Statuto Sociale di LU-VE S.p.A.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

Articolo 1 - Denominazione

  • costituita una società per azioni con la denominazione: "LU-VE S.P.A."

Articolo 2 - Oggetto

La Società ha per oggetto la produzione, l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione, l'immagazzinaggio, l'assemblaggio, il commercio in genere, sia in proprio che quale rappresentante, agente o commissionaria di altre ditte, anche estere, di condensatori, evaporatori, raffreddatori di liquido, scambiatori di calore ed apparecchi termodinamici in genere per tutte le applicazioni. La Società potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero e potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie e immobiliari connesse con lo scopo sociale; la Società potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, purché non in via prevalente rispetto all'oggetto sociale: è escluso dall'oggetto sociale il compimento delle attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, l'intermediazione finanziaria ed in generale lo svolgimento delle operazioni che risultino riservate o vietate dalla presente o futura legislazione.

Articolo 3 - Sede e domicilio

  1. La Società ha sede legale in Varese.
  2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire succursali, agenzie o rappresentanze, in Italia e all'estero, e di sopprimerle.
  3. Il domicilio inteso come l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica dei soci, dei consiglieri, dei sindaci, del revisore e/o della società di revisione, per i rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

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TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E OBBLIGAZIONI

Articolo 5 - Capitale sociale

  1. Il capitale sociale è di Euro 62.704.488,80 rappresentato da n. 22.234.368 azioni senza indicazione del valore nominale (le Azioni).
  2. Ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, il capitale sociale potrà essere aumentato anche (i) con l'emissione di nuove Azioni aventi diritti diversi dai diritti di quelle in circolazione anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, e/o (ii) con l'emissione di nuove Azioni da liberarsi con conferimenti non in denaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da un'apposita relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale.
  3. L'Assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza dei limiti e delle modalità stabiliti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
  4. L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali, inclusa l'assegnazione di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la società abbia compartecipazione.
  5. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile.

Articolo 6 - Azioni

  1. Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
  2. Le Azioni sono nominative e liberamente trasferibili. Ogni Azione dà diritto ad un voto, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6-bis del presente Statuto nonché la facoltà di emettere azioni di categorie speciali ai sensi dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni è disciplinato dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

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3. Fatti salvi i diritti particolari e le limitazioni espressamente menzionati nel presente Statuto, tutte le Azioni attribuiscono eguali diritti.

Articolo 6 bis - Maggiorazione del diritto di voto

  1. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 6, comma 2 del presente Statuto, ciascuna Azione dà diritto di voto doppio (e quindi a due voti per ogni Azione) a condizione che il diritto di voto sia mantenuto in capo allo stesso soggetto in forza di un diritto reale legittimante (quale, a titolo esemplificativo, piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto, usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi (il "Periodo") a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco appositamente istituito dalla Società secondo quanto disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco").
  2. La maggiorazione del diritto di voto avrà effetto dalla data in cui si è compiuto il decorso del Periodo.
  3. Nel caso in cui sia convocata l'assemblea della Società, la maggiorazione del diritto di voto ha effetto alla data della c.d. record date prevista dalla normativa vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea e così sia in riferimento ai quorum costitutivi che ai quorum deliberativi, solo a condizione che entro tale data sia decorso il Periodo. L'accertamento da parte della Società della legittimazione alla maggiorazione del diritto di voto e dell'inesistenza di circostanze impeditive avviene con riferimento alla c.d. record date.
  4. La Società istituisce e tiene l'Elenco, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile e, in quanto compatibili, in conformità alle disposizioni relative al libro soci. L'Elenco è aggiornato entro la fine di ciascun mese di calendario per le richieste pervenute entro tre giorni di mercato aperto precedenti la fine di ciascun mese.
  5. La Società iscrive nell'Elenco il titolare di Azioni che ne faccia richiesta scritta alla Società e a favore del quale, ai sensi della normativa vigente, l'intermediario abbia rilasciato idonea comunicazione attestante la legittimazione all'iscrizione. La richiesta di iscrizione potrà riguardare tutte o anche solo parte delle Azioni possedute. Il soggetto richiedente potrà in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori Azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante. Il diritto all'iscrizione nell'Elenco e - a seguito del decorso del Periodo - il diritto al beneficio del voto maggiorato conseguono alla titolarità del diritto reale legittimante (a titolo esemplificativo, piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto, usufrutto con diritto di voto).

6. Il soggetto iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare, e acconsente che l'intermediario

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comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. record date.

  1. La maggiorazione del diritto di voto viene meno:
    1. in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'Azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'Azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato qualora il diritto di voto sia conservato in capo al titolare precedente;
    2. in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono Azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").
  2. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:
    1. rinuncia dell'interessato. E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente, in tutto o in parte, alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle Azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale di un nuovo Periodo in conformità a quanto previsto dal presente Statuto;
    2. comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto;
    3. ove la Società abbia comunque notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto.
  3. La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, si conserva:
    1. in caso di successione a causa di morte, a favore dell'erede e/o legatario;
    2. in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

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  1. ove la partecipazione sia intestata fiduciariamente, in caso di cambiamento del fiduciario a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso e di ciò venga fornita idonea attestazione dal fiduciario;
  2. ove la partecipazione sia intestata a un trust, in caso di cambiamento del trustee;
  3. in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

10. La maggiorazione del diritto di voto si estende, ferme restando le comunicazioni da parte dell'intermediario previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto ai fini della maggiorazione del diritto di voto:

  1. alle Azioni assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 C.C. e spettanti al titolare in relazione alle Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto;
  2. alle Azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione o di scissione della Società, sempre che - e nei termini in cui - ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o scissione;
  3. alle Azioni sottoscritte nell'esercizio del diritto di opzione in caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, le nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto (i) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo; (ii) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del decorso del Periodo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

  1. La maggiorazione del diritto di voto si computa per ogni deliberazione assembleare e anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale sociale.
  2. Ai fini del presente Statuto la nozione di controllo, che si estende sia a persone giuridiche che a persone fisiche, è quella prevista dall'art. 93 del TUF.
  3. Le previsioni in tema di maggiorazione del diritto di voto previste dal presente articolo si applicheranno fintantoché le Azioni della Società siano quotate in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea.

