa ovvero la desistenza da parte dell'istante; o

  1. sono state fatte delle segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi, la composizione negoziata e le soluzioni percorribili alla conclusione delle relative trattative, le misure cautelari e protettive, gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
  2. è stata fatta la richiesta di misure protettive o cautelari ai sensi del CCII, ivi incluso ai sensi degli articoli 18, 19, 54 e 55 del medesimo CCII, nonché di ogni altra misura protettiva e/o cautelare avente analoghe finalità;
  3. è stata proposta un'istanza, ricorso e/o domanda finalizzata all'accesso ad una procedura di risanamento o liquidazione di cui alla lettera (A) che precede con riserva di deposito di documentazione e/o all'ottenimento di una misura cautelare e protettiva ai sensi del CCII, delle leggi speciali; o un'istanza, ricorso e/o domanda finalizzati

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CLABO S.p.A. published this content on 30 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 April 2024 17:07:59 UTC.