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Articolo 7 - Finanziamenti

  1. È espressamente prevista la facoltà della Società di ricevere prestiti e finanziamenti da propri azionisti, come pure da società controllanti gli stessi, controllate o collegate agli stessi o da controllate da una loro stessa controllante, ai termini e alle condizioni consentite dalle disposizioni normative applicabili per le imprese costituite in forma di società di capitali.
  2. Ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, la Società può emettere strumenti finanziari partecipativi.

Articolo 8 - Obbligazioni

  1. La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili in base alle competenze stabilite dalle disposizioni di legge applicabili.
  2. L'Assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di Amministrazione a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, nell'osservanza di quanto stabilito dalla legge.

Articolo 9 - Diritto di Recesso

  1. I soci hanno diritto di recedere esclusivamente nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.
  2. È espressamente escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle delibere riguardanti: (a) la proroga del termine di durata della Società; e (b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 10 - Competenze e deliberazioni dell'Assemblea

  1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
  2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.
  3. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. L'Assemblea ordinaria approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Articolo 11 - Convocazione

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L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro

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tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità eventualmente prescritte dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

  1. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si tiene in un'unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione potendo tuttavia stabilire, qualora ne ravveda l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.
  2. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché
    in Italia.
  3. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 12 - Intervento e rappresentanza

  1. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal presente Statuto.
  2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
  3. Il Consiglio di Amministrazione può designare, di volta in volta per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto al voto possono conferire delega, anche in via esclusiva, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime.
  4. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al precedente comma 3, prevedendo, se consentito dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea potrà essere indicato, con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, che la partecipazione potrà avvenire per tutti i soggetti legittimati anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle condizioni previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione al successivo articolo 18, comma 3 del presente Statuto, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente dell'Assemblea, il segretario e/o il notaio.

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Articolo 13 - Svolgimento dell'Assemblea

  1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, indisponibilità o impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti; in difetto, l'Assemblea elegge il proprio presidente.
  2. Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni, in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, al presente Statuto ed all'eventuale Regolamento assembleare adottato dalla Società.
  3. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso.

Articolo 14 - Verbalizzazione

  1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processo verbale, redatto in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore, vigente e al presente Statuto firmato dal Presidente e dal segretario.
  2. Nei casi di legge e quando il Presidente dell'Assemblea lo crede opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente stesso.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea di volta in volta, fermo restando che, fintantoché le Azioni siano quotate in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea, il Consiglio di Amministrazione dovrà:

  1. essere eletto sulla base di liste presentate dagli azionisti o dal Consiglio di Amministrazione in carica secondo quanto qui di seguito previsto, anche al fine di fare in modo che la minoranza sia rappresentata;
  2. comprendere un numero di amministratori individuato nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia, avuto anche riguardo all'eventuale segmento di quotazione delle azioni, in possesso dei requisiti di indipendenza ivi richiesti;

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    1. essere composto nel rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio fra i generi, in quanto applicabile, nonché quanto previsto dal presente Statuto al riguardo.
  1. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
  2. Salva diversa deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.
  3. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e, fermo il disposto dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile, la remunerazione stabilita dall'Assemblea.
  4. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa.
  5. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Articolo 16 - Poteri e rappresentanza

  1. Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva della gestione ordinaria e straordinaria della società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per l'attuazione dell'oggetto, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea.
  2. Sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni sulle seguenti materie: (a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; (c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; (d) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (e) la fusione della Società nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-bis del codice civile anche in quanto richiamati, per la scissione, dall'articolo 2506-ter, ultimo comma del codice civile; e (f) l'adeguamento del presente Statuto a disposizioni normative. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.
  3. La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spettano, in via disgiunta tra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente (se nominato e nella misura in cui tale firma e rappresentanza

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gli siano state espressamente attribuite dal Consiglio di Amministrazione) e, nei limiti dei poteri conferiti, agli amministratori delegati.

Articolo 17 - Presidente e organi delegati

  1. Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'Assemblea, elegge il proprio Presidente e, ove lo reputi opportuno, un Vice Presidente con poteri vicari. Il Presidente esercita le funzioni previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal presente Statuto.
  2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un segretario, anche estraneo alla Società.
  3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.
  4. Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.
  5. Gli amministratori delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale e ciascun amministratore riferisce (direttamente o tramite gli organi delegati, di regola in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con le modalità ritenute di volta in volta più opportune) al Collegio Sindacale, almeno ogni 3 mesi, ovvero nel più breve termine eventualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e su quelle che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento.
  6. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare uno o più direttori generali, vice direttori generali, direttori e procuratori, determinandone i poteri e, occorrendo, la remunerazione.
  7. Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 17 bis - Presidente Onorario

1. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alla nomina, anche al di fuori dei suoi membri, di un Presidente con funzioni onorarie, denominato "Presidente Onorario", scelto tra personalità di grande prestigio e/o che abbiano contribuito in maniera significativa all'affermazione e/o allo sviluppo

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LU-VE S.p.A. published this content on 13 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 May 2024 07:08:23 UTC.